Sentenza 17 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 17/01/2025, n. 167 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 167 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza, composta dai magistrati:
1. dr. Antonietta Savino Presidente
2. dr. Anna Rita Motti Consigliere
3. dr. Gabriella Gentile Consigliere rel. riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'udienza del
17.01.2025 la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3306/22 R. G. sezione lavoro, vertente
TRA
, rappresentato e difeso dagli avv. Giulio Insalata e Massimo Parte_1
Venditto, elettivamente domiciliato presso il primo in Campi Salentina (LE) alla via
L. Rosati 33;
Appellante
E
, in persona del Controparte_1 legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Angelo
Guadagnino, giusta procura ad lites con atto del notaio in Fiumicino Persona_1
in data 22.03.2024, rep. 37875, raccolta 7313, con domicilio eletto presso l'Avvocatura
Regionale di Venezia, Santa Croce 929;
Appellato
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato presso questa Corte in data 29.12.2022, la parte appellante impugnava la sentenza del giudice del lavoro di Torre Annunziata n. 1790 del 2022, con la quale era stata dichiarata improponibile la domanda volta a “Accertare e dichiarare il diritto del Sig. ad ottenere il ricalcolo della propria pensione in Pt_1
2008), pari ad €1.725,07 o ad altra misura maggiore o minore da quantificarsi in corso di causa, da perequarsi sino ad oggi con l'applicazione dei coefficienti previsti per legge e fatte salve le future differenze;
- Conseguentemente condannare l'
[...]
, in persona del suo legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, al pagamento dei differenziali arretrati relativi al triennio antecedente al deposito del ricorso, oltre interessi legali o rivalutazione monetaria come per legge, fatte salve le differenze successive;
- Condannare il predetto convenuto al pagamento di spese, diritti ed onorari del presente giudizio, con distrazione ai sottoscritti procuratori antistatari”.
In particolare, sosteneva che non fosse necessaria la presentazione della domanda amministrativa e che l' avesse ammesso l'inadempimento. CP_1
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva l' che chiedeva “1. respingersi il CP_1
ricorso in appello e le domande tutte di controparte e per l'effetto confermarsi la sentenza impugnata;
2) in via subordinata dichiararsi inammissibile la domanda per intervenuta decadenza sostanziale, ed estinto il diritto ai ratei;
3) in via gradata subordinata nel merito, respingersi perché infondate le avverse domande;
4) in via ulteriormente subordinata, in denegata ipotesi di accertamento del diritto ex adverso rivendicato, limitarsi la condanna al pagamento delle somme risultate come dovute all'esito del giudizio a decorrere dalla data della domanda giudiziaria, gravandosi le somme dovute dei soli interessi legali dal 121° giorno dalla stessa;
5. condannarsi la parte appellante alla rifusione delle spese e degli onorari di lite del presente giudizio, oltre gli accessori di legge”.
All'esito dell'udienza odierna, la Corte ha deciso la causa come da dispositivo.
L'appello va accolto.
Con il ricorso di primo grado esponeva che, a seguito di regolare Parte_1 istanza, l' gli aveva riconosciuto il diritto a pensione con certificato cat. VO n. CP_1
13042141 e decorrenza settembre 2008; che, allorché risultava dipendente della ditta
“IPD Ilva Pali Dalmine S.r.l.” era stato collocato dapprima in Cassa Integrazione straordinaria e, successivamente, in mobilità, negli anni compresi tra il 2003 ed il 2008; che l'istituto, nel calcolare la retribuzione dei periodi figurativi de quibus, aveva scomputato gli emolumenti extramensili, visualizzabili nell'estratto CARPE, in atti, alla voce “altre competenze”.
Il primo giudice valorizzava l'assenza della domanda amministrativa e dichiarava improponibile il ricorso.
La Corte non condivide tale assunto.
E' stato precisato che “mentre per ottenere il riconoscimento del diritto a pensione si deve porre in essere un procedimento amministrativo che prende il via con la domanda amministrativa, diversamente accade per la riliquidazione della pensione: infatti, nel caso di richiesta di pensione in misura superiore a quella accordata, il titolare non ha alcun obbligo di presentare domanda amministrativa all'ente, perché la domanda a suo tempo presentata per ottenere la pensione è ritenuta sufficiente dal legislatore come domanda per ottenere la pensione nella misura spettante per legge;
allo stesso modo, l'istituto può e deve liquidare la pensione senza alcuna necessità di domanda da parte dell'interessato, ma rivalutando la situazione che aveva portato alla liquidazione del trattamento in una certa ed erronea misura. 14. Del resto, a differenza di quanto avviene per l'iniziale riconoscimento del diritto a pensione, dove il termine iniziale della decadenza opera una volta esaurito il procedimento amministrativo, nel caso di domanda volta ad ottenere la riliquidazione di prestazione già parzialmente riconosciuta, la domanda amministrativa resta del tutto estranea anche in ordine al decorso del termine di decadenza, ancorato nel dies a quo alla data del riconoscimento della prestazione parziale o di pagamento della sorte, e non ad atti diversi del procedimento.” (Cfr. Cass. 22820 del 2021).
Non occorreva, pertanto, la preliminare domanda amministrativa.
Con riferimento, poi, alla decadenza di cui all'art. 47 D.P.R. DPR 639/70 e successive modificazioni e integrazioni, si rileva che “in riferimento alla richiesta di adeguamento o ricalcolo di prestazioni pensionistiche parzialmente già riconosciute, la decadenza riguardi, in considerazione della natura della prestazione, solo le differenze sui ratei maturati precedenti il triennio dalla domanda giudiziale.” (Cfr.
Cass. 17430 del 2021).
Era, dunque, corretta la richiesta relativa esclusivamente alle differenze entro il predetto triennio.
Tutto ciò premesso, la causa ha ad oggetto il ricalcolo della pensione mediante inclusione, nella retribuzione annua pensionabile, del valore retributivo della contribuzione figurativa per c.i.g. e mobilità, degli emolumenti percepiti in costanza di rapporto di lavoro a titolo di compensi extra-mensili (mensilità aggiuntive come tredicesima etc.).
Sul punto, va, innanzitutto, evidenziato, quanto al richiamo operato dall' CP_1
all'articolo 40 della legge 4 novembre 2010, n. 183 (che interveniva a disciplinare le diverse modalità di determinazione della retribuzione figurativa da attribuire agli eventi verificatisi successivamente al 31 dicembre 2004), che l'istante andava in pensione nel 2008, in epoca precedente all'entrata in vigore della norma sopra detta e come è stato precisato, “pur restando il legislatore libero di disciplinare i requisiti amministrativi ed anagrafici di accesso diversamente nel corso del tempo e di tutelare le aspettative formatesi nel vigore dell'assetto normativo precedente in modo discrezionale” non va ignorato che “Il diritto alla pensione sorge nel momento in cui si perfezionano tutti gli elementi previsti dalla singola fattispecie pensionistica” (cfr.
Cass. n. 10432 del 2018, n. 33202 del 2021).
Inoltre, come è stato precisato in ipotesi similare, “Ferma restando la necessaria inclusione degli emolumenti extramensili nel calcolo della retribuzione pensionabile per i periodi di contribuzione figurativa (principio affermato dalla Suprema Corte con riferimento al valore della contribuzione figurativa per disoccupazione: v. Cass.
n.16313/2004; n.157/2007), nel caso in esame non trova applicazione l'art. 8, comma
1, l.n.151/1981, che rimanda al concetto di coincidenza tra retribuzione imponibile e retribuzione pensionabile, perché, ai fini del calcolo della contribuzione figurativa per i periodi di cassa integrazione guadagni e di mobilità, la base retributiva da considerare deve essere depurata “… dalle somme che non sarebbero state percepite ove si fosse lavorato normalmente e quindi quelle prive della caratteristica della ordinarietà e continuità …”.
Con riferimento alla c.i.g., infatti, assume rilievo l'art. 8 comma 4 l. n. 155\1981, secondo cui “I periodi di sospensione, per i quali è ammessa l'integrazione salariale, sono riconosciuti utili d'ufficio per il conseguimento del diritto alla pensione per l'invalidità la vecchiaia ed i superstiti e per la determinazione della sua misura. Per detti periodi il contributo figurativo è calcolato sulla base della retribuzione cui è riferita l'integrazione salariale”.
In base all'art. 2 della legge n. 164/1975 l'integrazione salariale è dovuta nella misura dell'80% della retribuzione globale che ai lavoratori beneficiari sarebbe spettata per le ore di lavoro non prestate, comprese fra le ore 0 ed il limite dell'orario contrattuale, ma in ogni caso non oltre le 40 ore settimanali;
la retribuzione globale integrabile è composta da competenze che maturano e vengono erogate anche con periodicità non mensile.
Pertanto, deve ritenersi che la base retributiva da assumere come riferimento ai fini delle settimane contributive di integrazione salariale nelle operazioni di liquidazione della pensione debba comprendere anche le competenze retributive che maturano con periodicità non mensile, inclusa la tredicesima.
Il trattamento di integrazione salariale ordinario si computa sulla retribuzione comprensiva di tutti gli elementi di carattere continuativo, corrispondente all'orario contrattuale ordinario, percepita nell'ultimo mese, e include paga base, indennità di contingenza, ratei di mensilità aggiuntive ed eventuali maggiorazioni che devono essere considerate come componenti della normale retribuzione oraria, stabilita come parametro di riferimento;
vanno escluse dal computo le somme prive della caratteristica della ordinarietà e continuità (v. Cass. n.6161/2018; n.31290/2019).
Inoltre, in base all'art. 7 comma 9 della legge n. 223/1991 l'indennità di mobilità viene calcolata in misura percentuale rispetto alla retribuzione teorica lorda utilizzata ai fini trattamento di integrazione salariale. Pertanto, per effetto del richiamo normativo alla disciplina della c.i.g., quanto fin qui detto vale anche per il calcolo del valore retributivo della contribuzione per mobilità.
Tale principio, tuttavia, non comporta necessariamente che al pensionato che agisce in giudizio spettino differenze di ratei pensionistici a tal titolo, dovendo l'eventuale credito essere verificato nel caso concreto, in quanto gli emolumenti extramensili potrebbero essere stati correttamente comunicati dal datore di lavoro all' come CP_1
retribuzione corrisposta al lavoratore, e conseguentemente potrebbero essere stati già inclusi dall' nel calcolo della pensione. CP_1 Viceversa, nei fatti potrebbe anche riscontrarsi che, per mancanza di una esatta comunicazione datoriale o per altri motivi, l' non abbia provveduto ad includere CP_1
gli emolumenti extramensili nella base retributiva imponibile ai fini contributivi e che quindi sussista un credito differenziale a tal titolo a favore del pensionato.” (Cfr. Corte di Appello di Lecce sentenza n. 4 del 2022)
Nel caso in esame, l'Istituto evidenziava di non aver inserito gli elementi extramensili e, in ogni caso, non contestava gli analitici conteggi della controparte, pertanto, la domanda va accolta nei termini come richiesti, con condanna dell' al pagamento CP_1
dell'importo di € 4.301,57, oltre interessi dal dovuto al saldo.
Le spese di lite del doppio grado, per la particolarità della questione esaminata, vanno compensate per metà, con liquidazione della residua metà nella misura di cui in dispositivo, con attribuzione.
P.Q.M.
La Corte così provvede: accoglie l'appello e, in riforma della sentenza impugnata, condanna l' al pagamento nei confronti di dell'importo CP_1 Parte_1 di € 4.301,57 oltre interessi dal dovuto al saldo;
compensa per metà le spese del doppio grado e condanna l' al pagamento della residua metà che liquida per il primo CP_1 grado in € 670,00 oltre spese generali, IVA e CPA, come per legge, e per il presente grado in € 730,00 oltre spese generali, IVA e CPA, come per legge, con attribuzione.
Napoli 17.01.2025
Il Cons. rel. est. Il Presidente