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Sentenza 24 luglio 2025
Sentenza 24 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 24/07/2025, n. 3652 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 3652 |
| Data del deposito : | 24 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 22716/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, composto dagli Ill.mi Signori:
Dott. Alberto Tetamo Presidente Rel.
Dott. Serafina Aceto Giudice
Dott. Isabella Messina Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento ex artt. 316 - 337 bis segg. c.c. . iscritto al n. r.g. 22716/2024 promossa da:
, (C.F. ) elettivamente domiciliato in VIA Parte_1 C.F._1 MICHELE SCHINA, 18D 10100 TORINO presso lo studio dell'avv. AGOSTINI ELISABETTA e l'avv FERRARA FABIOLA che la rappresentano e difendono in virtù di procura in atti
RICORRENTE
e
, (C.F. elettivamente domiciliato in VIA SCHINA, 15 CP C.F._2 10121 TORINO presso lo studio dell'avv. LUCA' SANDRA che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero,
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente e resistente: come da note congiunte del 16/7/2025
Per il P.M.: visto, nulla oppone
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Dalla relazione tra le parti, non coniugate, è nato , in [...], l'[...]. Per_1
Con ricorso depositato il 13/12/2024 ha chiesto al Tribunale l'adozione dei Parte_1 provvedimenti di cui agli artt. 316 - 337 bis segg. c.c. quanto all'affidamento del figlio minore, alla sua collocazione, alla determinazione del regime di visita padre - figlio con la presenza dei servizi sociali e alla previsione di un contributo per il suo mantenimento.
Con memoria depositata il 13/12/2024 si è costituito e pur condividendo le richieste CP in punto di affidamento e collocazione del minore presso la madre, ha però eccepito il regime di visite padre-figlio richiesto dalla parte ricorrente e altresì il quantum richiesto a titolo di contributo al mantenimento per il minore.
All'udienza del 5/3/2025 comparivano personalmente le parti con i rispettivi difensori. All'esito, il giudice relatore differiva ad altra udienza per acquisire le relazioni sociali non pervenute dando atto a verbale dell'accordo raggiunto dalla parti in via provvisoria: “affidamento condiviso di Per_1 con esercizio separato della responsabilità genitoriale per l'ordinaria amministrazione;
collocazione di presso la madre;
viste del papà: salvo diverso accordo, w.e. alterni dal venerdì Per_1 pomeriggio all'uscita da scuola sino a domenica sera entro le 19.00 con visite ed incontri in Sauze
d'Oulx in adeguato contesto familiare;
Pasqua 2025 e Pasquetta con il papà alle stesse condizioni;
ponte 25/4 – 1° maggio con la mamma;
contributo a carico del padre al mantenimento del figlio
250,00 mensili, più assegno unico per intero alla madre e metà delle spese di baby sitter su cui il padre concorda. 50 % spese straordinarie come da protocollo”.
Pervenivano quindi le relazioni dei servizi sociali e NPI psicologia.
All'udienza del 18/6/2025 comparivano i difensori, i quali su istanza congiunta domandavano la fissazione di udienza ai sensi dell'art 127 ter cpc per consentire la formalizzazione dell'accordo di regolamentazione.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
***
Il Collegio ritiene di aderire ai termini dell'accordo, alle condizioni tutte riportate nelle conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti, atteso che esso appare adeguato alle loro condizioni economiche, nonché aderente ai loro interessi ed a quelli del figlio, non ostando altre circostanze di fatto o di diritto, atteso quanto documentato in atti.
Le condizioni sono anche conformi a quanto relazionato da parte dei Servizi e NPI psicologia, laddove si dà atto, per l'appunto, che “ Tolto l'episodio del 2023, riportato dagli interessati, non sono emersi elementi di preoccupazione rispetto alle capacità del SI nel prendersi cura di CP
, essendo anche sostenuto dal contesto famigliare allargato paterno e dalla presenza dei Per_1 genitori dell'ex compagna che vivono a Sauze d'Oulx.” (cfr. rel Servizi, pag. 2)
Le spese sono compensate in ragione dell'accordo raggiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visti gli artt. 38 disp. att. c.c., 337 bis e segg. c.c. e 473-bis.51 c.p.c.
Prende atto dell'accordo delle parti e per l'effetto:
DISPONE:
1. l'affidamento condiviso del figlio con esercizio separato della responsabilità genitoriale Per_1 per l'ordinaria amministrazione;
mentre le decisioni riguardanti la straordinaria amministrazione dovranno essere assunte di comune accordo dai genitori;
2. la collocazione prevalente e la residenza anagrafica di presso la madre;
Per_1
3. fatto salvo ogni diverso accordo tra i genitori, tenuto altresì conto degli impegni scolastici ed extrascolastici del minore, il padre potrà incontrare il figlio secondo il seguente calendario:
a) a fine settimana alterni, dal venerdì pomeriggio all'uscita da scuola sino a domenica sera entro le 19.00 con visite ed incontri in Sauze d'Oulx, da svolgersi in adeguato contesto familiare.
Le parti convengono di introdurre, a decorrere dal mese di luglio 2025, una progressiva liberalizzazione degli incontri padre-figlio, prevedendo che il SI , ferma restando CP
l'alternanza di cui sopra, possa trascorrere con il figlio un week-end al mese in autonomia, anche al di fuori del contesto familiare di riferimento.
Fatto salvo il buon andamento dei fine settimana alterni come sopra descritti, le Parti convengono, di introdurre, a decorrere dal mese di gennaio 2026, la completa liberalizzazione di tutti i fine settimana alterni di spettanza paterna, che si svolgeranno dal venerdì pomeriggio all'uscita da scuola sino a domenica sera entro le 19.00, con accompagnamento e prelevamento del minore presso il domicilio materno.
b) per metà delle vacanze natalizie alternandosi con la madre nei periodi 26.12 - 31.12 mattina e
31.12 mattina - 06.01: in assenza di accordo da assumersi entro il 01.12 di ogni anno, il minore starà con il padre il primo periodo negli anni pari e il secondo negli anni dispari e conseguentemente con la madre il primo periodo negli anni dispari e il secondo negli anni pari. Salvo diverso accordo, da assumersi nel medesimo termine, il figlio trascorrerà con la madre la Vigilia negli anni pari ed il
Natale negli anni dispari e, viceversa, con il padre il Natale negli anni pari e la Vigilia negli anni dispari.
Per le festività Natalizie 2025, le Parti convengono che il SI trascorrerà il proprio periodo CP di vacanza con il figlio in adeguato contesto familiare, con successiva liberalizzazione negli anni seguenti subordinatamente al buon andamento delle pregresse visite padre-figlio sia durante i fine settimana, sia durante le vacanze infrannuali.
c) ad anni alterni le vacanze di Pasqua; in caso di disaccordo, alla madre spetteranno le Festività di Pasqua negli anni pari e al padre negli anni dispari. Le Parti convengono che il SI , a CP decorrere dal 2026, potrà trascorrere il periodo di propria spettanza anche al di fuori di un contesto familiare adeguato, subordinatamente al buon andamento delle pregresse visite padre-figlio c) ad anni alterni, durante le festività infrasettimanali ed i cd “ponti” (25 aprile, 1° maggio;
2 giugno;
1° novembre;
8 dicembre), alternandosi con l'altro genitore, tenuto conto delle loro esigenze lavorative. Le Parti convengono che il SI , a decorrere dal 2026, potrà trascorrere i periodi CP di propria spettanza anche al di fuori di un contesto familiare adeguato, subordinatamente al buon andamento delle pregresse visite padre-figlio d) per quanto riguarda le vacanze estive: nel 2025, il padre potrà trascorrere con il figlio un continuativo periodo di vacanza di sette giorni, purché il soggiorno avvenga in adeguato contesto familiare. A decorrere dalle vacanze estive 2026, fatto salvo il buon andamento delle visite padre- figlio, il SI potrà trascorrere con il figlio un periodo di quindici giorni durante le vacanze CP estive in autonomia, anche al di fuori di un adeguato contesto familiare.
e) il giorno del compleanno del figlio, in alternanza con la madre, sempre salvo diverso accordo.
DÀ ATTO che:
4. Anche alla luce delle relazioni, il SI , qualora lo ritenesse necessario, si impegna ad CP attivare un sostegno psicologico, sia esso pubblico o privato, in proprio favore, per la durata ritenuta congrua dai Professionisti che lo assisteranno.
DA' ATTO e DISPONE che:
5. Le Parti convengono sin d'ora di escludere la liberalizzazione delle visite padre-figlio, come descritta al punto 3 che precede, qualora dovessero riacutizzarsi le problematiche del SI CP legate al consumo di sostanze alcoliche tali da incidere sull'andamento degli incontri con il minore.
Pertanto, all'avveramento di tale condizione, le visite padre – figlio dovranno necessariamente avvenire in un adeguato contesto familiare.
DISPONE che:
6. Disporre che il SI entro il giorno cinque di ciascun mese corrisponda alla SIa di CP
, a titolo di contributo al mantenimento del figlio , l'importo di 250,00 mensili, Pt_1 Per_1 annualmente rivalutabili secondo gli indici Istat con decorrenza dal 05/03/2025 (data di prima comparizione personale delle Parti); oltre al 50% delle spese straordinarie sostenute per il figlio, secondo quanto previsto dal Protocollo del Tribunale di Torino, ivi compreso il rimborso della metà delle spese della baby sitter.
DÀ ATTO che:
6. Le Parti convengono che l'assegno unico per i figli sia interamente percepito dalla madre.
7. Spese legali interamente compensate tra le Parti. COMPENSA interamente tra le parti le spese di giudizio.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
23/07/2025.
Il Presidente Est.
Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, composto dagli Ill.mi Signori:
Dott. Alberto Tetamo Presidente Rel.
Dott. Serafina Aceto Giudice
Dott. Isabella Messina Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento ex artt. 316 - 337 bis segg. c.c. . iscritto al n. r.g. 22716/2024 promossa da:
, (C.F. ) elettivamente domiciliato in VIA Parte_1 C.F._1 MICHELE SCHINA, 18D 10100 TORINO presso lo studio dell'avv. AGOSTINI ELISABETTA e l'avv FERRARA FABIOLA che la rappresentano e difendono in virtù di procura in atti
RICORRENTE
e
, (C.F. elettivamente domiciliato in VIA SCHINA, 15 CP C.F._2 10121 TORINO presso lo studio dell'avv. LUCA' SANDRA che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero,
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente e resistente: come da note congiunte del 16/7/2025
Per il P.M.: visto, nulla oppone
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Dalla relazione tra le parti, non coniugate, è nato , in [...], l'[...]. Per_1
Con ricorso depositato il 13/12/2024 ha chiesto al Tribunale l'adozione dei Parte_1 provvedimenti di cui agli artt. 316 - 337 bis segg. c.c. quanto all'affidamento del figlio minore, alla sua collocazione, alla determinazione del regime di visita padre - figlio con la presenza dei servizi sociali e alla previsione di un contributo per il suo mantenimento.
Con memoria depositata il 13/12/2024 si è costituito e pur condividendo le richieste CP in punto di affidamento e collocazione del minore presso la madre, ha però eccepito il regime di visite padre-figlio richiesto dalla parte ricorrente e altresì il quantum richiesto a titolo di contributo al mantenimento per il minore.
All'udienza del 5/3/2025 comparivano personalmente le parti con i rispettivi difensori. All'esito, il giudice relatore differiva ad altra udienza per acquisire le relazioni sociali non pervenute dando atto a verbale dell'accordo raggiunto dalla parti in via provvisoria: “affidamento condiviso di Per_1 con esercizio separato della responsabilità genitoriale per l'ordinaria amministrazione;
collocazione di presso la madre;
viste del papà: salvo diverso accordo, w.e. alterni dal venerdì Per_1 pomeriggio all'uscita da scuola sino a domenica sera entro le 19.00 con visite ed incontri in Sauze
d'Oulx in adeguato contesto familiare;
Pasqua 2025 e Pasquetta con il papà alle stesse condizioni;
ponte 25/4 – 1° maggio con la mamma;
contributo a carico del padre al mantenimento del figlio
250,00 mensili, più assegno unico per intero alla madre e metà delle spese di baby sitter su cui il padre concorda. 50 % spese straordinarie come da protocollo”.
Pervenivano quindi le relazioni dei servizi sociali e NPI psicologia.
All'udienza del 18/6/2025 comparivano i difensori, i quali su istanza congiunta domandavano la fissazione di udienza ai sensi dell'art 127 ter cpc per consentire la formalizzazione dell'accordo di regolamentazione.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
***
Il Collegio ritiene di aderire ai termini dell'accordo, alle condizioni tutte riportate nelle conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti, atteso che esso appare adeguato alle loro condizioni economiche, nonché aderente ai loro interessi ed a quelli del figlio, non ostando altre circostanze di fatto o di diritto, atteso quanto documentato in atti.
Le condizioni sono anche conformi a quanto relazionato da parte dei Servizi e NPI psicologia, laddove si dà atto, per l'appunto, che “ Tolto l'episodio del 2023, riportato dagli interessati, non sono emersi elementi di preoccupazione rispetto alle capacità del SI nel prendersi cura di CP
, essendo anche sostenuto dal contesto famigliare allargato paterno e dalla presenza dei Per_1 genitori dell'ex compagna che vivono a Sauze d'Oulx.” (cfr. rel Servizi, pag. 2)
Le spese sono compensate in ragione dell'accordo raggiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visti gli artt. 38 disp. att. c.c., 337 bis e segg. c.c. e 473-bis.51 c.p.c.
Prende atto dell'accordo delle parti e per l'effetto:
DISPONE:
1. l'affidamento condiviso del figlio con esercizio separato della responsabilità genitoriale Per_1 per l'ordinaria amministrazione;
mentre le decisioni riguardanti la straordinaria amministrazione dovranno essere assunte di comune accordo dai genitori;
2. la collocazione prevalente e la residenza anagrafica di presso la madre;
Per_1
3. fatto salvo ogni diverso accordo tra i genitori, tenuto altresì conto degli impegni scolastici ed extrascolastici del minore, il padre potrà incontrare il figlio secondo il seguente calendario:
a) a fine settimana alterni, dal venerdì pomeriggio all'uscita da scuola sino a domenica sera entro le 19.00 con visite ed incontri in Sauze d'Oulx, da svolgersi in adeguato contesto familiare.
Le parti convengono di introdurre, a decorrere dal mese di luglio 2025, una progressiva liberalizzazione degli incontri padre-figlio, prevedendo che il SI , ferma restando CP
l'alternanza di cui sopra, possa trascorrere con il figlio un week-end al mese in autonomia, anche al di fuori del contesto familiare di riferimento.
Fatto salvo il buon andamento dei fine settimana alterni come sopra descritti, le Parti convengono, di introdurre, a decorrere dal mese di gennaio 2026, la completa liberalizzazione di tutti i fine settimana alterni di spettanza paterna, che si svolgeranno dal venerdì pomeriggio all'uscita da scuola sino a domenica sera entro le 19.00, con accompagnamento e prelevamento del minore presso il domicilio materno.
b) per metà delle vacanze natalizie alternandosi con la madre nei periodi 26.12 - 31.12 mattina e
31.12 mattina - 06.01: in assenza di accordo da assumersi entro il 01.12 di ogni anno, il minore starà con il padre il primo periodo negli anni pari e il secondo negli anni dispari e conseguentemente con la madre il primo periodo negli anni dispari e il secondo negli anni pari. Salvo diverso accordo, da assumersi nel medesimo termine, il figlio trascorrerà con la madre la Vigilia negli anni pari ed il
Natale negli anni dispari e, viceversa, con il padre il Natale negli anni pari e la Vigilia negli anni dispari.
Per le festività Natalizie 2025, le Parti convengono che il SI trascorrerà il proprio periodo CP di vacanza con il figlio in adeguato contesto familiare, con successiva liberalizzazione negli anni seguenti subordinatamente al buon andamento delle pregresse visite padre-figlio sia durante i fine settimana, sia durante le vacanze infrannuali.
c) ad anni alterni le vacanze di Pasqua; in caso di disaccordo, alla madre spetteranno le Festività di Pasqua negli anni pari e al padre negli anni dispari. Le Parti convengono che il SI , a CP decorrere dal 2026, potrà trascorrere il periodo di propria spettanza anche al di fuori di un contesto familiare adeguato, subordinatamente al buon andamento delle pregresse visite padre-figlio c) ad anni alterni, durante le festività infrasettimanali ed i cd “ponti” (25 aprile, 1° maggio;
2 giugno;
1° novembre;
8 dicembre), alternandosi con l'altro genitore, tenuto conto delle loro esigenze lavorative. Le Parti convengono che il SI , a decorrere dal 2026, potrà trascorrere i periodi CP di propria spettanza anche al di fuori di un contesto familiare adeguato, subordinatamente al buon andamento delle pregresse visite padre-figlio d) per quanto riguarda le vacanze estive: nel 2025, il padre potrà trascorrere con il figlio un continuativo periodo di vacanza di sette giorni, purché il soggiorno avvenga in adeguato contesto familiare. A decorrere dalle vacanze estive 2026, fatto salvo il buon andamento delle visite padre- figlio, il SI potrà trascorrere con il figlio un periodo di quindici giorni durante le vacanze CP estive in autonomia, anche al di fuori di un adeguato contesto familiare.
e) il giorno del compleanno del figlio, in alternanza con la madre, sempre salvo diverso accordo.
DÀ ATTO che:
4. Anche alla luce delle relazioni, il SI , qualora lo ritenesse necessario, si impegna ad CP attivare un sostegno psicologico, sia esso pubblico o privato, in proprio favore, per la durata ritenuta congrua dai Professionisti che lo assisteranno.
DA' ATTO e DISPONE che:
5. Le Parti convengono sin d'ora di escludere la liberalizzazione delle visite padre-figlio, come descritta al punto 3 che precede, qualora dovessero riacutizzarsi le problematiche del SI CP legate al consumo di sostanze alcoliche tali da incidere sull'andamento degli incontri con il minore.
Pertanto, all'avveramento di tale condizione, le visite padre – figlio dovranno necessariamente avvenire in un adeguato contesto familiare.
DISPONE che:
6. Disporre che il SI entro il giorno cinque di ciascun mese corrisponda alla SIa di CP
, a titolo di contributo al mantenimento del figlio , l'importo di 250,00 mensili, Pt_1 Per_1 annualmente rivalutabili secondo gli indici Istat con decorrenza dal 05/03/2025 (data di prima comparizione personale delle Parti); oltre al 50% delle spese straordinarie sostenute per il figlio, secondo quanto previsto dal Protocollo del Tribunale di Torino, ivi compreso il rimborso della metà delle spese della baby sitter.
DÀ ATTO che:
6. Le Parti convengono che l'assegno unico per i figli sia interamente percepito dalla madre.
7. Spese legali interamente compensate tra le Parti. COMPENSA interamente tra le parti le spese di giudizio.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
23/07/2025.
Il Presidente Est.
Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.