Il termine di cui all' articolo 16 della legge 14 ottobre 1974, n. 504 , concernente le esenzioni dalle imposte di bollo, registro, ipotecarie e catastali nonche' dalle tasse di concessione governativa, gia' prorogato con l' articolo 16 della legge 29 aprile 1976, n. 178 , e' ulteriormente prorogato fino al 31 dicembre 1985.
L'esenzione di cui all' articolo 16 della legge 14 ottobre 1974, n. 504 , si intende riferita anche alle tasse di concessione comunale istituite con l' articolo 8 del decreto-legge 10 novembre 1978, n. 702 , convertito nella legge 8 gennaio 1979, n. 3 .
Il termine di cui all' articolo 6 del decreto-legge 24 giugno 1978, n. 299 , convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 1978, n. 474 , e' prorogato fino a sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. (3) ((6)) ------------ AGGIORNAMENTO (3)
Il D.L. 30 dicembre 1985, n.791 , convertito con modificazioni dalla L. 28 febbraio 1986, n.46 (in G.U. 1/3/1986, n.50) ha disposto (con l'art.1 comma 4) che:" L'attivita' ed il funzionamento dell'ispettorato generale per le zone colpite dai terremoti del gennaio 1968 di cui all' articolo 17 della legge 7 marzo 1981, n. 64 , nonche' i benefici di cui all'articolo 24 della medesima legge, sono ulteriormente prorogati al 31 dicembre 1987." ------------ AGGIORNAMENTO (6)
Il D.L. 29 dicembre 1987, n.534 , convertito con modificazioni dalla L. 29 febbraio 1988, n.47 ha disposto (con l'art. 11 comma 1) che "Sono ulteriormente prorogati al 31 dicembre 1988 l'attivita' ed il funzionamento dell'Ispettorato generale per le zone colpite dai terremoti del gennaio 1968, di cui all' articolo 17 della legge 7 marzo 1981, n. 64 , nonche' i benefici di cui all'articolo 24 della medesima legge, prorogati da ultimo dal comma 4 dell'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 791 , convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986, n. 46 ."