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Sentenza 17 febbraio 2025
Sentenza 17 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 17/02/2025, n. 348 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 348 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome Del Popolo Italiano
IL TRIBUNALE DI TARANTO
Sezione Seconda Civile
in composizione monocratica nella persona del
Giudice Unico G.O.T. dott. sa Eliana Tazzoli
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta sotto il numero d'ordine 2176 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi dell'anno 2022, vertente tra:
con l'Avv. Paolo Petrosillo, - Parte_1
Attrice
Contro
la (C.F. e P. IVA , in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_1
pro tempore, con sede in (74123) Taranto, Corso Umberto I n. 145, -
Convenuta contumace *****
OGGETTO DEL GIUDIZIO: restituzione somme.
All'udienza odierna, in esito alle deduzione delle parti questo Magistrato invitava la parte attrice alla precisazione delle conclusioni, vista la contumacia della convenuta. rass
All'esito, questa veniva riservata a termini dell'art. 190 c.p.c
MOTIVAZIONI
Si premette che la presente sentenza viene redatta ai sensi dell'art. 132 c.p.c. come novellato dalla L. 18.6.2009 n. 69.
Emerge pacifica la circostanza , che il Contratto sottoscritto il 6 dicembre 2012 si è risolto a seguito della richiesta in tal senso manifestata dalla società convenuta e comunicata il 29 maggio 2018, a cui ha fatto seguito pec di riscontro della con cui veniva Parte_1
risolto il contratto di collaborazione commerciale.
Nella specie, ai sensi dell'art. art. 14.3 del Contratto sottoscritto tra le Parti (cfr documenti depositati unitamente all'atto di citazione) , il Rivenditore autorizzato,
successivamente alla risoluzione del Contratto, intervenuta il 29 maggio 2018, non ha maturato più alcun compenso. Peraltro, H3G nel corso del rapporto la ha Pt_1
anticipato alla società per il complessivo importo di € Parte_2
59.016,51 che non erano maturati al momento del versamento, importo che, in considerazione dell'intervenuta risoluzione del Contratto, è oggi da restituire. La somma oggi dovuta dalla società convenuta, al netto della fideiussione già escussa, è pari ad €
8.665,65, che risulta dalla nota di credito n. H3 . 9 emessa direttamente dalla stessa per originari complessivi € 20.427.39.
La giurisprudenza ha precisato che, per i contratti di durata, le parti possono anche prevedere il pagamento anticipato delle provvigioni che, tuttavia, matureranno periodicamente e che, quindi, in caso di risoluzione del rapporto d'agenzia, dovranno essere restituite per la parte non ancora maturata (cfr. Cassazione, Sez. Lavoro, 8
gennaio 2003, n.84, cit.). La giurisprudenza ha, altresì, più volte ribadito il diritto dell'operatore di ripetere le somme pagate in anticipo una volta venuta meno la causa debendi, qualificando la domanda quale ripetizione di indebito ai sensi e per gli effetti dell'art. 2033 c.c. (cfr Cass. n. 5715/15 e n. 18266/18). Inoltre, il Rivenditore Autorizzato
è tenuto a restituire tutti gli importi ricevuti da parte ricorrente a titolo di anticipi su compensi cH - 2018 - 9 emessa direttamente dalla stessa per originari complessivi €
20.427.39 .
Dalla Ctu effettuata in corso di causa è emerso : “ Sulla scorta della documentazione in atti e dei file in formato excel il totale delle provvigioni anticipate da e non Parte_1
maturate è pari ad € 8.665,65 (ottomila seicento sessantacinque virgola zero zero). Il
totale degli interessi moratori maturati da ai sensi del D.Lgs. 231/02 su € Parte_1
8.665,65 dal 29.05.2018 al 18.01.2024 è pari invece ad € 4.213,99 (quattromila duecento tredici virgola nove nove). Il totale delle provvigioni anticipate e non maturate oltre interessi moratori al 18.01.2024 è quindi pari ad € 12.879,64 (dodicimila ottocento settantanove virgola sei quattro).
Per tali ragioni di diritto e di fatto si accoglie la domanda e si condanna la convenuta alla restituzione della somma complessiva di €. 12.879,64.
I compensi di causa seguono il principio della soccombenza .
P.Q.M.
il Tribunale di Taranto in composizione monocratica nella persona del giudice unico
G.O.T. dott. ssa Eliana Tazzoli definitivamente decidendo la domanda proposta da
[...]
, così provvede: Pt_1
- accoglie la domanda e per l'effetto ;
- condanna la società convenuta al pagamento della somma di €. 12.879,64 così come dettagliata in parte motiva, in favore della società attrice
- condanna la società convenuta al pagamento delle competenze legali in favore dell'attrice con applicazione del DM 55/2014 in ragione dell'attività espletata e del valore della causa alla somma di €. 1.600,00 oltre rsg iva e cap come per legge se dovuti.
- pone l'onere del pagamento della CTU definitivamente a carico di parte convenuta soccombente.
Taranto, 12 Febbraio 2025 Il giudice
Dott.ssa Eliana Tazzoli