Versione
7 settembre 1972
7 settembre 1972
Art. 9.
Il trattamento sostitutivo non e' dovuto per le assenze che non comportino retribuzione nonche' per le giornate in cui i lavoratori sospesi si dedichino ad altre attivita' remunerate.
Il trattamento stesso non e' dovuto agli assunti o mantenuti in soprannumero rispetto alle esigenze dell'impresa.
Il trattamento sostitutivo non e' dovuto per le assenze che non comportino retribuzione nonche' per le giornate in cui i lavoratori sospesi si dedichino ad altre attivita' remunerate.
Il trattamento stesso non e' dovuto agli assunti o mantenuti in soprannumero rispetto alle esigenze dell'impresa.
Giurisprudenza • 3
- 1. Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 18/11/2002, n. 16235Provvedimento: […] Deduce l'istituto ricorrente violazione dell'art. 8, comma 3, e dell'art. 9, comma 1, della legge n. 457/1972, rilevando che il Tribunale ha erroneamente assunto quest'ultima disposizione come utile riferimento per l'accoglimento della domanda, essa riferendosi non ai presupposti della prestazione oggetto di domanda bensì alla modalità di attribuzione, ovvero ad una fase successiva alla concreta individuazione della sfera dei destinatari della provvidenza;Leggi di più...
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