Art. 9.
Il trattamento sostitutivo non e' dovuto per le assenze che non comportino retribuzione nonche' per le giornate in cui i lavoratori sospesi si dedichino ad altre attivita' remunerate.
Il trattamento stesso non e' dovuto agli assunti o mantenuti in soprannumero rispetto alle esigenze dell'impresa.
Il trattamento sostitutivo non e' dovuto per le assenze che non comportino retribuzione nonche' per le giornate in cui i lavoratori sospesi si dedichino ad altre attivita' remunerate.
Il trattamento stesso non e' dovuto agli assunti o mantenuti in soprannumero rispetto alle esigenze dell'impresa.