Ordinanza collegiale 18 dicembre 2025
Sentenza 13 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5B, sentenza 13/03/2026, n. 4691 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 4691 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 04691/2026 REG.PROV.COLL.
N. 13709/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 13709 del 2023, proposto da-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Mario Di Frenna, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’Interno, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso ope legis dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l’annullamento
del decreto del Ministero dell’Interno n. K10/-OMISSIS- del 13 luglio 2022, con il quale è stata respinta la domanda di concessione della cittadinanza italiana presentata dal ricorrente in data 9 novembre 2017, ai sensi dell’art. 9 comma 1, lett. f) della legge n. 91/1992;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 25 febbraio 2026 il dott. RI MA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe si contesta la legittimità del decreto del Ministero dell’Interno n. K10/-OMISSIS- del 13 luglio 2022, con il quale è stata respinta la domanda di concessione della cittadinanza italiana presentata in data 9 novembre 2017, ai sensi dell’art. 9 comma 1, lett. f) della legge n. 91/1992, essendo emersi a carico dei figli in stato di convivenza con l’istante, i seguenti pregiudizi di carattere penale:
- condanna del 2019 per i reati di cui agli artt. 624 (furto), 625 (circostanze aggravanti), 581 c.p. (percosse);
- deferimento all’Autorità Giudiziaria del 2018 per i reati di cui agli artt. 612 c.p. 648 c.p. (ricettazione) ed art. 4 legge l110/75 (porto d’armi);
- deferimento all’Autorità Giudiziaria del 2018 per il reato di cui all’art. 588 c.p. (rissa);
- a carico di altro figlio convivente, deferimento all’Autorità Giudiziaria del 2018 per il reato di cui all’art. 628 c.p. (rapina).
I suddetti pregiudizi hanno indotto l’Amministrazione a valutare negativamente la domanda di cittadinanza, dandone comunicazione all’interessato con ministeriale in data 7 febbraio 2022, resa ai sensi dell’art. 10 bis della legge n. 241/1990, in riscontro della quale non veniva prodotta alcuna osservazione.
Avverso il diniego impugnato è stata proposta la seguente, articolata, doglianza:
I. Violazione e falsa applicazione di legge in ordine all’art. 9, comma I, lettera f) della Legge n.91/1992, nonché eccesso di potere in tutte le forme sintomatiche e segnatamente per carenza, illogicità ed irragionevolezza della motivazione, contraddittorietà tra atti della medesima Amministrazione, disparita di trattamento, ingiustizia manifesta, difetto di istruttoria e di motivazione, violazione di legge in ordine all’art. 97 Cost. in relazione al buon andamento della Pubblica Amministrazione , non potendo i contestati pregiudizi a carico dei figli dell’istante ostare al rilascio della cittadinanza italiana, non trattandosi di reati a regia familiare, come del resto comprovato ex actis dal rilascio della cittadinanza in favore della moglie del ricorrente madre dei due giovani pregiudicati.
Il Ministero dell’Interno si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso.
Con memoria in data 24 febbraio 2026 è stata depositata documentazione (passaporto italiano) comprovante il rilascio della cittadinanza in favore della moglie del ricorrente.
Alla pubblica udienza del giorno 25 febbraio 2026 la causa è passata in decisione.
Nel merito il ricorso è infondato e va respinto, risultando a carico dei figli dell’istante plurimi precedenti penali per furto, percosse, ricettazione, porto d’armi, rissa e rapina, che rappresentano un chiaro indice sintomatico di inaffidabilità e di non compiuta integrazione nella comunità nazionale del nucleo familiare di riferimento (cfr. ex multis T.A.R. Lazio, Roma, sez. V bis, 2 aprile 2024, n. 6358), a prescindere dal fatto che si tratti o meno di reati a “regia familiare”.
In tale prospettiva, infatti, la circostanza che i plurimi precedenti penali vagliati dall’Amministrazione non riguardino specificatamente il ricorrente, bensì i figli dello stesso, non intacca a giudizio del Collegio la legittimità del diniego impugnato, risultando i rapporti filiali indici dell’esistenza di un legame stabile e duraturo che fonda le proprie radici nella famiglia e nei suoi connessi aspetti affettivi, con la conseguenza che proprio la stabilità parentale e affettiva potrebbe indurre l’interessata ad agevolare, anche soltanto per ragioni affettive, comportamenti ritenuti in contrasto con l’ordinamento giuridico, che ne inficiano le prospettive di ottimale inserimento in modo duraturo nella comunità nazionale.
Confermano, in particolare, una situazione “critica” nell’ambito del contesto familiare, non soltanto la condanna del 2019 riportata da uno dei due figli per i reati di furto e percosse, ma anche il deferimento di questi all’Autorità Giudiziaria nel 2018 per i reati di ricettazione, porto d’armi, rissa e rapina, che rappresentano un chiaro indice del fatto che per un lungo periodo costoro hanno mantenuto una condotta di vita scarsamente incline al rispetto delle regole fondamentali della convivenza civile, sfociata in più di una occasione nella commissione di crimini.
Tali condotte, non possono dunque non assumere rilevanza ai fini dell’espressione di un giudizio complessivo sotto il profilo della significatività della personalità dell’autore, anche perché tutte ricadenti nel c.d. “periodo di osservazione”, ovvero il decennio antecedente la domanda (che nel caso in esame è stata presentata nel 2017) in cui devono essere maturati i requisiti per la concessione dello status, compreso quello dell’irreprensibilità della condotta.
Come già ripetutamente chiarito da questa Sezione, tale giudizio prognostico è frutto di una valutazione complessa, in cui l’Autorità chiamata a formularlo non si limita a considerare in modo atomistico i singoli precedenti, ma li valuta nel complesso insieme dei loro reciproci rapporti, nella periodicità e reiteratività, nella loro natura: si tratta, appunto, di “indicatori”, cioè di “elementi di fatto” che sono apprezzati, sotto il profilo della loro valenza significativa dell’indole del richiedente, in modo “globale”, trattandosi di esprimere un giudizio “sintetico”, che ha natura di valutazione “d’impatto” (T.A.R. Lazio, Roma, sez. V bis, n. n. 3527/2022, 5113/2022, 5348/2022, 6941/22, 7206/22,8206/22, 8127/22, 8131 e 32, 8189/22, 8932/22, 9291/22).
Del resto, nell’ambito del giudizio prognostico sull’affidabilità del richiedente, anche in un’ottica di precauzione adeguatamente avanzata, non si deve tenere conto solamente dei fatti penalmente rilevanti, ma si deve valutare anche l’area della prevenzione dei reati e di qualsivoglia situazione di illegalità e di astratta pericolosità sociale, con accurati apprezzamenti sulla personalità e sulla condotta di vita del naturalizzando e del nucleo familiare di riferimento, al fine di valutare quale sia la probabilità che questi possa arrecare in futuro pregiudizio alla comunità nazionale e alla sicurezza dello Stato (cfr., di recente, Consiglio di Stato sez. III, 14 febbraio 2022, n.1057).
Né, in senso contrario, può valere l’invocato principio della personalità della responsabilità penale, in quanto, nel caso di specie, il diniego impugnato non estende all’interessato le conseguenze dei precedenti a carico degli altri componenti del proprio nucleo familiare, impedendo soltanto che la concessione della cittadinanza (sebbene a persona diversa da quella responsabile penalmente) possa comunque recare danno alla comunità nazionale, per effetto dell’estensione ai familiari della richiedente delle previsioni relative ai parenti del cittadino italiano (cfr., da ultimo T.A.R. Lazio, Roma, sez. V bis n. 11825, 4253 e 3673 del 2023; nn. 3018 e 8307/22).
Non è del resto un caso che i reati di furto, rapina e ricettazione a carico dei suddetti familiari sono puniti dalla legge con la reclusione, che nel suo massimo edittale è superiore alla soglia individuata dall’art. 6, comma 1, lett. b), della legge n. 91/1992, superata la quale si entra nell’area dei reati immediatamente ostativi, che precludono il conseguimento della cittadinanza, richiesta iure matrimonii , ai sensi dell’art. 5 della legge n. 91/1992, persino a chi è coniuge di cittadino italiano e che vanta in quanto tale di un vero e proprio diritto soggettivo.
Non appare d’altra parte di nessun rilievo il fatto che la coniuge del ricorrente e madre dei due figli pregiudicati abbia ottenuto la cittadinanza italiana, trattandosi di circostanza verificatasi successivamente all’emanazione del diniego impugnato (datato 13 luglio 2022), come risultante ex actis dalla data del 22 agosto 2023 riportata nella nota di notifica del provvedimento di concessione della cittadinanza in favore della predetta coniuge, ai fini del giuramento di cui all’art. 10 della legge n. 241/1990.
A tale data, infatti, è ragionevole presumere che entrambi i figli pregiudicati avessero interrotto la convivenza con entrambi i genitori, come del resto comprovato dai certificati degli stati di famiglia del luglio 2023 e del febbraio 2026 depositati in atti.
In altri termini, il diniego impugnato risulta fondato su un insieme di circostanze esplicitate che appaiono idonee a sorreggere adeguatamente il giudizio di inaffidabilità e non compiuta integrazione nel tessuto sociale, di cui il ricorrente neppure contesta la sussistenza, né offre elementi che possano integrare meriti speciali, atteso che lo stabile inserimento, anche nella realtà sociale ed economica, del Paese ospitante, se, per un verso, rappresenta una condizione del tutto ordinaria, in quanto costituisce solo il presupposto per conservare il titolo di soggiorno, per altro verso rappresenta soltanto il prerequisito per la concessione della cittadinanza alla stregua di quanto sopra osservato.
Il conferimento della cittadinanza italiana per naturalizzazione presuppone infatti l’accertamento di un interesse pubblico da valutarsi anche in relazione ai fini propri della società nazionale e non già sul semplice riferimento dell’interesse privato di chi si risolve a domandare la cittadinanza per il soddisfacimento di personali esigenze.
Il riconoscimento della cittadinanza, per sua natura irrevocabile (salvi i casi di revoca normativamente previsti), si fonda su determinazioni che rappresentano un’esplicazione del potere sovrano dello Stato di ampliare il numero dei propri cittadini (Cons. Stato, Sez. III, 7 gennaio 2022, n. 104) e, pertanto, presuppone che “nessun dubbio, nessuna ombra di inaffidabilità del richiedente sussista, anche con valutazione prognostica per il futuro, circa la piena adesione ai valori costituzionali su cui Repubblica Italiana si fonda” (cfr. Cons. Stato, Sez. III, 14 febbraio 2017, n. 657).
D’altronde, la particolare cautela con cui l’Amministrazione valuta la rilevanza di condotte antigiuridiche è compensata dalla facoltà di reiterazione dell’istanza che l’ordinamento riconosce al richiedente, già a distanza di un anno dal primo rifiuto, una volta mutate le condizioni oggettive sottese all’esito negativo originario.
Le considerazioni che precedono impongono il rigetto del ricorso.
Le spese del giudizio seguono, come da regola, la soccombenza e si liquidano nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna il ricorrente alla refusione delle spese del giudizio in favore del Ministero dell’Interno, complessivamente liquidate in € 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre oneri ed accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 25 febbraio 2026 con l’intervento dei magistrati:
NA ZZ, Presidente
RI MA, Consigliere, Estensore
Gianluca Verico, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RI MA | NA ZZ |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.