Versione
7 giugno 1989
7 giugno 1989
Art. 2. 1. Il collegio, sentito il pubblico ministero e dopo lo svolgimento di ulteriori indagini ove richiesto dal procuratore della Repubblica ai sensi del comma 3 dell'articolo 8 della legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1 , dispone l'archiviazione di cui al comma 2 del predetto articolo 8, se la notizia di reato e' infondata, ovvero manca una condizione di procedibilita' diversa dall'autorizzazione di cui all' articolo 96 della Costituzione , se il reato e' estinto, se il fatto non e' previsto dalla legge come reato, se l'indiziato non lo ha commesso ovvero se il fatto integra un reato diverso da quelli indicati nell' articolo 96 della Costituzione ; in tale ultima ipotesi il collegio dispone altresi' la trasmissione degli atti all'autorita' giudiziaria competente a conoscere del diverso reato.
2. Quando sopravvengano nuove prove il decreto di archiviazione indicato nel comma 1 puo' essere revocato dal collegio, su richiesta del procuratore della Repubblica competente ai sensi dell' articolo 6 della legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1 , ed osservate le forme ivi previste. Se dispone la revoca, il collegio provvede ai sensi dell'articolo 8 della predetta legge costituzionale e il termine di novanta giorni ivi previsto decorre dalla data del ricevimento della richiesta del procuratore della Repubblica.
Note all'art. 2:
- Per il testo dell' art. 8 della legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1 , si vedano le note all'art. 1.
- Il testo dell' art. 96 della Costituzione , come sostituito dall' art. 1 della legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1 , e' il seguente:
"Art. 96. - Il Presidente del Consiglio dei Ministri ed i Ministri, anche se cessati dalla carica, sono sottoposti, per i reati commessi nell'esercizio delle loro funzioni, alla giurisdizione ordinaria, previa autorizzazione del Senato della Repubblica o della Camera dei deputati, secondo le norme stabilite con legge costituzionale".
- Il testo dell'art. 6 della citata legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1 , e' il seguente:
"Art. 6. - 1. I rapporti, i referti e le denunzie concernenti i reati indicati dall' art. 96 della Costituzione sono presentati o inviati al procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto di corte d'appello competente per territorio.
2. Il procuratore della Repubblica, omessa ogni indagine, entro il termine di quindici giorni, trasmette con le sue richieste gli atti relativi al collegio di cui al successivo art. 7, dandone immediata comunicazione ai soggetti interessati perche' questi possano presentare memorie al collegio o chiedere di essere ascoltati".
2. Quando sopravvengano nuove prove il decreto di archiviazione indicato nel comma 1 puo' essere revocato dal collegio, su richiesta del procuratore della Repubblica competente ai sensi dell' articolo 6 della legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1 , ed osservate le forme ivi previste. Se dispone la revoca, il collegio provvede ai sensi dell'articolo 8 della predetta legge costituzionale e il termine di novanta giorni ivi previsto decorre dalla data del ricevimento della richiesta del procuratore della Repubblica.
Note all'art. 2:
- Per il testo dell' art. 8 della legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1 , si vedano le note all'art. 1.
- Il testo dell' art. 96 della Costituzione , come sostituito dall' art. 1 della legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1 , e' il seguente:
"Art. 96. - Il Presidente del Consiglio dei Ministri ed i Ministri, anche se cessati dalla carica, sono sottoposti, per i reati commessi nell'esercizio delle loro funzioni, alla giurisdizione ordinaria, previa autorizzazione del Senato della Repubblica o della Camera dei deputati, secondo le norme stabilite con legge costituzionale".
- Il testo dell'art. 6 della citata legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1 , e' il seguente:
"Art. 6. - 1. I rapporti, i referti e le denunzie concernenti i reati indicati dall' art. 96 della Costituzione sono presentati o inviati al procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto di corte d'appello competente per territorio.
2. Il procuratore della Repubblica, omessa ogni indagine, entro il termine di quindici giorni, trasmette con le sue richieste gli atti relativi al collegio di cui al successivo art. 7, dandone immediata comunicazione ai soggetti interessati perche' questi possano presentare memorie al collegio o chiedere di essere ascoltati".
Giurisprudenza • 6
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