Articolo 28 della Legge 11 gennaio 2018, n. 6
Articolo 27
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21 febbraio 2018
Art. 28. Clausola di invarianza finanziaria 1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dalla presente legge con l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Entrata in vigore il 21 febbraio 2018