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Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 28/10/2025, n. 4527 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 4527 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Il Giudice del Lavoro, Dott. NT MA nella causa civile iscritta al n°811/2023 R.G.L., promossa
D A
, rappresentata e difesa dall'avv.to Parte_1
TO NA ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, sito in VIA G.
DE SPUCHES n. 54 a PALERMO.
- ricorrente -
C O N T R O
, in persona del suo legale Controparte_1 rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'avv.to TREPPIEDI ANDREA ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, sito in Via T. Tasso 4 90144 Palermo.
- resistente -
All'esito dell'udienza del 28/10/2025, trattata in forma scritta ai sensi dell'art.127- ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Con ricorso depositato in data 26/01/2023, la sig.ra Parte_1
avendo premesso:
[...] di essere stata assunta, a decorrere dal 05.07.2019, dalla
[...]
, con inquadramento nella categoria A, livello economico Controparte_1
1, del CCRL della Regione Sicilia, in forza della sentenza della Corte d'Appello di
Palermo n. 590/19 emessa in data 09.09.2019, che aveva accertato l'illegittimità dei contratti di lavoro in somministrazione intervenuti tra la ricorrente (ed altri lavoratori) e la e conseguentemente aveva dichiarato la sussistenza tra le predette Parte_2
1 parti di un rapporto di lavoro subordinato con conseguente condanna della convenuta
(subentrata ex art.2112 c.c. a alla riammissione in servizio;
Parte_2 di essere stata addetta, prima a mansioni di ausiliario addetto al supporto dei servizi socioassistenziali ed in seguito a mansioni di autista per il trasporto interno di dotazioni medico - sanitarie presso l'Azienda ospedaliera ARNAS Civico Di Cristina -
Benfratelli di Palermo, quindi, dall'1.11.2020, al servizio di portierato e front-office del reparto di Cardiologia e della Chirurgia Vascolare;
convenne in giudizio la per sentir Controparte_1
accogliere le seguenti conclusioni: “Disattesa e reietta ogni contraria eccezione e difesa, dichiarare il diritto della ricorrente ad avere riconosciuto dalla Controparte_1
dalla data dell'01.11.2020, o dalla diversa data che dovesse essere
[...] accertata nel corso del giudizio, la categoria di inquadramento B4 del CCRL per i dipendenti della Regione Sicilia e, per l'effetto, condannare la società convenuta, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, ad attribuirgli il predetto inquadramento.
Condannare la società convenuta, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, a corrisponderle le differenze retributive dovute dalla predetta data dell'01.11.2020, o dalla diversa data che dovesse essere accertata nel corso del giudizio, a quella di deposito del ricorso nella misura di € 7.934,83 o nella maggiore somma che verrà accertata nel presente giudizio anche all'esito di CTU.
In subordine, dichiarare il diritto della ricorrente ad avere riconosciuto dalla dalla data dell'01.11.2020, o dalla diversa data che Controparte_1
dovesse essere accertata nel corso del giudizio, l'inquadramento nella categoria B1 del
CCRL per i dipendenti della Regione Sicilia e, per l'effetto, condannare la società convenuta, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, ad attribuirgli il predetto inquadramento.
Condannare, in caso di accoglimento della predetta domanda subordinata, la società convenuta, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, dovute dalla predetta data dell'01.11.2020, o dalla diversa data che dovesse essere accertata nel corso del giudizio, a quella di deposito del ricorso nella misura, a corrispondere alla ricorrente le corrispondenti differenze retributive nella misura di € 3.973,90 o nella maggiore somma che verrà accertata nel presente giudizio anche all'esito di CTU.
2 Condannare la a riconoscere alla ricorrente la Controparte_1
data di decorrenza del rapporto di lavoro dal 11.06.2009, così come accertato dalla
Corte d'Appello di Palermo con sentenza n. 590/2019 emessa il 09.09.2019.
Il tutto maggiorato di rivalutazione ed interessi come per legge”.
Si costituì in giudizio la convenuta, contestando variamente la fondatezza del ricorso di cui chiese il rigetto ed eccependo, in subordine, la prescrizione delle pretese creditorie attoree.
La causa, senza alcuna attività istruttoria, è stata decisa all'esito della suddetta udienza, trattata in forma scritta ai sensi e per gli effetti dell'art. 127ter c.p.c.
Il ricorso va respinto.
Va, innanzitutto, rigettata la prima pretesa azionata in ricorso, concernente il presunto diritto della ricorrente all'inquadramento nel livello B4 del CCRL.
Tale pretesa viene genericamente fondata sulle seguenti considerazioni: “poiché è stato accertato con sentenza definitiva la decorrenza del rapporto di lavoro della ricorrente alle dipendenze della , a far data dall'11.06.2009, la stessa Parte_2
ha diritto all'inquadramento nella categoria B4 del CCRL. Ciò peraltro anche in conformità alle diverse pronunce emesse dal Tribunale e dalla Corte d'Appello di
Palermo, che hanno stabilito in modo unanime quale livello economico iniziale il B4
(cfr. doc. 7, 8 e 9)”.
Tali deduzioni non convincono, confliggendo all'evidenza col giudicato contenuto nella stessa sentenza n. 590/2019 emessa dalla Corte d'Appello di Palermo in data
9.9.2019 (all. 1 produzione attorea), invocata dalla ricorrente a sostegno delle sue pretese.
Come correttamente rilevato da parte convenuta, a pag. 10 della motivazione si legge che : “In applicazione dell'art. 2112 c.c., quindi, i rapporti di lavoro, convertiti a tempo indeterminato con le sentenze del 2014 (che hanno statuito dell'illegittimità dei Cont contratti di somministrazione) divenute definitive, "continuano" con la cessionaria la quale è tenuta a riassumere i lavoratori e a risarcire loro il danno subito. Tale riassunzione, per gli appellanti , e , Parte_3 Parte_4 Parte_5
avverrà con inquadramento al livello A del CCRL (e non al rivendicato livello B) come per gli altri appellanti, non avendo i lavoratori in questione dimostrato di avere svolto, durante il pregresso rapporto in mansioni riconducibili al 4° livello del Parte_2
3 Contr Ccnl terziario (B del CCRL)” e nel dispositivo viene coerentemente condannata la a riammettere in servizio i suddetti lavoratori (fra cui l'odierna ricorrente) “con inquadramento al livello A del CCRL Regione Siciliana…”.
Tale chiara enunciazione (avente pacifica forza di giudicato) esclude in radice il diritto della ricorrente ad essere inquadrata nel livello B4, a seguito del transito alle Contr dipendenze di non potendosi peraltro invocare i restanti precedenti indicati in ricorso in cui era stato giudizialmente acclarato il precedente inquadramento dei lavoratori presso nel livello IV del CCNL di categoria. Parte_2
La ricorrente vanta, poi, il diritto all'inquadramento nel livello B1, superiore rispetto al livello A1 riconosciutole dalla data di assunzione, in ragione delle mansioni concretamente svolte presso il reparto di Cardiologia dell'Ospedale Civico Benfratelli di Palermo, a decorrere dal novembre 2020.
La società convenuta, oltre a contestare in nuce l'applicabilità dell'articolo 2103 del Codice civile al rapporto de quo, e quindi il diritto alla promozione automatica, ritiene che le mansioni della ricorrente, pur non contestandone (se non genericamente)
l'effettivo espletamento, siano riconducibili al vantato livello B1.
Tale difesa va condivisa.
Per un corretto vaglio delle prospettazioni attoree relative al preteso espletamento di mansioni superiori, assumono particolare rilievo le consolidate indicazioni di carattere ermeneutico fornite dalla Suprema Corte (sez. l sent. n. 1677 del 10/03/1984 rv. 433736) secondo cui “nel procedimento logico diretto ad accertare, anche se limitatamente ai fini economici, la corrispondenza tra le mansioni effettive e quelle tipiche della qualifica superiore, il giudice del merito deve seguire tre fasi tra loro interdipendenti: egli deve dapprima procedere, in base all'interpretazione del contratto collettivo applicabile, all'individuazione delle categorie, qualifiche e gradi previsti, tenendo conto degli elementi tipici che valgano a porre i criteri discriminatori di esse nell'ambito della struttura organizzativa dell'impresa; deve, poi, accertare - sulla base di tutte le risultanze probatorie - il concreto contenuto dell'attività lavorativa svolta;
infine, deve porre in rapporto con i testi della normativa contrattuale, secondo
l'interpretazione datane senza modificarli o sostituirli con propri elementi determinativi, il risultato dell'indagine sull'effettiva attività lavorativa, al fine di ricondurre le mansioni di fatto nell'ambito della categoria, qualifica e grado, tipicizzati
4 dal contratto collettivo secondo il principio di corrispondenza tra qualifica e mansioni, generalmente posto dall'art. 2103 cod. civ.”.
Sulla scorta di tali indicazioni metodologiche è, quindi, opportuno partire dalla disamina delle declaratorie contrattuali relative alle qualifiche entro la quale la ricorrente chiede di essere incluso ai sensi dell'art. 2103 c.c.
Orbene il CCRL per i dipendenti della Regione Sicilia (riportato da entrambe le parti), include nel livello B i “lavoratori che svolgono attività caratterizzata da: - buone conoscenze specialistiche (la base teorica di conoscenze è acquisibile con la scuola dell'obbligo generalmente accompagnata da corsi di formazione specialistici) ed un grado di esperienza discreto;
- contenuto tipo operativo con responsabilità di risultati parziali rispetto a più ampi processi produttivi – amministrativi: - discreta complessità dei problemi da affrontare e discreta ampiezza delle soluzioni possibili;
- relazioni organizzative interne di tipo semplice anche tra più soggetti interagenti, relazioni esterne (con altre istituzioni) di tipo indiretto e formale. Relazioni con gli utenti di natura diretta”, e fra i profili professionali appartenenti a tale livello quello del
“lavoratore che nel campo amministrativo provvede alla redazione di atti e provvedimenti utilizzando il software grafico, fogli elettronici e sistemi di videoscrittura nonché alla spedizione di fax e telefax, alla gestione della posta in arrivo ed in partenza. Collabora inoltre alla gestione degli archivi e degli schedari ed all'organizzazione di viaggi e riunioni;
”.
Vengono, invece, inquadrati nella categoria A i lavoratori che svolgono attività caratterizzata: “da conoscenze di tipo operativo generale (la cui base teorica si sviluppa con la scuola dell'obbligo) acquisibile attraverso esperienza diretta sulla mansione;
contenuti di tipo ausiliario rispetto ai più ampi processi produttivi - amministrativi - problematiche lavorative di tipo semplice;
relazioni organizzative di tipo prevalentemente interno basate su interazioni tra pochi soggetti”, fra cui il:
“lavoratore che provvede al trasporto di persone, alla movimentazione di merci, ivi compresa la consegna – ritiro della documentazione amministrativa. Provvede inoltre alla ordinaria manutenzione dell'automezzo segnalando eventuali interventi di natura complessa;
lavoratore che provvede ad attività prevalentemente esecutive o di carattere tecnico manuali, comportanti anche gravosità o disagio ovvero uso e manutenzione ordinaria di strumenti ed arnesi di lavoro”.
5 Dalla declaratorie contrattuali appena riportate emerge chiaramente come la differenza fra i due livelli consista nella maggiore complessità, seppur contenuta, dei compiti affidati ai dipendenti di livello B e dal seppur limitato livello di autonomia che viene ad essi riconosciuto nell'espletamento di essi.
Come già osservato le mansioni svolte dalla ricorrente non appaiono riconducibili al vantato livello B.
Sulla base delle incontestate allegazioni di parte ricorrente risulta che la stessa presso il reparto di cardiologia svolga le seguenti mansioni: “accoglie i parenti dei pazienti ricoverati, fornendo loro precise informazioni circa le modalità di accesso ai locali e l'utilizzo dei servizi disponibili;
fornisce informazioni anche tramite telefono sull'attività dei dirigenti medici in servizio, sulle prenotazioni per visite istituzionali o in modalità ALPI (prenotazioni attività di libera professioni intramoenia) sia per il reparto di Cardiologia sia per quello di chirurgia vascolare;
mette in collegamento tramite telefono l'utenza sanitaria interna dei diversi reparti e quella esterna;
svolge sorveglianza all'ingresso del reparto ed effettua la custodia e cura delle apparecchiature in dotazione;
riceve la corrispondenza e provvedere al suo smistamento ed alla sua gestione anche in uscita” (cfr. pag. 2 del ricorso e pagg. 17 e
18 della memoria).
Da tale elencazione appare subito evidente come tali mansioni, di carattere eminentemente operativo, non presuppongano “buone conoscenze specialistiche” ma mere “conoscenze di tipo operativo generale … acquisibile attraverso esperienza diretta sulla mansione”, né comportino “discreta complessità dei problemi da affrontare e discreta ampiezza delle soluzioni possibili” ma “problematiche lavorative di tipo semplice”, non ravvisandosi l'esigenza di alcuna specializzazione né la necessità di risolvere problemi complessi o adottare soluzioni variabili, nell'accogliere il pubblico, rendere informazioni su orari e prestazioni fornite dal reparto ovvero custodire i luoghi e le apparecchiature ed infine smistare posta e telefonate.
Si tratta, all'evidenza, di mansioni elementari, ripetitive e prive di qualsiasi profilo di autonomia decisionale o responsabilità, del tutto estranee a quelle certamente più complesse proprie del livello B.
Né può ritenersi decisivo il riferimento alle “relazioni con gli utenti di natura diretta”, espletate dalla ricorrente ed affidate ai dipendenti di tale livello, vista la sua
6 marginalità rispetto alle restanti mansioni, difettando quella prevalenza sotto il profilo qualitativo, quantitativo e temporale, richiesta dalla giurisprudenza e dalla legge (cfr. art. 52, comma 3, del D. L.vo 165 del 2001) per l'inquadramento nel livello superiore.
Ad ulteriore (e decisiva) riprova dell'impossibilità di ricondurre le mansioni espletate dalla ricorrente al vantato livello superiore, basta evidenziare come la stessa non espleti la maggior parte dei compiti propri del profilo professionale invocato, quali
“la redazione di atti e provvedimenti utilizzando il software grafico, fogli elettronici e sistemi di videoscrittura nonché alla spedizione di fax e telefax” e la collaborazione
“alla gestione degli archivi e degli schedari ed all'organizzazione di viaggi e riunioni”.
Anche la pretesa azionata in ricorso per il riconoscimento del diritto all'inquadramento nel livello B1 deve, quindi, ritenersi infondata.
Alle medesime conclusioni deve, infine, giungersi in relazione all'ulteriore domanda genericamente azionata per “la condanna della al Controparte_1 riconoscimento dell'anzianità di servizio indicata nella sentenza della Corte d'Appello di Palermo n. 590/19 emessa in data 09.09.2019, e cioè dall' 11.06.2009 (doc. nn. 1 e
2), stante che la convenuta ha invece apoditticamente provveduto ad indicare, quale decorrenza del rapporto di lavoro, la data di riammissione in servizio”, in assenza di qualsiasi ulteriore deduzione a sostegno di essa (anche al fine di definire l'effettivo interesse ad una pronuncia in tal senso).
Il ricorso va, quindi, integralmente respinto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, tenuto conto: a) dei parametri indicati nelle tabelle allegate al D.M. n. 147/2022; b) del valore della controversia;
c) della natura della stessa;
d) della fase introduttiva, di studio e decisionale e dei relativi valori di cui alle citate tabelle.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione delle spese di lite sostenute dalla convenuta che liquida in complessivi euro 2.750,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali, Iva e Cpa come per legge.
Così deciso in Palermo il 28/10/2025.
IL GIUDICE
NT MA
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Il Giudice del Lavoro, Dott. NT MA nella causa civile iscritta al n°811/2023 R.G.L., promossa
D A
, rappresentata e difesa dall'avv.to Parte_1
TO NA ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, sito in VIA G.
DE SPUCHES n. 54 a PALERMO.
- ricorrente -
C O N T R O
, in persona del suo legale Controparte_1 rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'avv.to TREPPIEDI ANDREA ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, sito in Via T. Tasso 4 90144 Palermo.
- resistente -
All'esito dell'udienza del 28/10/2025, trattata in forma scritta ai sensi dell'art.127- ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Con ricorso depositato in data 26/01/2023, la sig.ra Parte_1
avendo premesso:
[...] di essere stata assunta, a decorrere dal 05.07.2019, dalla
[...]
, con inquadramento nella categoria A, livello economico Controparte_1
1, del CCRL della Regione Sicilia, in forza della sentenza della Corte d'Appello di
Palermo n. 590/19 emessa in data 09.09.2019, che aveva accertato l'illegittimità dei contratti di lavoro in somministrazione intervenuti tra la ricorrente (ed altri lavoratori) e la e conseguentemente aveva dichiarato la sussistenza tra le predette Parte_2
1 parti di un rapporto di lavoro subordinato con conseguente condanna della convenuta
(subentrata ex art.2112 c.c. a alla riammissione in servizio;
Parte_2 di essere stata addetta, prima a mansioni di ausiliario addetto al supporto dei servizi socioassistenziali ed in seguito a mansioni di autista per il trasporto interno di dotazioni medico - sanitarie presso l'Azienda ospedaliera ARNAS Civico Di Cristina -
Benfratelli di Palermo, quindi, dall'1.11.2020, al servizio di portierato e front-office del reparto di Cardiologia e della Chirurgia Vascolare;
convenne in giudizio la per sentir Controparte_1
accogliere le seguenti conclusioni: “Disattesa e reietta ogni contraria eccezione e difesa, dichiarare il diritto della ricorrente ad avere riconosciuto dalla Controparte_1
dalla data dell'01.11.2020, o dalla diversa data che dovesse essere
[...] accertata nel corso del giudizio, la categoria di inquadramento B4 del CCRL per i dipendenti della Regione Sicilia e, per l'effetto, condannare la società convenuta, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, ad attribuirgli il predetto inquadramento.
Condannare la società convenuta, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, a corrisponderle le differenze retributive dovute dalla predetta data dell'01.11.2020, o dalla diversa data che dovesse essere accertata nel corso del giudizio, a quella di deposito del ricorso nella misura di € 7.934,83 o nella maggiore somma che verrà accertata nel presente giudizio anche all'esito di CTU.
In subordine, dichiarare il diritto della ricorrente ad avere riconosciuto dalla dalla data dell'01.11.2020, o dalla diversa data che Controparte_1
dovesse essere accertata nel corso del giudizio, l'inquadramento nella categoria B1 del
CCRL per i dipendenti della Regione Sicilia e, per l'effetto, condannare la società convenuta, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, ad attribuirgli il predetto inquadramento.
Condannare, in caso di accoglimento della predetta domanda subordinata, la società convenuta, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, dovute dalla predetta data dell'01.11.2020, o dalla diversa data che dovesse essere accertata nel corso del giudizio, a quella di deposito del ricorso nella misura, a corrispondere alla ricorrente le corrispondenti differenze retributive nella misura di € 3.973,90 o nella maggiore somma che verrà accertata nel presente giudizio anche all'esito di CTU.
2 Condannare la a riconoscere alla ricorrente la Controparte_1
data di decorrenza del rapporto di lavoro dal 11.06.2009, così come accertato dalla
Corte d'Appello di Palermo con sentenza n. 590/2019 emessa il 09.09.2019.
Il tutto maggiorato di rivalutazione ed interessi come per legge”.
Si costituì in giudizio la convenuta, contestando variamente la fondatezza del ricorso di cui chiese il rigetto ed eccependo, in subordine, la prescrizione delle pretese creditorie attoree.
La causa, senza alcuna attività istruttoria, è stata decisa all'esito della suddetta udienza, trattata in forma scritta ai sensi e per gli effetti dell'art. 127ter c.p.c.
Il ricorso va respinto.
Va, innanzitutto, rigettata la prima pretesa azionata in ricorso, concernente il presunto diritto della ricorrente all'inquadramento nel livello B4 del CCRL.
Tale pretesa viene genericamente fondata sulle seguenti considerazioni: “poiché è stato accertato con sentenza definitiva la decorrenza del rapporto di lavoro della ricorrente alle dipendenze della , a far data dall'11.06.2009, la stessa Parte_2
ha diritto all'inquadramento nella categoria B4 del CCRL. Ciò peraltro anche in conformità alle diverse pronunce emesse dal Tribunale e dalla Corte d'Appello di
Palermo, che hanno stabilito in modo unanime quale livello economico iniziale il B4
(cfr. doc. 7, 8 e 9)”.
Tali deduzioni non convincono, confliggendo all'evidenza col giudicato contenuto nella stessa sentenza n. 590/2019 emessa dalla Corte d'Appello di Palermo in data
9.9.2019 (all. 1 produzione attorea), invocata dalla ricorrente a sostegno delle sue pretese.
Come correttamente rilevato da parte convenuta, a pag. 10 della motivazione si legge che : “In applicazione dell'art. 2112 c.c., quindi, i rapporti di lavoro, convertiti a tempo indeterminato con le sentenze del 2014 (che hanno statuito dell'illegittimità dei Cont contratti di somministrazione) divenute definitive, "continuano" con la cessionaria la quale è tenuta a riassumere i lavoratori e a risarcire loro il danno subito. Tale riassunzione, per gli appellanti , e , Parte_3 Parte_4 Parte_5
avverrà con inquadramento al livello A del CCRL (e non al rivendicato livello B) come per gli altri appellanti, non avendo i lavoratori in questione dimostrato di avere svolto, durante il pregresso rapporto in mansioni riconducibili al 4° livello del Parte_2
3 Contr Ccnl terziario (B del CCRL)” e nel dispositivo viene coerentemente condannata la a riammettere in servizio i suddetti lavoratori (fra cui l'odierna ricorrente) “con inquadramento al livello A del CCRL Regione Siciliana…”.
Tale chiara enunciazione (avente pacifica forza di giudicato) esclude in radice il diritto della ricorrente ad essere inquadrata nel livello B4, a seguito del transito alle Contr dipendenze di non potendosi peraltro invocare i restanti precedenti indicati in ricorso in cui era stato giudizialmente acclarato il precedente inquadramento dei lavoratori presso nel livello IV del CCNL di categoria. Parte_2
La ricorrente vanta, poi, il diritto all'inquadramento nel livello B1, superiore rispetto al livello A1 riconosciutole dalla data di assunzione, in ragione delle mansioni concretamente svolte presso il reparto di Cardiologia dell'Ospedale Civico Benfratelli di Palermo, a decorrere dal novembre 2020.
La società convenuta, oltre a contestare in nuce l'applicabilità dell'articolo 2103 del Codice civile al rapporto de quo, e quindi il diritto alla promozione automatica, ritiene che le mansioni della ricorrente, pur non contestandone (se non genericamente)
l'effettivo espletamento, siano riconducibili al vantato livello B1.
Tale difesa va condivisa.
Per un corretto vaglio delle prospettazioni attoree relative al preteso espletamento di mansioni superiori, assumono particolare rilievo le consolidate indicazioni di carattere ermeneutico fornite dalla Suprema Corte (sez. l sent. n. 1677 del 10/03/1984 rv. 433736) secondo cui “nel procedimento logico diretto ad accertare, anche se limitatamente ai fini economici, la corrispondenza tra le mansioni effettive e quelle tipiche della qualifica superiore, il giudice del merito deve seguire tre fasi tra loro interdipendenti: egli deve dapprima procedere, in base all'interpretazione del contratto collettivo applicabile, all'individuazione delle categorie, qualifiche e gradi previsti, tenendo conto degli elementi tipici che valgano a porre i criteri discriminatori di esse nell'ambito della struttura organizzativa dell'impresa; deve, poi, accertare - sulla base di tutte le risultanze probatorie - il concreto contenuto dell'attività lavorativa svolta;
infine, deve porre in rapporto con i testi della normativa contrattuale, secondo
l'interpretazione datane senza modificarli o sostituirli con propri elementi determinativi, il risultato dell'indagine sull'effettiva attività lavorativa, al fine di ricondurre le mansioni di fatto nell'ambito della categoria, qualifica e grado, tipicizzati
4 dal contratto collettivo secondo il principio di corrispondenza tra qualifica e mansioni, generalmente posto dall'art. 2103 cod. civ.”.
Sulla scorta di tali indicazioni metodologiche è, quindi, opportuno partire dalla disamina delle declaratorie contrattuali relative alle qualifiche entro la quale la ricorrente chiede di essere incluso ai sensi dell'art. 2103 c.c.
Orbene il CCRL per i dipendenti della Regione Sicilia (riportato da entrambe le parti), include nel livello B i “lavoratori che svolgono attività caratterizzata da: - buone conoscenze specialistiche (la base teorica di conoscenze è acquisibile con la scuola dell'obbligo generalmente accompagnata da corsi di formazione specialistici) ed un grado di esperienza discreto;
- contenuto tipo operativo con responsabilità di risultati parziali rispetto a più ampi processi produttivi – amministrativi: - discreta complessità dei problemi da affrontare e discreta ampiezza delle soluzioni possibili;
- relazioni organizzative interne di tipo semplice anche tra più soggetti interagenti, relazioni esterne (con altre istituzioni) di tipo indiretto e formale. Relazioni con gli utenti di natura diretta”, e fra i profili professionali appartenenti a tale livello quello del
“lavoratore che nel campo amministrativo provvede alla redazione di atti e provvedimenti utilizzando il software grafico, fogli elettronici e sistemi di videoscrittura nonché alla spedizione di fax e telefax, alla gestione della posta in arrivo ed in partenza. Collabora inoltre alla gestione degli archivi e degli schedari ed all'organizzazione di viaggi e riunioni;
”.
Vengono, invece, inquadrati nella categoria A i lavoratori che svolgono attività caratterizzata: “da conoscenze di tipo operativo generale (la cui base teorica si sviluppa con la scuola dell'obbligo) acquisibile attraverso esperienza diretta sulla mansione;
contenuti di tipo ausiliario rispetto ai più ampi processi produttivi - amministrativi - problematiche lavorative di tipo semplice;
relazioni organizzative di tipo prevalentemente interno basate su interazioni tra pochi soggetti”, fra cui il:
“lavoratore che provvede al trasporto di persone, alla movimentazione di merci, ivi compresa la consegna – ritiro della documentazione amministrativa. Provvede inoltre alla ordinaria manutenzione dell'automezzo segnalando eventuali interventi di natura complessa;
lavoratore che provvede ad attività prevalentemente esecutive o di carattere tecnico manuali, comportanti anche gravosità o disagio ovvero uso e manutenzione ordinaria di strumenti ed arnesi di lavoro”.
5 Dalla declaratorie contrattuali appena riportate emerge chiaramente come la differenza fra i due livelli consista nella maggiore complessità, seppur contenuta, dei compiti affidati ai dipendenti di livello B e dal seppur limitato livello di autonomia che viene ad essi riconosciuto nell'espletamento di essi.
Come già osservato le mansioni svolte dalla ricorrente non appaiono riconducibili al vantato livello B.
Sulla base delle incontestate allegazioni di parte ricorrente risulta che la stessa presso il reparto di cardiologia svolga le seguenti mansioni: “accoglie i parenti dei pazienti ricoverati, fornendo loro precise informazioni circa le modalità di accesso ai locali e l'utilizzo dei servizi disponibili;
fornisce informazioni anche tramite telefono sull'attività dei dirigenti medici in servizio, sulle prenotazioni per visite istituzionali o in modalità ALPI (prenotazioni attività di libera professioni intramoenia) sia per il reparto di Cardiologia sia per quello di chirurgia vascolare;
mette in collegamento tramite telefono l'utenza sanitaria interna dei diversi reparti e quella esterna;
svolge sorveglianza all'ingresso del reparto ed effettua la custodia e cura delle apparecchiature in dotazione;
riceve la corrispondenza e provvedere al suo smistamento ed alla sua gestione anche in uscita” (cfr. pag. 2 del ricorso e pagg. 17 e
18 della memoria).
Da tale elencazione appare subito evidente come tali mansioni, di carattere eminentemente operativo, non presuppongano “buone conoscenze specialistiche” ma mere “conoscenze di tipo operativo generale … acquisibile attraverso esperienza diretta sulla mansione”, né comportino “discreta complessità dei problemi da affrontare e discreta ampiezza delle soluzioni possibili” ma “problematiche lavorative di tipo semplice”, non ravvisandosi l'esigenza di alcuna specializzazione né la necessità di risolvere problemi complessi o adottare soluzioni variabili, nell'accogliere il pubblico, rendere informazioni su orari e prestazioni fornite dal reparto ovvero custodire i luoghi e le apparecchiature ed infine smistare posta e telefonate.
Si tratta, all'evidenza, di mansioni elementari, ripetitive e prive di qualsiasi profilo di autonomia decisionale o responsabilità, del tutto estranee a quelle certamente più complesse proprie del livello B.
Né può ritenersi decisivo il riferimento alle “relazioni con gli utenti di natura diretta”, espletate dalla ricorrente ed affidate ai dipendenti di tale livello, vista la sua
6 marginalità rispetto alle restanti mansioni, difettando quella prevalenza sotto il profilo qualitativo, quantitativo e temporale, richiesta dalla giurisprudenza e dalla legge (cfr. art. 52, comma 3, del D. L.vo 165 del 2001) per l'inquadramento nel livello superiore.
Ad ulteriore (e decisiva) riprova dell'impossibilità di ricondurre le mansioni espletate dalla ricorrente al vantato livello superiore, basta evidenziare come la stessa non espleti la maggior parte dei compiti propri del profilo professionale invocato, quali
“la redazione di atti e provvedimenti utilizzando il software grafico, fogli elettronici e sistemi di videoscrittura nonché alla spedizione di fax e telefax” e la collaborazione
“alla gestione degli archivi e degli schedari ed all'organizzazione di viaggi e riunioni”.
Anche la pretesa azionata in ricorso per il riconoscimento del diritto all'inquadramento nel livello B1 deve, quindi, ritenersi infondata.
Alle medesime conclusioni deve, infine, giungersi in relazione all'ulteriore domanda genericamente azionata per “la condanna della al Controparte_1 riconoscimento dell'anzianità di servizio indicata nella sentenza della Corte d'Appello di Palermo n. 590/19 emessa in data 09.09.2019, e cioè dall' 11.06.2009 (doc. nn. 1 e
2), stante che la convenuta ha invece apoditticamente provveduto ad indicare, quale decorrenza del rapporto di lavoro, la data di riammissione in servizio”, in assenza di qualsiasi ulteriore deduzione a sostegno di essa (anche al fine di definire l'effettivo interesse ad una pronuncia in tal senso).
Il ricorso va, quindi, integralmente respinto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, tenuto conto: a) dei parametri indicati nelle tabelle allegate al D.M. n. 147/2022; b) del valore della controversia;
c) della natura della stessa;
d) della fase introduttiva, di studio e decisionale e dei relativi valori di cui alle citate tabelle.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione delle spese di lite sostenute dalla convenuta che liquida in complessivi euro 2.750,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali, Iva e Cpa come per legge.
Così deciso in Palermo il 28/10/2025.
IL GIUDICE
NT MA
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