Articolo 9 della Legge 8 agosto 1972, n. 457
Articolo 8Articolo 10
Versione
7 settembre 1972
Art. 9.
Il trattamento sostitutivo non e' dovuto per le assenze che non comportino retribuzione nonche' per le giornate in cui i lavoratori sospesi si dedichino ad altre attivita' remunerate.
Il trattamento stesso non e' dovuto agli assunti o mantenuti in soprannumero rispetto alle esigenze dell'impresa.
Entrata in vigore il 7 settembre 1972
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