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Sentenza 30 gennaio 2026
Sentenza 30 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Bologna, sez. III, sentenza 30/01/2026, n. 85 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Bologna |
| Numero : | 85 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 85/2026
Depositata il 30/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BOLOGNA Sezione 3, riunita in udienza il 26/09/2025 alle ore 12:00 in composizione monocratica:
AS GIORGIO, Giudice monocratico in data 26/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 401/2025 depositato il 14/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Messina
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Bologna
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 02020239011661990000 MULTE/AMMENDE 2001
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 02020239011661990000 MULTE/AMMENDE 2002
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 39/2026 depositato il 29/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. Ricorrente_1 ha impugnato, chiedendone l'annullamento, l'intimazione di pagamento n. 020 2023 9011661990000, di € 4.460,65, emessa e notificata dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione, Direzione
Provinciale di Bologna in data 21/02/2024.
L'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Messina e l'Agenzia delle Entrate – Riscossione si sono ritualmente costituite, concludendo per il rigetto del ricorso.
Con provvedimento 4 luglio 2025 è stata accolta l'istanza cautelare di parte ricorrente e, conseguentemente,
è stata sospesa l'esecuzione dell'atto impugnato, rinviandosi al merito la statuizione sulle spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'intimazione oggetto del presente procedimento, al contribuente è stato intimato il pagamento delle somme portate nelle seguenti cartelle esattoriali:
1) Cartella n. 02020010203263636000, di €.1.515,43= per multe, sanzioni o ammende risalenti all'anno 1993;
2) Cartella n. 02020020064687854000, di €.2.643,89= per multe, sanzioni o ammende risalenti all'anno 2002.
Il contribuente, dal momento che l'intimazione faceva riferimento a generiche multe, sanzioni ed ammende, presumibilmente riguardanti violazione del codice della strada, e non conteneva ulteriori elementi specificativi della pretesa, ha impugnato il relativo atto innanzi al Giudice di Pace di Bologna, ed il procedimento è stato iscritto al n. 2420/2024 R.G.
Con sentenza n. 490/2025 il Giudice di Pace ha dichiarato la propria carenza di giurisdizione indicando quale Giudice competete quello Tributario di primo grado di Bologna ed ha assegnato alla parte termine di gg. 90 per la riassunzione: ciò a cui il signor Ricorrente_1 ha provveduto con il ricorso in esame.
L'unico motivo di impugnazione dell'intimazione di pagamento è costituito dall'eccezione di prescrizione della pretesa tributaria, fondata dal ricorrente sul decorso del termine decennale, calcolato dal 23 dicembre
2010 (data di pagamento dell'ultima rata versata in esecuzione della proposta di rateizzazione del debito fiscale da lui presentata il 31 marzo 2010) al 21 febbraio 2024 (data di notifica dell'atto impugnato).
In ordine all'eccezione di prescrizione dei termini per la riscossione, l'Agenzia delle Entrate, dopo avere evidenziato la sua carenza di legittimazione passiva, essendo la questione di interesse dell'Agente della
Riscossione, ha osservato che il 31 marzo 2010 il contribuente aveva presentato istanza per la rateazione del debito, dalla quale era decaduto in data 23 dicembre 2010, ed ha aggiunto che il 29 luglio 2013 l'Agente della riscossione aveva presentato istanza di insinuazione alla procedura concorsuale con la conseguenza che il termine prescrizionale non poteva considerarsi maturato.
Per orientamento pacifico della Suprema Corte, “La domanda di rateazione e di definizione agevolata dei tributi, benché corredata dalla formula di salvezza dei diritti connessi all'esito di accertamenti giudiziali in corso, configura un riconoscimento di debito, al quale l'art. 2944 c.c. ricollega l'effetto interruttivo della prescrizione, in quanto atto giuridico in senso stretto, di carattere non recettizio, che non richiede in chi lo compie una specifica intenzione ricognitiva, ma soltanto la volontarietà e la consapevolezza dell'esistenza del debito” (Cass. civ., Sez. I, Ordinanza, 08/04/2024, n. 9221).
Fermo quanto precede, un effetto interruttivo della prescrizione deve riconoscersi anche ai singoli pagamenti delle rateazioni concordate, l'ultimo dei quali - nel caso concreto, ha avuto luogo il 23 dicembre 2010: la circostanza è pacifica, anche perché non contestata.
Diversamente da quanto allegato da parte ricorrente, Equitalia Centro s.p.a. (a cui è subentrata l'Agenzia delle Entrate – Riscossione) il 13 agosto 2013 ha pure insinuato al passivo del “Fallimento Ricorrente_1” (iscritto al n. 37/2013 Reg. Fall. del Tribunale di Forlì e dichiarato in estensione al Fall. Nominativo_1 N. 41/2011) il credito di cui qui si tratta.
In ragione di quanto precede, l'eccezione di prescrizione sollevata da parte ricorrente è infondata, posto che:
a) con la domanda di insinuazione il corso della prescrizione è stato interrotto;
b) il “Fallimento Ricorrente_1” si è chiuso con Decreto del 16/11/2016;
c) l'attività di notifica degli atti è stata sospesa dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, in conformità con quanto stabilito dal decreto “Cura Italia” (DL 18/2020) e successive proroghe normative, da ultimo quella prevista dall'art. 9, D.L. n. 73/2021: il che ha comportato anche la sospensione legale dei termini decadenziali e prescrizionali, legati a tali attività.
Il ricorso, pertanto, deve essere respinto.
Le spese seguono la soccombenza e, tenuta presente anche la fase cautelare, vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente alle spese di soccombenza, che si liquidano in euro 850,00 a favore dell'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Messina ed euro 850,00 a favore l'Agenzia delle Entrate – Riscossione.
Depositata il 30/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BOLOGNA Sezione 3, riunita in udienza il 26/09/2025 alle ore 12:00 in composizione monocratica:
AS GIORGIO, Giudice monocratico in data 26/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 401/2025 depositato il 14/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Messina
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Bologna
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 02020239011661990000 MULTE/AMMENDE 2001
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 02020239011661990000 MULTE/AMMENDE 2002
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 39/2026 depositato il 29/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. Ricorrente_1 ha impugnato, chiedendone l'annullamento, l'intimazione di pagamento n. 020 2023 9011661990000, di € 4.460,65, emessa e notificata dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione, Direzione
Provinciale di Bologna in data 21/02/2024.
L'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Messina e l'Agenzia delle Entrate – Riscossione si sono ritualmente costituite, concludendo per il rigetto del ricorso.
Con provvedimento 4 luglio 2025 è stata accolta l'istanza cautelare di parte ricorrente e, conseguentemente,
è stata sospesa l'esecuzione dell'atto impugnato, rinviandosi al merito la statuizione sulle spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'intimazione oggetto del presente procedimento, al contribuente è stato intimato il pagamento delle somme portate nelle seguenti cartelle esattoriali:
1) Cartella n. 02020010203263636000, di €.1.515,43= per multe, sanzioni o ammende risalenti all'anno 1993;
2) Cartella n. 02020020064687854000, di €.2.643,89= per multe, sanzioni o ammende risalenti all'anno 2002.
Il contribuente, dal momento che l'intimazione faceva riferimento a generiche multe, sanzioni ed ammende, presumibilmente riguardanti violazione del codice della strada, e non conteneva ulteriori elementi specificativi della pretesa, ha impugnato il relativo atto innanzi al Giudice di Pace di Bologna, ed il procedimento è stato iscritto al n. 2420/2024 R.G.
Con sentenza n. 490/2025 il Giudice di Pace ha dichiarato la propria carenza di giurisdizione indicando quale Giudice competete quello Tributario di primo grado di Bologna ed ha assegnato alla parte termine di gg. 90 per la riassunzione: ciò a cui il signor Ricorrente_1 ha provveduto con il ricorso in esame.
L'unico motivo di impugnazione dell'intimazione di pagamento è costituito dall'eccezione di prescrizione della pretesa tributaria, fondata dal ricorrente sul decorso del termine decennale, calcolato dal 23 dicembre
2010 (data di pagamento dell'ultima rata versata in esecuzione della proposta di rateizzazione del debito fiscale da lui presentata il 31 marzo 2010) al 21 febbraio 2024 (data di notifica dell'atto impugnato).
In ordine all'eccezione di prescrizione dei termini per la riscossione, l'Agenzia delle Entrate, dopo avere evidenziato la sua carenza di legittimazione passiva, essendo la questione di interesse dell'Agente della
Riscossione, ha osservato che il 31 marzo 2010 il contribuente aveva presentato istanza per la rateazione del debito, dalla quale era decaduto in data 23 dicembre 2010, ed ha aggiunto che il 29 luglio 2013 l'Agente della riscossione aveva presentato istanza di insinuazione alla procedura concorsuale con la conseguenza che il termine prescrizionale non poteva considerarsi maturato.
Per orientamento pacifico della Suprema Corte, “La domanda di rateazione e di definizione agevolata dei tributi, benché corredata dalla formula di salvezza dei diritti connessi all'esito di accertamenti giudiziali in corso, configura un riconoscimento di debito, al quale l'art. 2944 c.c. ricollega l'effetto interruttivo della prescrizione, in quanto atto giuridico in senso stretto, di carattere non recettizio, che non richiede in chi lo compie una specifica intenzione ricognitiva, ma soltanto la volontarietà e la consapevolezza dell'esistenza del debito” (Cass. civ., Sez. I, Ordinanza, 08/04/2024, n. 9221).
Fermo quanto precede, un effetto interruttivo della prescrizione deve riconoscersi anche ai singoli pagamenti delle rateazioni concordate, l'ultimo dei quali - nel caso concreto, ha avuto luogo il 23 dicembre 2010: la circostanza è pacifica, anche perché non contestata.
Diversamente da quanto allegato da parte ricorrente, Equitalia Centro s.p.a. (a cui è subentrata l'Agenzia delle Entrate – Riscossione) il 13 agosto 2013 ha pure insinuato al passivo del “Fallimento Ricorrente_1” (iscritto al n. 37/2013 Reg. Fall. del Tribunale di Forlì e dichiarato in estensione al Fall. Nominativo_1 N. 41/2011) il credito di cui qui si tratta.
In ragione di quanto precede, l'eccezione di prescrizione sollevata da parte ricorrente è infondata, posto che:
a) con la domanda di insinuazione il corso della prescrizione è stato interrotto;
b) il “Fallimento Ricorrente_1” si è chiuso con Decreto del 16/11/2016;
c) l'attività di notifica degli atti è stata sospesa dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, in conformità con quanto stabilito dal decreto “Cura Italia” (DL 18/2020) e successive proroghe normative, da ultimo quella prevista dall'art. 9, D.L. n. 73/2021: il che ha comportato anche la sospensione legale dei termini decadenziali e prescrizionali, legati a tali attività.
Il ricorso, pertanto, deve essere respinto.
Le spese seguono la soccombenza e, tenuta presente anche la fase cautelare, vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente alle spese di soccombenza, che si liquidano in euro 850,00 a favore dell'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Messina ed euro 850,00 a favore l'Agenzia delle Entrate – Riscossione.