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Sentenza 17 febbraio 2026
Sentenza 17 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. II, sentenza 17/02/2026, n. 1562 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 1562 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1562/2026
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 2, riunita in udienza il 13/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
DE LUCA MAURO, Presidente DI FLORIO NZ, Relatore ADINOLFI RAFFAELE, Giudice
in data 13/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 8612/2024 depositato il 19/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 CF_Ricorrente_1 -
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_2
Consiglio Dell'Ordine Degli Avvocati E Proc.torre Annunziata - 90027630632
Email_3 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 5290/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado SALERNO sez. 9 e pubblicata il 22/11/2024 Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020130029428463 000 2012
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: accoglimento dell'appello Resistente/Appellato: non costituito
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ricorrente_1 ricorreva nei confronti del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di
Torre Annunziata e della Agenzia delle Entrate-Riscossione per sentir dichiarare l'annullamento della intimazione di pagamento n. 10020239008289472000, notificata in data 19.11.2023. Ad essa era sotteso il mancato pagamento della cartella esattoriale n. 10020130029428463000 notificata in data 29 marzo 2014, per omesso versamento del contributo annuale al Consiglio dell'Ordine degli
Avvocati e Procuratori di Torre Annunziata, inerente l'anno 2012. Il tutto per €
244,17.
Il contribuente eccepiva l'illegittimità della notifiche dell'intimazione di pagamento e della cartella presupposta nonchè la prescrizione del tributo .
La CTP di Salerno, con sentenza n. 5290/24 , rigettava il ricorso ed avverso tale decisione proponeva appello il contribuente riproponendo le censure avanzate in primo grado .
Il Consiglio dell'Ordine e l'ADER non si costituivano
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'impugnativa dell'intimazione di pagamento , effettuata dal contribuente, ha effetto sanante sui vizi del predetto atto attesa l'avvenuta conoscenza del suo contenuto da parte del ricorrente. Inoltre la cartella presupposta risulta regolarmente indirizzata al contribuente , all'indirizzo di Indirizzo 1 ove egli risiedeva dal 9/5/2006 , come desumesi dal certificato di residenza storico dallo stesso depositato in atti . Attesa l'irreperibilità relativa del destinatario, l'atto risulta affisso con deposito presso la Casa Comunale e regolare invio della relativa raccomandata .
Va ritenuta perfezionata , quindi, sia la notifica dell'intimazione impugnata sia quella inerente la cartella , ma purtuttavia deve ritenersi decorsa la prescrizione del tributo per cui è processo .
L'ultimo atto con efficacia interruttiva della prescrizione risulta datato 29/3/2014
( con la notifica della cartella esattoriale) e di conseguenza , vertendosi in tema di tributo con prescrizione quinquennale ed essendo intervenuta l'intimazione di pagamento solo in data 19.11.2023, i relativi termini quinquennali di prescrizione sono interamente decorsi .
L'appello andrà quindi accolto. Nulla per le spese attesa la mancata costituzione delle resistenti
PQM
La Corte accoglie l'appello . Nulla per le spese
Salerno 13/2/2026
Il Relatore Il Presidente dott. Vincenzo Di Florio dott.Mauro De Luca
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 2, riunita in udienza il 13/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
DE LUCA MAURO, Presidente DI FLORIO NZ, Relatore ADINOLFI RAFFAELE, Giudice
in data 13/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 8612/2024 depositato il 19/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 CF_Ricorrente_1 -
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_2
Consiglio Dell'Ordine Degli Avvocati E Proc.torre Annunziata - 90027630632
Email_3 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 5290/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado SALERNO sez. 9 e pubblicata il 22/11/2024 Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020130029428463 000 2012
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: accoglimento dell'appello Resistente/Appellato: non costituito
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ricorrente_1 ricorreva nei confronti del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di
Torre Annunziata e della Agenzia delle Entrate-Riscossione per sentir dichiarare l'annullamento della intimazione di pagamento n. 10020239008289472000, notificata in data 19.11.2023. Ad essa era sotteso il mancato pagamento della cartella esattoriale n. 10020130029428463000 notificata in data 29 marzo 2014, per omesso versamento del contributo annuale al Consiglio dell'Ordine degli
Avvocati e Procuratori di Torre Annunziata, inerente l'anno 2012. Il tutto per €
244,17.
Il contribuente eccepiva l'illegittimità della notifiche dell'intimazione di pagamento e della cartella presupposta nonchè la prescrizione del tributo .
La CTP di Salerno, con sentenza n. 5290/24 , rigettava il ricorso ed avverso tale decisione proponeva appello il contribuente riproponendo le censure avanzate in primo grado .
Il Consiglio dell'Ordine e l'ADER non si costituivano
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'impugnativa dell'intimazione di pagamento , effettuata dal contribuente, ha effetto sanante sui vizi del predetto atto attesa l'avvenuta conoscenza del suo contenuto da parte del ricorrente. Inoltre la cartella presupposta risulta regolarmente indirizzata al contribuente , all'indirizzo di Indirizzo 1 ove egli risiedeva dal 9/5/2006 , come desumesi dal certificato di residenza storico dallo stesso depositato in atti . Attesa l'irreperibilità relativa del destinatario, l'atto risulta affisso con deposito presso la Casa Comunale e regolare invio della relativa raccomandata .
Va ritenuta perfezionata , quindi, sia la notifica dell'intimazione impugnata sia quella inerente la cartella , ma purtuttavia deve ritenersi decorsa la prescrizione del tributo per cui è processo .
L'ultimo atto con efficacia interruttiva della prescrizione risulta datato 29/3/2014
( con la notifica della cartella esattoriale) e di conseguenza , vertendosi in tema di tributo con prescrizione quinquennale ed essendo intervenuta l'intimazione di pagamento solo in data 19.11.2023, i relativi termini quinquennali di prescrizione sono interamente decorsi .
L'appello andrà quindi accolto. Nulla per le spese attesa la mancata costituzione delle resistenti
PQM
La Corte accoglie l'appello . Nulla per le spese
Salerno 13/2/2026
Il Relatore Il Presidente dott. Vincenzo Di Florio dott.Mauro De Luca