TRIB
Sentenza 7 maggio 2025
Sentenza 7 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 07/05/2025, n. 694 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 694 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
Il Tribunale di Avellino, Prima Sezione Civile, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg. Magistrati:
Dott. Raffaele Califano Presidente
Dott. Michela Palladino Giudice
Dott.ssa Valentina Pierri Giudice rel.
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2602/2023 R.G., avente ad oggetto “Cessazione degli effetti civili del matrimonio” e vertente
TRA
, C.F.: , nato in [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. Gerarda Russo;
Ricorrente
E
, Cf: , nata ad [...] il [...], CP_1 C.F._2 rappresentata e difesa dall'avv. Carmen Famiglietti;
Resistente
NONCHE'
P.M. presso il Tribunale di Avellino
Intervenuto ex lege
CONCLUSIONI: come da note autorizzate, depositate da entrambe le parti il 5.2.2025, che di seguito si riportano per parte ricorrente : Parte_1
1. Pronunziare il divorzio dei coniugi e .
2. Confermare Parte_1 CP_1 le statuizioni dei provvedimenti provvisori, con collocazione di con il padre. Per_1
3. In subordine, prima di decidere sulla diversa collocazione, stante il breve tempo elasso tra le due audizioni di tenore diametralmente opposto, l'Onorevole Tribunale disponga la nomina di un CTU affinchè valuti la genuinità di questo presunto cambiamento, lo stato psicologico delle figlie e le capacità genitoriali di entrambi i genitori.
4. In via ancora gradata, disporre una collocazione alternata tra i genitori, disponendo che trascorrano 15 giorni con un genitore e 15 con l'altro nelle rispettive abitazioni, per consolidare il rapporto con la madre e preservare quello con il padre.
In tale ipotesi, non disporre alcun mantenimento ma soltanto la ripartizione dell'assegno unico familiare e le spese extra-assegno come da protocollo.
5. In via ancora gradata, nell'ipotesi di collocazione della minore, disporre a carico del sig.
un assegno di mantenimento per le figlie nella stessa misura di quella Pt_1 disposta a carico della sig.ra , considerato che le sostanze economiche dei CP_1 due sono pressocchè equivalenti.
6. disporre che la casa coniugale resti assegnata al sig. , considerato che il primogenito risiede con il padre.
7. Disporre un Pt_1 assegno quale contributo al mantenimento del figlio a carico della madre in Per_2 quanto sarà posto in congedo illimitato per fine fermo dall'11 aprile 2025 , come da certificato allegato.
8. Rigettare la richiesta di corresponsione di un assegno divorzile in favore della resistente in quanto autosufficiente economicamente.
9. Vittoria di spese diritti ed onorari
per parte resistente : CP_1
- Voglia l'On. Tribunale adito emettere tutti i provvedimenti e declaratorie che riterrà dovuti e consequenziali alle richieste e domande come formulate da , che CP_1 si abbiano qui del tutto ripetute e riportate;
voglia in accoglimento della domanda in riconvenzionale spiegata, nonché dell'Istanza ex art. 473 bis 23 c.p.c,, depositata il
17.09.2024, revocare i provvedimenti temporanei ed urgenti pronunciati con la ordinanza ex art. 473 bis 22 c.p.c. del 12.3.2024 ; -- in ogni caso, voglia modificare i detti provvedimenti e, per tanto, disporre l'affidamento condiviso delle figlie
[...]
e con collocamento prevalente presso la madre, con Per_3 Persona_4 assegnazione della casa familiare, con specifico regime di visita del padre;
-- voglia, inoltre, disporre a carico del la somma di Euro 400,00, quale contributo al Pt_1 mantenimento delle figlie;
-- voglia disporre il riconoscimento in favore di CP_1
ed a carico del di un assegno divorzile per inadeguatezza del proprio
[...] Pt_1 reddito, avendo a tutt'oggi un'attività lavorativa che manca del carattere della continuità
; -- voglia, di poi, l'On. Tribunale di Avellino, con il concorso del P.M., valutata la sussistenza dei presupposti di legge : - rigettare l'avversa domanda come proposta, perché inammissibile, improponibile e, comunque, infondata;
- accogliere la domanda in via riconvenzionale come proposta da ed emettere le conseguenti CP_1 declaratorie richieste e quelle dovute, con tutte le conseguenze di legge;
- in ogni caso,
2 voglia dichiarare cessati gli effetti civili del matrimonio contratto da e CP_1
il 29.04.2006 in IP;
- fare ordine all'Ufficiale dello Stato Civile di Parte_1
IP di annotare a margine dell'atto di Matrimonio anno 2006 numero 7 parte II –
Serie A sez.A l'emananda sentenza;
- emettere ogni altro provvedimento ritenuto utile e necessario, connesso e preordinato alla suindicata pronunzia;
con tutte le conseguenze di legge e con vittoria delle spese, diritti ed onorari del giudizio.
Motivazioni in fatto ed in diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 3.8.2023 adiva l'intestato Tribunale per ottenere Parte_1 la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con in data CP_1
29.04.2006.
All'uopo, il ricorrente esponeva che:
- dall'unione coniugale nascevano tre figli, (il 08.08.2002), (il Per_2 Per_3
12.03.2006) e (il 04.04.2010); Per_1
- che, a seguito della crisi coniugale, il Tribunale di Avellino omologava la separazione consensuale di essi coniugi con decreto n. 3181/22, pubblicato il 18.11.22, con cui le parti stabilivano le seguenti condizioni: a) affidamento congiunto ad entrambi i genitori delle figlie e e collocamento delle stesse con il padre nella casa coniugale, al Per_3 Per_1 medesimo assegnata;
b) trasferimento del figlio , maggiorenne non autosufficiente , Per_2 presso la madre;
c) obbligo del di versare alla moglie quale contributo per spese di Pt_1 locazione la somma di € 150,00 per il primo anno e € 100,00 per il secondo anno, con estinzione dell'obbligo a partire dalla successiva scadenza;
d) obbligo dei coniugi di occuparsi in via diretta del mantenimento dei figli conviventi;
e) rinuncia di entrambi coniugi al mantenimento per sè, essendo entrambi autosufficienti economicamente;
f) spese extra- assegno come da protocollo d'intesa ripartite al 50% tra i coniugi;
- che, successivamente, i rapporti tra la madre e i figli si incrinavano fortemente a causa del distacco e del disinteresse mostrato dalla , incapace di svolgere adeguatamente il CP_1 proprio ruolo genitoriale;
anche il figlio preferiva restare a vivere con il padre, Per_2 nonostante la previsione contraria contenuta nel decreto di omologa.
Tanto premesso, il ricorrente chiedeva all'adito Tribunale di:
“1.Pronunziare il divorzio dei coniugi e . Parte_1 CP_1
2.Affidare le figlie minori al ricorrente, in considerazione di tutte le gravi circostanze di cui al libello introduttivo, determinando tempi e modi del diritto di visita della madre e, in subordine, nell'ipotesi di affido condiviso, dichiarare il ricorrente genitore collocatario.
3.Assegnare la casa coniugale al ricorrente e disporre a carico della resistente un assegno quale contributo al mantenimento delle minori e e di , Per_3 Per_1 Per_2 maggiorenne non autosufficiente non inferiore ad € 600,00 ( € 200,00 per ciascun figlio) o nella misura che l'Onorevole Tribunale Voglia in Sua Giustizia determinare;
attribuire per intero l'assegno unico familiare al sig. . Pt_1
4.Dichiarare che la sig.ra è autonoma economicamente e, pertanto non ha diritto CP_1 ad assegno divorzile.
5.Con vittoria di spese ed onorari di lite”.
3 Instaurato il contraddittorio, con comparsa di risposta depositata in data 10.11.2023 si costituiva in giudizio la quale, dopo aver contestato le avverse deduzioni, CP_1 evidenziava di aver un ottimo rapporto sia con la figlia maggiore sia con il figlio Per_3
e che solo in tempi più recenti erano insorte difficoltà con la figlia più piccola Per_2
a causa dell'influenza negativa del padre. Sottolineava inoltre di provvedere in via Per_1 diretta alle esigenze dei figli in base alle proprie disponibilità. Concludeva pertanto formulando le seguenti richieste: “- Voglia l'Ill.mo Giudice delegato del Tribunale di Avellino emettere tutti i provvedimenti e declaratorie che riterrà dovuti e consequenziali alle richieste e domande come formulate da che si abbiano qui del tutto ripetute e CP_1 riportate;
- Voglia, in accoglimento della domanda in via riconvenzionale come proposta da
modificare le condizioni così come stabilite con il decreto N. 3181/2022, CP_1 pubblicato il 18.11.2022 e, per tanto, voglia disporre l'affidamento condiviso delle figlie minori con collocamento delle stesse presso la madre, con assegnazione della casa familiare, con specifico regime di visita del padre, perché, da circostanze obiettive, risulta che ogni diverso provvedimento potrà essere “contrario all'interesse delle figlie Persona_3
e ; - Voglia, inoltre, disporre a carico del , quale contributo al Persona_4 Pt_1 mantenimento delle figlie minori, la somma di Euro 400,00 ; - Voglia, in ogni caso, disporre il riconoscimento in favore di ed a carico del ricorrente di un assegno CP_1 divorzile per inadeguatezza del proprio reddito, avendo la stessa un'attività lavorativa che manca del carattere della continuità ; - Voglia, valutata la sussistenza dei presupposti di legge, rigettare l'avversa domanda come proposta, perché inammissibile, improponibile e, comunque, infondata;
- in ogni caso, Voglia dichiarare cessati gli effetti civili del matrimonio religioso contratto da e il 29.04.2006 in IP e fare CP_1 Parte_1 ordine all'Ufficiale dello Stato Civile di Avellino di annotare a margine dell'atto di
Matrimonio l'emananda sentenza;
- Voglia emettere ogni altro provvedimento ritenuto utile e necessario, connesso e preordinato alla suindicata pronunzia;
il tutto con vittoria delle spese, diritti ed onorari del giudizio e con tutte le conseguenze di legge.”.
All'esito della prima udienza di comparizione, il Giudice Delegato, dopo aver proceduto all'ascolto delle figlie e , preso atto della volontà dalle stesse espressa di Per_3 Per_1 continuare la convivenza con il padre, emetteva i provvedimenti provvisori con i quali così disponeva: 1) AFFIDA le figlie minori e in maniera condivisa ad Per_3 Per_1 entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso il padre;
2) ASSEGNA la casa coniugale a;
3) DISPONE, quanto al regime di frequentazione tra la madre e Parte_1 le figlie minori, come in parte motiva;
il tutto con salvezza di diversi accordi tra i coniugi;
4)
PONE a carico di l'obbligo di versare a , a titolo di contributo CP_1 Parte_1 al mantenimento ordinario delle figlie minori, a mezzo bonifico o altra modalità da concordare, entro il giorno 5 di ogni mese, la somma di € 260,00 (euro 130,00 per ciascuna figlia), con rivalutazione annuale secondo indici Istat;
5) PONE a carico dei genitori- in misura del 50% per ciascuno - le spese extra assegno ordinarie e le spese extra assegno straordinarie.
Rigettate le istanze di prova orale, nel corso del giudizio, su istanza di parte resistente, in ragione del sopravvenuto mutamento dei rapporti delle figlie e con il Per_3 Per_1 padre, ne veniva nuovamente disposto ed espletato l'ascolto. Indi, precisate le conclusioni, all'udienza del 12.2.2025, la causa veniva riservata in decisione al Collegio.
4 ***
1. La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e merita accoglimento.
È invero provato il titolo addotto a sostegno di essa, cioè la separazione consensuale omologata con decreto del Tribunale di Avellino pubblicato il 18.11.22.
Sussistono, inoltre, i presupposti di legge (art. 3, art. 4, art. 5 legge 01/12/1970, n. 898 così come integrati e modificati dalla legge 06/03/1987, n. 74 nonchè dalla L. 55/2015) per la pronuncia del divorzio.
Ed invero, dopo una separazione protrattasi ininterrottamente dal 2022 sino ad oggi, è certo che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non possa essere più ricostituita, ricorrendo inoltre, per quanto sopra detto, anche il requisito – di natura temporale – previsto dall'art. 3, n. 2, lett. b, L. n. 898/1970, come modificato dall'art. 1 della L.
55/2015.
2.- Per quanto attiene alle statuizioni accessorie, va confermato l'affidamento condiviso della figlia minore ad entrambi i genitori, non essendo emerso, all'esito del Per_1 giudizio, alcun elemento che suggerisca di derogare alla predetta regola iuris.
Va peraltro sottolineato che l'istanza di affido esclusivo formulata dal padre nell'atto introduttivo è stata oggetto di definitiva rinuncia con le note conclusionali.
Sussistono, invece, aspri contrasti in ordine all'individuazione del genitore collocatario.
Invero, pur avendo le figlie della coppia espresso inizialmente la volontà di rimanere con il padre così come previsto in sede di separazione consensuale, di tal che con ordinanza del Con 12.3.2024 il ha previsto il collocamento di e di (al tempo ancora Per_1 Per_3 minorenne) presso il padre, in corso di causa tale situazione si è modificata e le figlie, rappresentando l'insorgenza di una forte conflittualità con il padre, hanno manifestato la volontà di vivere con la madre, che, pertanto, ha richiesto di modificare l'attuale regime e di disporre il collocamento di presso di sé. Per_1
A tale istanza, il padre si è fermamente opposto, sottolineando come il cambiamento nei suoi rapporti con le figlie si sia determinato a seguito della relazione che il padre stesso ha intrapreso con la sua nuova compagna. Tale relazione ha suscitato, secondo il , la Pt_1 gelosia delle ragazze, abituate ad una figura paterna concentrata esclusivamente sulle loro esigenze, e di tale condizione avrebbe approfittato la madre, strumentalizzando i sentimenti delle ragazze. La difesa del padre, pertanto, esprime forti dubbi e perplessità sulla genuinità di questo cambiamento repentino, coinciso, appunto, con l'inizio della nuova relazione del
. Pt_1
Orbene, in via preliminare, appare opportuno evidenziare che, in ossequio alle disposizioni normative vigenti, il giudice chiamato a provvedere sull'affidamento del minore deve tenere conto esclusivamente dell'interesse morale e materiale di questi.
In tale prospettiva, il giudice non può ricorrere a criteri prestabiliti né tantomeno applicare stereotipi culturali che conducano aprioristicamente a privilegiare una figura genitoriale piuttosto che l'altra, ma, con riferimento alla fattispecie concreta, deve individuare chi sia il genitore più idoneo a garantire un armonico sviluppo psicofisico di quel particolare fanciullo, dopo avere concretamente effettuato un'attenta e analitica valutazione comparativa con l'eventuale affidamento all'altro genitore.
5 La giurisprudenza – in materia di affidamento dei minori nell'ambito dei giudizi di separazione e divorzio – ha ormai individuato alcune (pur ancora molto generali) linee guida.
Si afferma così costantemente che “compito del giudice è individuare il genitore più idoneo a ridurre i danni derivanti dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare il migliore sviluppo possibile della personalità del minore, nel contesto di vita più adeguato a soddisfare le sue esigenze materiali, morali e psicologiche;
ciò deve fare sulla base di un giudizio prognostico circa le capacità del padre o della madre di crescere ed educare il figlio nella nuova situazione di genitore singolo, giudizio che, ancorandosi ad elementi concreti, potrà fondarsi sulle modalità con cui il medesimo ha svolto in passato il proprio ruolo, con particolare riguardo alla sua capacità di relazione affettiva di attenzione, di comprensione, di educazione, di disponibilità ad un assiduo rapporto, nonché sull'apprezzamento della personalità del genitore, delle sue consuetudini di vita e dell'ambiente che è in grado di offrire al minore. (cfr. ex plurimis, Cass. 6312/1999.; Cass. 13 dicembre 1999 n. 13923; id. 16 luglio 1992, n. 8667, Giust. Civ., 1992, I, 3002 id. 16 marzo 1991, n. 2817, Giust.. Civ.1992,
I, 1061; Dir. Fam. 1991, 931, Nuova giust. Civ. comm. 1992, 89; Trib. Napoli, 20 gennaio
1986, Giur. It., 1988, I, , 532; Cass19 aprile 2002, n. 5714).
Nondimeno, si osserva che i principi generali sopra esposti lasciano fuori i bisogni concreti del minore, sicchè il suo interesse rischia di essere esaminato attraverso il mondo degli adulti, ed una tale ottica può essere (drammaticamente) deformante.
In tale prospettiva, ad avviso di questo Tribunale, interesse del minore significa anche (specie quando si tratti di soggetto adolescente) rispetto - per quanto possibile - della sua volontà e delle sue scelte, garanzia per lui di uno spazio adeguato di libertà ed autonomia.
Depone in tal senso l'esame delle norme positive esistenti, che consente di enucleare un vero e proprio diritto soggettivo del minore (in grado di autodeterminarsi) ad essere ascoltato e ad esprimere le proprie aspirazioni e ciò anche con riguardo all'indicazione del genitore con cui esprime il desiderio di convivere.
In merito, va evidenziato che la capacità di autodeterminazione deve essere sicuramente riconosciuta al minore ultradodicenne, atteso che il nuovo art. 473bis.4 c.p.c. espressamente prevede che “ Il minore che ha compiuto gli anni dodici e anche di età inferiore ove capace di discernimento è ascoltato dal giudice nei procedimenti nei quali devono essere adottati provvedimenti che lo riguardano. Le opinioni del minore devono essere tenute in considerazione avuto riguardo alla sua età e al suo grado di maturità”.
Pertanto, la giurisprudenza tende a ritenere che la volontà espressa dalla prole adolescente - sempre che sia manifestata in modo consapevole, preciso, maturo e sorretto da motivazioni apprezzabili - costituisca un indice di cui il giudice deve tener conto, sia pure con carattere non esclusivo, dovendo concorrere la stessa con altri elementi di pari rilevanza.
Orbene, alla luce dei principi e dei criteri valutativi suesposti, ritiene il Collegio che, nel caso di specie, fermo restando l'affidamento condiviso della minore , il genitore Per_1 collocatario vada individuato, all'esito del giudizio, nella figura materna.
Secondo quanto emerso dall'ascolto espletato in data 4.12.2024, la relazione tra il padre e le figlie e è, allo stato, caratterizzata da una forte conflittualità. Per_3 Per_1
In particolare, la minore , di anni 14, ha dichiarato: Per_1
“adr. verso maggio di quest'anno mi sono riavvicinata a mia madre. Da allora mio padre ha trovato anche una nuova compagna e ha cambiato atteggiamento. Spesso non torna a casa a
6 dormire. Fino a due settimane fa è capitato che non è tornato 4/5 sere a settimana e io e mia sorella restiamo sole. Adr. la mattina vado a scuola e all'uscita da scuola viene a prendermi mamma e sto con lei insieme a mia sorella. Resto da mamma fino alle 19:00-20:00. Poi torniamo a casa ma di solito non troviamo papà perché, quando rientra, rientra per mezzanotte circa. Adr. non voglio più restare con papà. Adr. sono disposta anche a trasferirmi da mia madre, anche se la casa è piccola”.
Allo stesso modo, la figlia maggiorenne (non autosufficiente) di anni 18, ha Per_3 dichiarato: adr. negli ultimi mesi il rapporto con mio padre è peggiorato. Ci trascura molto. Spesso è assente. Io lo attribuisco al fatto che ha una nuova relazione. Adr. a volte litighiamo con papà perché non dorme a casa. Adr. con mia madre il rapporto è molto migliorato, la vedo tutti i giorni. Adr. la mia giornata tipo adesso si svolge così: mi sveglio per andare a scuola, all'uscita da scuola vado a mangiare da mamma e resto con lei fino alle 18.30-19:00, poi torno a casa per cena ma spesso papà non c'è. Adr. la casa dove vive mia madre è molto piccola, io mi vorrei trasferire a vivere con lei ma c'è solo una camera da letto.
Non vi è dubbio che i sentimenti di rabbia e delusione espressi dalle figlie nei confronti del padre si correlano non solo all'inizio della nuova relazione del , in sé considerata, ma Pt_1 anche alle modalità con cui tale novità è stata mal gestita dal padre, in maniera tale, cioè, da avere un notevole impatto sulla vita quotidiana e sulle abitudini delle ragazze, che, sentendosi trascurate, hanno cercato e trovato nella madre un rinnovato punto di riferimento.
Non ignora il Tribunale che gli adolescenti cambiano anche spesso e repentinamente opinione e dunque è preferibile sempre attendere il consolidarsi degli eventi.
Nel caso di specie, può escludersi decisamente che il cambiamento espresso sia solo momentaneo.
Le figlie e hanno evidenziato che il rapporto con il padre si è incrinato da Per_3 Per_1 maggio del 2024 e, di fatti, la prima istanza di modifica dei provvedimenti provvisori è stata depositata dalla il 16.9.2024. CP_1
È trascorso, dunque, quasi un anno e nessun miglioramento si è registrato nei rapporti tra il padre e le figlie. Il tempo trascorso consente di ritenere consolidata la nuova condizione ed al contempo esclude la necessità che si proceda ad ulteriori approfondimenti istruttori, eventualmente a mezzo di CTU.
Peraltro, va evidenziato che la figlia ormai maggiorenne, ha già espresso la Per_3 volontà di trasferirsi a vivere con la madre e che, rispetto alla sua posizione, il Tribunale non può esercitare alcun controllo.
Come emerso in sede di ascolto, le due sorelle sono molto unite ed è nell'interesse di Per_1 conservare una quotidianeità di rapporto con la sorella maggiore garantendo la loro convivenza.
Non sono emersi, peraltro, nel corso del giudizio elementi che inducano a ritenere CP_1
inidonea rispetto al ruolo di genitore collocatario.
[...]
Considerata l'esigenza di garantire alla minore di crescere in un contesto familiare Per_1 sereno e non condizionato da tensioni negative, valutata la volontà espressa dalla minore in sede di audizione diretta (cfr. verbale del 4.12.2024), esclusa la sussistenza di elementi indicatori dell'inidoneità materna, va disposto il collocamento prevalente della minore presso la madre.
7 3.- Quanto alla frequentazione tra il padre e la figlia minore, in via del tutto precauzionale e con salvezza di diverso accordo tra le parti, va disposto che:
a) il padre potrà tenere con sé la figlia, tutte le settimane, nei pomeriggi del martedì e del giovedì (dalle ore 16:00 alle ore 20:00) e, a settimane alterne, nei giorni di sabato e di domenica, dalle ore 13 del sabato alle ore 20 della domenica;
b) la figlia trascorreranno quindici giorni con il padre nel periodo estivo, periodo da definirsi con la madre entro il 31 maggio di ogni anno;
c) per le vacanze natalizie, la figlia trascorrerà con il padre, ad anni alterni, i giorni dal 24 al
30 dicembre oppure i giorni dal 31 dicembre 6 gennaio;
per le vacanze di Pasqua le figlie trascorrerà con il padre o con la madre, ad anni alterni, il giorno dì Pasqua o del Lunedì in
Albis; entrambi i genitori sono tenuti a comunicare sempre il proprio recapito telefonico all'altro ed a comunicare i loro eventuali spostamenti quando hanno con sè la minore;
tutte le decisioni riguardanti l'educazione, lo sviluppo e la salute della figlia saranno prese concordemente da entrambi i genitori.
4.- La casa coniugale (alloggio di edilizia popolare) va assegnata alla madre, che ne ha fatto richiesta in qualità di collocataria della figlia minore , nonché in ragione della Per_1 prospettata convivenza con la figlia maggiorenne non economicamente Per_3 autosufficiente.
La casa coniugale non può essere invece assegnata al , atteso che il figlio maggiorenne Pt_1
– con lui convivente – per quanto innanzi si dirà, va ritenuto economicamente Per_2 autosufficiente.
5.- Venendo poi al contributo al mantenimento della prole, occorre in primo luogo precisare che tale contributo spetta certamente in relazione alle figlie , minorenne, e Per_1
studentessa, da poco maggiorenne ed economicamente non autosufficiente. Per_3
Disposta la collocazione delle figlie presso la madre, va determinata nella presente sede la misura dell'assegno da porre a carico del genitore non convivente, . Parte_1
In merito, va evidenziato che, quanto alle capacità economiche del , che lo stesso è Pt_1 socio della Cooperativa One Service con sede in Forino e percepisce una quota di utili di circa
1.000,00 euro mensili;
egli è inoltre gravato dal pagamento di una rata mensile di euro 201,75 per un contratto di finanziamento per l'acquisto di un'auto, a cui si aggiungeranno i costi per il reperimento di una nuova soluzione abitativa.
Tenuto conto di tali limitate possibilità, il Collegio ritiene che la misura del mantenimento dovuto dal vada quantificato in euro di euro 260,00 mensili (130,00 euro per ciascuna Pt_1 figlia), da rivalutarsi annualmente secondo gli indici istat.
Quanto alle spese extra assegno ordinarie ed alle spese extra assegno straordinarie nell'interesse delle figlie, queste debbono essere poste a carico di entrambi i genitori, metà per ciascuno.
In merito alla distinzione tra spese che si debbono ritenere incluse nell'assegno periodico ordinario, spese extra assegno ordinarie e spese extra assegno straordinarie, nonché alla regolamentazione analitica delle stesse, va applicato il Protocollo d'intesa tra magistrati ed avvocati sulla regolamentazione delle spese per i figli nei procedimenti in materia di separazione, divorzio ed in tutti gli altri nei quali detta regolamentazione possa trovare ingresso sottoscritto in data 28.12.2018 presso l'ufficio del Presidente del Tribunale di Avellino, così come novellato all'art. 3 – quanto all'assegno unico universale - dal successivo
8 Protocollo sottoscritto in data 20.4.2022; tale Protocollo viene allegato al presente provvedimento per farne parte integrante, con la precisazione che l'art. 3 del Protocollo del
28.12.2018 va inteso come integralmente sostituito da quello riportato nel Protocollo del
20.4.2022 pure riportato in calce al presente provvedimento.
Quanto, invece, al figlio , di anni 23, convivente con il padre, ritiene il Collegio che Per_2 nulla va disposto per il suo mantenimento, giacchè economicamente autosufficiente.
Per consolidata giurisprudenza, invero, il mantenimento del figlio maggiorenne convivente è da escludere quando quest'ultimo abbia iniziato ad espletare un'attività lavorativa, così dimostrando il raggiungimento di una adeguata capacità e determinando la cessazione del corrispondente obbligo di mantenimento ad opera del genitore, sicché
l'eventuale perdita dell'occupazione o il negativo andamento della stessa non comporta la reviviscenza dell'obbligo del genitore al mantenimento (Cass. 6509/2017).
In particolare, la Suprema Corte ha precisato che lo svolgimento di attività lavorativa retribuita nell'ambito di un contratto a termine può costituire «un elemento rappresentativo della capacità dell'interessato di procurarsi una adeguata fonte di reddito (e quindi della raggiunta autosufficienza economica)».
“Se, infatti, quel che rileva è la capacità del figlio maggiorenne di far fronte alle proprie esigenze, appare incongruo affermare, in via generale e astratta, che il diritto del detto soggetto alla corresponsione dell'assegno permanga nel caso in cui lo stesso svolga un'attività lavorativa in forza di un contratto di lavoro a termine. Ai fini che qui interessano, conta, infatti, l'inserimento del figlio in questione nel mondo del lavoro con lo svolgimento di un'attività retribuita, tale da esprimere la capacità dello stesso di provvedere alle proprie esigenze e di affrancarsi, così, da quella condizione di dipendenza economica rispetto al nucleo familiare di appartenenza che, se persistente, può giustificare il protrarsi dell'obbligo di mantenimento attraverso l'erogazione dell'assegno periodico.
In tale prospettiva, la possibile cessazione del rapporto lavorativo per la scadenza del termine e il mancato rinnovo del contratto non ha, a ben vedere, un significato diverso dalla perdita dell'occupazione generata da un contratto indeterminato o dal negativo andamento di un'attività intrapresa dal figlio stesso in proprio: evenienze, queste, che la giurisprudenza di questa Corte reputa escludano la reviviscenza dell'obbligo del genitore al mantenimento.
Infatti, l'inizio dell'esperienza lavorativa dimostra il raggiungimento di una adeguata capacità, tale, da sola, di determinare l'irreversibile cessazione dell'obbligo in questione (si vedano: Cass. 14 marzo 2017, n. 6509; Cass. 2 dicembre 2005, n. 26259; Cass. 7 luglio 2004,
n. 12477): il diritto alla corresponsione dell'assegno risiede, infatti, nel dovere di assicurare al figlio un'istruzione ed una formazione professionale rapportate alle capacità di quest'ultimo (oltreché alle condizioni economiche e sociali dei genitori), così da consentire al medesimo una propria autonomia economica, onde tale dovere cessa, appunto, con l'inizio dell'attività lavorativa da parte di quello..
Naturalmente, non ogni attività lavorativa a tempo determinato può rivelarsi idonea a dar ragione del raggiungimento di una autosufficienza economica: e così, questa può essere esclusa dalla esiguità della durata del rapporto (tale da non offrire alcuna seria prospettiva di durevole emancipazione economica: si pensi a un lavoro stagionale) o dalla ridotta misura della retribuzione” (così Cass. 40828/2021, che ha revocato l'assegno di mantenimento per un figlio maggiorenne vincitore di concorso VFP1 e VFP4).
9 Nel caso di specie, è circostanza non contestata che il figlio è stato reclutato Per_2 dall'Esercito Italiano come VFP1 dal 2023, con previsione di cessazione della ferma alla data dell'11 aprile 2025 (cfr. attestato in atti).
La cessazione del contratto a termine, tuttavia, non implica, ad avviso del Collegio, la reviviscenza dell'obbligo di mantenimento, sia perché il contratto ultra-annuale non è un contratto di esigua durata sia perché la retribuzione percepita non è stata di ridotta misura
(circa 1.300,00 euro mensili).
Va inoltre evidenziato che, come dedotto dalla resistente e non contestato, già prima della separazione dei coniugi e cioè dal settembre 2022, ha lavorato presso diverse Parte_2 aziende ( Azienda Oliviero, Tipografia Ruggiero, presso la Denso in orario notturno e Media
Lab S.r.l.), come da prova documentale in atti (cfr. CUD di , allegati con la Parte_2 comparsa di risposta), dimostrando quindi una consolidata capacità reddituale. Deve dunque escludersi la sua non autosufficienza economica.
5.- Va infine rigetta la domanda con cui la ha chiesto riconoscersi in suo favore un CP_1 assegno divorzile.
La resistente, invero, fonda la propria pretesa su una dedotta ma non comprovata disparità di condizione economico-patrimoniale delle parti, che giustificherebbe il riconoscimento in proprio favore di un assegno in funzione assistenziale.
In proposito, vanno richiamati i principi affermati dalle Sezioni Unite della Suprema Corte di
Cassazione, che, con la sentenza n. 18278/2018, sono intervenute a risolvere il contrasto insorto in giurisprudenza in tema di assegno divorzile a seguito della sentenza della
Cassazione n. 11504/2017.
Appare opportuno rammentare che nell'originaria legge sul divorzio era previsto che il
Tribunale disponesse l'assegno periodico in favore di un coniuge tenendo conto delle condizioni economiche degli stessi, delle ragioni della decisione, dei redditi dell'altro, e del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla famiglia.
Con la riforma del 1987 venne introdotto il profilo dell'inadeguatezza dei mezzi e dell'impossibilità di procurarsi gli stessi per ragioni oggettive quale presupposto per il riconoscimento del diritto all'assegno.
Con diverse pronunce della Cassazione, anche a Sezioni Unite (n. 11490 e 11492 del 1990),
l'inadeguatezza dei mezzi venne poi collegata, in funzione prettamente assistenziale, al mantenimento del tenore di vita assunto durante la convivenza matrimoniale. Si precisò altresì che i criteri indicati nella prima parte della norma avevano funzione esclusivamente determinativa dell'assegno, da attribuirsi, invece, sulla base dell'esclusivo parametro dell'inadeguatezza dei mezzi.
A questo consolidato orientamento si è poi contrapposto quello affermato dalla sentenza n.
11504 del 2017 che, pur condividendo la premessa sistematica relativa alla rigida distinzione tra criterio attributivo e determinativo, ha individuato, come parametro dell'inadeguatezza dei mezzi del coniuge istante, la non autosufficienza economica dello stesso, così superando definitivamente il criterio del mantenimento del medesimo tenore di vita in favore del coniuge più debole, fino ad allora alla base dell'assegno divorzile.
In particolare, con questo nuovo orientamento l'assegno è stato ancorato all'accertamento circa l'autosufficienza economica del soggetto in base ad indici precipuamente indicati, quali il
10 possesso di redditi propri, il possesso di cespiti patrimoniali mobiliari e immobiliari, la capacità e la possibilità effettiva di lavoro, la stabile disponibilità di un'abitazione.
Sulla base di tale nuovo indirizzo, si sono susseguite pronunce di giudici di merito e della
Suprema Corte di segno contrastante.
Sono, dunque, intervenute le Sezioni Unite a dirimere e chiarire definitivamente il quadro dei principi inerenti l'assegno divorzile.
La Suprema Corte ha affermato i seguenti principi di diritto:
“Il riconoscimento dell'assegno di divorzio in favore dell'ex coniuge, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, ai sensi dell'art. 5, comma 6, della l. n. 898 del 1970, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, applicandosi
i criteri equi-ordinati di cui alla prima parte della norma, i quali costituiscono il parametro cui occorre attenersi per decidere sia sulla attribuzione sia sulla quantificazione dell'assegno.
Il giudizio dovrà essere espresso, in particolare, alla luce di una valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all'età dell'avente diritto.
All'assegno divorzile in favore dell'ex coniuge deve attribuirsi, oltre alla natura assistenziale, anche natura perequativo-compensativa, che discende direttamente dalla declinazione del principio costituzionale di solidarietà, e conduce al riconoscimento di un contributo volto a consentire al coniuge richiedente non il conseguimento dell'autosufficienza economica sulla base di un parametro astratto, bensì il raggiungimento in concreto di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, in particolare tenendo conto delle aspettative professionali sacrificate”.
L'adeguatezza dei mezzi deve, pertanto, essere valutata, non solo in relazione alla loro mancanza o insufficienza oggettiva ma anche in relazione a quel che si è contribuito a realizzare in funzione della vita familiare e che, sciolto il vincolo, produrrebbe effetti vantaggiosi unilateralmente per una sola parte.
E' dunque necessaria una valutazione integrata, incentrata sull'aspetto perequativo- compensativo, fondata sulla comparazione effettiva delle condizioni economico-patrimoniali alla luce delle cause che hanno determinato la situazione attuale di disparità.
In tale ottica, la funzione equilibratrice dell'assegno non è finalizzata alla ricostituzione del tenore di vita endo-coniugale ma soltanto al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge economicamente più debole alla realizzazione della situazione comparativa attuale.
Orbene, applicando tali principi al caso di specie, ritiene il Collegio che non ricorrono i presupposti per il riconoscimento dell'assegno divorzile in favore della . CP_1
Ed invero, la resistente, pur essendone onerata, ha omesso di comprovare sia “l'inadeguatezza dei mezzi di sussistenza e l'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive” sia “il contributo dato alla formazione del patrimonio dell'altro coniuge durante la vita matrimoniale”.
Quanto al primo profilo, va evidenziato che non si ravvisa la dedotta disparità di condizione economico-reddituale tra i coniugi.
11 Dalla disamina dei CUD prodotti dalle parti, emerge, al contrario, che le parti hanno una condizione lavorativa pressochè analoga: la , lavoratrice stagionale dipendente CP_1 della Ditta Ingino S.p.A. di IP, ha percepito un reddito nel 2022 pari ad € 11.829,03 e nel 2023 pari ad € 17.452.03; il ha percepito un reddito pari ad € 14.998,00 per il Pt_1
2022, pari ad € 11.401,00 per il 2021 e pari ad euro 8.800 per il 2020; entrambi non hanno ulteriori rendite né sono proprietari di beni immobili.
La dispone di mezzi di sussistenza adeguati e, a seguito dell'assegnazione della CP_1 casa coniugale (alloggio di edilizia popolare), potrà contare sul risparmio delle somme attualmente destinate al pagamento del canone di locazione (euro 300,00, oltre accessori).
Va, dunque, escluso il riconoscimento dell'assegno divorzile in funzione assistenziale.
Allo stesso modo, non risulta in alcun modo comprovato il contributo offerto dalla resistente alla formazione del patrimonio dell'ex coniuge.
La domanda di assegno divorzile va dunque rigettata.
6. - Valutate le ragioni della decisione, le spese di lite vanno interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, nelle persone dei magistrati indicati in epigrafe, definitivamente pronunciando nell'ambito del giudizio recante n. 2602/2023 RG, così provvede:
1) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 29.4.2006 da
e (Registro degli atti di matrimonio del Comune di Parte_1 CP_1
IP anno 2006– atto n.
7- parte II-serie A-Ufficio 1);
2) affida la figlia minore in maniera condivisa ad entrambi i genitori, con Per_1 collocazione prevalente presso la madre;
3) assegna la casa coniugale a CP_1
4) determina il regime di frequentazione tra il padre e la figlia minore come in parte motiva;
5) pone a carico di l'obbligo di corrispondere mensilmente, in favore di Parte_1
l'assegno di € 260,00 (euro 130,00 per ciascuna figlia), a titolo di CP_1 contributo al mantenimento della figlia minore e della figlia tale Per_1 Per_3 importo sarà annualmente ed automaticamente rivalutato secondo gli indici ISTAT delle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie d'impiegati ed operai;
6) disciplina come da motivazione gli altri oneri dei genitori nell'interesse della prole, dichiarando comunque il Protocollo pure ivi indicato come parte integrante del presente provvedimento;
7) dispone che l'importo dell'assegno unico universale per la prole a carico di cui al D.lgs
230/2021 sia percepito da entrambi i genitori al 50%;
8) rigetta la domanda di assegno di mantenimento per il figlio maggiorenne , come Per_2 avanzata da;
Parte_1
9) rigetta la domanda di assegno divorzile avanzata da CP_1
10) compensa le spese di lite;
11) dispone in caso di diffusione del presente provvedimento di omettere le generalità e gli altri dati identificativi ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs. 196/2003.
12 Così deciso in Avellino, nella camera di consiglio del 10 aprile 2025.
Il Giudice Il Presidente
dr.ssa Valentina Pierri dr. Raffaele Califano
13 14 15