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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 16/12/2025, n. 3469 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 3469 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3181/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione prima civile nelle persone dei seguenti magistrati:
SA RI Presidente
SE ON Consigliere rel.
Cristina Ravera Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 3181/2023 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. ), elettivamente domiciliata Parte_1 P.IVA_1 in VIA DELLE ROSE 4D 20075 PIEVE EMANUELE presso lo studio dell'avv. CAPUANA
RO LA, che la rappresenta e difende come da delega in atti
APPELLANTE
CONTRO ora Controparte_1 [...]
(C.F. ), elettivamente domiciliata in VIA Controparte_2 P.IVA_2
NC OR 1 20122 MILANO presso lo studio dell'avv. LO PREJATO MICHELE
GIUSEPPE, che la rappresenta e difende come da delega in atti
APPELLATA
pagina 1 di 8 Conclusioni
Per Parte_1
Letti i Capi e i punti della sentenza che si intendono appellare, specificato all'interno di ogni motivo il punto della sentenza impugnata Voglia la corte d'appello di Milano rigettata ogni proposta istanza/domanda proposta da controparte
• Dichiarare l'ammissibilità e la fondatezza del proposto appello;
• Rigettare la domanda di condanna al risarcimento del danno per lite temeraria ex art. 96 c.p.c.
"perché infondata in fatto e diritto
Accogliere le domande di merito e rito proposte da parte attrice e per l'effetto
A. Preliminarmente pronunciare la nullità della sentenza impugnata n. 8076/2023 resa inter partes dal
Tribunale di Milano per violazione dell'art 112 c.p.c. a causa di omessa pronuncia e di omessa motivazione su un punto decisivo della controversia facente oggetto di domanda giudiziale di cui le parti hanno discusso per l'effetto Voglia la corte d'appello di Milano revocare e porre nel nulla nonché dichiarare privo di ogni effetto giuridico il Decreto Ingiuntivo n. 24758/2019, emesso dal
Tribunale di Milano. -
B. in subordine nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per
l'effetto, in riforma della sentenza n. 8076/2023 resa inter partes dal Tribunale di Milano V Sezione
Civile, in persona del Giudice Unico Dott.ssa Scirpo N.R.G.3975/2020 pubblicata il 17/10/2023, e notificata il 19/10/2023 accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui si riportano: Voglia la corte d'appello di Milano Voglia revocare e porre nel nulla nonché dichiarare privo di ogni effetto giuridico il Decreto Ingiuntivo n. 24758/2019, emesso dal Tribunale di Milano. – per effetto di quanto sopra, accertare e dichiarare che l'attrice opponente nulla deve alla convenuta opposta
Il tutto con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio, rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge, in favore dello scrivente procuratore che si dichiara antistatario ai sensi dell'art. 93 c.p.c. e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellato/a dinanzi il Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto.
Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio, con distrazione in favore dello scrivente procuratore che si dichiara antistatario
pagina 2 di 8 Per ora Controparte_1 [...]
Controparte_2
Voglia l'Eccellentissima Corte D'Appello adita, aliis contrariis reiectis,
IN VIA PRELIMINARE
- dichiarare, ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c., l'inammissibilità del proposto appello;
- rigettare l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza in questa sede opposta e, per
l'effetto, ove ne sussistano i presupposti, condannare alla Parte_1 pena pecuniaria prevista dall'art. 283, comma 3, c.p.c.
IN VIA PRINCIPALE E DI MERITO
- rigettare l'appello proposto con vittoria di spese e Parte_1 competenze con l'aumento previsto dal novellato art. 4, comma 1 bis, del D.M. 55/2014 per la redazione degli atti depositati telematicamente con modalità informatiche idonee ad agevolarne la consultazione e la fruizione;
-accertata la mala fede o la colpa grave del comportamento processuale tenuto da parte appellante, condannarla al risarcimento del danno per lite temeraria ex art. 96 c.p.c. per i motivi esposti in narrativa, con liquidazione del danno in via equitativa secondo il prudente apprezzamento della Corte
d'Appello adita;
IN VIA ISTRUTTORIA
- respingere, occorrendo, tutte le istanze istruttorie formulate dalla controparte, per tutte le ragioni indicate in atti.
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
1.Il giudizio di primo grado
Il Tribunale di Milano con la sentenza n. 8076/23 ha respinto l'opposizione al decreto ingiuntivo di pagamento di euro 8.805,00 oltre interessi e spese, ottenuto da (da qui anche solo Controparte_1
) nei confronti di (da qui anche solo . CP_1 Parte_1 Pt_1
Il decreto era stato richiesto e ottenuto da sul presupposto dello svolgimento dell'attività di CP_1 mediazione per la conclusione di un affare relativo ad una cessione di azienda di Bar Tabacchi, tra Pt_1
e tale la cui proposta di acquisto era stata accettata da (che poi aveva,
[...] Per_1 Pt_1 tuttavia, preferito dar seguito ad altra proposta precedentemente accettata, procurata da altro mediatore).
pagina 3 di 8 Il Tribunale, per quanto ancora rileva, ha respinto i motivi di opposizione formulati da Pt_1 ritenendo che:
-la proposta di acquisto accettata dall'opponente costituisse un preliminare di preliminare e che il diritto alla provvigione del mediatore sussistesse anche in relazione a tale fattispecie
-la condizione sospensiva contenuta nella proposta, “consistente nelle verifiche positive della documentazione fiscale, contabile e di regolarità delle licenze dell'attività commerciale”, non si fosse avverata per fatto imputabile all'opponente, avendo quest'ultima “accettato già in data 24.04.2018 un'altra proposta di acquisto dell'attività commerciale, formulata da un diverso acquirente attraverso altra società di intermediazione immobiliare, che sarebbe poi sfociata nel relativo atto notarile stipulato in data 10.07.2018, mentre la proposta di cui al presente giudizio fu formulata il successivo
16.05.2018” (pag. 4 sentenza appellata).
2.Il giudizio di appello
La sentenza è stata appellata davanti a questa Corte da sulla base di cinque motivi Parte_1 che verranno di seguito esposti.
La parte appellata si è costituita ed ha eccepito la “inammissibilità delle domande nuove proposte per la prima volta in appello da in punto di mancata conclusione di un contratto preliminare Pt_1 giuridicamente vincolante tra le parti”, chiedendo nel merito il rigetto dell'appello e la condanna per lite temeraria.
La causa è stata posta in decisione ai sensi dell'art. 352 c.p.c. sulle conclusioni precisate come in epigrafe.
2.1. La decisione della Corte
Ritiene la Corte che l'appello sia fondato, per le ragioni di seguito indicate, previa esposizione dei motivi come rubricati dalla parte appellante e riassunti per punti essenziali.
-Erronea ricognizione della fattispecie concreta in funzione delle risultanze di causa.
L'appellante ritiene erronea la decisione del Tribunale per aver considerato concluso l'affare e, quindi, sorto il diritto alla provvigione, in presenza di una proposta inidonea a determinare la conclusione dell'affare, anche per l'apposizione delle molteplici condizioni sospensive, dipendenti da terzi e non dalle parti;
l'appellante contesta inoltre, in punto di diritto e richiamando giurisprudenza di legittimità, che il diritto alla provvigione possa essere riconosciuto in presenza di un preliminare di preliminare.
pagina 4 di 8 -Incompletezza e inidoneità dell'asserito preliminare di preliminare • presenza di molteplici condizioni sospensive • fase di puntuazione e libero recesso delle parti
L'appellante ribadisce che la proposta di acquisto richiamata dal Tribunale sarebbe inidonea alla conclusione dell'affare, non essendo indicati in essa elementi essenziali ai fini del trasferimento di un'azienda, quali le merci, gli arredi, le attrezzature, il valore dell'avviamento.
L'appellante ritiene che il Tribunale erroneamente non abbia tenuto conto neppure della condizione sospensiva, rappresentata dal gradimento alla stipula di un nuovo contratto da parte del proprietario dell'immobile, nel quale era ubicata l'azienda. Allo stesso modo il Tribunale non avrebbe tenuto conto dei necessari “adempimenti normativi regolamentari” connessi, per disposizione di legge, alla cessione di aziende aventi ad oggetto la rivendita di tabacchi.
L'appellante inoltre fa notare che l'aspirante acquirente “ha accolto pacificamente il recesso dell'appellante poiché non ha preteso nulla, né v'è stato fra i detti contrenti scambio di danaro, ne è insorta alcuna controversia. Essendovi la compresenza di più aspiranti acquirenti l'appellante ha preferito quello più confacente alle proprie esigenze, derogando da ragioni di maggior o minor realizzo, e privilegiando altri elementi di sicurezza e di solvibilità e solidità economica e fattibilità dell'annoso percorso di trasferimento aziendale, nulla potendosi obiettare al libero arbitrio dell'appellante” (pag. 13 atto di appello).
-violazione e falsa applicazione degli articoli e 1755 1757 c.c.
L'appellante contesta che l'affare possa ritenersi concluso, come ha ritenuto il Tribunale, per effetto della mera accettazione di una proposta priva di elementi essenziali, da considerarsi mera
“puntuazione”, insuscettibile di esecuzione ex art. 2932 c.c.
-dolo del mediatore - violazione falsa applicazione artt. 1759. 1176 cc
L'appellante contesta la decisione nella parte in cui ha ritenuto che non vi fosse prova del dolo del mediatore, ritenendo che, invece, l'istruttoria e le stesse prospettazioni di parte rendessero evidente la mala fede del mediatore.
Secondo l'appellante, infatti, il mediatore, che si è qualificato esperto nella compravendita di aziende e che ha predisposto i moduli, fatti sottoscrivere ad “ad una ragazza poco più che ventenne inesperta”,
“non poteva non sapere che una siffatta proposta d'acquisto è atto inidoneo a concludere una cessione di azienda, ovvero che verosimilmente la predisposizione di quel documento in realtà era stata proposta come ipotesi alternativa ad altra trattativa nel caso di naufragio delle precedenti” (pag. 17 atto di appello).
pagina 5 di 8
-omessa pronuncia su punto decisivo della controversia violazione dell'art 112 e 360 comma 1, n. 5,
c.p.c.
L'appellante censura, infine, l'omesso esame dell'eccezione relativa all'apocrifia della sottoscrizione del proprietario del ramo d'azienda di tabaccheria, da considerarsi fatto decisivo, essendo incidente sulla validità della proposta.
Ritiene la Corte, preliminarmente, che non sussista inammissibilità per novità della domanda dell'appellante (di diniego della provvigione), fondata sulla mancata conclusione di un preliminare vincolante, poiché in primo grado nella memoria ex art. 183 co. 6 n. 1 c.p.c. era stata chiaramente esposta dall'odierna appellante la difesa volta a negare che la proposta azionata costituisse la conclusione dell'affare, essendo invece, in tesi, una “puntuazione”, alla quale doveva seguire la stipula del preliminare e poi del definitivo.
Su tale prospettazione la parte odierna appellata era stata, quindi, in grado di difendersi e il Tribunale su di essa si era pronunciato, disattendendola (con decisione sottoposta al presente gravame).
Nel merito, ritiene la Corte che i primi tre motivi di appello, che per la loro connessione possono essere trattati congiuntamente, siano fondati e consentano l'accoglimento dell'appello, con assorbimento degli altri motivi.
La decisione del Tribunale non risulta, infatti, condivisibile nella parte in cui ritiene che il diritto alla provvigione del mediatore sorga anche dalla stipulazione di un preliminare di preliminare.
La giurisprudenza di legittimità sul punto, citata dal Tribunale (Cass. 24397/15; Cass. 923/17), è stata superata da pronunce della S.C. più recenti e maggiormente condivisibili (v. Cass. 30083/19; Cass.
28879/22; Cass. 31431/23), alle quali questa Corte si è uniformata e dalle quali non vi è ragione di discostarsi.
Posto, quindi, che il diritto alla provvigione sorge solo ove fra le parti sia stato raggiunto un accordo suscettibile di esecuzione in forma specifica ex art. 2932 c.c., nel caso di specie la proposta accettata, posta a fondamento del ricorso monitorio (doc. 1 appellata), non può considerarsi integrante un accordo di tale natura.
In tale proposta non risultano, infatti, descritti, neppure sommariamente, i beni costituenti l'azienda da trasferire e sono poi indicate una serie di verifiche alle quali è subordinata la consegna al venditore pagina 6 di 8 dell'assegno di euro 5.000,00, prima tranche del prezzo offerto, qualificata dalle parti “caparra confirmatoria e acconto prezzo”, ma trattenuta dal mediatore.
Le condizioni alle quali le parti hanno subordinato la consegna di tale assegno al venditore sono state così descritte: “verifiche di tutta la documentazione contabile, fiscale, licenze ed autorizzazioni oltre a verifica dell'incasso bar medio giornaliero, che dovrà essere di circa 400,00 euro e verifica degli aggi annuali, che dovranno essere di 55/60.000, 00 circa, compreso aggi slot”.
È pacifico che l'assegno di euro 5.000,00 non sia stato consegnato all'odierna appellante e non vi sono prove che siano state effettuate le verifiche suindicate.
La suddetta proposta prevedeva, inoltre, che la seconda tranche del prezzo offerto (euro 25.000,00) sarebbe stata versata “al preliminare da stipularsi entro il 15 giugno 2018”, la terza (euro 70.000,00)
“alla stipula dell'atto notarile da effettuarsi entro il 30 giugno 2018”, mentre la somma residua (euro
150.000,00) mediante il rilascio di 60 cambiali.
Tali pattuizioni inducono a ritenere che le parti, con la proposta azionata, avessero voluto regolare “le successive articolazioni del procedimento formativo dell'affare”, dando vita ad un “preliminare di preliminare”, costituente un vincolo valido ed efficace solo al fine di regolare le suddette successive articolazioni ma non anche idoneo a consentire alle parti di agire per l'esecuzione specifica ex art. 2932
c.c. (v. Cass. 31431/23 cit.).
L'affare, quindi, non poteva considerarsi concluso ai fini del diritto alla provvigione del mediatore con la mera accettazione della suddetta proposta.
L'appello deve, pertanto, essere accolto e il decreto ingiuntivo emesso a carico dell'odierna appellante deve essere revocato.
L'accoglimento dell'appello esclude la fondatezza della domanda ex art. 96 c.p.c. formulata dalla parte appellata.
2.2. Le spese di lite
L'accoglimento dell'appello impone la regolazione delle spese di lite per entrambi i gradi secondo l'esito complessivo (v. Cass. 14916/20 “Il potere del giudice d'appello di procedere d'ufficio ad un nuovo regolamento delle spese processuali, quale conseguenza della pronunzia di merito adottata, sussiste in caso di riforma in tutto o in parte della sentenza impugnata, poiché gli oneri della lite devono essere ripartiti in ragione del suo esito complessivo”).
Le spese devono, quindi, essere poste per entrambi i gradi a carico dell'appellata soccombente e sono liquidate in dispositivo, come da nota spese depositata dall'appellante, redatta sulla base dei parametri pagina 7 di 8 previsti dal D.M. 55/14 e succ. mod. secondo i valori medi delle Tabelle allegate per il giudizio di appello e secondo i valori minimi per il giudizio di primo grado, tenuto conto del valore della causa.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando, così dispone:
-accoglie l'appello e, in riforma della sentenza appellata, revoca il decreto ingiuntivo n. 24758/2019 emesso dal Tribunale di Milano;
-condanna la società appellata al pagamento delle spese di lite, liquidate per compensi per il primo grado in euro 2.540,00 e per il secondo grado in euro 5.809,00, oltre, per entrambi i gradi, rimborso forfetario nella misura del 15% e oltre Iva e Cpa, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Così deciso in Milano il 15.10.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
SE ON SA RI
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione prima civile nelle persone dei seguenti magistrati:
SA RI Presidente
SE ON Consigliere rel.
Cristina Ravera Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 3181/2023 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. ), elettivamente domiciliata Parte_1 P.IVA_1 in VIA DELLE ROSE 4D 20075 PIEVE EMANUELE presso lo studio dell'avv. CAPUANA
RO LA, che la rappresenta e difende come da delega in atti
APPELLANTE
CONTRO ora Controparte_1 [...]
(C.F. ), elettivamente domiciliata in VIA Controparte_2 P.IVA_2
NC OR 1 20122 MILANO presso lo studio dell'avv. LO PREJATO MICHELE
GIUSEPPE, che la rappresenta e difende come da delega in atti
APPELLATA
pagina 1 di 8 Conclusioni
Per Parte_1
Letti i Capi e i punti della sentenza che si intendono appellare, specificato all'interno di ogni motivo il punto della sentenza impugnata Voglia la corte d'appello di Milano rigettata ogni proposta istanza/domanda proposta da controparte
• Dichiarare l'ammissibilità e la fondatezza del proposto appello;
• Rigettare la domanda di condanna al risarcimento del danno per lite temeraria ex art. 96 c.p.c.
"perché infondata in fatto e diritto
Accogliere le domande di merito e rito proposte da parte attrice e per l'effetto
A. Preliminarmente pronunciare la nullità della sentenza impugnata n. 8076/2023 resa inter partes dal
Tribunale di Milano per violazione dell'art 112 c.p.c. a causa di omessa pronuncia e di omessa motivazione su un punto decisivo della controversia facente oggetto di domanda giudiziale di cui le parti hanno discusso per l'effetto Voglia la corte d'appello di Milano revocare e porre nel nulla nonché dichiarare privo di ogni effetto giuridico il Decreto Ingiuntivo n. 24758/2019, emesso dal
Tribunale di Milano. -
B. in subordine nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per
l'effetto, in riforma della sentenza n. 8076/2023 resa inter partes dal Tribunale di Milano V Sezione
Civile, in persona del Giudice Unico Dott.ssa Scirpo N.R.G.3975/2020 pubblicata il 17/10/2023, e notificata il 19/10/2023 accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui si riportano: Voglia la corte d'appello di Milano Voglia revocare e porre nel nulla nonché dichiarare privo di ogni effetto giuridico il Decreto Ingiuntivo n. 24758/2019, emesso dal Tribunale di Milano. – per effetto di quanto sopra, accertare e dichiarare che l'attrice opponente nulla deve alla convenuta opposta
Il tutto con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio, rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge, in favore dello scrivente procuratore che si dichiara antistatario ai sensi dell'art. 93 c.p.c. e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellato/a dinanzi il Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto.
Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio, con distrazione in favore dello scrivente procuratore che si dichiara antistatario
pagina 2 di 8 Per ora Controparte_1 [...]
Controparte_2
Voglia l'Eccellentissima Corte D'Appello adita, aliis contrariis reiectis,
IN VIA PRELIMINARE
- dichiarare, ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c., l'inammissibilità del proposto appello;
- rigettare l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza in questa sede opposta e, per
l'effetto, ove ne sussistano i presupposti, condannare alla Parte_1 pena pecuniaria prevista dall'art. 283, comma 3, c.p.c.
IN VIA PRINCIPALE E DI MERITO
- rigettare l'appello proposto con vittoria di spese e Parte_1 competenze con l'aumento previsto dal novellato art. 4, comma 1 bis, del D.M. 55/2014 per la redazione degli atti depositati telematicamente con modalità informatiche idonee ad agevolarne la consultazione e la fruizione;
-accertata la mala fede o la colpa grave del comportamento processuale tenuto da parte appellante, condannarla al risarcimento del danno per lite temeraria ex art. 96 c.p.c. per i motivi esposti in narrativa, con liquidazione del danno in via equitativa secondo il prudente apprezzamento della Corte
d'Appello adita;
IN VIA ISTRUTTORIA
- respingere, occorrendo, tutte le istanze istruttorie formulate dalla controparte, per tutte le ragioni indicate in atti.
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
1.Il giudizio di primo grado
Il Tribunale di Milano con la sentenza n. 8076/23 ha respinto l'opposizione al decreto ingiuntivo di pagamento di euro 8.805,00 oltre interessi e spese, ottenuto da (da qui anche solo Controparte_1
) nei confronti di (da qui anche solo . CP_1 Parte_1 Pt_1
Il decreto era stato richiesto e ottenuto da sul presupposto dello svolgimento dell'attività di CP_1 mediazione per la conclusione di un affare relativo ad una cessione di azienda di Bar Tabacchi, tra Pt_1
e tale la cui proposta di acquisto era stata accettata da (che poi aveva,
[...] Per_1 Pt_1 tuttavia, preferito dar seguito ad altra proposta precedentemente accettata, procurata da altro mediatore).
pagina 3 di 8 Il Tribunale, per quanto ancora rileva, ha respinto i motivi di opposizione formulati da Pt_1 ritenendo che:
-la proposta di acquisto accettata dall'opponente costituisse un preliminare di preliminare e che il diritto alla provvigione del mediatore sussistesse anche in relazione a tale fattispecie
-la condizione sospensiva contenuta nella proposta, “consistente nelle verifiche positive della documentazione fiscale, contabile e di regolarità delle licenze dell'attività commerciale”, non si fosse avverata per fatto imputabile all'opponente, avendo quest'ultima “accettato già in data 24.04.2018 un'altra proposta di acquisto dell'attività commerciale, formulata da un diverso acquirente attraverso altra società di intermediazione immobiliare, che sarebbe poi sfociata nel relativo atto notarile stipulato in data 10.07.2018, mentre la proposta di cui al presente giudizio fu formulata il successivo
16.05.2018” (pag. 4 sentenza appellata).
2.Il giudizio di appello
La sentenza è stata appellata davanti a questa Corte da sulla base di cinque motivi Parte_1 che verranno di seguito esposti.
La parte appellata si è costituita ed ha eccepito la “inammissibilità delle domande nuove proposte per la prima volta in appello da in punto di mancata conclusione di un contratto preliminare Pt_1 giuridicamente vincolante tra le parti”, chiedendo nel merito il rigetto dell'appello e la condanna per lite temeraria.
La causa è stata posta in decisione ai sensi dell'art. 352 c.p.c. sulle conclusioni precisate come in epigrafe.
2.1. La decisione della Corte
Ritiene la Corte che l'appello sia fondato, per le ragioni di seguito indicate, previa esposizione dei motivi come rubricati dalla parte appellante e riassunti per punti essenziali.
-Erronea ricognizione della fattispecie concreta in funzione delle risultanze di causa.
L'appellante ritiene erronea la decisione del Tribunale per aver considerato concluso l'affare e, quindi, sorto il diritto alla provvigione, in presenza di una proposta inidonea a determinare la conclusione dell'affare, anche per l'apposizione delle molteplici condizioni sospensive, dipendenti da terzi e non dalle parti;
l'appellante contesta inoltre, in punto di diritto e richiamando giurisprudenza di legittimità, che il diritto alla provvigione possa essere riconosciuto in presenza di un preliminare di preliminare.
pagina 4 di 8 -Incompletezza e inidoneità dell'asserito preliminare di preliminare • presenza di molteplici condizioni sospensive • fase di puntuazione e libero recesso delle parti
L'appellante ribadisce che la proposta di acquisto richiamata dal Tribunale sarebbe inidonea alla conclusione dell'affare, non essendo indicati in essa elementi essenziali ai fini del trasferimento di un'azienda, quali le merci, gli arredi, le attrezzature, il valore dell'avviamento.
L'appellante ritiene che il Tribunale erroneamente non abbia tenuto conto neppure della condizione sospensiva, rappresentata dal gradimento alla stipula di un nuovo contratto da parte del proprietario dell'immobile, nel quale era ubicata l'azienda. Allo stesso modo il Tribunale non avrebbe tenuto conto dei necessari “adempimenti normativi regolamentari” connessi, per disposizione di legge, alla cessione di aziende aventi ad oggetto la rivendita di tabacchi.
L'appellante inoltre fa notare che l'aspirante acquirente “ha accolto pacificamente il recesso dell'appellante poiché non ha preteso nulla, né v'è stato fra i detti contrenti scambio di danaro, ne è insorta alcuna controversia. Essendovi la compresenza di più aspiranti acquirenti l'appellante ha preferito quello più confacente alle proprie esigenze, derogando da ragioni di maggior o minor realizzo, e privilegiando altri elementi di sicurezza e di solvibilità e solidità economica e fattibilità dell'annoso percorso di trasferimento aziendale, nulla potendosi obiettare al libero arbitrio dell'appellante” (pag. 13 atto di appello).
-violazione e falsa applicazione degli articoli e 1755 1757 c.c.
L'appellante contesta che l'affare possa ritenersi concluso, come ha ritenuto il Tribunale, per effetto della mera accettazione di una proposta priva di elementi essenziali, da considerarsi mera
“puntuazione”, insuscettibile di esecuzione ex art. 2932 c.c.
-dolo del mediatore - violazione falsa applicazione artt. 1759. 1176 cc
L'appellante contesta la decisione nella parte in cui ha ritenuto che non vi fosse prova del dolo del mediatore, ritenendo che, invece, l'istruttoria e le stesse prospettazioni di parte rendessero evidente la mala fede del mediatore.
Secondo l'appellante, infatti, il mediatore, che si è qualificato esperto nella compravendita di aziende e che ha predisposto i moduli, fatti sottoscrivere ad “ad una ragazza poco più che ventenne inesperta”,
“non poteva non sapere che una siffatta proposta d'acquisto è atto inidoneo a concludere una cessione di azienda, ovvero che verosimilmente la predisposizione di quel documento in realtà era stata proposta come ipotesi alternativa ad altra trattativa nel caso di naufragio delle precedenti” (pag. 17 atto di appello).
pagina 5 di 8
-omessa pronuncia su punto decisivo della controversia violazione dell'art 112 e 360 comma 1, n. 5,
c.p.c.
L'appellante censura, infine, l'omesso esame dell'eccezione relativa all'apocrifia della sottoscrizione del proprietario del ramo d'azienda di tabaccheria, da considerarsi fatto decisivo, essendo incidente sulla validità della proposta.
Ritiene la Corte, preliminarmente, che non sussista inammissibilità per novità della domanda dell'appellante (di diniego della provvigione), fondata sulla mancata conclusione di un preliminare vincolante, poiché in primo grado nella memoria ex art. 183 co. 6 n. 1 c.p.c. era stata chiaramente esposta dall'odierna appellante la difesa volta a negare che la proposta azionata costituisse la conclusione dell'affare, essendo invece, in tesi, una “puntuazione”, alla quale doveva seguire la stipula del preliminare e poi del definitivo.
Su tale prospettazione la parte odierna appellata era stata, quindi, in grado di difendersi e il Tribunale su di essa si era pronunciato, disattendendola (con decisione sottoposta al presente gravame).
Nel merito, ritiene la Corte che i primi tre motivi di appello, che per la loro connessione possono essere trattati congiuntamente, siano fondati e consentano l'accoglimento dell'appello, con assorbimento degli altri motivi.
La decisione del Tribunale non risulta, infatti, condivisibile nella parte in cui ritiene che il diritto alla provvigione del mediatore sorga anche dalla stipulazione di un preliminare di preliminare.
La giurisprudenza di legittimità sul punto, citata dal Tribunale (Cass. 24397/15; Cass. 923/17), è stata superata da pronunce della S.C. più recenti e maggiormente condivisibili (v. Cass. 30083/19; Cass.
28879/22; Cass. 31431/23), alle quali questa Corte si è uniformata e dalle quali non vi è ragione di discostarsi.
Posto, quindi, che il diritto alla provvigione sorge solo ove fra le parti sia stato raggiunto un accordo suscettibile di esecuzione in forma specifica ex art. 2932 c.c., nel caso di specie la proposta accettata, posta a fondamento del ricorso monitorio (doc. 1 appellata), non può considerarsi integrante un accordo di tale natura.
In tale proposta non risultano, infatti, descritti, neppure sommariamente, i beni costituenti l'azienda da trasferire e sono poi indicate una serie di verifiche alle quali è subordinata la consegna al venditore pagina 6 di 8 dell'assegno di euro 5.000,00, prima tranche del prezzo offerto, qualificata dalle parti “caparra confirmatoria e acconto prezzo”, ma trattenuta dal mediatore.
Le condizioni alle quali le parti hanno subordinato la consegna di tale assegno al venditore sono state così descritte: “verifiche di tutta la documentazione contabile, fiscale, licenze ed autorizzazioni oltre a verifica dell'incasso bar medio giornaliero, che dovrà essere di circa 400,00 euro e verifica degli aggi annuali, che dovranno essere di 55/60.000, 00 circa, compreso aggi slot”.
È pacifico che l'assegno di euro 5.000,00 non sia stato consegnato all'odierna appellante e non vi sono prove che siano state effettuate le verifiche suindicate.
La suddetta proposta prevedeva, inoltre, che la seconda tranche del prezzo offerto (euro 25.000,00) sarebbe stata versata “al preliminare da stipularsi entro il 15 giugno 2018”, la terza (euro 70.000,00)
“alla stipula dell'atto notarile da effettuarsi entro il 30 giugno 2018”, mentre la somma residua (euro
150.000,00) mediante il rilascio di 60 cambiali.
Tali pattuizioni inducono a ritenere che le parti, con la proposta azionata, avessero voluto regolare “le successive articolazioni del procedimento formativo dell'affare”, dando vita ad un “preliminare di preliminare”, costituente un vincolo valido ed efficace solo al fine di regolare le suddette successive articolazioni ma non anche idoneo a consentire alle parti di agire per l'esecuzione specifica ex art. 2932
c.c. (v. Cass. 31431/23 cit.).
L'affare, quindi, non poteva considerarsi concluso ai fini del diritto alla provvigione del mediatore con la mera accettazione della suddetta proposta.
L'appello deve, pertanto, essere accolto e il decreto ingiuntivo emesso a carico dell'odierna appellante deve essere revocato.
L'accoglimento dell'appello esclude la fondatezza della domanda ex art. 96 c.p.c. formulata dalla parte appellata.
2.2. Le spese di lite
L'accoglimento dell'appello impone la regolazione delle spese di lite per entrambi i gradi secondo l'esito complessivo (v. Cass. 14916/20 “Il potere del giudice d'appello di procedere d'ufficio ad un nuovo regolamento delle spese processuali, quale conseguenza della pronunzia di merito adottata, sussiste in caso di riforma in tutto o in parte della sentenza impugnata, poiché gli oneri della lite devono essere ripartiti in ragione del suo esito complessivo”).
Le spese devono, quindi, essere poste per entrambi i gradi a carico dell'appellata soccombente e sono liquidate in dispositivo, come da nota spese depositata dall'appellante, redatta sulla base dei parametri pagina 7 di 8 previsti dal D.M. 55/14 e succ. mod. secondo i valori medi delle Tabelle allegate per il giudizio di appello e secondo i valori minimi per il giudizio di primo grado, tenuto conto del valore della causa.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando, così dispone:
-accoglie l'appello e, in riforma della sentenza appellata, revoca il decreto ingiuntivo n. 24758/2019 emesso dal Tribunale di Milano;
-condanna la società appellata al pagamento delle spese di lite, liquidate per compensi per il primo grado in euro 2.540,00 e per il secondo grado in euro 5.809,00, oltre, per entrambi i gradi, rimborso forfetario nella misura del 15% e oltre Iva e Cpa, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Così deciso in Milano il 15.10.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
SE ON SA RI
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