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Sentenza 11 luglio 2025
Sentenza 11 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 11/07/2025, n. 2464 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 2464 |
| Data del deposito : | 11 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FIRENZE
SEZIONE II CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Micaela Picone ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. / 2021 promossa da:
con gli Avv.ti Sara Caloni e Federico Antich Parte_1
Attore
contro
, in persona del sindaco pro tempore, con l'Avv. Usai Controparte_1
Francesco
Convenuto
e contro con l'Avv. Enrico Minelli CP_2
Terza chiamata in causa
Oggetto: responsabilità da cose in custodia
Conclusioni:
Per l'attrice: come da citazione e memorie istruttorie (cfr. “Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Firenze ogni contraria domanda eccezione e deduzione disattesa, ACCERTARE E
DICHIARARE la responsabilità del in persona del Sindaco pro Controparte_1 tempore per la causazione dell'infortunio avvenuto in in data 30 dicembre 2018 CP_1
e, per l'effetto, CONDANNARE il in persona del Sindaco pro Controparte_1 tempore, al pagamento in favore dell'attrice della somma di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali patiti e patiendi - incluse inabilità temporanea, assoluta e parziale, invalidità permanente, sofferenze fisiche e morali, spese per cure mediche sostenute, spese di consulenza di parte, nonché tutti gli ulteriori danni - che si quantificano, come segue tenuto conto che l'attore al momento del sinistro aveva 52 anni appena compiuti:
Danno Biologico permanente €. 4.781,53 Danno Biologico temporaneo €. 4.707,00
Danno morale €. 3.162,53 Spese mediche €. 2.309,46 e così per la complessiva somma di €. 14.960,52= o di quella maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia e/o determinata in corso di causa mediante CTU o valutata in via equitativa ex art. 2056 e
1226 c.c. con rivalutazione monetaria quale maggior danno e con ulteriore maggior danno ai sensi dell'art. 1225 c.c. ed interessi al tasso legale di cui all'art. 1284 c.c. I° comma, sulla complessiva somma di €. 14.960,46= o su quella maggiore o minore ritenuta di giustizia) dal dì del fatto fino alla notifica del presente atto e di cui all'art.
1284 c.c. IV° comma come aggiunto dall'art. 17 del D.L. 132/14 convertito in legge n.
162/14 dal giorno successivo alla notifica della citazione fino al saldo. In subordine sempre in via principale nel merito Accertare e dichiarare la responsabilità extracontrattuale ex art. 2043 c.c. del in persona del Sindaco pro Controparte_1 tempore, nella verificazione del sinistro per cui è causa e, per l'effetto condannare la stessa, al risarcimento di tutti i danni come sopra specificati e quantificati. In ogni caso, con vittoria di spese diritti ed onorari del presente giudizio.”)
Per il come da comparsa di costituzione e risposta (cfr. “Voglia Controparte_1
l'Ecc.mo Tribunale adito, respinta e disattesa ogni diversa domanda, eccezione e conclusione:
- in rito, autorizzare la chiamata in causa di (C.F. in persona CP_2 P.IVA_1 del suo legale rappresentante pro tempore, con sede in Roma, Via Francesco Tensi,
116, per le ragioni sopra esposte ed a tal fine fissare una nuova udienza di trattazione per consentire la chiamata del terzo nel rispetto dei termini di legge;
- nel merito, rigettare la domanda attorea in quanto infondata in fatto e in diritto e comunque non provata per i motivi esposti in narrativa;
- in via subordinata: nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attorea, condannare a manlevare e tenere indenne il da tutte le CP_2 Controparte_1
Pag. 2 di 11 somme che lo stesso dovesse essere condannato a pagare a parte attrice. Con vittoria di spese e compensi di causa aumentati del 30% in ragione dell'adozione di tecniche informatiche idonee ad agevolare la consultazione e fruizione dell'atto, ex art. 4 comma
1-bis D.M. 55/2014. ")
Per come da comparsa di costituzione e risposta (cfr. “Piaccia all'Ill.mo CP_2
Giudice adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
a) In tesi, accertare e dichiarare l'assoluta carenza di responsabilità di nella CP_2 causazione del sinistro de quo per i motivi tutti addotti e per l'effetto respingere integralmente la domanda attrice, così come formulata, in quanto totalmente infondata
e non provata sia sotto il profilo del fatto che del diritto;
b) In via subordinata, accertare e dichiarare il concorso di colpa del danneggiato e per
l'effetto ridurre di conseguenza la domanda attore;
c) In via ulteriormente subordinata, nella denegata ipotesi in cui la domanda dovesse essere ritenuta in tutto o in parte fondata accertare i danni effettivamente subiti da parte attrice e conseguentemente ridurre l'ammontare della domanda, anche in virtù di quanto già riscosso da polizze di assicurazioni infortuni, nella misura che sarà ritenuta di giustizia.
Con vittoria di spese ed onorari di lite del presente procedimento”.”)
Fatto e diritto
In fatto
La sig.ra ha convenuto in giudizio avanti al Tribunale di Firenze il Parte_1 [...]
, in persona del Sindaco pro tempore, per sentirlo condannare all'integrale CP_1 risarcimento del danno biologico patito e per spese mediche per l'infortunio verificatosi in data 30 dicembre 2018, alle ore 18.30 circa, mentre si trovava in via Martelli in
. CP_1
La sig.ra ha allegato che, nelle predette circostanze di tempo e di luogo, Pt_1 nell'attraversare a piedi Via Martelli - direzione da Via dei Gori a Via de' Pucci - si distorceva rovinosamente il piede destro a causa di una buca presente sulla via, non
Pag. 3 di 11 segnalata né altrimenti visibile ad occhio nudo per le circostanze di tempo e di luogo, così procurandosi il “…distacco osseo parcellare in corrispondenza della porzione supero-laterale del margine anteriore del calcagno a livello della faccetta articolare per il cuboide” per come accertato al PS dell'Ospedale di Careggi ove si recava.
La sig.ra ha dedotto che la responsabilità per il verificarsi del sinistro sarebbe da Pt_1 ascriversi al nella sua qualità di proprietario e custode della strada, Controparte_1 ai sensi dell'art. 2051 c.c. o, in subordine, ai sensi dell'art. 2043 c.c..
Si è costituito in giudizio il chiedendo in via preliminare di essere Controparte_1 autorizzato alla chiamata in causa di quale gestore contrattualmente CP_2 onerato della manutenzione del tratto viario in oggetto, per essere da questa manlevato in ipotesi di condanna;
nel merito ha chiesto il rigetto della domanda attorea in quanto infondata in fatto ed in diritto evidenziando in primo luogo la mancata prova del fatto storico ed in secondo luogo l'insussistenza di qualsivoglia profilo di responsabilità dell'Ente per la ricorrenza del caso fortuito e del concorso colposo, totale o parziale, del danneggiato, ex artt. 1227, 2055 e 2056 c.c..
Autorizzata la chiamata in causa, si è costituita in giudizio la che ha CP_2 richiesto di respingere integralmente la domanda attorea in quanto totalmente infondata e non provata sia sotto il profilo del fatto storico che del nesso causale.
Concessi i termini ex art. 183 cpc, VI comma, la causa è stata istruita con ammissione della prova testimoniale (vedi. Ord. Del 14.12.2023) e di CTU medica sulla persona dell'attrice.
La causa viene decisa sulle conclusioni precisate dalle parti per come sopra trascritte dopo il decorso dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
In diritto
La disciplina della fattispecie oggetto del presente giudizio si rinviene nell'art. 2051 c.c. ai sensi del quale “Ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito”.
Pag. 4 di 11 Tale tipo di responsabilità extracontrattuale, secondo l'insegnamento della Corte di
Cassazione “ha carattere oggettivo, e non presunto, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, rappresentato da un fatto naturale o del danneggiato o di un terzo, connotato da imprevedibilità ed evitabilità, dal punto di vista oggettivo e della regolarità o adeguatezza causale, senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode” (Cass. civ. S.U. – Ordinanza, n. 20943 del 30/06/2022).
In tale logica ricostruttiva incombe sull'attore l'onere della prova in ordine alle specifiche circostanze di verificazione del fatto storico dedotto e del nesso causale tra la cosa e l'evento, solo in tale caso può essere possibile valutare se il danno sia stato la conseguenza di un dinamismo connaturato alla cosa in custodia o dello sviluppo di un agente dannoso sorto dalla cosa, e dunque, appurare la derivazione dell'evento lesivo dannoso dalla cosa sotto il profilo della causalità nonché dell' esistenza di un rapporto di custodia tra il soggetto convenuto in giudizio e la cosa stessa;
di contro, spetta al convenuto la prova liberatoria dell'esistenza di un fattore, estraneo alla sua sfera oggettiva, idoneo ad interrompere quel nesso causale e, cioè, un fattore esterno (che può consistere anche nel fatto di un terzo o dello stesso danneggiato) che presenti i caratteri del fortuito e, quindi, dell'imprevedibilità e dell'eccezionalità (ex multis più di recente
Cass. civ. sez. III ord. N. 27724 del 30.10.2018, Cass. civ. sez. III ord. 12027 del
16.05.2017 ma già Cass. civ. sez. III sent. 4476 del 24.2.2011).
Dei tre requisiti necessari per l'operatività della disposizione in questione, il verificarsi di un danno, inteso come lesione psico – fisica o pregiudizio economico patito dalla vittima, la sussistenza di una relazione di custodia tra il soggetto chiamato a rispondere e la cosa produttiva del primo, la sussistenza del nesso di causa tra il verificarsi del danno e la cosa cui il responsabile era legato da un rapporto di custodia, quest'ultimo, espresso dal verbo “cagionato”, da intendersi, secondo unanime giurisprudenza, come una relazione diretta tra il verificarsi del danno e la cosa, secondo la quale (“ … il fatto risulti prodottosi “ come conseguenza normale della particolare condizione,
Pag. 5 di 11 potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa” (Cass. civ. Sez. III, sent. 21.03.2013, n.
7125; Cass. civ. Sez. III, sent 19.12.2006, n. 27168) è quello indispensabile.
In sintesi:
- la responsabilità per danno da cose in custodia ha natura oggettiva;
- al danneggiato compete provare l'esistenza del rapporto eziologico tra la cosa e l'evento lesivo, mentre il custode dovrà provare l'esistenza di un fattore estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere quel nesso causale;
- il fortuito, che esclude la responsabilità del custode, va inteso in senso ampio, comprensivo del fatto del terzo e del fatto dello stesso danneggiato, purché questo fatto costituisca la causa esclusiva del danno (cfr. da ultimo Cass. Sentenza n. 11152 del
27/04/2023, ha, così, enucleato il seguente principio di diritto: “La responsabilità ex art.
2051 c.c. ha natura oggettiva - in quanto si fonda unicamente sulla dimostrazione del nesso causale tra la cosa in custodia e il danno, non già su una presunzione di colpa del custode - e può essere esclusa o dalla prova del caso fortuito (che appartiene alla categoria dei fatti giuridici), senza intermediazione di alcun elemento soggettivo, oppure dalla dimostrazione della rilevanza causale, esclusiva o concorrente, alla produzione del danno delle condotte del danneggiato o di un terzo (rientranti nella categoria dei fatti umani), caratterizzate dalla colpa ex art. 1227 c.c. e, indefettibilmente, dalla oggettiva imprevedibilità e imprevedibilità rispetto all'evento pregiudizievole.”).
Sulla scorta di tali principi si andrà ad esaminare la fattispecie in esame.
La responsabilità
La sig.ra ha dedotto che in data 30 dicembre 2018, alle ore 18.30 circa, mentre si Pt_1 trovava in nell'attraversare a piedi Via Martelli - direzione da Via dei Gori a CP_1
Via de' Pucci - si distorceva rovinosamente il piede destro a causa di una buca presente sulla via, non segnalata né altrimenti visibile ad occhio nudo per le circostanze di tempo e di luogo (pag. 1 citazione).
Pag. 6 di 11 Dal verbale di Pronto Soccorso dell'Ospedale dell'AOU di Careggi (doc. 2 citazione) risulta che, in effetti, la sig.ra nella serata del 30.12.2018 si recava presso tale Pt_1 struttura (in modo autonomo) riferendo un “…trauma distorsivo alla caviglia destra in strada in data odierna”.
Tale risultanza documentale, per la genericità dell'informazione, appare inidonea per imputare tout court la responsabilità delle lesioni riportate dalla sig.ra al Pt_1
in quanto la valutazione complessiva del materiale probatorio, Controparte_1 secondo il principio della preponderanza della prova (cfr. Cass. Civ., Sez. Un., 11 gennaio 2008, n. 576, in tema di prova del nesso causale, poi adottato da Cass. Civ.,
Sez. III, 5 maggio 2009, n. 10285 anche con riferimento ad ulteriori elementi fattuali), non essendo in grado di dimostrare la causa della caduta e la riconducibilità dell'evento dannoso allo sprigionarsi dell'attitudine lesiva del bene in custodia a quest'ultimo cioè alla pericolosità della buca asseritamente presente nel manto stradale di Via Martelli.
Invero non può poi non evidenziarsi che le uniche fotografie prodotte dall'attrice sono del tutto insufficienti a rappresentare lo stato dei luoghi al momento dell'evento stante la loro inidoneità a 'contestualizzare e localizzare' la buca sulla strada ove si sarebbe verificato il sinistro (vedi doc. 15 attrice per come ridepositate nella seconda memoria istruttoria).
Né la prova orale consente di individuare il punto in cui la buca si trovasse e/o fosse localizzata all'epoca del sinistro stanti le dichiarazioni fra di loro generiche rese dall'unica teste sig.ra e precisamente: Testimone_1
“…Adr Preciso che stavamo camminando assieme e stavamo parlando quando all'improvviso, mi sembra che stessimo attraversando su una traversa di via Martelli, quando all'improvviso è come se fosse venuta a mancare ed è sbiancata Pt_1 lamentando un dolore alla caviglia. Abbiamo continuato la nostra passeggiata anche se lei continuava a lamentare dolore. La sera poi mi ha telefonato dicendomi che la caviglia le faceva male. Nei giorni successivi mi ha poi mandato la foto della caviglia ingessata.
Adr Il mancamento di cui ho detto è avvenuto mentre camminavamo in piano.
Pag. 7 di 11 Adr Ho visto solo dopo che dove si è verificato il mancamento vi era una piccola buca.
La strada era poco illuminata. C'erano molti pedoni sulla strada.
cap. 4 Io la buca l'ho vista dopo la caduta poiché l'illuminazione era fievole e c'erano molte persone.
Cap. 5 Confermo che vi fossero molti pedoni sulla strada
Cap. 6 Vedendo la foto (n.ro 13) non riesco ad indicare il punto esatto della buca. Era buio. Posso dire che stavamo attraversando la traversa ivi presente e che ci trovavamo sulla strada e non sul marciapiede. Non ricordo dove fosse la buca. Stavamo andando verso il Centro (Duomo). Le foto delle buche rammostratemi (foto 14 e 15) potrebbero indicare la buca dove è caduta la mia amica. Io ricordo solo che era un buca piccola ma profonda. Ricordo che era fatta come quella della foto rammostratami. Non so però indicare la sua ubicazione esatta cioè in che punto della strada fosse. Tenendo presente la foto n.ro tredici rammostratami posso dire che era posizionata all'interno del quadrato delimitato dalle strisce pedonali /semaforo nonché dalle macchine della polizia.”.
Come è possibile evincere dalla lettura delle dichiarazioni rese dalla teste non vi è chiarezza alcuna sul punto in cui la fantomatica buca fosse posizionata né sulla sua effettiva visibilità, del tutto generica l'ultima affermazione della teste se si fa riferimento alla fotografia prodotta:
Pag. 8 di 11 L'inadeguatezza delle fotografie prodotte a descrivere i luoghi dell'evento e la difficoltà di localizzazione della buca sul tratto di strada rappresentato dalle immagini, appalesatasi in occasione della predetta testimonianza, non può essere elisa nemmeno con l'ausilio della dichiarazione resa per iscritto dalla sig.ra in data 20.01.2021 Pt_1
(doc. 1 citaz.), dal momento che essa riporta la descrizione della dinamica dell'evento e dell'avvallamento ma nessuna informazione sulla posizione della stessa:
In altre parole le foto prodotte non consentono né una fedele ricostruzione delle condizioni della strada al momento dell'evento né di collocare la buca in maniera precisa e, di conseguenza, di apprezzarne la sua intrinseca pericolosità e non visibilità.
La suddetta lacuna probatoria costituisce un fattore dirimente impedendo, difatti, di ritenere provato il nesso di causa o meglio di ritenere provato il fatto storico secondo le modalità descritte in citazione.
La giurisprudenza di legittimità a questo proposito ha, infatti, stabilito che in tema di responsabilità per danni causati da cose in custodia, “ … Qualora per contro si tratti di cosa di per sé statica e inerte e richieda che l'agire umano, ed in particolare quello del danneggiato, si unisca al modo di essere della cosa, per la prova del nesso causale occorre dimostrare che lo stato dei luoghi presenti peculiarità tali da renderne potenzialmente dannosa la normale utilizzazione (buche, ostacoli imprevisti, mancanza di guard-rail, incroci non visibili e non segnalati, ecc.)” (Cass. civ., Sez. III, sentenza
13.03.2013, n. 6306).
Ebbene, nel caso oggetto del presente giudizio, l'assenza di fotografie idonee a descrivere lo stato dei luoghi al tempo del fatto non rende possibile la dimostrazione del legame diretto tra la condizione della via Martelli, dove la sig.ra sostiene di Pt_1 essere caduta e le lesioni dalla medesima riportate ovvero che la caduta dell'attrice sia
Pag. 9 di 11 stata causata dalla presenza di un piccolo avvallamento in un punto della suddetta via e non altrove.
Né a diversa conclusione potrebbe giungersi applicando alla presente fattispecie il disposto di cui all'art. 2043 c.c., per come richiamato dalla difesa attorea, non essendo stati provati gli elementi costitutivi della responsabilità aquiliana rinvenibili nella odierna vicenda cioè il danno cagionato dal fatto illecito, la colpa (o il dolo) del danneggiante ed il nesso causale.
La valutazione complessiva del materiale probatorio, secondo il principio della preponderanza della prova (cfr. Cass. Civ., Sez. Un., 11 gennaio 2008, n. 576, in tema di prova del nesso causale, adottato da Cass. Civ., Sez. III, 5 maggio 2009, n. 10285 anche con riferimento ad ulteriori elementi fattuali), difatti, induce a ritenere non sufficientemente raggiunta la dimostrazione della riconducibilità dell'evento dannoso allo sprigionarsi dell'attitudine lesiva del bene alla parte convenuta Controparte_1 non potendo ritenersi provata la causa della caduta dell'attrice.
In applicazione del principio processuale della “ragione più liquida”, la mancata prova della sussistenza del nesso causale, quale questione assorbente e di più agevole e rapido scrutinio, rende superfluo l'esame delle ulteriori questioni sottoposte all'attenzione dello scrivente Giudice anche con rifermento alla domanda di manleva proposta dal nei confronti di AVR. Controparte_1
In conclusione la domanda della sig.ra deve essere rigettata e non può Pt_1 riconoscersi il suo diritto al risarcimento di alcun danno.
Le spese di lite
Secondo quanto previsto dal consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, per regola generale, la regolazione delle spese di lite tiene conto del principio della soccombenza integrale in forza della quale il pagamento di tali spese è posto a carico dell'unica parte soccombente secondo quanto previsto dall'art. 91 c.p.c.
Il caso di specie, considerato l'esito di rigetto integrale della domanda attorea, ricade sotto la suddetta regola.
Pag. 10 di 11 Ciò comporta la condanna dell'attrice alla rifusione, per intero, delle stesse Parte_1
a favore del così come liquidate in dispositivo secondo i parametri Controparte_1 tra minimi ed i medi di cui al D.M. 55/2015 e s.m. tenendo conto del valore della domanda indicato in citazione nonché del rigetto in punto di nesso causale della domanda.
Contr Compensa le spese di lite tra il ed non avendo quest'ultima Controparte_1 contestato la sussistenza dei presupposti per la sua chiamata in causa.
P.Q.M.
Il Tribunale, nel contraddittorio delle parti, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Rigetta la domanda attorea.
2) Liquida le spese di lite del di in € 3.500,00 oltre spese generali, CP_1 CP_1
IVA e CPA che pone interamente a carico della sig.ra . Parte_1
3) Compensa le spese di lite tra il ed AVR. Controparte_1
Così deciso in Firenze, lì 9 giugno 2025
Il Giudice dott.ssa Micaela Picone
Pag. 11 di 11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FIRENZE
SEZIONE II CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Micaela Picone ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. / 2021 promossa da:
con gli Avv.ti Sara Caloni e Federico Antich Parte_1
Attore
contro
, in persona del sindaco pro tempore, con l'Avv. Usai Controparte_1
Francesco
Convenuto
e contro con l'Avv. Enrico Minelli CP_2
Terza chiamata in causa
Oggetto: responsabilità da cose in custodia
Conclusioni:
Per l'attrice: come da citazione e memorie istruttorie (cfr. “Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Firenze ogni contraria domanda eccezione e deduzione disattesa, ACCERTARE E
DICHIARARE la responsabilità del in persona del Sindaco pro Controparte_1 tempore per la causazione dell'infortunio avvenuto in in data 30 dicembre 2018 CP_1
e, per l'effetto, CONDANNARE il in persona del Sindaco pro Controparte_1 tempore, al pagamento in favore dell'attrice della somma di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali patiti e patiendi - incluse inabilità temporanea, assoluta e parziale, invalidità permanente, sofferenze fisiche e morali, spese per cure mediche sostenute, spese di consulenza di parte, nonché tutti gli ulteriori danni - che si quantificano, come segue tenuto conto che l'attore al momento del sinistro aveva 52 anni appena compiuti:
Danno Biologico permanente €. 4.781,53 Danno Biologico temporaneo €. 4.707,00
Danno morale €. 3.162,53 Spese mediche €. 2.309,46 e così per la complessiva somma di €. 14.960,52= o di quella maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia e/o determinata in corso di causa mediante CTU o valutata in via equitativa ex art. 2056 e
1226 c.c. con rivalutazione monetaria quale maggior danno e con ulteriore maggior danno ai sensi dell'art. 1225 c.c. ed interessi al tasso legale di cui all'art. 1284 c.c. I° comma, sulla complessiva somma di €. 14.960,46= o su quella maggiore o minore ritenuta di giustizia) dal dì del fatto fino alla notifica del presente atto e di cui all'art.
1284 c.c. IV° comma come aggiunto dall'art. 17 del D.L. 132/14 convertito in legge n.
162/14 dal giorno successivo alla notifica della citazione fino al saldo. In subordine sempre in via principale nel merito Accertare e dichiarare la responsabilità extracontrattuale ex art. 2043 c.c. del in persona del Sindaco pro Controparte_1 tempore, nella verificazione del sinistro per cui è causa e, per l'effetto condannare la stessa, al risarcimento di tutti i danni come sopra specificati e quantificati. In ogni caso, con vittoria di spese diritti ed onorari del presente giudizio.”)
Per il come da comparsa di costituzione e risposta (cfr. “Voglia Controparte_1
l'Ecc.mo Tribunale adito, respinta e disattesa ogni diversa domanda, eccezione e conclusione:
- in rito, autorizzare la chiamata in causa di (C.F. in persona CP_2 P.IVA_1 del suo legale rappresentante pro tempore, con sede in Roma, Via Francesco Tensi,
116, per le ragioni sopra esposte ed a tal fine fissare una nuova udienza di trattazione per consentire la chiamata del terzo nel rispetto dei termini di legge;
- nel merito, rigettare la domanda attorea in quanto infondata in fatto e in diritto e comunque non provata per i motivi esposti in narrativa;
- in via subordinata: nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attorea, condannare a manlevare e tenere indenne il da tutte le CP_2 Controparte_1
Pag. 2 di 11 somme che lo stesso dovesse essere condannato a pagare a parte attrice. Con vittoria di spese e compensi di causa aumentati del 30% in ragione dell'adozione di tecniche informatiche idonee ad agevolare la consultazione e fruizione dell'atto, ex art. 4 comma
1-bis D.M. 55/2014. ")
Per come da comparsa di costituzione e risposta (cfr. “Piaccia all'Ill.mo CP_2
Giudice adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
a) In tesi, accertare e dichiarare l'assoluta carenza di responsabilità di nella CP_2 causazione del sinistro de quo per i motivi tutti addotti e per l'effetto respingere integralmente la domanda attrice, così come formulata, in quanto totalmente infondata
e non provata sia sotto il profilo del fatto che del diritto;
b) In via subordinata, accertare e dichiarare il concorso di colpa del danneggiato e per
l'effetto ridurre di conseguenza la domanda attore;
c) In via ulteriormente subordinata, nella denegata ipotesi in cui la domanda dovesse essere ritenuta in tutto o in parte fondata accertare i danni effettivamente subiti da parte attrice e conseguentemente ridurre l'ammontare della domanda, anche in virtù di quanto già riscosso da polizze di assicurazioni infortuni, nella misura che sarà ritenuta di giustizia.
Con vittoria di spese ed onorari di lite del presente procedimento”.”)
Fatto e diritto
In fatto
La sig.ra ha convenuto in giudizio avanti al Tribunale di Firenze il Parte_1 [...]
, in persona del Sindaco pro tempore, per sentirlo condannare all'integrale CP_1 risarcimento del danno biologico patito e per spese mediche per l'infortunio verificatosi in data 30 dicembre 2018, alle ore 18.30 circa, mentre si trovava in via Martelli in
. CP_1
La sig.ra ha allegato che, nelle predette circostanze di tempo e di luogo, Pt_1 nell'attraversare a piedi Via Martelli - direzione da Via dei Gori a Via de' Pucci - si distorceva rovinosamente il piede destro a causa di una buca presente sulla via, non
Pag. 3 di 11 segnalata né altrimenti visibile ad occhio nudo per le circostanze di tempo e di luogo, così procurandosi il “…distacco osseo parcellare in corrispondenza della porzione supero-laterale del margine anteriore del calcagno a livello della faccetta articolare per il cuboide” per come accertato al PS dell'Ospedale di Careggi ove si recava.
La sig.ra ha dedotto che la responsabilità per il verificarsi del sinistro sarebbe da Pt_1 ascriversi al nella sua qualità di proprietario e custode della strada, Controparte_1 ai sensi dell'art. 2051 c.c. o, in subordine, ai sensi dell'art. 2043 c.c..
Si è costituito in giudizio il chiedendo in via preliminare di essere Controparte_1 autorizzato alla chiamata in causa di quale gestore contrattualmente CP_2 onerato della manutenzione del tratto viario in oggetto, per essere da questa manlevato in ipotesi di condanna;
nel merito ha chiesto il rigetto della domanda attorea in quanto infondata in fatto ed in diritto evidenziando in primo luogo la mancata prova del fatto storico ed in secondo luogo l'insussistenza di qualsivoglia profilo di responsabilità dell'Ente per la ricorrenza del caso fortuito e del concorso colposo, totale o parziale, del danneggiato, ex artt. 1227, 2055 e 2056 c.c..
Autorizzata la chiamata in causa, si è costituita in giudizio la che ha CP_2 richiesto di respingere integralmente la domanda attorea in quanto totalmente infondata e non provata sia sotto il profilo del fatto storico che del nesso causale.
Concessi i termini ex art. 183 cpc, VI comma, la causa è stata istruita con ammissione della prova testimoniale (vedi. Ord. Del 14.12.2023) e di CTU medica sulla persona dell'attrice.
La causa viene decisa sulle conclusioni precisate dalle parti per come sopra trascritte dopo il decorso dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
In diritto
La disciplina della fattispecie oggetto del presente giudizio si rinviene nell'art. 2051 c.c. ai sensi del quale “Ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito”.
Pag. 4 di 11 Tale tipo di responsabilità extracontrattuale, secondo l'insegnamento della Corte di
Cassazione “ha carattere oggettivo, e non presunto, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, rappresentato da un fatto naturale o del danneggiato o di un terzo, connotato da imprevedibilità ed evitabilità, dal punto di vista oggettivo e della regolarità o adeguatezza causale, senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode” (Cass. civ. S.U. – Ordinanza, n. 20943 del 30/06/2022).
In tale logica ricostruttiva incombe sull'attore l'onere della prova in ordine alle specifiche circostanze di verificazione del fatto storico dedotto e del nesso causale tra la cosa e l'evento, solo in tale caso può essere possibile valutare se il danno sia stato la conseguenza di un dinamismo connaturato alla cosa in custodia o dello sviluppo di un agente dannoso sorto dalla cosa, e dunque, appurare la derivazione dell'evento lesivo dannoso dalla cosa sotto il profilo della causalità nonché dell' esistenza di un rapporto di custodia tra il soggetto convenuto in giudizio e la cosa stessa;
di contro, spetta al convenuto la prova liberatoria dell'esistenza di un fattore, estraneo alla sua sfera oggettiva, idoneo ad interrompere quel nesso causale e, cioè, un fattore esterno (che può consistere anche nel fatto di un terzo o dello stesso danneggiato) che presenti i caratteri del fortuito e, quindi, dell'imprevedibilità e dell'eccezionalità (ex multis più di recente
Cass. civ. sez. III ord. N. 27724 del 30.10.2018, Cass. civ. sez. III ord. 12027 del
16.05.2017 ma già Cass. civ. sez. III sent. 4476 del 24.2.2011).
Dei tre requisiti necessari per l'operatività della disposizione in questione, il verificarsi di un danno, inteso come lesione psico – fisica o pregiudizio economico patito dalla vittima, la sussistenza di una relazione di custodia tra il soggetto chiamato a rispondere e la cosa produttiva del primo, la sussistenza del nesso di causa tra il verificarsi del danno e la cosa cui il responsabile era legato da un rapporto di custodia, quest'ultimo, espresso dal verbo “cagionato”, da intendersi, secondo unanime giurisprudenza, come una relazione diretta tra il verificarsi del danno e la cosa, secondo la quale (“ … il fatto risulti prodottosi “ come conseguenza normale della particolare condizione,
Pag. 5 di 11 potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa” (Cass. civ. Sez. III, sent. 21.03.2013, n.
7125; Cass. civ. Sez. III, sent 19.12.2006, n. 27168) è quello indispensabile.
In sintesi:
- la responsabilità per danno da cose in custodia ha natura oggettiva;
- al danneggiato compete provare l'esistenza del rapporto eziologico tra la cosa e l'evento lesivo, mentre il custode dovrà provare l'esistenza di un fattore estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere quel nesso causale;
- il fortuito, che esclude la responsabilità del custode, va inteso in senso ampio, comprensivo del fatto del terzo e del fatto dello stesso danneggiato, purché questo fatto costituisca la causa esclusiva del danno (cfr. da ultimo Cass. Sentenza n. 11152 del
27/04/2023, ha, così, enucleato il seguente principio di diritto: “La responsabilità ex art.
2051 c.c. ha natura oggettiva - in quanto si fonda unicamente sulla dimostrazione del nesso causale tra la cosa in custodia e il danno, non già su una presunzione di colpa del custode - e può essere esclusa o dalla prova del caso fortuito (che appartiene alla categoria dei fatti giuridici), senza intermediazione di alcun elemento soggettivo, oppure dalla dimostrazione della rilevanza causale, esclusiva o concorrente, alla produzione del danno delle condotte del danneggiato o di un terzo (rientranti nella categoria dei fatti umani), caratterizzate dalla colpa ex art. 1227 c.c. e, indefettibilmente, dalla oggettiva imprevedibilità e imprevedibilità rispetto all'evento pregiudizievole.”).
Sulla scorta di tali principi si andrà ad esaminare la fattispecie in esame.
La responsabilità
La sig.ra ha dedotto che in data 30 dicembre 2018, alle ore 18.30 circa, mentre si Pt_1 trovava in nell'attraversare a piedi Via Martelli - direzione da Via dei Gori a CP_1
Via de' Pucci - si distorceva rovinosamente il piede destro a causa di una buca presente sulla via, non segnalata né altrimenti visibile ad occhio nudo per le circostanze di tempo e di luogo (pag. 1 citazione).
Pag. 6 di 11 Dal verbale di Pronto Soccorso dell'Ospedale dell'AOU di Careggi (doc. 2 citazione) risulta che, in effetti, la sig.ra nella serata del 30.12.2018 si recava presso tale Pt_1 struttura (in modo autonomo) riferendo un “…trauma distorsivo alla caviglia destra in strada in data odierna”.
Tale risultanza documentale, per la genericità dell'informazione, appare inidonea per imputare tout court la responsabilità delle lesioni riportate dalla sig.ra al Pt_1
in quanto la valutazione complessiva del materiale probatorio, Controparte_1 secondo il principio della preponderanza della prova (cfr. Cass. Civ., Sez. Un., 11 gennaio 2008, n. 576, in tema di prova del nesso causale, poi adottato da Cass. Civ.,
Sez. III, 5 maggio 2009, n. 10285 anche con riferimento ad ulteriori elementi fattuali), non essendo in grado di dimostrare la causa della caduta e la riconducibilità dell'evento dannoso allo sprigionarsi dell'attitudine lesiva del bene in custodia a quest'ultimo cioè alla pericolosità della buca asseritamente presente nel manto stradale di Via Martelli.
Invero non può poi non evidenziarsi che le uniche fotografie prodotte dall'attrice sono del tutto insufficienti a rappresentare lo stato dei luoghi al momento dell'evento stante la loro inidoneità a 'contestualizzare e localizzare' la buca sulla strada ove si sarebbe verificato il sinistro (vedi doc. 15 attrice per come ridepositate nella seconda memoria istruttoria).
Né la prova orale consente di individuare il punto in cui la buca si trovasse e/o fosse localizzata all'epoca del sinistro stanti le dichiarazioni fra di loro generiche rese dall'unica teste sig.ra e precisamente: Testimone_1
“…Adr Preciso che stavamo camminando assieme e stavamo parlando quando all'improvviso, mi sembra che stessimo attraversando su una traversa di via Martelli, quando all'improvviso è come se fosse venuta a mancare ed è sbiancata Pt_1 lamentando un dolore alla caviglia. Abbiamo continuato la nostra passeggiata anche se lei continuava a lamentare dolore. La sera poi mi ha telefonato dicendomi che la caviglia le faceva male. Nei giorni successivi mi ha poi mandato la foto della caviglia ingessata.
Adr Il mancamento di cui ho detto è avvenuto mentre camminavamo in piano.
Pag. 7 di 11 Adr Ho visto solo dopo che dove si è verificato il mancamento vi era una piccola buca.
La strada era poco illuminata. C'erano molti pedoni sulla strada.
cap. 4 Io la buca l'ho vista dopo la caduta poiché l'illuminazione era fievole e c'erano molte persone.
Cap. 5 Confermo che vi fossero molti pedoni sulla strada
Cap. 6 Vedendo la foto (n.ro 13) non riesco ad indicare il punto esatto della buca. Era buio. Posso dire che stavamo attraversando la traversa ivi presente e che ci trovavamo sulla strada e non sul marciapiede. Non ricordo dove fosse la buca. Stavamo andando verso il Centro (Duomo). Le foto delle buche rammostratemi (foto 14 e 15) potrebbero indicare la buca dove è caduta la mia amica. Io ricordo solo che era un buca piccola ma profonda. Ricordo che era fatta come quella della foto rammostratami. Non so però indicare la sua ubicazione esatta cioè in che punto della strada fosse. Tenendo presente la foto n.ro tredici rammostratami posso dire che era posizionata all'interno del quadrato delimitato dalle strisce pedonali /semaforo nonché dalle macchine della polizia.”.
Come è possibile evincere dalla lettura delle dichiarazioni rese dalla teste non vi è chiarezza alcuna sul punto in cui la fantomatica buca fosse posizionata né sulla sua effettiva visibilità, del tutto generica l'ultima affermazione della teste se si fa riferimento alla fotografia prodotta:
Pag. 8 di 11 L'inadeguatezza delle fotografie prodotte a descrivere i luoghi dell'evento e la difficoltà di localizzazione della buca sul tratto di strada rappresentato dalle immagini, appalesatasi in occasione della predetta testimonianza, non può essere elisa nemmeno con l'ausilio della dichiarazione resa per iscritto dalla sig.ra in data 20.01.2021 Pt_1
(doc. 1 citaz.), dal momento che essa riporta la descrizione della dinamica dell'evento e dell'avvallamento ma nessuna informazione sulla posizione della stessa:
In altre parole le foto prodotte non consentono né una fedele ricostruzione delle condizioni della strada al momento dell'evento né di collocare la buca in maniera precisa e, di conseguenza, di apprezzarne la sua intrinseca pericolosità e non visibilità.
La suddetta lacuna probatoria costituisce un fattore dirimente impedendo, difatti, di ritenere provato il nesso di causa o meglio di ritenere provato il fatto storico secondo le modalità descritte in citazione.
La giurisprudenza di legittimità a questo proposito ha, infatti, stabilito che in tema di responsabilità per danni causati da cose in custodia, “ … Qualora per contro si tratti di cosa di per sé statica e inerte e richieda che l'agire umano, ed in particolare quello del danneggiato, si unisca al modo di essere della cosa, per la prova del nesso causale occorre dimostrare che lo stato dei luoghi presenti peculiarità tali da renderne potenzialmente dannosa la normale utilizzazione (buche, ostacoli imprevisti, mancanza di guard-rail, incroci non visibili e non segnalati, ecc.)” (Cass. civ., Sez. III, sentenza
13.03.2013, n. 6306).
Ebbene, nel caso oggetto del presente giudizio, l'assenza di fotografie idonee a descrivere lo stato dei luoghi al tempo del fatto non rende possibile la dimostrazione del legame diretto tra la condizione della via Martelli, dove la sig.ra sostiene di Pt_1 essere caduta e le lesioni dalla medesima riportate ovvero che la caduta dell'attrice sia
Pag. 9 di 11 stata causata dalla presenza di un piccolo avvallamento in un punto della suddetta via e non altrove.
Né a diversa conclusione potrebbe giungersi applicando alla presente fattispecie il disposto di cui all'art. 2043 c.c., per come richiamato dalla difesa attorea, non essendo stati provati gli elementi costitutivi della responsabilità aquiliana rinvenibili nella odierna vicenda cioè il danno cagionato dal fatto illecito, la colpa (o il dolo) del danneggiante ed il nesso causale.
La valutazione complessiva del materiale probatorio, secondo il principio della preponderanza della prova (cfr. Cass. Civ., Sez. Un., 11 gennaio 2008, n. 576, in tema di prova del nesso causale, adottato da Cass. Civ., Sez. III, 5 maggio 2009, n. 10285 anche con riferimento ad ulteriori elementi fattuali), difatti, induce a ritenere non sufficientemente raggiunta la dimostrazione della riconducibilità dell'evento dannoso allo sprigionarsi dell'attitudine lesiva del bene alla parte convenuta Controparte_1 non potendo ritenersi provata la causa della caduta dell'attrice.
In applicazione del principio processuale della “ragione più liquida”, la mancata prova della sussistenza del nesso causale, quale questione assorbente e di più agevole e rapido scrutinio, rende superfluo l'esame delle ulteriori questioni sottoposte all'attenzione dello scrivente Giudice anche con rifermento alla domanda di manleva proposta dal nei confronti di AVR. Controparte_1
In conclusione la domanda della sig.ra deve essere rigettata e non può Pt_1 riconoscersi il suo diritto al risarcimento di alcun danno.
Le spese di lite
Secondo quanto previsto dal consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, per regola generale, la regolazione delle spese di lite tiene conto del principio della soccombenza integrale in forza della quale il pagamento di tali spese è posto a carico dell'unica parte soccombente secondo quanto previsto dall'art. 91 c.p.c.
Il caso di specie, considerato l'esito di rigetto integrale della domanda attorea, ricade sotto la suddetta regola.
Pag. 10 di 11 Ciò comporta la condanna dell'attrice alla rifusione, per intero, delle stesse Parte_1
a favore del così come liquidate in dispositivo secondo i parametri Controparte_1 tra minimi ed i medi di cui al D.M. 55/2015 e s.m. tenendo conto del valore della domanda indicato in citazione nonché del rigetto in punto di nesso causale della domanda.
Contr Compensa le spese di lite tra il ed non avendo quest'ultima Controparte_1 contestato la sussistenza dei presupposti per la sua chiamata in causa.
P.Q.M.
Il Tribunale, nel contraddittorio delle parti, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Rigetta la domanda attorea.
2) Liquida le spese di lite del di in € 3.500,00 oltre spese generali, CP_1 CP_1
IVA e CPA che pone interamente a carico della sig.ra . Parte_1
3) Compensa le spese di lite tra il ed AVR. Controparte_1
Così deciso in Firenze, lì 9 giugno 2025
Il Giudice dott.ssa Micaela Picone
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