Decreto decisorio 13 giugno 2012
Decreto presidenziale 26 novembre 2012
Ordinanza collegiale 26 agosto 2013
Ordinanza collegiale 7 marzo 2014
Sentenza 15 gennaio 2015
Ordinanza collegiale 23 ottobre 2015
Decreto collegiale 29 marzo 2016
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Reggio Calabria, sez. I, decreto collegiale 29/03/2016, n. 331 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Reggio Calabria |
| Numero : | 331 |
| Data del deposito : | 29 marzo 2016 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00331/2016 REG.PROV.COLL.
N. 01231/2000 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
Sezione Staccata di Reggio Calabria
ha pronunciato il presente
DECRETO COLLEGIALE
Vista la domanda depositata in data 13 gennaio 2016 da RT ID e RT NA, rappresentate e difese dall'avv. Ugo Ricupero, elettivamente domiciliate presso l'avv. Giovanni Mazzitelli, in Reggio Calabria, alla via Spagnolio n. 14/A
per la correzione
della sentenza di questa Sezione n. 15 del 15 gennaio 2015, pronunciata sul ricorso 1231 del 2000;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 23 marzo 2016 il dott. Roberto Politi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Vista la sentenza di questa Sezione n. 15 del 15 gennaio 2015, da questa Sezione pronunziata sul ricorso n. 1231 del 2000,
Visto l'art. 86, comma 1, cod. proc. amm.;
- vista l’istanza di correzione di errore materiale dall’avv. Ugo Ricupero proposta, nella qualità di difensore delle sigg.re RT ID e RT NA nel giudizio distinto al R.G. dell’anno 2000 con il n. 1231, con atto depositato in giudizio il 13 gennaio 2016;
- rilevato come l’istanza anzidetta sia tesa a promuovere la correzione dell’errore materiale dal quale è affetta la sentenza di questa Sezione n. 15 del 15 gennaio 2015; laddove, nella parte dispositiva, viene indicata, quale ricorrente, la sig.ra OT TA, in luogo delle sigg.re RT ID e RT NA;
- rammentato come l’art. 86 c.p.a. preveda che:
“1. Ove occorra correggere omissioni o errori materiali, la domanda per la correzione deve essere proposta al giudice che ha emesso il provvedimento, il quale, se vi è il consenso delle parti, dispone con decreto, in camera di consiglio, la correzione.
2. In caso di dissenso delle parti, sulla domanda di correzione pronuncia il collegio con ordinanza in camera di consiglio.
3. La correzione si effettua a margine o in calce al provvedimento originale, con indicazione del decreto o dell'ordinanza che l'ha disposta”;
Per l’effetto ritenuto che in ordine all’istanza suindicata il Collegio possa pronunziare con decreto, reso all’odierna Camera di Consiglio;
Rilevato, quanto al merito della richiesta stessa, come la suindicata sentenza di questa Sezione n. 15 del 15 gennaio 2015, effettivamente rechi, nella parte dispositiva, l’indicazione, quale ricorrente, della sig.ra OT TA, in luogo delle sigg.re RT ID e RT NA;
Conseguentemente dato atto che la suindicata sentenza vada corretta, mediante inserimento, come sopra indicato, del nominativo delle effettive ricorrenti;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria Sezione Staccata di Reggio Calabria accoglie l’istanza di correzione di errore materiale di cui sopra e, per l'effetto:
- dispone che il dispositivo della sentenza n. 15 del 15 gennaio 2015 vada corretto nei sensi di cui in motivazione;
- dispone, ulteriormente, che tale correzione venga effettuata a margine o in calce al provvedimento originale, con indicazione del presente decreto;
- ordina alla Segreteria l'effettuazione delle annotazioni di cui all'art. 86, co. 3, cod. proc. amm..
Così deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio del giorno 23 marzo 2016 con l'intervento dei magistrati:
Roberto Politi, Presidente, Estensore
Francesca Romano, Referendario
Angela Fontana, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
DEPOSITATO IN SEGRETERIA
Il 29/03/2016
IL SEGRETARIO