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Sentenza 23 febbraio 2026
Sentenza 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XVIII, sentenza 23/02/2026, n. 2713 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 2713 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2713/2026
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 18, riunita in udienza il 15/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
MANTINI MARGHERITA, Giudice monocratico in data 15/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2837/2025 depositato il 28/01/2025
proposto da
Ricorrente 1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore 1 - CF_Difensore 1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate Riscossione - Roma
Difeso da
-Difensore 2 CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720230150645879000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720230150645879000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2021
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 327/2026 depositato il 19/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente: "Nel merito, ogni contraria istanza disattesa, dichiarare nulla con ogni miglior formula, illegittima e priva di qualsiasi fondamento giuridico, la cartella di pagamento in contestazione e, per l'effetto, revocare il detto atto con ogni conseguenza. Si chiede dichiararsi prescritto e/o estinto il diritto degli enti impositori e del concessionario alla riscossione delle somme ingiunte. Si chiede la nullità dell'intimazione per violazione della legge 160/2019, stante il difetto di notifica, da parte dell'ente impositore, del sollecito di pagamento;
con ...esibizione di copia della cartella di pagamento"
Resistente: "A. In via pregiudiziale ed assorbente, accertare e dichiarare la nullità dell'avverso ricorso. B.
In via ulteriormente preliminare, accertare e dichiarare l'improcedibilità dell'avversa domanda per difetto del contraddittorio, in conseguenza della mancata chiamata in causa dell'Ente impositore o, in subordine, disporre l'integrazione del contraddittorio a carico di parte ricorrente. C. In via ulteriormente preliminare, mancata impugnativa degli atti prodromici la cartella notificata, che causa la inammissibilità e improcedibilità del presente ricorso in base al principio di irretrattabilità del credito;
D. Difetto di legittimazione passiva relativamente alle richieste ed eccezioni relative ai ruoli ed agli atti prodromici la cartella di competenza dell'Ente Impositore, per cui si chiede l'estromissione dal giudizio elo il rigetto del ricorso per sua inammissibilità. In subordine ed in linea con i principi del nuovo processo tributario ordinare la chiamata in causa a cura del ricorrente della Regione Lazio competente per i tributi richiesti. E. In via ulteriormente preliminare va richiamato il principio previsto dall'art. 4 del D.L. n. 41/2021(Decreto Sostegni) che prevede la proroga di 24 mesi dei termini di prescrizione e di decadenza della notifica, relativa a tutti gli atti: tributari, contributivi, violazione al codice della strada etc. al fine di calcolare correttamente l'intervenuta prescrizione o meno degli atti notificati. nel MERITO F. rigettare la domanda di parte ricorrente per tutti i motivi esposti in atti, stante la regolare notifica degli atti, e la infondatezza delle deduzioni ed eccezioni sollevate dallo stesso. G. Dichiarare il difetto di legittimazione passiva della Ader. H. Condannare la ricorrente al pagamento in favore di Agenzia Delle Entrate - Riscossione di tutte le spese e competenze del presente giudizio, oltre accessori come per legge. I. In subordine, qualora la Regione Lazio non provi di aver provveduto alla notifica dei propri atti interruttivi della prescrizione ed tutti quegli altri di sua esclusiva competenza, condannare la stessa a tenere indenne la Ader da qualsiasi responsabilità e conseguenze di legge nei confronti della ricorrente. Con vittoria di spese diritti ed onorari".
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il signor Ricorrente_1 con ricorso notificato all'ADER il 3.1.2025 ha impugnato dinanzi a questa Corte
l'intimazione di pagamento n. 09720249113161907000 notificatagli il 20.11.2024 con riferimento alla sottostante cartella n. 09720230150645879000 notificata il 14.09.2023, emessa dall'Agenzia Entrate
Riscossione per il pagamento della somma di Euro 787,68, rispetto alla complessiva somma di € 1.624,69.
A)A sostegno dell'impugnativa il ricorrente ha formulato una serie di osservazioni giuridiche, dalle quali si desume che l'atto in parola non risulterebbe conforme alla vigente disciplina normativa per i seguenti motivi:
1)difetto della preventiva notifica del sollecito di pagamento ai sensi dell'art. 1 commi 705 e 804 della legge
160/19, necessario in caso di riscossione di importi sino ad Euro 10.000,00, da qui la manifesta illegittimità dell'azione esecutiva intrapresa e quindi la nullità dell'intimazione di pagamento;
2) inesistenza e/o nullità della notifica della sottesa cartella di pagamento atto essenziale per la messa in mora ex art. 2943 c.c.;
3) difetto di esistenza e difetto di sottoscrizione del ruolo;
nullita'/inesistenza difetto e/o nullità della notifica di qualsivoglia atto presupposto la cartella di pagamento;
4) il concessionario non ha prodotto in giudizio alcun atto interruttivo del termine di prescrizione in riferimento alle cartelle di pagamento in contestazione non avendo versato in atti le COPIE DELLE CARTELLE DI
PAGAMENTO anche in violazione dell'art. 26 del DPR 602/73- sottese dal preavviso di fermo in esame. Tanto premesso ha concluso per l'accoglimento delle conclusioni sopra riportate.
B) Si è costituita l'Agenzia delle Entrate Riscossione che ha sostenuto l'inammissibilità e infondatezza del ricorso, instando per la sua reiezione.
Ha eccepito il difetto di legittimazione, la regolarità delle notifiche come da allegati 6, 7, 8, 9 e 10, la sospensione del decorso della prescrizione per la normativa emergenziale del periodo Covid.
Ha formulato le conclusioni sopra riportate.
A supporto delle controdeduzioni ha depositato: 1 Procura Alle Liti, 2 Procura speciale, 3 estratto-ruolo, 4 INTIMAZIONE DI PAGAMENTO n. 09720239063144100000, 5 Notifica intimazione n.
09720239063144100000, 6 INTIMAZIONE DI PAGAMENTO n.09720249113161907000, 7 Notifica intimazione n.09720249113161907000, 8 atto impugnato n.09720249113161907000 con ricezione notifica, Cartella di pagamento n.09720230150645879000, 10 Notifica Cartella di pagamento 9
n.09720230150645879000, ricorso 5879.
-Successivamente con Memorie illustrative depositate il 12.1.2026 la difesa della Parte ricorrente ha replicato alle controdeduzioni dell'AdER e ha richiamato i criteri relativi al corretto iter notificatorio di cui alla sentenza n. 2006/2021 pubbl il 4.2.2021 rgn 48633/2015.
All'udienza del 15.1.2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Letto il ricorso ed esaminati gli atti allegati al fascicolo d'ufficio il ricorso risulta inammissibile e infondato.
Innanzitutto l'impugnativa é limitata alla sottesa cartella di pagamento n.09720230150645879000 relativa alla tassa automobilistica 2021 con esclusione della cartella 09720190257470207000 relativa alla tassa automobilistica 2017.
A fronte dell'allegazione della ricorrente di non aver ricevuto alcuna notifica di atti prodromici sottesi ali' intimazione di pagamento era onere dell'Ente impositore provare l'avvenuta notificazione di tali atti.
Parte resistente ha fornito la prova di aver notificato la cartella di pagamento n. 097 2023 0150645879 000 il giorno 14.09.2023 (all.3-9) e risulta che l'iter notificatorio si è perfezionato con la consegna del plico a mani di familiare del ricorrente. La produzione in giudizio da parte dell'AdER è da ritenere sufficiente a dimostrare l'avvenuta notifica dei propedeutici atti impositivi.
Deve ritenersi pertanto che l'ente creditore abbia assolto all'onere probatorio erroneamente ritenuto disatteso dalla parte ricorrente.
La giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione ord. n. 25712/2021 ha stabilito infatti che "In caso di notificazione a mezzo posta dell'atto impositivo eseguita direttamente dall'Ufficio finanziario ai sensi della
Legge n.890 del 1982, art. 14, si applicano le norme concernenti il servizio postale ordinario per la consegna dei plichi raccomandati, e non quelle di cui alla suddetta legge concernenti esclusivamente la notifica eseguita dall'ufficiale giudiziario ex art. 149 c.p.c. sicché non va redatta alcuna relata di notifica o annotazione specifica sull'avviso di ricevimento in ordine alla persona cui è stato consegnato il plico e l'atto pervenuto all'indirizzo del destinatario deve ritenersi ritualmente consegnato a quest'ultimo, senza necessità dell'invio della raccomandata al destinatario, stante la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c., la quale opera per effetto dell'arrivo della dichiarazione nel luogo di destinazione ed è superabile solo se il destinatario provi di essersi trovato, senza sua colpa, nell'impossibilità di prenderne cognizione: Conformi Cass. n. 29642/2019, n. 14501/2016, n. 15315/2014". Sull'interpretazione dell'art. 14 della Legge 890/1982 la giurisprudenza di legittimità ha sancito: - che, "a partire dal 15 maggio 1998, gli uffici finanziari possono procedere alla notificazione a mezzo posta ed in modo diretto degli avvisi e degli atti che per legge vanno notificati al contribuente" - c.d. notificazione semplificata (v., da ultimo, Cass. civ., sez. trib., pronunce nn. 23177, 21604 e 1240 del 2024); -che "ove ciò risulti impossibile", la notificazione avverrà "a cura degli ufficiali giudiziari, dei messi comunali ovvero dei messi speciali autorizzati dall'Amministrazione finanziaria” (v., da ultimo, Cass. civ., sez. trib., pronunce nn.
23177, 21604 e 1240 del 2024); che "quando l'ufficio si sia avvalso della notificazione semplificata, alla
-
spedizione dell'atto si applicano le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle della legge n. 890 del 1982".
Orbene, laddove il piego trasmesso in via "diretta" sia stato consegnato al portiere o ad altra persona abilitata alla ricezione, "non è necessario l'invio della cd. raccomandata informativa" (v., da ultimo, Cass. civ., sez. trib., pronunce nn. 23177, 21604 e 1240 del 2024).
Difatti, nel caso di notificazione di un atto tributario eseguita a mezzo del servizio postale valgono le regole del servizio postale ordinario previste per le raccomandate a mezzo posta, con la conseguenza: a) che il piego recapitato all'indirizzo del destinatario deve ritenersi ritualmente consegnato a quest'ultimo, senza necessità dell'invio della "comunicazione di avvenuta notifica" (Can); b) che, laddove la Can sia stata comunque inviata, ai fini della validità della notifica non è mai richiesta la prova della relativa ricezione;
c) che non è richiesta la stesura di alcuna relata di notifica;
d) che, laddove la consegna vada a buon fine, non va effettuata annotazione specifica sull'avviso di ricevimento in ordine alla persona cui è stato recapitato il plico;
e) che l'atto pervenuto all'indirizzo del destinatario deve ritenersi ritualmente consegnato a quest'ultimo, senza necessità dell'invio di alcuna raccomandata informativa, stante la presunzione di conoscenza di cui all'articolo 1335 cc..
Connessa alla eccezione testé esaminata, si pone quella relativa alla asserita violazione, ad opera della amministrazione finanziaria, dell'obbligo di produrre gli originali degli atti prodromici.
La questione è infondata.
Invero, in ordine a tale aspetto, la giurisprudenza di legittimità ha da tempo sancito che, nell'ipotesi in cui il destinatario della cartella di pagamento ne contesti la notifica, l'agente della riscossione può dimostrarla producendo copia della stessa, senza che abbia l'onere di depositarne né l'originale (e ciò anche in caso di disconoscimento, in quanto lo stesso non produce gli effetti di cui all'art. 215, comma 2, c.p.c. e potendo quindi il Giudice avvalersi di altri mezzi di prova, comprese le presunzioni), né la copia integrale, non essendovi alcuna norma che lo imponga o che ne sanzioni l'omissione con la nullità della stessa o della sua notifica.
Si osserva che comunque nella fattispecie la cartella n. 09720230150645879000 era già conosciuta dal contribuente, come accertato nella Sentenza n. 3463/2025 della Corte di Giustizia di primo grado di Roma depositata il 14/03/2025 e impugnata con separato ricorso.
In merito alla cartella stessa la medesima sezione della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma ha respinto il separato ricorso con la seguente motivazione: "... Sulla lamentata mancata notifica della cartella n. 09720230150645879000 e dei previ avvisi di accertamento, sono da ritenersi fondate le asserzioni di parti resistenti con riferimento a quanto disposto dalla L. R. n. 12/2011 art. 1, comma 85, (citata nella cartella impugnata), in relazione alla tassa automobilistica, ovvero che le sanzioni per omissione, totale o parziale, del versamento della tassa, unitamente alla somma dovuta a titolo di tributo e le sanzioni per ritardato versamento, possono essere irrogate mediante iscrizione a ruolo, senza previa contestazione delle medesime tramite avviso di accertamento. Si osserva, da quanto emerge agli atti del presente contenzioso, che dal prospetto Rendiweb di Agenzia Entrate Riscossione allegato in atti, la cartella di pagamento n.
09720230150645879000 relativa ai due veicoli Tg Targa_2 annualità 2021 e Tg. Targa_1 annualità 2021, risulta notificata in data 14/09/2023 ed il ruolo n. 2023/5111 è stato reso esecutivo in data 16/05/2023. Risulta che la cartella fu spedita il 20.7.2023 e consegnata il 14.9.2023 alle ore 10,39 in Roma da Poste Italiane a
Ricorrente 1 destinatario in Indirizzo_1, Roma. La Cartella reca l'importo di euro 764,14 oltre diritti di notifica di euro 5,88 per un totale di euro 770,02 (rata unica). Inoltre l'estratto di ruolo in atti dà conto delle ragioni di cui alla pretesa fiscale impugnata. A questo punto deve ritenersi che la cartella è stata correttamente notificata ai sensi della L. R. n. 12/2011 art. 1, comma 85 (Corte Costituzionale - n. 152/2018 in tema di tassa automobilistica: "Diviene...superflua l'interlocuzione preventiva con il contribuente da parte della Regione Lazio a fronte di una verifica amministrativa che ha contenuti esclusivamente cartolari, priva di margini interpretativi). Sulla eccezione di prescrizione il termine è triennale e tra gli atti interruttivi della prescrizione del bollo c'è: l'avviso di accertamento da parte della Regione, il sollecito di pagamento, la notifica della cartella esattoriale, l'intimazione di pagamento da parte dell'agente della riscossione esattoriale, il preavviso di fermo dell'auto e l'atto di pignoramento. Si ritiene peraltro fondato quanto dichiarato in controdeduzioni da AdER la quale evidenzia che l'attività di notifica degli atti fu sospesa dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021 in conformità con quanto stabilito dal decreto "Cura Italia" (DL 18/2020) e successive proroghe normative, di cui da ultimo quella prevista dall'art. 9, D.L. n. 73/2021. Assume l'AdER al riguardo che tali previsioni vanno lette in combinato disposto con le norme di cui all'art. 12 D. Lgs 159/2015 (richiamato dall' art.68 L.n.
7 del 24/4/2020) in materia di sospensione dei termini di versamento nonché di sospensione dei termini di prescrizione e decadenza, in caso di eventi eccezionali. In particolare, l'art. 12, D.Lgs. 159/2015, dispone espressamente al comma 1: "1. Le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione..."Al comma 2 aggiunge: "I termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione aventi sede nei territori dei Comuni colpiti dagli eventi eccezionali, ovvero aventi sede nei territori di Comuni diversi ma riguardanti debitori aventi domicilio fiscale o sede operativa nei territori di Comuni colpiti da eventi eccezionali e per i quali e' stata disposta la sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari, che scadono entro il 31 dicembre dell'anno o degli anni durante i quali si verifica la sospensione, sono prorogati, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione." Alla luce di quanto su esposto l'AdER fondatamente a questo punto rappresenta che non è intervenuta la prescrizione del tributo in data antecedente alla notifica della cartella. Invero, si osserva che effettivamente trattandosi di tributi iscritti a ruolo dall'ente Regione Lazio per mancato pagamento tassa automobilistica anno 2021, tale evenienza si sarebbe verificata solamente in data successiva alla notifica della cartella di pagamento avvenuta il 14.09.2023".
Conclusivamente, le questioni sopra vagliate esauriscono la vicenda sottoposta al giudice, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti, con la conseguenza che gli argomenti di doglianza non espressamente esaminati sono stati ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso, e pertanto il ricorso è inammissibile e infondato, con conseguente conferma dell'atto impugnato e assorbimento ogni altra censura.
Le spese di lite vengono compensate per gravi motivi, tenuto conto dell'esito del giudizio e che la tassa automobilistica 2021 oggetto della cartella di pagamento n. 09720230150645879000 ha formato già oggetto di altro analogo giudizio tra le parti.
P.Q.M.
La Corte respinge il ricorso. Spese compensate.
Così deciso in camera di consiglio in Roma il 15.01.2026
Il giudice monocratico (Margherita Mantini)
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 18, riunita in udienza il 15/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
MANTINI MARGHERITA, Giudice monocratico in data 15/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2837/2025 depositato il 28/01/2025
proposto da
Ricorrente 1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore 1 - CF_Difensore 1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate Riscossione - Roma
Difeso da
-Difensore 2 CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720230150645879000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720230150645879000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2021
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 327/2026 depositato il 19/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente: "Nel merito, ogni contraria istanza disattesa, dichiarare nulla con ogni miglior formula, illegittima e priva di qualsiasi fondamento giuridico, la cartella di pagamento in contestazione e, per l'effetto, revocare il detto atto con ogni conseguenza. Si chiede dichiararsi prescritto e/o estinto il diritto degli enti impositori e del concessionario alla riscossione delle somme ingiunte. Si chiede la nullità dell'intimazione per violazione della legge 160/2019, stante il difetto di notifica, da parte dell'ente impositore, del sollecito di pagamento;
con ...esibizione di copia della cartella di pagamento"
Resistente: "A. In via pregiudiziale ed assorbente, accertare e dichiarare la nullità dell'avverso ricorso. B.
In via ulteriormente preliminare, accertare e dichiarare l'improcedibilità dell'avversa domanda per difetto del contraddittorio, in conseguenza della mancata chiamata in causa dell'Ente impositore o, in subordine, disporre l'integrazione del contraddittorio a carico di parte ricorrente. C. In via ulteriormente preliminare, mancata impugnativa degli atti prodromici la cartella notificata, che causa la inammissibilità e improcedibilità del presente ricorso in base al principio di irretrattabilità del credito;
D. Difetto di legittimazione passiva relativamente alle richieste ed eccezioni relative ai ruoli ed agli atti prodromici la cartella di competenza dell'Ente Impositore, per cui si chiede l'estromissione dal giudizio elo il rigetto del ricorso per sua inammissibilità. In subordine ed in linea con i principi del nuovo processo tributario ordinare la chiamata in causa a cura del ricorrente della Regione Lazio competente per i tributi richiesti. E. In via ulteriormente preliminare va richiamato il principio previsto dall'art. 4 del D.L. n. 41/2021(Decreto Sostegni) che prevede la proroga di 24 mesi dei termini di prescrizione e di decadenza della notifica, relativa a tutti gli atti: tributari, contributivi, violazione al codice della strada etc. al fine di calcolare correttamente l'intervenuta prescrizione o meno degli atti notificati. nel MERITO F. rigettare la domanda di parte ricorrente per tutti i motivi esposti in atti, stante la regolare notifica degli atti, e la infondatezza delle deduzioni ed eccezioni sollevate dallo stesso. G. Dichiarare il difetto di legittimazione passiva della Ader. H. Condannare la ricorrente al pagamento in favore di Agenzia Delle Entrate - Riscossione di tutte le spese e competenze del presente giudizio, oltre accessori come per legge. I. In subordine, qualora la Regione Lazio non provi di aver provveduto alla notifica dei propri atti interruttivi della prescrizione ed tutti quegli altri di sua esclusiva competenza, condannare la stessa a tenere indenne la Ader da qualsiasi responsabilità e conseguenze di legge nei confronti della ricorrente. Con vittoria di spese diritti ed onorari".
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il signor Ricorrente_1 con ricorso notificato all'ADER il 3.1.2025 ha impugnato dinanzi a questa Corte
l'intimazione di pagamento n. 09720249113161907000 notificatagli il 20.11.2024 con riferimento alla sottostante cartella n. 09720230150645879000 notificata il 14.09.2023, emessa dall'Agenzia Entrate
Riscossione per il pagamento della somma di Euro 787,68, rispetto alla complessiva somma di € 1.624,69.
A)A sostegno dell'impugnativa il ricorrente ha formulato una serie di osservazioni giuridiche, dalle quali si desume che l'atto in parola non risulterebbe conforme alla vigente disciplina normativa per i seguenti motivi:
1)difetto della preventiva notifica del sollecito di pagamento ai sensi dell'art. 1 commi 705 e 804 della legge
160/19, necessario in caso di riscossione di importi sino ad Euro 10.000,00, da qui la manifesta illegittimità dell'azione esecutiva intrapresa e quindi la nullità dell'intimazione di pagamento;
2) inesistenza e/o nullità della notifica della sottesa cartella di pagamento atto essenziale per la messa in mora ex art. 2943 c.c.;
3) difetto di esistenza e difetto di sottoscrizione del ruolo;
nullita'/inesistenza difetto e/o nullità della notifica di qualsivoglia atto presupposto la cartella di pagamento;
4) il concessionario non ha prodotto in giudizio alcun atto interruttivo del termine di prescrizione in riferimento alle cartelle di pagamento in contestazione non avendo versato in atti le COPIE DELLE CARTELLE DI
PAGAMENTO anche in violazione dell'art. 26 del DPR 602/73- sottese dal preavviso di fermo in esame. Tanto premesso ha concluso per l'accoglimento delle conclusioni sopra riportate.
B) Si è costituita l'Agenzia delle Entrate Riscossione che ha sostenuto l'inammissibilità e infondatezza del ricorso, instando per la sua reiezione.
Ha eccepito il difetto di legittimazione, la regolarità delle notifiche come da allegati 6, 7, 8, 9 e 10, la sospensione del decorso della prescrizione per la normativa emergenziale del periodo Covid.
Ha formulato le conclusioni sopra riportate.
A supporto delle controdeduzioni ha depositato: 1 Procura Alle Liti, 2 Procura speciale, 3 estratto-ruolo, 4 INTIMAZIONE DI PAGAMENTO n. 09720239063144100000, 5 Notifica intimazione n.
09720239063144100000, 6 INTIMAZIONE DI PAGAMENTO n.09720249113161907000, 7 Notifica intimazione n.09720249113161907000, 8 atto impugnato n.09720249113161907000 con ricezione notifica, Cartella di pagamento n.09720230150645879000, 10 Notifica Cartella di pagamento 9
n.09720230150645879000, ricorso 5879.
-Successivamente con Memorie illustrative depositate il 12.1.2026 la difesa della Parte ricorrente ha replicato alle controdeduzioni dell'AdER e ha richiamato i criteri relativi al corretto iter notificatorio di cui alla sentenza n. 2006/2021 pubbl il 4.2.2021 rgn 48633/2015.
All'udienza del 15.1.2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Letto il ricorso ed esaminati gli atti allegati al fascicolo d'ufficio il ricorso risulta inammissibile e infondato.
Innanzitutto l'impugnativa é limitata alla sottesa cartella di pagamento n.09720230150645879000 relativa alla tassa automobilistica 2021 con esclusione della cartella 09720190257470207000 relativa alla tassa automobilistica 2017.
A fronte dell'allegazione della ricorrente di non aver ricevuto alcuna notifica di atti prodromici sottesi ali' intimazione di pagamento era onere dell'Ente impositore provare l'avvenuta notificazione di tali atti.
Parte resistente ha fornito la prova di aver notificato la cartella di pagamento n. 097 2023 0150645879 000 il giorno 14.09.2023 (all.3-9) e risulta che l'iter notificatorio si è perfezionato con la consegna del plico a mani di familiare del ricorrente. La produzione in giudizio da parte dell'AdER è da ritenere sufficiente a dimostrare l'avvenuta notifica dei propedeutici atti impositivi.
Deve ritenersi pertanto che l'ente creditore abbia assolto all'onere probatorio erroneamente ritenuto disatteso dalla parte ricorrente.
La giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione ord. n. 25712/2021 ha stabilito infatti che "In caso di notificazione a mezzo posta dell'atto impositivo eseguita direttamente dall'Ufficio finanziario ai sensi della
Legge n.890 del 1982, art. 14, si applicano le norme concernenti il servizio postale ordinario per la consegna dei plichi raccomandati, e non quelle di cui alla suddetta legge concernenti esclusivamente la notifica eseguita dall'ufficiale giudiziario ex art. 149 c.p.c. sicché non va redatta alcuna relata di notifica o annotazione specifica sull'avviso di ricevimento in ordine alla persona cui è stato consegnato il plico e l'atto pervenuto all'indirizzo del destinatario deve ritenersi ritualmente consegnato a quest'ultimo, senza necessità dell'invio della raccomandata al destinatario, stante la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c., la quale opera per effetto dell'arrivo della dichiarazione nel luogo di destinazione ed è superabile solo se il destinatario provi di essersi trovato, senza sua colpa, nell'impossibilità di prenderne cognizione: Conformi Cass. n. 29642/2019, n. 14501/2016, n. 15315/2014". Sull'interpretazione dell'art. 14 della Legge 890/1982 la giurisprudenza di legittimità ha sancito: - che, "a partire dal 15 maggio 1998, gli uffici finanziari possono procedere alla notificazione a mezzo posta ed in modo diretto degli avvisi e degli atti che per legge vanno notificati al contribuente" - c.d. notificazione semplificata (v., da ultimo, Cass. civ., sez. trib., pronunce nn. 23177, 21604 e 1240 del 2024); -che "ove ciò risulti impossibile", la notificazione avverrà "a cura degli ufficiali giudiziari, dei messi comunali ovvero dei messi speciali autorizzati dall'Amministrazione finanziaria” (v., da ultimo, Cass. civ., sez. trib., pronunce nn.
23177, 21604 e 1240 del 2024); che "quando l'ufficio si sia avvalso della notificazione semplificata, alla
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spedizione dell'atto si applicano le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle della legge n. 890 del 1982".
Orbene, laddove il piego trasmesso in via "diretta" sia stato consegnato al portiere o ad altra persona abilitata alla ricezione, "non è necessario l'invio della cd. raccomandata informativa" (v., da ultimo, Cass. civ., sez. trib., pronunce nn. 23177, 21604 e 1240 del 2024).
Difatti, nel caso di notificazione di un atto tributario eseguita a mezzo del servizio postale valgono le regole del servizio postale ordinario previste per le raccomandate a mezzo posta, con la conseguenza: a) che il piego recapitato all'indirizzo del destinatario deve ritenersi ritualmente consegnato a quest'ultimo, senza necessità dell'invio della "comunicazione di avvenuta notifica" (Can); b) che, laddove la Can sia stata comunque inviata, ai fini della validità della notifica non è mai richiesta la prova della relativa ricezione;
c) che non è richiesta la stesura di alcuna relata di notifica;
d) che, laddove la consegna vada a buon fine, non va effettuata annotazione specifica sull'avviso di ricevimento in ordine alla persona cui è stato recapitato il plico;
e) che l'atto pervenuto all'indirizzo del destinatario deve ritenersi ritualmente consegnato a quest'ultimo, senza necessità dell'invio di alcuna raccomandata informativa, stante la presunzione di conoscenza di cui all'articolo 1335 cc..
Connessa alla eccezione testé esaminata, si pone quella relativa alla asserita violazione, ad opera della amministrazione finanziaria, dell'obbligo di produrre gli originali degli atti prodromici.
La questione è infondata.
Invero, in ordine a tale aspetto, la giurisprudenza di legittimità ha da tempo sancito che, nell'ipotesi in cui il destinatario della cartella di pagamento ne contesti la notifica, l'agente della riscossione può dimostrarla producendo copia della stessa, senza che abbia l'onere di depositarne né l'originale (e ciò anche in caso di disconoscimento, in quanto lo stesso non produce gli effetti di cui all'art. 215, comma 2, c.p.c. e potendo quindi il Giudice avvalersi di altri mezzi di prova, comprese le presunzioni), né la copia integrale, non essendovi alcuna norma che lo imponga o che ne sanzioni l'omissione con la nullità della stessa o della sua notifica.
Si osserva che comunque nella fattispecie la cartella n. 09720230150645879000 era già conosciuta dal contribuente, come accertato nella Sentenza n. 3463/2025 della Corte di Giustizia di primo grado di Roma depositata il 14/03/2025 e impugnata con separato ricorso.
In merito alla cartella stessa la medesima sezione della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma ha respinto il separato ricorso con la seguente motivazione: "... Sulla lamentata mancata notifica della cartella n. 09720230150645879000 e dei previ avvisi di accertamento, sono da ritenersi fondate le asserzioni di parti resistenti con riferimento a quanto disposto dalla L. R. n. 12/2011 art. 1, comma 85, (citata nella cartella impugnata), in relazione alla tassa automobilistica, ovvero che le sanzioni per omissione, totale o parziale, del versamento della tassa, unitamente alla somma dovuta a titolo di tributo e le sanzioni per ritardato versamento, possono essere irrogate mediante iscrizione a ruolo, senza previa contestazione delle medesime tramite avviso di accertamento. Si osserva, da quanto emerge agli atti del presente contenzioso, che dal prospetto Rendiweb di Agenzia Entrate Riscossione allegato in atti, la cartella di pagamento n.
09720230150645879000 relativa ai due veicoli Tg Targa_2 annualità 2021 e Tg. Targa_1 annualità 2021, risulta notificata in data 14/09/2023 ed il ruolo n. 2023/5111 è stato reso esecutivo in data 16/05/2023. Risulta che la cartella fu spedita il 20.7.2023 e consegnata il 14.9.2023 alle ore 10,39 in Roma da Poste Italiane a
Ricorrente 1 destinatario in Indirizzo_1, Roma. La Cartella reca l'importo di euro 764,14 oltre diritti di notifica di euro 5,88 per un totale di euro 770,02 (rata unica). Inoltre l'estratto di ruolo in atti dà conto delle ragioni di cui alla pretesa fiscale impugnata. A questo punto deve ritenersi che la cartella è stata correttamente notificata ai sensi della L. R. n. 12/2011 art. 1, comma 85 (Corte Costituzionale - n. 152/2018 in tema di tassa automobilistica: "Diviene...superflua l'interlocuzione preventiva con il contribuente da parte della Regione Lazio a fronte di una verifica amministrativa che ha contenuti esclusivamente cartolari, priva di margini interpretativi). Sulla eccezione di prescrizione il termine è triennale e tra gli atti interruttivi della prescrizione del bollo c'è: l'avviso di accertamento da parte della Regione, il sollecito di pagamento, la notifica della cartella esattoriale, l'intimazione di pagamento da parte dell'agente della riscossione esattoriale, il preavviso di fermo dell'auto e l'atto di pignoramento. Si ritiene peraltro fondato quanto dichiarato in controdeduzioni da AdER la quale evidenzia che l'attività di notifica degli atti fu sospesa dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021 in conformità con quanto stabilito dal decreto "Cura Italia" (DL 18/2020) e successive proroghe normative, di cui da ultimo quella prevista dall'art. 9, D.L. n. 73/2021. Assume l'AdER al riguardo che tali previsioni vanno lette in combinato disposto con le norme di cui all'art. 12 D. Lgs 159/2015 (richiamato dall' art.68 L.n.
7 del 24/4/2020) in materia di sospensione dei termini di versamento nonché di sospensione dei termini di prescrizione e decadenza, in caso di eventi eccezionali. In particolare, l'art. 12, D.Lgs. 159/2015, dispone espressamente al comma 1: "1. Le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione..."Al comma 2 aggiunge: "I termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione aventi sede nei territori dei Comuni colpiti dagli eventi eccezionali, ovvero aventi sede nei territori di Comuni diversi ma riguardanti debitori aventi domicilio fiscale o sede operativa nei territori di Comuni colpiti da eventi eccezionali e per i quali e' stata disposta la sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari, che scadono entro il 31 dicembre dell'anno o degli anni durante i quali si verifica la sospensione, sono prorogati, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione." Alla luce di quanto su esposto l'AdER fondatamente a questo punto rappresenta che non è intervenuta la prescrizione del tributo in data antecedente alla notifica della cartella. Invero, si osserva che effettivamente trattandosi di tributi iscritti a ruolo dall'ente Regione Lazio per mancato pagamento tassa automobilistica anno 2021, tale evenienza si sarebbe verificata solamente in data successiva alla notifica della cartella di pagamento avvenuta il 14.09.2023".
Conclusivamente, le questioni sopra vagliate esauriscono la vicenda sottoposta al giudice, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti, con la conseguenza che gli argomenti di doglianza non espressamente esaminati sono stati ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso, e pertanto il ricorso è inammissibile e infondato, con conseguente conferma dell'atto impugnato e assorbimento ogni altra censura.
Le spese di lite vengono compensate per gravi motivi, tenuto conto dell'esito del giudizio e che la tassa automobilistica 2021 oggetto della cartella di pagamento n. 09720230150645879000 ha formato già oggetto di altro analogo giudizio tra le parti.
P.Q.M.
La Corte respinge il ricorso. Spese compensate.
Così deciso in camera di consiglio in Roma il 15.01.2026
Il giudice monocratico (Margherita Mantini)