TRIB
Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 25/11/2025, n. 9063 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 9063 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 35852/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
TREDICESIMA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r. g. 35852/2024 tra
Parte_1 ATTORE e
Controparte_1
CONVENUTO CONTUMACE
Il 25/11/2025, alle ore 10.45, innanzi al dr. Ilario Pontani, sono comparsi:
Per parte attrice l'Avv. ALICE SALVALAGGIO in sostituzione dell'Avv. MATTEO MAJOCCHI;
Per parte convenuta nessuno è comparso. Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura del dispositivo alla parte presente ed immediato deposito telematico della contestuale motivazione, con allegazione al verbale.
Il Giudice
dr. Ilario Pontani
pagina 1 di 4 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
TREDICESIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dr. Ilario Pontani ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r. g. 35852/2024 promossa da:
(C. F. ), elettivamente domiciliata in Milano, via Larga Parte_1 P.IVA_1 n. 9, con l'Avv. MATTEO MAJOCCHI ATTORE contro
(C. F. ) con sede in Roma, Piazza Antonio Controparte_1 P.IVA_2 Baldini n. 33 CONVENUTO CONTUMACE
CONCLUSIONI Parte attrice: “Condannare, per tutto quanto esposto in narrativa, al Controparte_2 pagamento dell'importo complessivo di € 76.564, 68 (IVA compresa sulle somme dovute a titolo di fatture insolute), come meglio quantificato e dettagliato in atti, oltre interessi di mora sulle somme dovute a titolo di fatture insolute ed interessi ex art. 1284 c. 4 c. c. sulle altre somme, oltre rivalutazione ove dovuta, o comunque della minore o maggiore somma ritenuta provata ovvero di giustizia, con ogni conseguente provvedimento ritenuto opportuno. Condannare alla Controparte_2 restituzione dei materiali A e B, a proprie cure e spese, previa richiesta di istruzioni, inviando un'e-mail all'indirizzo: In ogni caso: Con vittoria delle spese di lite e dei compensi Email_1 professionali, tenuto conto della maggiorazione di 1/3 rispetto ai valori medi di cui all'art. 4 c. 8 D. M. 55/2014 per manifesta fondatezza delle domande di e della maggiorazione per la redazione Pt_1 telematica del ricorso introduttivo, ex art. 4, c. 1bis, D. M. 55/2014, avvenuta tramite collegamenti ipertestuali” Parte convenuta: conclusioni non depositate
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 281-decies c. p. c. depositato il 15/10/2024, parte ricorrente chiedeva di condannare il resistente al pagamento di € 76.564, 68, oltre interessi di Controparte_1 mora e legali, a titolo di corresponsione dei canoni scaduti e penale per inadempimento contrattuale ed alla restituzione del materiale, rappresentando:
pagina 2 di 4 - di aver stipulato con due contratti di locazione operativa (n. Controparte_1 09741913 e n. 10431577) aventi ad oggetto i beni mobili A (n. 110 Mobile Computer Android Industriale, n. 110 Pistol Grip, n. 110 Power Supply adattatore USB, n. 110 Bomper protection) e B (n. 6 Carrelli sali scale elettrici) meglio dettagliati a pag. 2 del ricorso e di avere consegnato il materiale alla società conduttrice il 20/6/2022 (beni A) ed il 20/12/2022 (beni B);
- che parte resistente, dopo aver corrisposto solamente sei canoni di locazione trimestrali per un totale di € 25.186, 14 oltre IVA in relazione al contratto A (che prevedeva il pagamento di sessanta canoni di
€ 1.399, 23 per un totale di € 83.953, 80) e quattro canoni di locazione trimestrali per un totale di € 7.220, 64 oltre IVA in relazione al contratto B (che prevedeva il pagamento di trentasei canoni di € 601, 72 per un totale di € 21.661, 92), aveva omesso il pagamento degli importi dovuti per canoni di locazione scaduti per complessivi € 15.299, 04;
- che, in conseguenza dell'inadempimento della società conduttrice, con lettere trasmesse il Pt_1 20/5/2024, avvalendosi della clausola risolutiva espressa (art. 14 delle condizioni generali dei contratti) aveva comunicato l'intervenuta risoluzione dei contratti, intimando alla società conduttrice il pagamento delle somme dovute in ragione della anticipata estinzione dei contratti, oltre alla restituzione del materiale.
Il convenuto, sebbene regolarmente citato, non si è costituito ed è stato dichiarato contumace all'udienza del 7/10/2025.
Il ricorso merita accoglimento.
Conformemente al consolidato orientamento giurisprudenziale in materia, il ceditore che agisca in giudizio per l'inesatto adempimento del debitore deve solo fornire la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto, posto che incombe sul debitore convenuto l'onere di dimostrare l'avvenuto esatto adempimento dell'obbligazione.
Nel caso in esame, il ricorrente ha fornito la prova dei fatti costitutivi del suo diritto ex art. 2697 c. c., producendo i contratti di locazione operativa, le fatture di acquisto del materiale, i documenti di trasporto ed i verbali di consegna dei beni e le lettere di risoluzione dei contratti, mentre il convenuto, rimanendo contumace, non hanno dato prova di fatti modificativi, impeditivi o estintivi dell'avversa pretesa ai sensi del secondo comma della stessa disposizione citata.
La risoluzione dei contratti per inadempimento della società conduttrice ha fatto venir meno le obbligazioni scaturenti da essi, che sono state rimpiazzate da obblighi restitutori e risarcitori. In particolare, sul piano risarcitorio, l'art. 1382 c. c. consente alle parti di predeterminare la quantificazione del danno;
e in astratto nulla vieta che il danno sia quantificato in misura pari ai canoni ancora dovuti al momento della risoluzione. Sul piano più strettamente economico, poi, una simile pattuizione è perfettamente coerente con la natura del contratto di locazione operativa: in caso di puntuale adempimento da parte dell'utilizzatore, infatti, il concedente avrebbe realizzato un lucro pari al coacervo dei canoni concordati. Poiché, in caso di risoluzione del contratto per inadempimento, una delle poste del risarcimento dovuto al contraente fedele è il quantum lucrari potest, è coerente con tale principio che la penale sia parametrata al lucro che il concedente avrebbe realizzato, se il contratto avesse avuto regolare esecuzione. Alla luce di tali considerazioni, corretta deve considerarsi la clausola penale inserita nel contratto (art. 15 lett. b)), che prevede l'obbligo per il Cliente - utilizzatore di pagare tutti i canoni a scadere nei trimestri successivi alla risoluzione, fino alla naturale scadenza dei contratti, oltre alla restituzione del materiale (ai sensi dell'art. 15 delle condizioni generali dei contratti, a seguito della risoluzione, il conduttore è tenuto a restituire i beni entro dieci giorni).
deve pertanto essere condannata al pagamento della somma Controparte_1 di € 76.564, 68 (di cui € 15.299, 04 per canoni insoluti, € 61.203, 24 per penale di risoluzione ed € 62, 40 per spese stragiudiziali per tentato recupero del credito), oltre interessi ex art. 1284, co. IV, c. c., pagina 3 di 4 oltre alla restituzione materiali A e B a proprie cure e spese.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e, tenuto conto del valore della causa e delle fasi svolte (di studio, introduttiva e decisionale), ridotte del 50 % in considerazione della bassa complessità delle questioni trattate, si liquidano in € 786 per spese esenti ed in € 7.051 per onorari, oltre al 15 % del compenso per spese generali, IVA e CPA come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando nella causa RG 35852/2024, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) condanna a corrispondere a Controparte_1 Parte_2 la somma di € 76.564, 68 (euro settantasei mila cinquecento sessantaquattro/68), oltre
[...] interessi ex art. 1284, co. IV, c. c., a titolo di pagamento dei canoni insoluti e risarcimento del danno;
2) condanna a restituire a Controparte_1 Parte_2
[... a proprie cure e spese, i materiali A e B (meglio dettagliati a pag. 2 del ricorso);
3) condanna a rimborsare al Controparte_1 Parte_2 le spese di lite, che si liquidano in € 786 (euro settecento ottantasei/00) per spese esenti ed CP_2 in € 7.051 (euro settemila cinquantuno/00) per onorari, oltre rimborso spese generali al 15 %, i. v. a. e c. p. a. come per legge.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura del dispositivo alla parte presente ed immediato deposito telematico della contestuale motivazione, con allegazione al verbale.
Milano, 25 novembre 2025
Il Giudice dr. Ilario Pontani
pagina 4 di 4
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
TREDICESIMA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r. g. 35852/2024 tra
Parte_1 ATTORE e
Controparte_1
CONVENUTO CONTUMACE
Il 25/11/2025, alle ore 10.45, innanzi al dr. Ilario Pontani, sono comparsi:
Per parte attrice l'Avv. ALICE SALVALAGGIO in sostituzione dell'Avv. MATTEO MAJOCCHI;
Per parte convenuta nessuno è comparso. Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura del dispositivo alla parte presente ed immediato deposito telematico della contestuale motivazione, con allegazione al verbale.
Il Giudice
dr. Ilario Pontani
pagina 1 di 4 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
TREDICESIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dr. Ilario Pontani ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r. g. 35852/2024 promossa da:
(C. F. ), elettivamente domiciliata in Milano, via Larga Parte_1 P.IVA_1 n. 9, con l'Avv. MATTEO MAJOCCHI ATTORE contro
(C. F. ) con sede in Roma, Piazza Antonio Controparte_1 P.IVA_2 Baldini n. 33 CONVENUTO CONTUMACE
CONCLUSIONI Parte attrice: “Condannare, per tutto quanto esposto in narrativa, al Controparte_2 pagamento dell'importo complessivo di € 76.564, 68 (IVA compresa sulle somme dovute a titolo di fatture insolute), come meglio quantificato e dettagliato in atti, oltre interessi di mora sulle somme dovute a titolo di fatture insolute ed interessi ex art. 1284 c. 4 c. c. sulle altre somme, oltre rivalutazione ove dovuta, o comunque della minore o maggiore somma ritenuta provata ovvero di giustizia, con ogni conseguente provvedimento ritenuto opportuno. Condannare alla Controparte_2 restituzione dei materiali A e B, a proprie cure e spese, previa richiesta di istruzioni, inviando un'e-mail all'indirizzo: In ogni caso: Con vittoria delle spese di lite e dei compensi Email_1 professionali, tenuto conto della maggiorazione di 1/3 rispetto ai valori medi di cui all'art. 4 c. 8 D. M. 55/2014 per manifesta fondatezza delle domande di e della maggiorazione per la redazione Pt_1 telematica del ricorso introduttivo, ex art. 4, c. 1bis, D. M. 55/2014, avvenuta tramite collegamenti ipertestuali” Parte convenuta: conclusioni non depositate
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 281-decies c. p. c. depositato il 15/10/2024, parte ricorrente chiedeva di condannare il resistente al pagamento di € 76.564, 68, oltre interessi di Controparte_1 mora e legali, a titolo di corresponsione dei canoni scaduti e penale per inadempimento contrattuale ed alla restituzione del materiale, rappresentando:
pagina 2 di 4 - di aver stipulato con due contratti di locazione operativa (n. Controparte_1 09741913 e n. 10431577) aventi ad oggetto i beni mobili A (n. 110 Mobile Computer Android Industriale, n. 110 Pistol Grip, n. 110 Power Supply adattatore USB, n. 110 Bomper protection) e B (n. 6 Carrelli sali scale elettrici) meglio dettagliati a pag. 2 del ricorso e di avere consegnato il materiale alla società conduttrice il 20/6/2022 (beni A) ed il 20/12/2022 (beni B);
- che parte resistente, dopo aver corrisposto solamente sei canoni di locazione trimestrali per un totale di € 25.186, 14 oltre IVA in relazione al contratto A (che prevedeva il pagamento di sessanta canoni di
€ 1.399, 23 per un totale di € 83.953, 80) e quattro canoni di locazione trimestrali per un totale di € 7.220, 64 oltre IVA in relazione al contratto B (che prevedeva il pagamento di trentasei canoni di € 601, 72 per un totale di € 21.661, 92), aveva omesso il pagamento degli importi dovuti per canoni di locazione scaduti per complessivi € 15.299, 04;
- che, in conseguenza dell'inadempimento della società conduttrice, con lettere trasmesse il Pt_1 20/5/2024, avvalendosi della clausola risolutiva espressa (art. 14 delle condizioni generali dei contratti) aveva comunicato l'intervenuta risoluzione dei contratti, intimando alla società conduttrice il pagamento delle somme dovute in ragione della anticipata estinzione dei contratti, oltre alla restituzione del materiale.
Il convenuto, sebbene regolarmente citato, non si è costituito ed è stato dichiarato contumace all'udienza del 7/10/2025.
Il ricorso merita accoglimento.
Conformemente al consolidato orientamento giurisprudenziale in materia, il ceditore che agisca in giudizio per l'inesatto adempimento del debitore deve solo fornire la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto, posto che incombe sul debitore convenuto l'onere di dimostrare l'avvenuto esatto adempimento dell'obbligazione.
Nel caso in esame, il ricorrente ha fornito la prova dei fatti costitutivi del suo diritto ex art. 2697 c. c., producendo i contratti di locazione operativa, le fatture di acquisto del materiale, i documenti di trasporto ed i verbali di consegna dei beni e le lettere di risoluzione dei contratti, mentre il convenuto, rimanendo contumace, non hanno dato prova di fatti modificativi, impeditivi o estintivi dell'avversa pretesa ai sensi del secondo comma della stessa disposizione citata.
La risoluzione dei contratti per inadempimento della società conduttrice ha fatto venir meno le obbligazioni scaturenti da essi, che sono state rimpiazzate da obblighi restitutori e risarcitori. In particolare, sul piano risarcitorio, l'art. 1382 c. c. consente alle parti di predeterminare la quantificazione del danno;
e in astratto nulla vieta che il danno sia quantificato in misura pari ai canoni ancora dovuti al momento della risoluzione. Sul piano più strettamente economico, poi, una simile pattuizione è perfettamente coerente con la natura del contratto di locazione operativa: in caso di puntuale adempimento da parte dell'utilizzatore, infatti, il concedente avrebbe realizzato un lucro pari al coacervo dei canoni concordati. Poiché, in caso di risoluzione del contratto per inadempimento, una delle poste del risarcimento dovuto al contraente fedele è il quantum lucrari potest, è coerente con tale principio che la penale sia parametrata al lucro che il concedente avrebbe realizzato, se il contratto avesse avuto regolare esecuzione. Alla luce di tali considerazioni, corretta deve considerarsi la clausola penale inserita nel contratto (art. 15 lett. b)), che prevede l'obbligo per il Cliente - utilizzatore di pagare tutti i canoni a scadere nei trimestri successivi alla risoluzione, fino alla naturale scadenza dei contratti, oltre alla restituzione del materiale (ai sensi dell'art. 15 delle condizioni generali dei contratti, a seguito della risoluzione, il conduttore è tenuto a restituire i beni entro dieci giorni).
deve pertanto essere condannata al pagamento della somma Controparte_1 di € 76.564, 68 (di cui € 15.299, 04 per canoni insoluti, € 61.203, 24 per penale di risoluzione ed € 62, 40 per spese stragiudiziali per tentato recupero del credito), oltre interessi ex art. 1284, co. IV, c. c., pagina 3 di 4 oltre alla restituzione materiali A e B a proprie cure e spese.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e, tenuto conto del valore della causa e delle fasi svolte (di studio, introduttiva e decisionale), ridotte del 50 % in considerazione della bassa complessità delle questioni trattate, si liquidano in € 786 per spese esenti ed in € 7.051 per onorari, oltre al 15 % del compenso per spese generali, IVA e CPA come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando nella causa RG 35852/2024, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) condanna a corrispondere a Controparte_1 Parte_2 la somma di € 76.564, 68 (euro settantasei mila cinquecento sessantaquattro/68), oltre
[...] interessi ex art. 1284, co. IV, c. c., a titolo di pagamento dei canoni insoluti e risarcimento del danno;
2) condanna a restituire a Controparte_1 Parte_2
[... a proprie cure e spese, i materiali A e B (meglio dettagliati a pag. 2 del ricorso);
3) condanna a rimborsare al Controparte_1 Parte_2 le spese di lite, che si liquidano in € 786 (euro settecento ottantasei/00) per spese esenti ed CP_2 in € 7.051 (euro settemila cinquantuno/00) per onorari, oltre rimborso spese generali al 15 %, i. v. a. e c. p. a. come per legge.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura del dispositivo alla parte presente ed immediato deposito telematico della contestuale motivazione, con allegazione al verbale.
Milano, 25 novembre 2025
Il Giudice dr. Ilario Pontani
pagina 4 di 4