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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. III, decreto cautelare 02/11/2022, n. 531 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 531 |
| Data del deposito : | 2 novembre 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 02/11/2022
N. 00891/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Terza
Il Presidente
ha pronunciato il presente
DECRETO
sul ricorso numero di registro generale 891 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli Avvocati Vincenzo Farina, Roberto Francioso e Catia Filomena Apruzzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Agenzia Entrate - Riscossione di -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce, domiciliataria ex lege in Lecce, piazza S. Oronzo;
AG.E.A. - Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura e Ministero delle Politiche Agricole Alimentari Forestali, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento,
previa sospensione dell'efficacia,
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
a) della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, ex art. 77 D.P.R. 29.09.1973 n. 602 e s.m.i., (-OMISSIS-) dell'Agenzia delle Entrate - Riscossione di -OMISSIS- del 22 giugno 2022, riferita ad un immobile di proprietà del ricorrente a fronte del mancato pagamento di importi dovuti a titolo di prelievo supplementare in relazione alle c.d. “quote latte” per gli anni 2000, 2006 e 2007 indicate nella cartella di pagamento AG.E.A. notificata il 16 marzo 2015, e contestuale invito a provvedere all'immediato ed integrale pagamento delle somme quantificate nel prospetto ad essa allegato pari a complessivi €. 917.686,83;
b) nonché di ogni altro provvedimento comunque presupposto, connesso e consequenziale allo stato altrimenti non noto;
Per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati da -OMISSIS- il 2 novembre 2022:
della comunicazione di iscrizione ipotecaria documento-OMISSIS- dell'Agenzia delle Entrate - Riscossione di -OMISSIS- del 18-30 settembre 2022, su un immobile di proprietà del ricorrente a fronte del mancato pagamento di importi dovuti a titolo di prelievo supplementare in relazione alle c.d. “quote latte” per gli anni 2000, 2006 e 2007 indicate nella cartella di pagamento AG.E.A. notificata il 16 marzo 2015, e contestuale invito a provvedere all'immediato ed integrale pagamento delle somme quantificate nel prospetto ad essa allegato pari a complessivi €. 917.686,83;
nonché degli atti sopra riportati già impugnati con il ricorso introduttivo del giudizio.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, ai sensi dell'art. 56 cod. proc. amm., contenuta nei motivi aggiunti notificati alle controparti il 26 Ottobre 2022 e depositati in data 2 Novembre 2022;
Considerato che, prescindendo - allo stato - da ogni valutazione preliminare di ammissibilità del gravame e sul fumus boni juris (che, nel particolare caso di specie, appare opportuno riservare al Collegio all’esito della piena esplicazione del contraddittorio tra le parti in causa), non viene specificamente prospettato dalla parte istante e, comunque, non si ravvisa nella vicenda di che trattasi la presenza del presupposto di legge (art. 56 c.p.a.), per la concessione della tutela cautelare monocratica urgente invocata con i motivi aggiunti, costituito dal pregiudizio di estrema gravità ed urgenza per il ricorrente tale da non consentire dilazione neppure sino alla data della prossima Camera di Consiglio utile della Sezione del 22 Novembre 2022.
P.Q.M.
Respinge la suindicata istanza di misure cautelari provvisorie presidenziali proposta dalla parte ricorrente con i motivi aggiunti depositati in data 2 Novembre 2022.
Fissa per la trattazione collegiale dell’istanza cautelare proposta con i predetti motivi aggiunti la Camera di Consiglio del 22 Novembre 2022.
Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente.
Così deciso in Lecce il giorno 2 Novembre 2022.
| Il Presidente |
| Enrico d'Arpe |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.