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Sentenza 13 dicembre 2025
Sentenza 13 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 13/12/2025, n. 3035 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 3035 |
| Data del deposito : | 13 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N.6264/2023 R.G.
Il Tribunale di Lecce, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa
Maria I. Gustapane, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato, con motivazione contestuale, la seguente
SENTENZA nella causa discussa all'udienza del 14/11/2025 - udienza sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, a norma dell'art. 127 ter c.p.c e previa verifica del deposito delle note nel termine perentorio stabilito -, promossa da:
nata a [...], il [...] e residente a [...]
EN (LE), rappresentata e difesa, con mandato in atti, dall'Avvocato
NI De DO
Ricorrente
C O N T R O
in persona del legale rappresentante pro - tempore, rappresentato e CP_1 difeso dall'Avvocato Maria Teresa Petrucci
, in persona del legale rappresentante pro - tempore, rappresentata e CP_2 difesa dall'Avvocato Loredana Macrì
Resistenti
OGGETTO: Giudizio ex art. 445-bis, comma 6, c.p.c. per il riconoscimento del diritto a indennità di accompagnamento e alla pensione di inabilità civile o all'assegno di invalidità civile e dello stato di grave handicap
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ai sensi dell'art. 445-bis comma 6 c.p.c., depositato in data
1/6/2023, la ricorrente in epigrafe chiede il riconoscimento del proprio diritto alla indennità di accompagnamento e alla pensione di inabilità civile ex L.
118/71 o, in subordine, all'assegno mensile di invalidità civile e il riconoscimento del proprio stato di portatrice di handicap grave ai sensi dell'art.3, terzo comma, Legge 104/92, con condanna dell' al pagamento CP_1 delle relative prestazioni, contestando le conclusioni raggiunte dal consulente tecnico in fase di accertamento tecnico preventivo, già introdotto ai sensi dell'art. 445-bis c.p.c.
In particolare, parte ricorrente ha contestato l'elaborato peritale deducendo che, contrariamente a quanto rilevato dal CTU, la medesima, sin dal momento dell'avanzamento della domanda amministrativa, presenterebbe un quadro patologico tale da giustificare il riconoscimento del diritto alla prestazione richiesta.
Si è costituito in giudizio l' , contestando in fatto e diritto gli avversi assunti CP_1
e concludendo per il rigetto del ricorso. Cont Si è costituita in giudizio la convenuta, con memoria nella quale eccepisce difetto di legittimazione passiva.
Tali risultando le richieste delle parti, occorre preliminarmente ricordare che l'art. 445-bis c.p.c., intitolato “Accertamento tecnico preventivo obbligatorio”, dispone che: “1.Nelle controversie in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, nonché di pensione di inabilità e di assegno di invalidità, disciplinati dalla legge 12 giugno 1984, n. 222, chi intende proporre in giudizio domanda per il riconoscimento dei propri diritti presenta con ricorso al giudice competente ai sensi dell'articolo 442 codice di procedura civile, presso il
Tribunale nel cui circondario risiede l'attore, istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere. Il giudice procede a norma dell'articolo 696 - bis codice di procedura civile, in quanto compatibile nonché secondo le previsioni inerenti all'accertamento peritale di cui all'articolo 10, comma 6-bis, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e all'articolo
195. 2. L'espletamento dell'accertamento tecnico preventivo costituisce condizione di procedibilità della domanda di cui al primo comma. L'improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto a pena di decadenza o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza. Il giudice ove rilevi che l'accertamento tecnico preventivo non è stato espletato ovvero che è iniziato ma non si è concluso, assegna alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione dell'istanza di accertamento tecnico ovvero di completamento dello stesso.
3. La richiesta di espletamento dell'accertamento tecnico interrompe la prescrizione.
4. Il giudice, terminate le operazioni di consulenza, con decreto comunicato alle parti, fissa un termine perentorio non superiore a trenta giorni, entro il quale le medesime devono dichiarare, con atto scritto depositato in cancelleria, se intendono contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio.
5. In assenza di contestazione, il giudice, se non procede ai sensi dell'articolo 196, con decreto pronunciato fuori udienza entro trenta giorni dalla scadenza del termine previsto dal comma
2 precedente omologa l'accertamento del requisito sanitario secondo le risultanze probatorie indicate nella relazione del consulente tecnico dell'ufficio provvedendo sulle spese. Il decreto, non impugnabile né modificabile, è notificato agli enti competenti, che provvedono, subordinatamente alla verifica di tutti gli ulteriori requisiti previsti dalla normativa vigente, al pagamento delle relative prestazioni, entro 120 giorni.
6. Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione.
7. La sentenza che definisce il giudizio previsto dal comma precedente è inappellabile”.
Ciò posto, ritiene il giudicante l'ammissibilità della domanda proposta in questo giudizio, anche sotto il profilo dell'accertamento del diritto alla prestazione.
Il ricorso proposto ai sensi dell'art. 445-bis, comma 6, c.p.c. introduce un giudizio ordinario che ha ad oggetto l'accertamento del diritto ad una delle prestazioni di cui al comma 1 del medesimo articolo.
La formulazione letterale dell'art. 445-bis c.p.c., infatti, fa riferimento -al comma
1- alla proposizione di una domanda giudiziale volta a far valere un diritto e non a far valere l'accertamento di un mero stato di fatto, sicché appare ragionevole ritenere che, con il “ricorso introduttivo del giudizio” di cui al comma 6 debba essere proposta proprio quella domanda giudiziale (”per il riconoscimento dei propri diritti”) che la parte aveva intenzione di proporre ai sensi del citato primo comma.
Tanto premesso, il ricorso è solo parzialmente fondato per le ragioni di seguito esposte.
In primo luogo, va dichiarato il difetto di legittimazione passiva di con CP_2 conseguente inammissibilità del ricorso nei suoi confronti, in quanto unico soggetto legittimato passivo ai fini dell'Accertamento Tecnico preventivo obbligatorio ex art.445 bis c.p.c. è (vedasi Cassazione, sentenza CP_1 Cont 26317/2022, citata nella memoria di costituzione della resistente).
Nel merito si osserva che ai sensi della Legge n.18/80 la concessione della indennità di accompagnamento è subordinata alla sola esistenza della minorazione fisica dell'aspirante al riconoscimento del diritto, a nulla rilevando le condizioni socio-economiche in cui lo stesso versi, mentre il ricovero gratuito in è causa di esclusione del diritto di cui sia stata accertata la titolarità CP_3 ed ha valore ai soli fini della liquidazione della prestazione, non consentendosi che un soggetto usufruisca per lo stesso periodo di due forme di assistenza
3 (sicché la prova del mancato ricovero deve essere fornita agli Enti preposti al pagamento delle prestazioni).
Inoltre, la pensione di inabilità e l'assegno di invalidità spettano ai mutilati e invalidi civili rientranti nelle previsioni degli artt. 2, 12 e 13 della legge n.
118/71 e successive modificazioni ed integrazioni, che delimitano l'ambito soggettivo di applicabilità del beneficio sia sotto il profilo della specifica indicazione delle minorazioni congenite o acquisite rilevanti a tal fine, sia sotto il profilo delle condizioni economiche dell'inabile o dell'invalido.
L'art. 3 Legge 104/1992 stabilisce che “1.È persona handicappata colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione.
2.La persona handicappata ha diritto alle prestazioni stabilite in suo favore in relazione alla natura e alla consistenza della minorazione, alla capacità complessiva individuale residua e alla efficacia delle terapie riabilitative.
3.Qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, la situazione assume connotazione di gravità. Le situazioni riconosciute di gravità determinano priorità nei programmi e negli interventi dei servizi pubblici”
Orbene il CTU, Dott. nominato in questa fase Persona_1 procedimentale, nella relazione tecnica depositata l'1/6/2025 ha accertato a carico dell'istante un quadro patologico che, alla luce dell'attuale anamnesi fisiologica e patologica, ha determinato nella medesima una invalidità pari al
75%, percentuale non sufficiente ai fini del riconoscimento del diritto alla pensione di inabilità civile e del diritto alla indennità di accompagnamento, ma sufficiente ai fini dell'Assegno mensile di assistenza, e ha altresì accertato che la ricorrente non versa in stato di grave handicap.
Afferma infatti il CTU, nella sua relazione tecnica, che “Per diversi anni la signora ha fatto ricorso alle cure dei sanitari per definire la natura Parte_1 della patologia oncologica e cardiovascolare.
Affetto da carcinoma a cellule chiare del rene destro, era sottoposta nel 2018 a nefrectomia. Malattia oncologica in follow up, la funzione renale oggi risulta essere normale con clearance renale di 66 ml/min.
Ipertesa in trattamento aveva sviluppato cardiopatia ipertensiva, pur senza riscontrare segni di scompenso cardiaco.
4 L'apparato osteo-articolare era interessato da degenerazione ossea con interessamento delle articolazioni a livello lombare e cervicale, come evidenziato da documentazione Il quadro funzionale complessivo è rappresentato dal codice
7010.
Sopraggiunge il riscontro di patologia della sfera psichica indicativa di Sindrome
Ansioso Depressiva.
Coesistono altresì altre patologie di minore importanza o di scarso valore tabellare.
In conclusione, la valutazione e la codificazione delle infermità diagnosticate, in accordo alle tabelle annesse al decreto del Ministero della Sanità del 5 febbraio
1992, può essere la seguente:
• Cardiopatia ipertensiva: 30 % (codice analogico 6441).
• Esiti di nefrectomia per carcinoma: 25 % (codice analogico 6462).
• Spondilo-disco-artrosi lombare e cervicale: 40 % (codice analogico 7010).
• Stato ansioso depressivo: 15 % (codice analogico 2207).
Realizzando il calcolo riduzionistico con l'utilizzo della formula a scalare di
ZA per le sopra riportate minorazioni tutte coesistenti, escludendo quelle inferiori al valore dell'11% perché non concorrenti, si ottiene una percentuale invalidante pari al 75 %.
CONCLUSIONI
La signora è allo stato attuale affetta da diverse patologie Parte_1 che determinano una condizione invalidante pari al 75 % ( ) a decorrere Numer_1 da
Gennaio 2025. Allo stesso tempo, risulta affetta da Handicap non in gravità
(Così come definito dall'art. 3, comma 1, della legge n. 104/1992”.
Ritiene il Giudicante di dover aderire alle conclusioni cui è pervenuto il C.T.U. attraverso un accurato esame clinico e specifici esami strumentali, stante anche la esauriente risposta data dal perito alle osservazioni di parte ricorrente in ordine alla decorrenza del beneficio (il perito ha risposto che: “L'osservazione rivolta dal legale, pur accettando il giudizio, verte sulla decorrenza. Le patologie indicate nella relazione hanno sempre permesso una regolare attività lavorativa, poiché a basso impatto. L'insieme delle stesse, può essere verosimilmente aggravatosi negli ultimi mesi, da cui nasce la decorrenza da Gennaio 2025.
Riguardo poi, la classificazione di cardiopatia ipertensiva in II classe NYHA, trattasi di unica certificazione: “ipertensione arteriosa in trattamento…Classe
NYHA 2…” che neanche evidenzia la presenza di cardiopatia, ma la definisce di seconda classe: Non capisco come può, una malattia vascolare senza danni d'organo (cardiopatia), a essere inquadrata nella seconda classe che indica
5 invece: patologia organica che causa dispnea da sforzi inferiori a quelli della vita comune.
Pertanto le mie conclusioni non sono modificate da quelle riportate nella relazione contestata.”
Per tutto quanto detto, sussistono i requisiti sanitari previsti per legge per il riconoscimento del diritto ad assegno mensile di invalidità civile con decorrenza da Gennaio 2025.
A tal proposito, si deve osservare che la Corte di Cassazione con sentenza n.27010 del 24/10/2018 ha chiarito che “Nelle controversie in materia di invalidità' civile, cecità' civile, sordità' civile, handicap e disabilità', nonché di pensione di inabilità' e di assegno di invalidità ai sensi della l. n. 222 del 1984, la pronuncia emessa in esito al giudizio di cui all'art. 445 bis, ultimo comma, c.p.c., è per legge destinata a riguardare solo un elemento della fattispecie costitutiva (il c.d. requisito sanitario), sicché quanto in essa deciso non può contenere un'efficace declaratoria sul diritto alla prestazione, che è destinata a sopravvenire solo in esito ad accertamenti relativi agli ulteriori requisiti socio-economici”.
In considerazione della data di decorrenza del diritto azionato rispetto alla data di presentazione della domanda amministrativa ed alla data di presentazione del presente ricorso giudiziario, le spese di giudizio tra ricorrente e vanno CP_1 regolamentate come da dispositivo.
Vanno compensate le spese anche tra le altre parti del giudizio.
Le spese di CTU, poste provvisoriamente a carico dell' , devono porsi CP_1 definitivamente a carico dell' resistente. CP_3
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI LECCE
In parziale accoglimento del ricorso,
Dichiara sussistente il requisito sanitario integrante il diritto della ricorrente in epigrafe ad assegno mensile di invalidità civile con decorrenza da Gennaio
2025.
Compensa le spese processuali tra le parti.
Pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU liquidate in separato CP_1 decreto
Lecce, li 14/11/2025 – 13/12/2025 Il Giudice del
Lavoro
Dott.ssa Maria I.
Gustapane
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