Sentenza 8 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 08/01/2025, n. 15 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 15 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
Il Tribunale di Nola -sezione civile lavoro- in persona del giudice, dott. Francesca Fucci, ha emesso la seguente
SENTENZA Nella causa iscritta al n. 2583/2022 RG avente ad
OGGETTO: Ripetizione di indebito vertente
TRA
, rapp. e dif. dagli avv.ti POLLASTRO EUGENIO E PIPITONE Parte_1
CAROLA, elett.te dom.to c/o lo studio legale Pollastro, alla Via Ulisse Prota Giurleo 56/a,
Napoli;
RICORRENTE
E
in persona del legale rapp.te p.t.; CP_1
CONTUMACE
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE CP_ Con ricorso depositato il 16/05/2022, il ricorrente agiva in giudizio nei confronti dell' per ottenere l'annullamento dell'indebito di cui al provvedimento del 12/2/2021 in ragione della CP_ compensazione operata dall' tra gli arretrati dovuti a titolo di pensione VO e la somma indebita dovuta.
A sostegno delle proprie pretese, il ricorrente deduceva che con provvedimento del 12/02/2021, CP_ l' gli comunicava di aver provveduto a liquidare la pensione categoria VO con decorrenza dal 01/06/2018 con pagamento degli arretrati nella misura di € 3.819,87 in quanto € 6.434,59 venivano trattenuti a titolo di tassazione IRPEF, ed € 18.875,17 a titolo di compensazione con il preesistente debito. Evidenziava che con successiva missiva del 23/09/2021, l' gli comunicava di aver CP_2 provveduto a trattenere il 20% dalla pensione mensile per il recupero della somma indebita di € 18.875,17. Ciò premesso, il ricorrente chiedeva l'estinzione della posizione debitoria e la conseguente CP_ illegittimità della trattenuta mensile sulla pensione, pari ad €163,00, operata dall' dal mese di Ottobre 2021, con condanna dell' resistente al pagamento della somma illecitamente CP_2 trattenuta di €1.304,00 oltre le rate eventualmente trattenute successive al deposito del ricorso. CP_ Si costituiva in giudizio l' il quale chiedeva il rigetto del ricorso con vittoria di spese di giudizio.
Rilevava che per un errore procedurale venne contemporaneamente attivato, sulla pensione VO n. 10126053, un piano di recupero rateizzato dell'importo totale di € 18.875,17, con inizio trattenuta a Gennaio 2022, interrotto a luglio 2022. Precisava di aver provveduto al rimborso delle somme trattenute erroneamente dall' , per un totale CP_1 pari ad € 1.189,47, accreditato sul conto corrente del sig. con data valuta 17/10/2022, Pt_1 evidenziando che sul cedolino di pensione del ricorrente, era presente la voce “TRATTENUTA OBBLIGATORIA”, con una decurtazione di € 163,00, quale trattenuta effettuata in esecuzione di una cessione del quinto stipulata dal sig. con una Società Finanziaria. Pt_1 All'odierna udienza, la causa veniva decisa come dalla presente sentenza a seguito di trattazione scritta della causa.
Va in limine dichiarata la cessazione della materia del contendere alla luce della richiesta operata dalla stessa parte ricorrente in sede di note di trattazione scritta per l'odierna udienza. CP_ Ed invero come dedotto dall' in sede di comparsa di costituzione, l avvedutosi del CP_2 proprio errore, consistito nell'operare la trattenuta del 20% sul rateo di pensione VO, avendo lo stesso già trattenuto la somma indebitamente corrisposta a titolo di pensione di invalidità civile in sede di liquidazione degli arretrati di pensione di vecchiaia, in data 17-10-2022 provvedeva alla restituzione dell'importo di euro 1.189,47 indebitamente trattenuto.
Avendo parte ricorrente, a fronte di tale specifica deduzione da parte dell' , chiesto CP_2 dichiararsi la cessazione della materia del contendere, deve ritenersi venuta meno ogni ragione di contrato tra le parti e pertanto il corrispondente dovere del giudice di decidere la causa nel merito.
Residua la sola questione delle spese di lite da regolare sulla base del principio della soccombenza virtuale.
Ebbene rilevato che la parte aveva inizialmente agito per la restituzione di un importo maggiore sull'assunto –indimostrato dalla stessa- che la trattenuta sarebbe stata operata dall'ottobre 2021 CP_ all'attualità, laddove come dedotto e documentato dall' la stessa veniva operata unicamente nel periodo gennaio-luglio 2022, appare opportuno compensare le spese di lite.
PQM
Il Tribunale di Nola, in funzione di giudice del lavoro, in persona della dott.ssa Fucci Francesca definitivamente pronunciando, così provvede: dichiara la cessazione della materia del contendere e compensa le spese di lite.
Si comunichi.
Così deciso in Nola, 08/01/2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Francesca Fucci