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Sentenza 4 settembre 2025
Sentenza 4 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 04/09/2025, n. 4414 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 4414 |
| Data del deposito : | 4 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4182/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
QUINTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Elena Anna Codecasa, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 4182/2020 promossa da:
in persona del legale rappresentante pro- Parte_1
tempore, P. IV A 0 2 3 1 8 1 4 0 8 7 4, rappresentata e difesa dall'Avv. Barbara
Corsaro Boccadifuoco
RICORRENTE
Contro
in persona del legale rappresentante, P. IVA Controparte_1
, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Paolo Patron ed Elisabetta P.IVA_1
Fantini
RESISTENTE
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. depositato in data 03.04.2020, la Pt_1
adiva questo Tribunale al fine di far dichiarare l'indebito pagamento in
[...]
favore della resistente delle somme versate a titolo di Controparte_1
addizionale provinciale sull'energia elettrica per gli anni 2010 e 2011 e per i primi mesi del 2012.
In particolare, rilevava che nel 2011 la Commissione Europea aveva ravvisato un'incompatibilità tra la norma europea (Direttiva 2008/118/CE) e quella italiana in merito all'applicazione delle addizionali provinciali sull'energia elettrica e che l'Italia con il D. Lgs. 68/2011 art. 18 comma 5 aveva abolito le addizionali provinciali con decorrenza 01.01.2012 e che con D.L. 16/2012 art. 4 comma 10 le addizionali provinciali sull'energia elettrica venivano abolite anche per le Regioni a Statuto speciale da aprile 2012.
Chiedeva, pertanto, la condanna della società resistente al pagamento in favore della ricorrente, della complessiva somma di € 55.026,01 oltre IVA ed interessi legali dall'esborso al soddisfo, a titolo di ripetizione di indebito.
Si costituiva la la quale eccepiva preliminarmente Controparte_1
l'inesistenza della notificazione del ricorso avversario, l'incompetenza territoriale del giudice adito, nonché la prescrizione e l'infondatezza della richiesta di rimborso delle addizionali provinciali per territorio.
Con decreto del 12.04.2021 veniva mutato il rito e fissata nuova udienza per gli incombenti di cui all'art. 183 c.p.c.
$$$$ Preliminarmente va dichiarata infondata l'eccezione di incompetenza territoriale proposta da parte convenuta, vista anche la disposizione normativa di cui all'art. 20 c.p.c.; infatti, la competenza territoriale si radica presso il foro del domicilio del creditore (nella specie in Belpasso), ai sensi dell'art. 1182,
terzo comma, c.c., allorquando il creditore agisca in giudizio per ottenere il pagamento di una somma di denaro il cui esatto ammontare risulti dal titolo invocato o sia attraverso esso determinabile in modo univoco, come nel caso di specie.
Parzialmente infondata è anche l'eccezione di prescrizione proposta da parte convenuta, dovendo considerare il diritto alla ripetizione dell'indebito soggetto all'ordinario termine di prescrizione decennale (cfr. Cass., n.
24051/2019), interrotto nella specie dalla valida diffida in atti trasmessa a mezzo pec in data 12 febbraio 2020 dalla ricorrente al fornitore.
Quanto alla eccezione di nullità della notifica in quanto che sia la lettera di messa in mora, che il ricorso de quo sono stati inviati a un indirizzo non contenuto nei registri “inipec”, sul punto la suprema Corte di Cassazione n.
15979 pronunciata a Sezioni Unite in data 18.05.2022, ha chiarito che una notifica via PEC inviata da un indirizzo istituzionale non presente nei pubblici elenchi non è nulla, se abbia comunque permesso al destinatario di difendersi senza incertezze riguardo la provenienza e l'oggetto. Nel caso in oggetto,
stante anche la costituzione in giudizio il diritto alla difesa non sembra essere precluso. Tuttavia, il credito in questione si riferisce anche al mese di gennaio 2010 che,
rilevata la data di invio della lettera di messa in mora, relativamente a quel mese si è prescritto.
$$$$
Nel merito, parte ricorrente propone azione di ripetizione dell'indebito ai sensi dell'art. 2033 c.c. nei confronti della società resistente in relazione all'importo di Euro 55.026,01, oltre Iva, versati negli anni 2010, 2011 e nei primi mesi del 2012, a titolo di addizionale provinciale sull'energia elettrica, prevista dall'art. 6 D.L. 511/1988, così come novellato dal d.lgs. 26/2007, in quanto il versamento della suddetta accisa risulterebbe contrastante con quanto stabilito dall'art. 1, par. 2, della Direttiva 2008/118/CE, la quale avrebbe dovuto essere recepita dallo Stato italiano entro il 01.01.2010.
A seguito dell'avvio di una procedura di infrazione da parte della
Commissione di Giustizia Europea, formalizzata con le comunicazioni del
01.12.2011 e del 20.03.2012, lo Stato Italiano ha proceduto con i Decreti
legislativi n. 23/2011 e n. 68/2011, nelle Regioni a statuto ordinario, e con
D.L. n. 16/2012 anche nelle Regioni a statuto speciale, all'abrogazione dell'addizionale a decorrere da aprile 2012, in quanto l'addizionale all'accisa sull'energia elettrica ex art. 6 del D.L. n. 511/1988 era in contrasto con la
Direttiva 2008/118/CE.
A riguardo, la Corte di Cassazione, con orientamento ormai consolidato, ha statuito che le addizionali corrisposte prima dell'abrogazione della norma istitutiva sono illegittime, dovendosi disapplicare la norma medesima, appunto, per il contrasto con detta direttiva comunitaria (tra le molte, v. Cass.,
Sez. 5, 15198/2019).
Con sentenza n. 27101 del 23/10/2019, la Corte di Cassazione ha effettuato una ricostruzione normativa dalla quale si evince innanzitutto che l'art. 3, p.
2, della direttiva n. 92/12/CEE afferma che "i prodotti di cui al paragrafo 1",
tra i quali rientra anche l'energia elettrica in ragione dell'estensione di cui all'art. 3 della direttiva n. 2003/96/CE del 27 ottobre 2003, "possono formare oggetto di altre imposizioni indirette aventi finalità specifiche, nella misura in cui esse rispettino le regole di imposizione applicabili ai fini delle accise o dell'IVA per la determinazione delle base imponibile, il calcolo, l'esigibilità e il controllo dell'imposta".
E ancora che tale disposizione è pressoché sovrapponibile alla formulazione dell'art. 1, p. 2, della direttiva n. 2008/118/CE per la quale: "Gli Stati membri possono applicare ai prodotti sottoposti ad accisa altre imposte indirette aventi finalità specifiche, purché tali imposte siano conformi alle norme fiscali comunitarie applicabili per le accise o per l'imposta sul valore aggiunto in materia di determinazione della base imponibile, calcolo, esigibilità e controllo dell'imposta; sono escluse da tali norme le disposizioni relative alle esenzioni".
L'abrogazione legislativa, pertanto, nasce dal mancato riconoscimento della
“finalità specifica” dell'imposta, poiché né il Decreto Legge 511/1988, né il
Ministero dell'economia e finanze chiariscono le finalità, non potendovi rientrare tra queste ultime le esigenze di bilancio. Tuttavia, dall'abrogazione legislativa dell'addizionale alle accise sono sorte questioni relative alla legittimità o meno dell'applicazione dell'imposta per le annualità 2010 e 2011 durante le quali, in relazione al profilo in esame, la
Direttiva 2008/118/CE e prima la direttiva n. 2003/96/CE erano rimaste inattuate.
Sul punto, questo Tribunale ha precedentemente rigettato le domande delle società ricorrenti, assimilabili al caso di specie, perché l'azione nei confronti del debitore (cioè il fornitore) sarebbe preclusa proprio dalla impossibilità, nei rapporti orizzontali, di provvedere alla disapplicazione della direttiva,
secondo un orientamento della Corte di Cassazione (cfr. Cass. n. 15198/2019,
n. 27099/2019, n. 27101/2019 e n. 29980/2019) e della stessa Corte di
Giustizia Europea.
Quest'ultima, nella causa C316/22, ha ritenuto che “un giudice nazionale non
possa disapplicare, in una controversia tra privati una norma nazionale che
istituiva un'imposta indiretta (contraria a una direttiva non correttamente
trasposta), salvo che il diritto interno disponga diversamente o che l'ente nei
confronti del quale venga fatta valere la contrarietà di detta imposta sia
soggetto all'autorità o al controllo dello Stato o disponga di poteri esorbitanti
rispetto a quelli risultanti dalle norme applicabili ai rapporti tra privati”.
Difatti, la problematica è che la disapplicazione della normativa interna per contrasto con quella comunitaria, sarebbe impedita dalla impossibilità di attribuire ad una direttiva comunitaria - seppur sufficientemente precisa e dettagliata e quindi self executing anche in caso di mancata trasposizione da parte dello Stato - efficacia diretta (c.d. orizzontale) anche nei rapporti tra privati, oltre che efficacia (c.d. verticale) nel rapporto tra privato e Stato.
In questo ambito sono state sollevate dal Collegio arbitrale di Vicenza, con ordinanza del 26.03.2021 e dal Tribunale di Udine, con ordinanza del
30.12.2021, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 14 comma 4
D.Lgs. n. 504/1995 (TU concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative) e dell'art. 6 commi 1 e 2
del Decreto Legge n. 511/1988.
Con sentenza n. 43 del 15.04.2025 la Corte Costituzionale, riuniti i giudizi, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 6 commi 1 lett.c) e 2 del
Decreto Legge n. 511/1988 e l'inammissibilità delle questioni di legittimità
costituzionale dell'art. 14 comma 4 del D.Lgs. n°504/95.
In particolare, la Corte Costituzionale decidendo la questione sollevata dal
Tribunale di Udine ha stabilito che “l'addizionale provinciale all'accisa
sull'energia elettrica, abrogata nel 2012, non rispetta il requisito della
finalità specifica richiesto dal diritto dell'Unione Europea, dal momento che
la norma istitutiva ne prevede solo una generica destinazione del gettito <<
in favore delle province >> e che << tale conclusione trova pieno conforto
nella giurisprudenza di legittimità, che nel ritenere non applicabile il suddetto
articolo 6 per contrasto con le menzionate direttive, ha precisato che la citata
finalità non “è in grado di essere distinta dalla generica finalità di bilancio”
(Cass. n. 27101/2019, confermata da ultimo da Corte Cass. sez. tributaria,
ordinanza 11.09.2024 n. 24373). La Corte ha anche valutato l'effetto prodotto dalla recente sentenza della
Corte di Giustizia europea dell'11.04.2024 causa C-316/22, che pur
“mantenendo fermo che il giudice interno non può disapplicare, nell'ambito di una controversia tra privati, la norma nazionale che è in contrasto con la direttiva” ha ora riconosciuto che “il cliente del servizio di fornitura di energia elettrica deve poter esercitare un'azione diretta nei confronti dello Stato anche nel caso di impossibilità giuridica di agire contro il fornitore. Ciò in conseguenza del fatto che il giudice civile, constatata la preclusione della strada della non applicazione, dovrebbe sempre rigettare la domanda di ripetizione di indebito proposta dal cliente nei confronti del fornitore e basata sulla contrarietà dell'imposta alla direttiva”.
Secondo la Corte Costituzionale, quindi, dalla pronuncia della sentenza della
Corte di Giustizia europea consegue la possibilità di esercitare direttamente l'azione di ripetizione di indebito da parte del cliente nei confronti dello Stato.
Tuttavia, a seguito della sentenza che ha dichiarato l'incostituzionalità della suddetta addizionale, i clienti dei fornitori possono esercitare l'azione di ripetizione dell'indebito direttamente nei confronti di questi ultimi (che potranno a loro volta rivalersi nei confronti dello Stato), stante l'effetto ex tunc, salvo i rapporti esauriti, della pronuncia di questa Corte. Nel quadro normativo così delineatosi, si sono inserite diverse pronunce della Corte di
Appello di Catania, che ha ritenuto non condivisibile l'orientamento precedentemente seguito da questo Tribunale, in relazione a fattispecie perfettamente assimilabili a quella in esame (cfr. da ultimo Corte Appello Catania, Sez. 2, sentenza n.185/2025, n. 37/2025, n. 1114/24, n. 1887/2024),
in quanto precluderebbe in assoluto al consumatore finale la possibilità di ripetere l'addizionale indebitamente versata negli anni 2010 e 2011 nonché
primi mesi del 2012.
E ciò in ragione sia del fatto che, come più volte statuito dalla Suprema Corte,
l'art. 14 D. Lgs. 504/1995 attribuisce solo al fornitore - in quanto unico soggetto passivo dell'imposta - la possibilità di richiedere allo Stato il rimborso di tali tributi, sia dell'ulteriore circostanza che tale possibilità ai sensi dell'art. 29, c. 2, legge 428/90 gli è peraltro preclusa in tutti i casi in cui vi sia stata rivalsa sul consumatore finale.
Quindi, stante l'impossibilità di ripetizione verso lo Stato sia da parte del fornitore (essendosi costui rivalso sul consumatore finale), sia da parte del consumatore finale (posto che, come più volte affermato dalla Corte di
Cassazione sezione tributaria, soltanto il fornitore ha azione nei confronti dell'amministrazione finanziaria), il risultato finale sarebbe che lo Stato
medesimo, pur avendo percepito un tributo illegittimo secondo il diritto comunitario, non sarebbe tenuto a restituire quanto indebitamente incassato.
Secondo l'orientamento seguito dalla Corte di Appello di Catania, che va pertanto condiviso, tale conclusione contrasta in modo evidente con il principio dell'effettività del diritto comunitario, in quanto la normativa interna, così interpretata, non consentirebbe di conseguire il risultato che l'art. 1, par. 2 della Direttiva 2008/18/CE impone di perseguire (ovvero vietare che possano essere applicate su beni soggetti ad accisa ulteriori imposte il cui gettito non sia destinato – come detto – a specifiche finalità).
In relazione a tale questione è stato rilevato che il Tribunale di Verona ha sollevato rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c. alla Corte di Cassazione,
che è stato tuttavia ritenuto inammissibile dalla Prima Presidente con decreto del 19/05/2023 con il quale, nell'escludere la novità della questione, è stato evidenziato, tra l'altro che: “La Corte ha precisato che il consumatore finale
al quale il fornitore abbia addebitato le suddette imposte (ossia le addizionali
sulle accise NDR) può esercitare nei confronti di quest'ultimo l'ordinaria
azione di ripetizione e, soltanto nel caso in cui si dimostri l'impossibilità o
l'eccessiva difficoltà di tale azione, da riferire alla situazione in cui si trova
il fornitore e non al fatto che il pagamento indebito dell'imposta derivi dalla
contrarietà alla direttiva delle norma interna in tema di accise – può
eccezionalmente richiedere direttamente il rimborso all'Amministrazione
finanziaria nel rispetto del principio unionale di effettività della tutela. La
tutela – ha sottolineato la Corte, affrontando la questione alla luce della
efficacia diretta solo verticale della direttiva – è comunque garantita … con
la possibilità di esercitare azione nei confronti dello Stato per ottenere il
risarcimento del danno subito per mancato adeguamento del diritto nazionale
al diritto dell'Unione europea”.
Anche l'art. 14, c. 4, D. Lgs. 504/1995 sembra ammettere indirettamente l'azione di ripetizione del consumatore finale verso il fornitore laddove prevede che “Qualora, al termine di un procedimento giurisdizionale, il soggetto obbligato al pagamento dell'accisa (ossia il fornitore NDR) sia
condannato alla restituzione a terzi (ossia al consumatore finale NDR) di
somme indebitamente percepite a titolo di rivalsa dell'accisa, il rimborso è
richiesto dal predetto soggetto obbligato, a pena di decadenza, entro novanta
giorni dal passaggio in giudicato della sentenza che impone la restituzione
delle somme”.
Anche la Corte di Giustizia UE, con la già richiamata sentenza della Sez. V
del 11/04/2024, si è espressa nel senso che “Il principio di effettività deve
essere interpretato nel senso che esso osta ad una normativa nazionale che
non permette al consumatore finale di chiedere direttamente allo Stato
membro il rimborso dell'onere economico supplementare sopportato a causa
della ripercussione operata da un fornitore, in base ad una facoltà
riconosciutagli dalla normativa nazionale, di un'imposta che tale fornitore
aveva indebitamente versato, consentendogli unicamente di intentare
un'azione civilistica per la ripetizione dell'indebito contro detto fornitore,
qualora il carattere indebito di tale versamento sia la conseguenza della
contrarietà dell'imposta in parola ad una disposizione chiara, precisa e
incondizionata di una direttiva non trasposta o non correttamente trasposta e
tale motivo di illegittimità non possa essere validamente invocato nell'ambito
di tale azione, in ragione dell'impossibilità di invocare in quanto tale una
direttiva in una controversia tra privati”. La Corte di Giustizia, sempre nella predetta sentenza del 11/04/2024, ha altresì precisato che “occorre evitare che
lo Stato membro interessato ottenga un beneficio dalla violazione del diritto dell'Unione. In particolare, dato che tale ripercussione è stata operata in base
ad una facoltà che la normativa nazionale riconosce ai fornitori e che, di
conseguenza, il consumatore finale ha, in definitiva, indebitamente
sopportato detto onere economico supplementare, tale consumatore deve
avere la possibilità di ottenere il rimborso di tale onere direttamente da tale
Stato membro o dal soggetto passivo venditore. In quest'ultimo caso, tale
soggetto passivo deve dunque avere la possibilità di chiedere a detto Stato
membro la compensazione del rimborso che ha dovuto effettuare”.
Occorre, infatti, osservare che il soggetto passivo dell'imposta (il fornitore di energia, odierno resistente) è già ampiamente decaduto dal diritto di ripetere l'imposta verso lo Stato per effetto del decorso del termine di decadenza biennale previsto dall'art. 14 c. 2 D. lgs. 504/1995, a prescindere dal fatto che l'azione sarebbe comunque preclusa dall'avere il fornitore traslato l'imposta sull'utente. Quanto al diritto del consumatore finale al risarcimento del danno verso lo Stato per mancata/carente trasposizione della Direttiva n.
118/2008/CE, lo stesso sarebbe ad oggi potenzialmente estinto per prescrizione, vuoi che si consideri il termine ordinario decennale ex art. 2946
c.c., anche se si consideri il termine breve di cinque anni introdotto dall'art. 4
co. 43 L. n. 183/2011, considerando come dies a quo la data entro cui la citata direttiva avrebbe dovuto essere recepita.
Di contro, con il meccanismo innescato dalla presente azione di ripetizione di indebito si riescono a rispettare i principi di equivalenza ed effettività, sulla base del richiamato disposto dell'art. 14 c. 4 D. Lgs. 504/1995, a tenore del quale “Qualora, al termine di un procedimento giurisdizionale, il soggetto
obbligato al pagamento dell'accisa sia condannato alla restituzione a terzi di
somme indebitamente percepite a titolo di rivalsa dell'accisa, il rimborso è
richiesto dal predetto soggetto obbligato, a pena di decadenza, entro novanta
giorni dal passaggio in giudicato della sentenza che impone la restituzione
delle somme”.
E', pertanto, possibile un'interpretazione delle norme interne conforme al diritto comunitario che consente, da un lato, effettivamente e concretamente al consumatore finale di ottenere dal fornitore la restituzione dell'addizionale alle accise indebitamente pagata (nel rispetto dei principi di equivalenza e di effettività), senza, dall'altro lato, per questo, giungere a postulare necessariamente la diretta applicazione della Direttiva 2008/18/CE, della cui impossibilità, nei rapporti orizzontali, si è già detto.
Secondo condivisibili precedenti sul punto (cfr. Corte Appello Milano Sez. 3,
sentenza n. 1628 pubblicata il 5/6/2024; Tribunale Verona Sez. III, sentenza del 9/9/2024 - causa n. 2553/2023 R.G. - pronunce allegate dalla difesa della società appellante), tale risultato ben può essere conseguito, senza in alcun modo violare il principio sull'efficacia solo verticale delle direttive self executing aderendo all'orientamento - che si è affermato nella giurisprudenza di merito - che evidenzia come il rapporto fra fornitore ed amministrazione finanziaria e quello fra fornitore e consumatore si pongono su due piani diversi, avendo il primo rilevanza tributaria e il secondo civilistica. La rivalsa,
dunque, comporta l'addebito al consumatore finale non già dell'imposta, ma del corrispondente risultato economico nell'ambito, quindi, non del “rapporto di imposta” (che intercorre tra fornitore ed amministrazione tributaria), ma del
“rapporto di rivalsa” (intercorrente tra fornitore e consumatore finale).
I rapporti tra fornitore e amministrazione doganale, da un lato, e fornitore e consumatore finale, dall'altro, sono autonomi e non interferiscono tra loro,
ancorché collegati: il primo ha rilievo sul piano tributario, il secondo sul piano civilistico e per questo motivo il consumatore finale, anche in caso di addebito del tributo da parte del fornitore, non ha in prima battuta diritto a chiedere direttamente all'amministrazione finanziaria il rimborso delle accise indebitamente corrisposte, diritto che spetta unicamente al fornitore nei confronti dell'amministrazione finanziaria ai sensi dell'art. 14 del D. lgs.
Nel primo caso l'indebito ha per oggetto l'imposta, mentre nel secondo l'indebito riguarda non tanto il tributo in sé ma la somma corrispondente all'imposta che ha natura civilistica.
Il “rapporto di rivalsa” è un rapporto tra privati, sebbene il carattere debito od indebito di quanto pagato dal consumatore finale al fornitore dipenda, a monte, dal fatto che sia dovuta oppure no l'imposta in favore dell'erario da parte del secondo e, conseguentemente, per valutare la sussistenza dell'indebito - civilistico - oggetto di causa e la prospettata assenza di causa debendi occorra dunque risalire al “rapporto tributario” intercorrente tra il fornitore (soggetto passivo dell'imposta) e lo Stato (creditore dell'imposta) che ne rappresenta il presupposto: in tale ambito, l'applicazione del diritto comunitario avviene in via “verticale” (applicazione pacificamente ammessa)
e non in via “orizzontale”.
L'illegittimità dell'addizionale pretesa dallo Stato nei confronti del fornitore
(valutata in via incidentale facendo applicazione verticale della direttiva comunitaria) si riflette, quindi, sull'inesistenza di un diritto del fornitore di ribaltare l'onere economico corrispondente sul consumatore (in tal senso Corte
d'Appello Milano Sez. III, 18.9.2023 n. 2677, che richiama anche Corte
d'Appello di Trieste n. 296/2022, la quale evidenzia che il consumatore finale non chiede nei confronti del fornitore la disapplicazione della disciplina di diritto interno in materia di addizionale sulle accise per contrasto con il diritto unionale sulla base di una inesistente efficacia orizzontale tra privati delle direttive della UE, ma chiede piuttosto la restituzione dell'indebito pagamento da lui eseguito;
la natura indebita del pagamento discende dall'illegittimità
dell'atto impositivo per contrarietà della norma nazionale alla direttiva, nel senso che il fornitore non aveva titolo per riversare sul consumatore finale l'importo dell'accisa, in quanto non dovuta dal fornitore all'ente impositore, e il giudice ha il potere di disapplicare l'atto impositivo illegittimo). Tale
interpretazione è coerente con il già richiamato pacifico indirizzo della
Suprema Corte (cfr. Cass. Sez. Trib. 02/08/2024, n. 21883; Cass. Sez. Trib.
25/10/2022 n. 31609; Cass. Sez. Trib. 19/11/2019, n. 29980; Cass. Sez. Trib.
24/05/2019, n. 14200) secondo cui, proprio per garantire il principio di effettività del diritto comunitario, essendo preclusa al consumatore finale la possibilità di agire direttamente nei confronti dello Stato, deve però essergli consentito di agire con l'ordinaria azione di ripetizione nei confronti del fornitore il quale, a sua volta, potrà richiedere allo Stato il rimborso di quanto restituito ai sensi dell'art. 14, c. c. 4 D. Lgs. 504/1995, entro 90 giorni dal passaggio in giudicato della sentenza di condanna a favore del consumatore finale. (Corte Appello Catania, Sez. 2, sentenza n. 1887/2024 del 27/12/2024).
Non risulta documentato agli atti il pagamento di gennaio 2010 e aprile 2010.
Ne consegue, pertanto, che il ricorrente non ha diritto a ripetere le somme pagate in questi mesi, atteso che non vi è prova del pagamento. Si specifica,
inoltre, che il credito di gennaio 2010 era, altresì, prescritto.
Alla luce di quanto premesso, verificati i reali pagamenti effettuati tramite le fatture versate in atti, dunque, va condannata alla Controparte_1
restituzione delle somme versate a titolo di addizionale provinciale in favore della ricorrente, nella misura di euro 55.026,01 ai quali devono essere decurtate le somme di gennaio 2010 e aprile 2010.
Alla suddetta somma va, altresì, aggiunta l'Iva versata in via di rivalsa sull'addizionale alla luce del principio consolidato nella giurisprudenza della
Corte di Cassazione, secondo cui “in tema di IVA, ai sensi dell'art. 19 del
d.P.R. 23 ottobre 1972, n. 633, ed in conformità con l'art. 17 della direttiva
del Consiglio del 17 maggio 1977, n. 77/388/CEE, nonché con gli artt. 167 e
63 della successiva direttiva del Consiglio del 28 novembre 2006 n.
2006/112/CE, non è ammessa la detrazione dell'imposta pagata a monte per
l'acquisto o l'importazione di beni o servizi - ovvero per conseguire la
prestazione di servizi necessari all'impresa - per il solo fatto che tali operazioni attengano all'oggetto dell'impresa e siano fatturate, poiché è,
invece, indispensabile che esse siano effettivamente assoggettabili all'IVA
nella misura dovuta, sicché, ove l'operazione sia stata erroneamente
assoggettata all'IVA, restano privi di fondamento il pagamento dell'imposta
da parte del cedente, la rivalsa da costui effettuata nei confronti del
cessionario e la detrazione da quest'ultimo operata nella sua dichiarazione
IVA, con la conseguenza che il cedente ha diritto di chiedere
all'Amministrazione il rimborso dell'IVA, il cessionario ha diritto di chiedere
al cedente la restituzione dell'IVA versata in via di rivalsa, e
l'Amministrazione ha il potere-dovere di escludere la detrazione dell'IVA
pagata in rivalsa dalla dichiarazione IVA presentata dal cessionario” (Cass.
n. 13149/2024; Cass. n. 25741/2021; Cass. n. 8652/2020; Cass. n. 9946/2015;
costituisce precedente in termini, in relazione a fattispecie analoga,
l'ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. del 16 novembre 2020, emessa dal Tribunale
di Milano nel procedimento n. 18698/2020 R.G).
Sulla stessa somma sono poi dovuti gli interessi corrispettivi, stante la indubbia qualità di di accipiens in buona fede per gli Controparte_1
effetti di cui all'art. 2033 c.c., dal dì della notifica del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, al maggior tasso di cui al quarto comma dell'art. 1284
c.c. (conf. Cass. III 61/2023) e sino al soddisfo.
Valutata la natura della causa, considerato l'esito del giudizio e i diversi orientamenti giurisprudenziali delineatosi nel tempo esistono gravi ed eccezionali ragioni per compensare interamente le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe:
- Accoglie la domanda e condanna la a titolo di Controparte_1
ripetizione di indebito, alla restituzione della somma di euro 55.026,20, cui detrarre le somme di gennaio 2010 e aprile 2010, oltre Iva, in favore della oltrechè agli interessi legali di cui all'art. 1284 comma 1 Parte_1
c.c. dalla notifica del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado sino al soddisfo;
- Spese compensate.
Catania, 04/09/2025
Il Giudice
Dott.ssa Elena Anna Codecasa
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
QUINTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Elena Anna Codecasa, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 4182/2020 promossa da:
in persona del legale rappresentante pro- Parte_1
tempore, P. IV A 0 2 3 1 8 1 4 0 8 7 4, rappresentata e difesa dall'Avv. Barbara
Corsaro Boccadifuoco
RICORRENTE
Contro
in persona del legale rappresentante, P. IVA Controparte_1
, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Paolo Patron ed Elisabetta P.IVA_1
Fantini
RESISTENTE
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. depositato in data 03.04.2020, la Pt_1
adiva questo Tribunale al fine di far dichiarare l'indebito pagamento in
[...]
favore della resistente delle somme versate a titolo di Controparte_1
addizionale provinciale sull'energia elettrica per gli anni 2010 e 2011 e per i primi mesi del 2012.
In particolare, rilevava che nel 2011 la Commissione Europea aveva ravvisato un'incompatibilità tra la norma europea (Direttiva 2008/118/CE) e quella italiana in merito all'applicazione delle addizionali provinciali sull'energia elettrica e che l'Italia con il D. Lgs. 68/2011 art. 18 comma 5 aveva abolito le addizionali provinciali con decorrenza 01.01.2012 e che con D.L. 16/2012 art. 4 comma 10 le addizionali provinciali sull'energia elettrica venivano abolite anche per le Regioni a Statuto speciale da aprile 2012.
Chiedeva, pertanto, la condanna della società resistente al pagamento in favore della ricorrente, della complessiva somma di € 55.026,01 oltre IVA ed interessi legali dall'esborso al soddisfo, a titolo di ripetizione di indebito.
Si costituiva la la quale eccepiva preliminarmente Controparte_1
l'inesistenza della notificazione del ricorso avversario, l'incompetenza territoriale del giudice adito, nonché la prescrizione e l'infondatezza della richiesta di rimborso delle addizionali provinciali per territorio.
Con decreto del 12.04.2021 veniva mutato il rito e fissata nuova udienza per gli incombenti di cui all'art. 183 c.p.c.
$$$$ Preliminarmente va dichiarata infondata l'eccezione di incompetenza territoriale proposta da parte convenuta, vista anche la disposizione normativa di cui all'art. 20 c.p.c.; infatti, la competenza territoriale si radica presso il foro del domicilio del creditore (nella specie in Belpasso), ai sensi dell'art. 1182,
terzo comma, c.c., allorquando il creditore agisca in giudizio per ottenere il pagamento di una somma di denaro il cui esatto ammontare risulti dal titolo invocato o sia attraverso esso determinabile in modo univoco, come nel caso di specie.
Parzialmente infondata è anche l'eccezione di prescrizione proposta da parte convenuta, dovendo considerare il diritto alla ripetizione dell'indebito soggetto all'ordinario termine di prescrizione decennale (cfr. Cass., n.
24051/2019), interrotto nella specie dalla valida diffida in atti trasmessa a mezzo pec in data 12 febbraio 2020 dalla ricorrente al fornitore.
Quanto alla eccezione di nullità della notifica in quanto che sia la lettera di messa in mora, che il ricorso de quo sono stati inviati a un indirizzo non contenuto nei registri “inipec”, sul punto la suprema Corte di Cassazione n.
15979 pronunciata a Sezioni Unite in data 18.05.2022, ha chiarito che una notifica via PEC inviata da un indirizzo istituzionale non presente nei pubblici elenchi non è nulla, se abbia comunque permesso al destinatario di difendersi senza incertezze riguardo la provenienza e l'oggetto. Nel caso in oggetto,
stante anche la costituzione in giudizio il diritto alla difesa non sembra essere precluso. Tuttavia, il credito in questione si riferisce anche al mese di gennaio 2010 che,
rilevata la data di invio della lettera di messa in mora, relativamente a quel mese si è prescritto.
$$$$
Nel merito, parte ricorrente propone azione di ripetizione dell'indebito ai sensi dell'art. 2033 c.c. nei confronti della società resistente in relazione all'importo di Euro 55.026,01, oltre Iva, versati negli anni 2010, 2011 e nei primi mesi del 2012, a titolo di addizionale provinciale sull'energia elettrica, prevista dall'art. 6 D.L. 511/1988, così come novellato dal d.lgs. 26/2007, in quanto il versamento della suddetta accisa risulterebbe contrastante con quanto stabilito dall'art. 1, par. 2, della Direttiva 2008/118/CE, la quale avrebbe dovuto essere recepita dallo Stato italiano entro il 01.01.2010.
A seguito dell'avvio di una procedura di infrazione da parte della
Commissione di Giustizia Europea, formalizzata con le comunicazioni del
01.12.2011 e del 20.03.2012, lo Stato Italiano ha proceduto con i Decreti
legislativi n. 23/2011 e n. 68/2011, nelle Regioni a statuto ordinario, e con
D.L. n. 16/2012 anche nelle Regioni a statuto speciale, all'abrogazione dell'addizionale a decorrere da aprile 2012, in quanto l'addizionale all'accisa sull'energia elettrica ex art. 6 del D.L. n. 511/1988 era in contrasto con la
Direttiva 2008/118/CE.
A riguardo, la Corte di Cassazione, con orientamento ormai consolidato, ha statuito che le addizionali corrisposte prima dell'abrogazione della norma istitutiva sono illegittime, dovendosi disapplicare la norma medesima, appunto, per il contrasto con detta direttiva comunitaria (tra le molte, v. Cass.,
Sez. 5, 15198/2019).
Con sentenza n. 27101 del 23/10/2019, la Corte di Cassazione ha effettuato una ricostruzione normativa dalla quale si evince innanzitutto che l'art. 3, p.
2, della direttiva n. 92/12/CEE afferma che "i prodotti di cui al paragrafo 1",
tra i quali rientra anche l'energia elettrica in ragione dell'estensione di cui all'art. 3 della direttiva n. 2003/96/CE del 27 ottobre 2003, "possono formare oggetto di altre imposizioni indirette aventi finalità specifiche, nella misura in cui esse rispettino le regole di imposizione applicabili ai fini delle accise o dell'IVA per la determinazione delle base imponibile, il calcolo, l'esigibilità e il controllo dell'imposta".
E ancora che tale disposizione è pressoché sovrapponibile alla formulazione dell'art. 1, p. 2, della direttiva n. 2008/118/CE per la quale: "Gli Stati membri possono applicare ai prodotti sottoposti ad accisa altre imposte indirette aventi finalità specifiche, purché tali imposte siano conformi alle norme fiscali comunitarie applicabili per le accise o per l'imposta sul valore aggiunto in materia di determinazione della base imponibile, calcolo, esigibilità e controllo dell'imposta; sono escluse da tali norme le disposizioni relative alle esenzioni".
L'abrogazione legislativa, pertanto, nasce dal mancato riconoscimento della
“finalità specifica” dell'imposta, poiché né il Decreto Legge 511/1988, né il
Ministero dell'economia e finanze chiariscono le finalità, non potendovi rientrare tra queste ultime le esigenze di bilancio. Tuttavia, dall'abrogazione legislativa dell'addizionale alle accise sono sorte questioni relative alla legittimità o meno dell'applicazione dell'imposta per le annualità 2010 e 2011 durante le quali, in relazione al profilo in esame, la
Direttiva 2008/118/CE e prima la direttiva n. 2003/96/CE erano rimaste inattuate.
Sul punto, questo Tribunale ha precedentemente rigettato le domande delle società ricorrenti, assimilabili al caso di specie, perché l'azione nei confronti del debitore (cioè il fornitore) sarebbe preclusa proprio dalla impossibilità, nei rapporti orizzontali, di provvedere alla disapplicazione della direttiva,
secondo un orientamento della Corte di Cassazione (cfr. Cass. n. 15198/2019,
n. 27099/2019, n. 27101/2019 e n. 29980/2019) e della stessa Corte di
Giustizia Europea.
Quest'ultima, nella causa C316/22, ha ritenuto che “un giudice nazionale non
possa disapplicare, in una controversia tra privati una norma nazionale che
istituiva un'imposta indiretta (contraria a una direttiva non correttamente
trasposta), salvo che il diritto interno disponga diversamente o che l'ente nei
confronti del quale venga fatta valere la contrarietà di detta imposta sia
soggetto all'autorità o al controllo dello Stato o disponga di poteri esorbitanti
rispetto a quelli risultanti dalle norme applicabili ai rapporti tra privati”.
Difatti, la problematica è che la disapplicazione della normativa interna per contrasto con quella comunitaria, sarebbe impedita dalla impossibilità di attribuire ad una direttiva comunitaria - seppur sufficientemente precisa e dettagliata e quindi self executing anche in caso di mancata trasposizione da parte dello Stato - efficacia diretta (c.d. orizzontale) anche nei rapporti tra privati, oltre che efficacia (c.d. verticale) nel rapporto tra privato e Stato.
In questo ambito sono state sollevate dal Collegio arbitrale di Vicenza, con ordinanza del 26.03.2021 e dal Tribunale di Udine, con ordinanza del
30.12.2021, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 14 comma 4
D.Lgs. n. 504/1995 (TU concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative) e dell'art. 6 commi 1 e 2
del Decreto Legge n. 511/1988.
Con sentenza n. 43 del 15.04.2025 la Corte Costituzionale, riuniti i giudizi, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 6 commi 1 lett.c) e 2 del
Decreto Legge n. 511/1988 e l'inammissibilità delle questioni di legittimità
costituzionale dell'art. 14 comma 4 del D.Lgs. n°504/95.
In particolare, la Corte Costituzionale decidendo la questione sollevata dal
Tribunale di Udine ha stabilito che “l'addizionale provinciale all'accisa
sull'energia elettrica, abrogata nel 2012, non rispetta il requisito della
finalità specifica richiesto dal diritto dell'Unione Europea, dal momento che
la norma istitutiva ne prevede solo una generica destinazione del gettito <<
in favore delle province >> e che << tale conclusione trova pieno conforto
nella giurisprudenza di legittimità, che nel ritenere non applicabile il suddetto
articolo 6 per contrasto con le menzionate direttive, ha precisato che la citata
finalità non “è in grado di essere distinta dalla generica finalità di bilancio”
(Cass. n. 27101/2019, confermata da ultimo da Corte Cass. sez. tributaria,
ordinanza 11.09.2024 n. 24373). La Corte ha anche valutato l'effetto prodotto dalla recente sentenza della
Corte di Giustizia europea dell'11.04.2024 causa C-316/22, che pur
“mantenendo fermo che il giudice interno non può disapplicare, nell'ambito di una controversia tra privati, la norma nazionale che è in contrasto con la direttiva” ha ora riconosciuto che “il cliente del servizio di fornitura di energia elettrica deve poter esercitare un'azione diretta nei confronti dello Stato anche nel caso di impossibilità giuridica di agire contro il fornitore. Ciò in conseguenza del fatto che il giudice civile, constatata la preclusione della strada della non applicazione, dovrebbe sempre rigettare la domanda di ripetizione di indebito proposta dal cliente nei confronti del fornitore e basata sulla contrarietà dell'imposta alla direttiva”.
Secondo la Corte Costituzionale, quindi, dalla pronuncia della sentenza della
Corte di Giustizia europea consegue la possibilità di esercitare direttamente l'azione di ripetizione di indebito da parte del cliente nei confronti dello Stato.
Tuttavia, a seguito della sentenza che ha dichiarato l'incostituzionalità della suddetta addizionale, i clienti dei fornitori possono esercitare l'azione di ripetizione dell'indebito direttamente nei confronti di questi ultimi (che potranno a loro volta rivalersi nei confronti dello Stato), stante l'effetto ex tunc, salvo i rapporti esauriti, della pronuncia di questa Corte. Nel quadro normativo così delineatosi, si sono inserite diverse pronunce della Corte di
Appello di Catania, che ha ritenuto non condivisibile l'orientamento precedentemente seguito da questo Tribunale, in relazione a fattispecie perfettamente assimilabili a quella in esame (cfr. da ultimo Corte Appello Catania, Sez. 2, sentenza n.185/2025, n. 37/2025, n. 1114/24, n. 1887/2024),
in quanto precluderebbe in assoluto al consumatore finale la possibilità di ripetere l'addizionale indebitamente versata negli anni 2010 e 2011 nonché
primi mesi del 2012.
E ciò in ragione sia del fatto che, come più volte statuito dalla Suprema Corte,
l'art. 14 D. Lgs. 504/1995 attribuisce solo al fornitore - in quanto unico soggetto passivo dell'imposta - la possibilità di richiedere allo Stato il rimborso di tali tributi, sia dell'ulteriore circostanza che tale possibilità ai sensi dell'art. 29, c. 2, legge 428/90 gli è peraltro preclusa in tutti i casi in cui vi sia stata rivalsa sul consumatore finale.
Quindi, stante l'impossibilità di ripetizione verso lo Stato sia da parte del fornitore (essendosi costui rivalso sul consumatore finale), sia da parte del consumatore finale (posto che, come più volte affermato dalla Corte di
Cassazione sezione tributaria, soltanto il fornitore ha azione nei confronti dell'amministrazione finanziaria), il risultato finale sarebbe che lo Stato
medesimo, pur avendo percepito un tributo illegittimo secondo il diritto comunitario, non sarebbe tenuto a restituire quanto indebitamente incassato.
Secondo l'orientamento seguito dalla Corte di Appello di Catania, che va pertanto condiviso, tale conclusione contrasta in modo evidente con il principio dell'effettività del diritto comunitario, in quanto la normativa interna, così interpretata, non consentirebbe di conseguire il risultato che l'art. 1, par. 2 della Direttiva 2008/18/CE impone di perseguire (ovvero vietare che possano essere applicate su beni soggetti ad accisa ulteriori imposte il cui gettito non sia destinato – come detto – a specifiche finalità).
In relazione a tale questione è stato rilevato che il Tribunale di Verona ha sollevato rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c. alla Corte di Cassazione,
che è stato tuttavia ritenuto inammissibile dalla Prima Presidente con decreto del 19/05/2023 con il quale, nell'escludere la novità della questione, è stato evidenziato, tra l'altro che: “La Corte ha precisato che il consumatore finale
al quale il fornitore abbia addebitato le suddette imposte (ossia le addizionali
sulle accise NDR) può esercitare nei confronti di quest'ultimo l'ordinaria
azione di ripetizione e, soltanto nel caso in cui si dimostri l'impossibilità o
l'eccessiva difficoltà di tale azione, da riferire alla situazione in cui si trova
il fornitore e non al fatto che il pagamento indebito dell'imposta derivi dalla
contrarietà alla direttiva delle norma interna in tema di accise – può
eccezionalmente richiedere direttamente il rimborso all'Amministrazione
finanziaria nel rispetto del principio unionale di effettività della tutela. La
tutela – ha sottolineato la Corte, affrontando la questione alla luce della
efficacia diretta solo verticale della direttiva – è comunque garantita … con
la possibilità di esercitare azione nei confronti dello Stato per ottenere il
risarcimento del danno subito per mancato adeguamento del diritto nazionale
al diritto dell'Unione europea”.
Anche l'art. 14, c. 4, D. Lgs. 504/1995 sembra ammettere indirettamente l'azione di ripetizione del consumatore finale verso il fornitore laddove prevede che “Qualora, al termine di un procedimento giurisdizionale, il soggetto obbligato al pagamento dell'accisa (ossia il fornitore NDR) sia
condannato alla restituzione a terzi (ossia al consumatore finale NDR) di
somme indebitamente percepite a titolo di rivalsa dell'accisa, il rimborso è
richiesto dal predetto soggetto obbligato, a pena di decadenza, entro novanta
giorni dal passaggio in giudicato della sentenza che impone la restituzione
delle somme”.
Anche la Corte di Giustizia UE, con la già richiamata sentenza della Sez. V
del 11/04/2024, si è espressa nel senso che “Il principio di effettività deve
essere interpretato nel senso che esso osta ad una normativa nazionale che
non permette al consumatore finale di chiedere direttamente allo Stato
membro il rimborso dell'onere economico supplementare sopportato a causa
della ripercussione operata da un fornitore, in base ad una facoltà
riconosciutagli dalla normativa nazionale, di un'imposta che tale fornitore
aveva indebitamente versato, consentendogli unicamente di intentare
un'azione civilistica per la ripetizione dell'indebito contro detto fornitore,
qualora il carattere indebito di tale versamento sia la conseguenza della
contrarietà dell'imposta in parola ad una disposizione chiara, precisa e
incondizionata di una direttiva non trasposta o non correttamente trasposta e
tale motivo di illegittimità non possa essere validamente invocato nell'ambito
di tale azione, in ragione dell'impossibilità di invocare in quanto tale una
direttiva in una controversia tra privati”. La Corte di Giustizia, sempre nella predetta sentenza del 11/04/2024, ha altresì precisato che “occorre evitare che
lo Stato membro interessato ottenga un beneficio dalla violazione del diritto dell'Unione. In particolare, dato che tale ripercussione è stata operata in base
ad una facoltà che la normativa nazionale riconosce ai fornitori e che, di
conseguenza, il consumatore finale ha, in definitiva, indebitamente
sopportato detto onere economico supplementare, tale consumatore deve
avere la possibilità di ottenere il rimborso di tale onere direttamente da tale
Stato membro o dal soggetto passivo venditore. In quest'ultimo caso, tale
soggetto passivo deve dunque avere la possibilità di chiedere a detto Stato
membro la compensazione del rimborso che ha dovuto effettuare”.
Occorre, infatti, osservare che il soggetto passivo dell'imposta (il fornitore di energia, odierno resistente) è già ampiamente decaduto dal diritto di ripetere l'imposta verso lo Stato per effetto del decorso del termine di decadenza biennale previsto dall'art. 14 c. 2 D. lgs. 504/1995, a prescindere dal fatto che l'azione sarebbe comunque preclusa dall'avere il fornitore traslato l'imposta sull'utente. Quanto al diritto del consumatore finale al risarcimento del danno verso lo Stato per mancata/carente trasposizione della Direttiva n.
118/2008/CE, lo stesso sarebbe ad oggi potenzialmente estinto per prescrizione, vuoi che si consideri il termine ordinario decennale ex art. 2946
c.c., anche se si consideri il termine breve di cinque anni introdotto dall'art. 4
co. 43 L. n. 183/2011, considerando come dies a quo la data entro cui la citata direttiva avrebbe dovuto essere recepita.
Di contro, con il meccanismo innescato dalla presente azione di ripetizione di indebito si riescono a rispettare i principi di equivalenza ed effettività, sulla base del richiamato disposto dell'art. 14 c. 4 D. Lgs. 504/1995, a tenore del quale “Qualora, al termine di un procedimento giurisdizionale, il soggetto
obbligato al pagamento dell'accisa sia condannato alla restituzione a terzi di
somme indebitamente percepite a titolo di rivalsa dell'accisa, il rimborso è
richiesto dal predetto soggetto obbligato, a pena di decadenza, entro novanta
giorni dal passaggio in giudicato della sentenza che impone la restituzione
delle somme”.
E', pertanto, possibile un'interpretazione delle norme interne conforme al diritto comunitario che consente, da un lato, effettivamente e concretamente al consumatore finale di ottenere dal fornitore la restituzione dell'addizionale alle accise indebitamente pagata (nel rispetto dei principi di equivalenza e di effettività), senza, dall'altro lato, per questo, giungere a postulare necessariamente la diretta applicazione della Direttiva 2008/18/CE, della cui impossibilità, nei rapporti orizzontali, si è già detto.
Secondo condivisibili precedenti sul punto (cfr. Corte Appello Milano Sez. 3,
sentenza n. 1628 pubblicata il 5/6/2024; Tribunale Verona Sez. III, sentenza del 9/9/2024 - causa n. 2553/2023 R.G. - pronunce allegate dalla difesa della società appellante), tale risultato ben può essere conseguito, senza in alcun modo violare il principio sull'efficacia solo verticale delle direttive self executing aderendo all'orientamento - che si è affermato nella giurisprudenza di merito - che evidenzia come il rapporto fra fornitore ed amministrazione finanziaria e quello fra fornitore e consumatore si pongono su due piani diversi, avendo il primo rilevanza tributaria e il secondo civilistica. La rivalsa,
dunque, comporta l'addebito al consumatore finale non già dell'imposta, ma del corrispondente risultato economico nell'ambito, quindi, non del “rapporto di imposta” (che intercorre tra fornitore ed amministrazione tributaria), ma del
“rapporto di rivalsa” (intercorrente tra fornitore e consumatore finale).
I rapporti tra fornitore e amministrazione doganale, da un lato, e fornitore e consumatore finale, dall'altro, sono autonomi e non interferiscono tra loro,
ancorché collegati: il primo ha rilievo sul piano tributario, il secondo sul piano civilistico e per questo motivo il consumatore finale, anche in caso di addebito del tributo da parte del fornitore, non ha in prima battuta diritto a chiedere direttamente all'amministrazione finanziaria il rimborso delle accise indebitamente corrisposte, diritto che spetta unicamente al fornitore nei confronti dell'amministrazione finanziaria ai sensi dell'art. 14 del D. lgs.
Nel primo caso l'indebito ha per oggetto l'imposta, mentre nel secondo l'indebito riguarda non tanto il tributo in sé ma la somma corrispondente all'imposta che ha natura civilistica.
Il “rapporto di rivalsa” è un rapporto tra privati, sebbene il carattere debito od indebito di quanto pagato dal consumatore finale al fornitore dipenda, a monte, dal fatto che sia dovuta oppure no l'imposta in favore dell'erario da parte del secondo e, conseguentemente, per valutare la sussistenza dell'indebito - civilistico - oggetto di causa e la prospettata assenza di causa debendi occorra dunque risalire al “rapporto tributario” intercorrente tra il fornitore (soggetto passivo dell'imposta) e lo Stato (creditore dell'imposta) che ne rappresenta il presupposto: in tale ambito, l'applicazione del diritto comunitario avviene in via “verticale” (applicazione pacificamente ammessa)
e non in via “orizzontale”.
L'illegittimità dell'addizionale pretesa dallo Stato nei confronti del fornitore
(valutata in via incidentale facendo applicazione verticale della direttiva comunitaria) si riflette, quindi, sull'inesistenza di un diritto del fornitore di ribaltare l'onere economico corrispondente sul consumatore (in tal senso Corte
d'Appello Milano Sez. III, 18.9.2023 n. 2677, che richiama anche Corte
d'Appello di Trieste n. 296/2022, la quale evidenzia che il consumatore finale non chiede nei confronti del fornitore la disapplicazione della disciplina di diritto interno in materia di addizionale sulle accise per contrasto con il diritto unionale sulla base di una inesistente efficacia orizzontale tra privati delle direttive della UE, ma chiede piuttosto la restituzione dell'indebito pagamento da lui eseguito;
la natura indebita del pagamento discende dall'illegittimità
dell'atto impositivo per contrarietà della norma nazionale alla direttiva, nel senso che il fornitore non aveva titolo per riversare sul consumatore finale l'importo dell'accisa, in quanto non dovuta dal fornitore all'ente impositore, e il giudice ha il potere di disapplicare l'atto impositivo illegittimo). Tale
interpretazione è coerente con il già richiamato pacifico indirizzo della
Suprema Corte (cfr. Cass. Sez. Trib. 02/08/2024, n. 21883; Cass. Sez. Trib.
25/10/2022 n. 31609; Cass. Sez. Trib. 19/11/2019, n. 29980; Cass. Sez. Trib.
24/05/2019, n. 14200) secondo cui, proprio per garantire il principio di effettività del diritto comunitario, essendo preclusa al consumatore finale la possibilità di agire direttamente nei confronti dello Stato, deve però essergli consentito di agire con l'ordinaria azione di ripetizione nei confronti del fornitore il quale, a sua volta, potrà richiedere allo Stato il rimborso di quanto restituito ai sensi dell'art. 14, c. c. 4 D. Lgs. 504/1995, entro 90 giorni dal passaggio in giudicato della sentenza di condanna a favore del consumatore finale. (Corte Appello Catania, Sez. 2, sentenza n. 1887/2024 del 27/12/2024).
Non risulta documentato agli atti il pagamento di gennaio 2010 e aprile 2010.
Ne consegue, pertanto, che il ricorrente non ha diritto a ripetere le somme pagate in questi mesi, atteso che non vi è prova del pagamento. Si specifica,
inoltre, che il credito di gennaio 2010 era, altresì, prescritto.
Alla luce di quanto premesso, verificati i reali pagamenti effettuati tramite le fatture versate in atti, dunque, va condannata alla Controparte_1
restituzione delle somme versate a titolo di addizionale provinciale in favore della ricorrente, nella misura di euro 55.026,01 ai quali devono essere decurtate le somme di gennaio 2010 e aprile 2010.
Alla suddetta somma va, altresì, aggiunta l'Iva versata in via di rivalsa sull'addizionale alla luce del principio consolidato nella giurisprudenza della
Corte di Cassazione, secondo cui “in tema di IVA, ai sensi dell'art. 19 del
d.P.R. 23 ottobre 1972, n. 633, ed in conformità con l'art. 17 della direttiva
del Consiglio del 17 maggio 1977, n. 77/388/CEE, nonché con gli artt. 167 e
63 della successiva direttiva del Consiglio del 28 novembre 2006 n.
2006/112/CE, non è ammessa la detrazione dell'imposta pagata a monte per
l'acquisto o l'importazione di beni o servizi - ovvero per conseguire la
prestazione di servizi necessari all'impresa - per il solo fatto che tali operazioni attengano all'oggetto dell'impresa e siano fatturate, poiché è,
invece, indispensabile che esse siano effettivamente assoggettabili all'IVA
nella misura dovuta, sicché, ove l'operazione sia stata erroneamente
assoggettata all'IVA, restano privi di fondamento il pagamento dell'imposta
da parte del cedente, la rivalsa da costui effettuata nei confronti del
cessionario e la detrazione da quest'ultimo operata nella sua dichiarazione
IVA, con la conseguenza che il cedente ha diritto di chiedere
all'Amministrazione il rimborso dell'IVA, il cessionario ha diritto di chiedere
al cedente la restituzione dell'IVA versata in via di rivalsa, e
l'Amministrazione ha il potere-dovere di escludere la detrazione dell'IVA
pagata in rivalsa dalla dichiarazione IVA presentata dal cessionario” (Cass.
n. 13149/2024; Cass. n. 25741/2021; Cass. n. 8652/2020; Cass. n. 9946/2015;
costituisce precedente in termini, in relazione a fattispecie analoga,
l'ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. del 16 novembre 2020, emessa dal Tribunale
di Milano nel procedimento n. 18698/2020 R.G).
Sulla stessa somma sono poi dovuti gli interessi corrispettivi, stante la indubbia qualità di di accipiens in buona fede per gli Controparte_1
effetti di cui all'art. 2033 c.c., dal dì della notifica del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, al maggior tasso di cui al quarto comma dell'art. 1284
c.c. (conf. Cass. III 61/2023) e sino al soddisfo.
Valutata la natura della causa, considerato l'esito del giudizio e i diversi orientamenti giurisprudenziali delineatosi nel tempo esistono gravi ed eccezionali ragioni per compensare interamente le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe:
- Accoglie la domanda e condanna la a titolo di Controparte_1
ripetizione di indebito, alla restituzione della somma di euro 55.026,20, cui detrarre le somme di gennaio 2010 e aprile 2010, oltre Iva, in favore della oltrechè agli interessi legali di cui all'art. 1284 comma 1 Parte_1
c.c. dalla notifica del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado sino al soddisfo;
- Spese compensate.
Catania, 04/09/2025
Il Giudice
Dott.ssa Elena Anna Codecasa