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Sentenza 12 marzo 2025
Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 12/03/2025, n. 233 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 233 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI POTENZA
Sezione Civile – Giudice del Lavoro
Il Tribunale di Potenza, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa
Giuseppina Valestra, all'udienza dell'11 marzo 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2483/2023 R.G. vertente
fra
, nato a [...] il [...], c.f. , Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall' avv. Giuseppe Musacchio, elettivamente domiciliato presso il di lui studio in Potenza alla Via A. Vespucci 24, giusta mandato in atti;
RICORRENTE
(C. F. , in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 P.IVA_1
rappresentato e difeso, in virtù di procura generale per Notar dall'avv. Persona_1
Arabia Ippolito Antonio ed elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura Regionale Inail in
Potenza, alla Rampa Pascoli, Ang. via Rossini, come in atti;
RESISTENTE
Conclusioni: come in atti.
1
FATTO E DIRITTO
Con ricorso, depositato il 7 settembre 2023 e ritualmente notificato, il sig. Parte_1
, deduceva di aver svolto attività lavorativa subordinata nell'anno 1978 presso la ditta
[...]
Bergamasco Principio e di aver lavorato nell'anno 1983 presso la ditta Monaco Michele;
deduceva altresì che a partire dal 1989 sino al 2021, in maniera continuativa, ha svolto attività
lavorativa quale lavoratore dipendente presso le Industrie Olearie Lucane di e CP_2
che si era occupato delle seguenti mansioni continuativamente: conduzione di carrello elevatore,
scavatori ed autocarri;
utilizzo di pale meccaniche;
insacca-mento e movimentazione di carichi pesanti, effettuato assumendo sovente pose incongrue;
egli è sottoposto da molti anni a vibrazioni trasmesse al sistema mano braccio e microtraumi continui a carico di tale distretto;
Quale conseguenza dell'espletamento di tali attività lavorative, il ricorrente è risultato affetto da “algie alle spalle bilaterali” e, pertanto, in data 22/12/2021 presentava all' denuncia per il CP_1 riconoscimento della malattia di cui sopra come malattia professionale ed il pagamento dell'indennizzo per danno biologico dovuto.
La domanda veniva respinta con provvedimento del 23/06/2022, a seguito di molteplici solleciti;
avverso detto provvedimento proponeva ricorso amministrativo
In data 02/03/2023 l' ha rigettato il ricorso ivi presentato senza il previo svolgimento della CP_1 visita medica collegiale.
Tanto premesso, ritenendo illegittimo l'operato dell' resistente e sussistenti tutti i CP_3
presupposti di legge, il ricorrente adiva il Tribunale per accertare e dichiarare che le mansioni svolte dal sig. hanno causato la malattia professionale così come denunciata e, Parte_1
pertanto, Ritenere e dichiarare che le patologie indicate in parte motiva rientrano tra i fatti assicurati obbligatoriamente dall' ex d.P.R. n.1124/65; che le stes-se sono da CP_1
considerarsi malattia professionale;
2) Ritenere e dichiarare che il sig. ha Parte_1 diritto all'indennizzo per danno biologico parametrato nella misura pari al 4%; 3) Condannare
l' in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento del corrispondente CP_1 indennizzo per danno biologico parametrato ad un grado pari al 4%, al sesso ed all'età del ricorrente, oltre gli interessi legali dal 121° giorno successivo alla data di presentazione della domanda amministrativa da portarsi in detrazione dal maggior danno da rivalutazione moneta- ria sui ratei medesimi;
in ogni caso con interessi legali e rivalutazione monetaria come per legge;
con vittoria di spese ed onorari da distrarsi in favore dell'avvocato dichiaratosi antistatario.
2 Si costituiva l' in persona del legale rappresentante p.t., e domandava di rigettare il CP_1
ricorso proposto, con vittoria di spese, deducendo la legittimità del proprio operato e la infondatezza delle argomentazioni e rivendicazioni attoree.
La causa è stata istruita mediante CTU e prova testimoniale, in data 11 marzo 2025, verificato il deposito delle note di trattazione scritta, questo giudice, all'esito della camera di consiglio, ritenuta la causa matura per la decisione, ha depositato la presente sentenza, contenente il dispositivo e la contestuale esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
2. Il ricorso merita accoglimento.
Attraverso la relazione tecnica in atti è possibile ritenere la sussistenza della natura professionale della malattia denunciata dal ricorrente.
Il Consulente Tecnico, in particolare, con valutazione esaustiva che il Giudice ritiene di condividere e porre a base della decisione, anche perché resa all'esito dell'esame obiettivo e corroborata da documentazione specialistica in atti, ha concluso che “In considerazione dell'attività lavorativa svolta, della documentazione clinica esaminata, dell'esame obiettivo, si ritiene che la malattia denunciata dal Sig. indirizzi all'origine Parte_1 professionale, con un grado di menomazione dell'integrità psico-fisica pari al 6% (sei per cento), con decorrenza Marzo 2023 epoca del peggioramento (valutazione specialistica)”
Ne segue l'accoglimento del ricorso e la condanna dell' al pagamento della relativa CP_3
prestazione, oltre accessori come per legge.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo sulla base delle tariffe professionali approvate con Decreto Ministeriale n. 55 del 2014.
Le spese di CTU, liquidate con separato decreto, in via definitiva a carico di . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Potenza, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da , con ricorso depositato il 7.9.2023, ogni altra Parte_1
domanda eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) accerta in capo a un danno biologico permanente, quale conseguenza Parte_1
della patologia di cui risulta affetta, pari al 6 % ;
2) condanna in persona del legale rappresentante p.t., alla corresponsione in CP_1
favore di delle connesse provvidenze, oltre accessori come per legge;
Parte_1
3 3) condanna in persona del presidente p.t., alla rifusione delle spese di lite che CP_1 liquida complessivamente in € 2.697,00 oltre spese generali nella misura del 15% ed IVA
e CPA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario;
Potenza, 11 marzo 2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Giuseppina Valestra
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI POTENZA
Sezione Civile – Giudice del Lavoro
Il Tribunale di Potenza, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa
Giuseppina Valestra, all'udienza dell'11 marzo 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2483/2023 R.G. vertente
fra
, nato a [...] il [...], c.f. , Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall' avv. Giuseppe Musacchio, elettivamente domiciliato presso il di lui studio in Potenza alla Via A. Vespucci 24, giusta mandato in atti;
RICORRENTE
(C. F. , in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 P.IVA_1
rappresentato e difeso, in virtù di procura generale per Notar dall'avv. Persona_1
Arabia Ippolito Antonio ed elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura Regionale Inail in
Potenza, alla Rampa Pascoli, Ang. via Rossini, come in atti;
RESISTENTE
Conclusioni: come in atti.
1
FATTO E DIRITTO
Con ricorso, depositato il 7 settembre 2023 e ritualmente notificato, il sig. Parte_1
, deduceva di aver svolto attività lavorativa subordinata nell'anno 1978 presso la ditta
[...]
Bergamasco Principio e di aver lavorato nell'anno 1983 presso la ditta Monaco Michele;
deduceva altresì che a partire dal 1989 sino al 2021, in maniera continuativa, ha svolto attività
lavorativa quale lavoratore dipendente presso le Industrie Olearie Lucane di e CP_2
che si era occupato delle seguenti mansioni continuativamente: conduzione di carrello elevatore,
scavatori ed autocarri;
utilizzo di pale meccaniche;
insacca-mento e movimentazione di carichi pesanti, effettuato assumendo sovente pose incongrue;
egli è sottoposto da molti anni a vibrazioni trasmesse al sistema mano braccio e microtraumi continui a carico di tale distretto;
Quale conseguenza dell'espletamento di tali attività lavorative, il ricorrente è risultato affetto da “algie alle spalle bilaterali” e, pertanto, in data 22/12/2021 presentava all' denuncia per il CP_1 riconoscimento della malattia di cui sopra come malattia professionale ed il pagamento dell'indennizzo per danno biologico dovuto.
La domanda veniva respinta con provvedimento del 23/06/2022, a seguito di molteplici solleciti;
avverso detto provvedimento proponeva ricorso amministrativo
In data 02/03/2023 l' ha rigettato il ricorso ivi presentato senza il previo svolgimento della CP_1 visita medica collegiale.
Tanto premesso, ritenendo illegittimo l'operato dell' resistente e sussistenti tutti i CP_3
presupposti di legge, il ricorrente adiva il Tribunale per accertare e dichiarare che le mansioni svolte dal sig. hanno causato la malattia professionale così come denunciata e, Parte_1
pertanto, Ritenere e dichiarare che le patologie indicate in parte motiva rientrano tra i fatti assicurati obbligatoriamente dall' ex d.P.R. n.1124/65; che le stes-se sono da CP_1
considerarsi malattia professionale;
2) Ritenere e dichiarare che il sig. ha Parte_1 diritto all'indennizzo per danno biologico parametrato nella misura pari al 4%; 3) Condannare
l' in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento del corrispondente CP_1 indennizzo per danno biologico parametrato ad un grado pari al 4%, al sesso ed all'età del ricorrente, oltre gli interessi legali dal 121° giorno successivo alla data di presentazione della domanda amministrativa da portarsi in detrazione dal maggior danno da rivalutazione moneta- ria sui ratei medesimi;
in ogni caso con interessi legali e rivalutazione monetaria come per legge;
con vittoria di spese ed onorari da distrarsi in favore dell'avvocato dichiaratosi antistatario.
2 Si costituiva l' in persona del legale rappresentante p.t., e domandava di rigettare il CP_1
ricorso proposto, con vittoria di spese, deducendo la legittimità del proprio operato e la infondatezza delle argomentazioni e rivendicazioni attoree.
La causa è stata istruita mediante CTU e prova testimoniale, in data 11 marzo 2025, verificato il deposito delle note di trattazione scritta, questo giudice, all'esito della camera di consiglio, ritenuta la causa matura per la decisione, ha depositato la presente sentenza, contenente il dispositivo e la contestuale esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
2. Il ricorso merita accoglimento.
Attraverso la relazione tecnica in atti è possibile ritenere la sussistenza della natura professionale della malattia denunciata dal ricorrente.
Il Consulente Tecnico, in particolare, con valutazione esaustiva che il Giudice ritiene di condividere e porre a base della decisione, anche perché resa all'esito dell'esame obiettivo e corroborata da documentazione specialistica in atti, ha concluso che “In considerazione dell'attività lavorativa svolta, della documentazione clinica esaminata, dell'esame obiettivo, si ritiene che la malattia denunciata dal Sig. indirizzi all'origine Parte_1 professionale, con un grado di menomazione dell'integrità psico-fisica pari al 6% (sei per cento), con decorrenza Marzo 2023 epoca del peggioramento (valutazione specialistica)”
Ne segue l'accoglimento del ricorso e la condanna dell' al pagamento della relativa CP_3
prestazione, oltre accessori come per legge.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo sulla base delle tariffe professionali approvate con Decreto Ministeriale n. 55 del 2014.
Le spese di CTU, liquidate con separato decreto, in via definitiva a carico di . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Potenza, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da , con ricorso depositato il 7.9.2023, ogni altra Parte_1
domanda eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) accerta in capo a un danno biologico permanente, quale conseguenza Parte_1
della patologia di cui risulta affetta, pari al 6 % ;
2) condanna in persona del legale rappresentante p.t., alla corresponsione in CP_1
favore di delle connesse provvidenze, oltre accessori come per legge;
Parte_1
3 3) condanna in persona del presidente p.t., alla rifusione delle spese di lite che CP_1 liquida complessivamente in € 2.697,00 oltre spese generali nella misura del 15% ed IVA
e CPA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario;
Potenza, 11 marzo 2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Giuseppina Valestra
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