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Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Milano, sez. XVII, sentenza 16/02/2026, n. 635 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Milano |
| Numero : | 635 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 635/2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 17, riunita in udienza il 20/01/2026 alle ore 14:00 in composizione monocratica:
MORONI RICCARDOMARIA, Giudice monocratico in data 20/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3547/2025 depositato il 21/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Lombardia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Milano
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - Riscossione - Milano
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06820250045464236000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 145/2026 depositato il
23/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
(art. 36 c.2 dlgs n. 546/92)
La ricorrente indicata in epigrafe ha tempestivamente impugnato la cartella di pagamento notificata dall'Agenzia Riscossione per conto della Regione Lombardia, derivante dall'omesso versamento della tassa automobilistica per l'anno 2019, in quanto ritenuta prescritta e decaduta e quindi ne chiede l'annullamento.
La Regione (costituita), replica, precisando che la cartella di pagamento fa seguito agli avvisi di accertamento e si esaurisce nella intimazione di pagamento e non integra un nuovo ed autonomo atto, così come affermato dalla Corte di Cassazione con le sentenze n. 5105/2001 e n. 20751/2006 e quindi non risulta maturata alcuna prescrizione o decadenza.
In particolare l'avviso di accertamento presupposto alla cartella qui impugnata è stato regolarmente notificato in data 24.11.2022 e la notifica si è perfezionata per compiuta giacenza.
Per le altre contestazioni ed eccezioni, le parti si riportano agli atti e concludono come nei rispettivi scritti difensivi depositati.
All'esito dell'udienza fissata per la trattazione del ricorso, il Giudice decide come da separato dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
(art. 36 c.4 dlgs n. 546/92)
La Corte premette che l'art. 132 c.p.c. consente al Giudice la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione e che nel motivare la sentenza non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, potendosi limitare, ai fini del decidere, alla trattazione delle sole questioni rilevanti concretamente esaminate;
detti principi si applicano anche al processo tributario ai sensi dell'art. 1 del dlgs n. 546/92 e le questioni non trattate, non sono da considerarsi necessariamente omesse, ma semplicemente assorbite o superate con quanto concretamente ritenuto provato dal giudice, di cui ne ha il pieno convincimento per la decisione.
Ciò premesso, la Corte, esaminati gli atti ed i documenti di causa, nonché le ragioni in fatto e in diritto addotte dalle parti, ritiene il ricorso infondato e quindi da respingere per quanto di ragione.
Si osserva che la cartella di pagamento è l'atto con il quale l'Agenzia delle Entrate-Riscossione richiede il pagamento delle somme risultate a debito del contribuente a seguito dell'attività di controllo dell'Ente creditore quale ad esempio Agenzia delle Entrate, Inps, Regioni, Comuni ed altri e detto atto fa parte della procedura per la riscossione coatta del debito, unitamente ad altri atti che vengono emessi a seconda della procedura di riscossione attivata.
La cartella di pagamento è impugnabile solo per vizi propri e non sono ammesse eccezioni di merito ormai consolidate, in quanto andavano trattate separatamente in altra sede, non è ammesso impugnare l'atto ora per allora, nel tentativo di rimettere in discussione il merito della questione.
Alla luce di quanto sopra esposto, l'atto impugnato è legittimo e le questioni qui definite esauriscono la controversia, essendo i motivi di doglianza e le eccezioni non espressamente esaminati, ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque non idonei a condurre ad una conclusione di segno diverso.
Pertanto, allo stato dei fatti, la Corte respinge il ricorso;
l'esito del giudizio comporta la condanna di parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite liquidate in € 200,00 per ciascuna parte costituita, il tutto come risulta dal seguente dispositivo.
P.Q.M.
La Corte respinge il ricorso e liquida le spese di causa in Euro 200,00 per ciascuna parte costituita.
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 17, riunita in udienza il 20/01/2026 alle ore 14:00 in composizione monocratica:
MORONI RICCARDOMARIA, Giudice monocratico in data 20/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3547/2025 depositato il 21/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Lombardia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Milano
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - Riscossione - Milano
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06820250045464236000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 145/2026 depositato il
23/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
(art. 36 c.2 dlgs n. 546/92)
La ricorrente indicata in epigrafe ha tempestivamente impugnato la cartella di pagamento notificata dall'Agenzia Riscossione per conto della Regione Lombardia, derivante dall'omesso versamento della tassa automobilistica per l'anno 2019, in quanto ritenuta prescritta e decaduta e quindi ne chiede l'annullamento.
La Regione (costituita), replica, precisando che la cartella di pagamento fa seguito agli avvisi di accertamento e si esaurisce nella intimazione di pagamento e non integra un nuovo ed autonomo atto, così come affermato dalla Corte di Cassazione con le sentenze n. 5105/2001 e n. 20751/2006 e quindi non risulta maturata alcuna prescrizione o decadenza.
In particolare l'avviso di accertamento presupposto alla cartella qui impugnata è stato regolarmente notificato in data 24.11.2022 e la notifica si è perfezionata per compiuta giacenza.
Per le altre contestazioni ed eccezioni, le parti si riportano agli atti e concludono come nei rispettivi scritti difensivi depositati.
All'esito dell'udienza fissata per la trattazione del ricorso, il Giudice decide come da separato dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
(art. 36 c.4 dlgs n. 546/92)
La Corte premette che l'art. 132 c.p.c. consente al Giudice la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione e che nel motivare la sentenza non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, potendosi limitare, ai fini del decidere, alla trattazione delle sole questioni rilevanti concretamente esaminate;
detti principi si applicano anche al processo tributario ai sensi dell'art. 1 del dlgs n. 546/92 e le questioni non trattate, non sono da considerarsi necessariamente omesse, ma semplicemente assorbite o superate con quanto concretamente ritenuto provato dal giudice, di cui ne ha il pieno convincimento per la decisione.
Ciò premesso, la Corte, esaminati gli atti ed i documenti di causa, nonché le ragioni in fatto e in diritto addotte dalle parti, ritiene il ricorso infondato e quindi da respingere per quanto di ragione.
Si osserva che la cartella di pagamento è l'atto con il quale l'Agenzia delle Entrate-Riscossione richiede il pagamento delle somme risultate a debito del contribuente a seguito dell'attività di controllo dell'Ente creditore quale ad esempio Agenzia delle Entrate, Inps, Regioni, Comuni ed altri e detto atto fa parte della procedura per la riscossione coatta del debito, unitamente ad altri atti che vengono emessi a seconda della procedura di riscossione attivata.
La cartella di pagamento è impugnabile solo per vizi propri e non sono ammesse eccezioni di merito ormai consolidate, in quanto andavano trattate separatamente in altra sede, non è ammesso impugnare l'atto ora per allora, nel tentativo di rimettere in discussione il merito della questione.
Alla luce di quanto sopra esposto, l'atto impugnato è legittimo e le questioni qui definite esauriscono la controversia, essendo i motivi di doglianza e le eccezioni non espressamente esaminati, ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque non idonei a condurre ad una conclusione di segno diverso.
Pertanto, allo stato dei fatti, la Corte respinge il ricorso;
l'esito del giudizio comporta la condanna di parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite liquidate in € 200,00 per ciascuna parte costituita, il tutto come risulta dal seguente dispositivo.
P.Q.M.
La Corte respinge il ricorso e liquida le spese di causa in Euro 200,00 per ciascuna parte costituita.