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Sentenza 12 febbraio 2025
Sentenza 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 12/02/2025, n. 155 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 155 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CASSINO
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Cassino – sez. Lavoro, in persona del dott. Giuditta Di Cristinzi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al Ruolo Generale delle Controversie di Lavoro e Previdenza per l'anno 2022 al n. 1350, trattata all'udienza cartolare del 29 gennaio 2025, vertente
TRA
nato a [...], il [...], residente in [...]Parte_1
(FR), via Casilina Sud, n. 103 - CF: - in proprio e quale legale C.F._1
rappresentante della società (C.F. Controparte_1
) rappresentato e difeso dall'avv. Giovanni Marfella, elettivamente P.IVA_1
domiciliato presso il suo studio in Casal di Principe (CE), via Nievo n. 13,
RICORRENTE
CONTRO
- sede di Cassino, (CF: Controparte_2
) in persona del Presidente e legale rappresentante p.t., rappresentato e P.IVA_2
difeso dall'avv. Gianna Fiore, elettivamente domiciliato presso l'ufficio di CP_2
Cassino, via Polledrera snc,
RESISTENTE Oggetto: opposizione avverso ordinanza-ingiunzione
Conclusioni: per le parti, quelle dei propri scritti difensivi e dei verbali di udienza, da intendersi qui integralmente riportate.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato telematicamente, il sig. si rivolgeva al Parte_1
Tribunale di Cassino, in funzione di Giudice del Lavoro, proponendo opposizione avverso ordinanze ingiunzione n. OI-000228879 - n. OI-000228880 - n. OI-000228881
CP_ e n. OI- 000228882 emesse dall' di Cassino, tutte notificate in data 26.05.2022, con le quali gli veniva ingiunto, in proprio e quale legale rappresentante della società
[...]
, il pagamento della complessiva somma di € Controparte_1
102.500,00. Tanto premesso, chiedeva dichiarare la nullità delle ordinanze-ingiunzioni
CP_ impugnate notificate dall' di Cassino in data 26.05.2022 e delle sanzioni accessorie. Il tutto con vittoria di spese e competenze, in favore del procuratore anticipante.
Si costituiva l' chiedendo, in via pregiudiziale, la sospensione del giudizio in CP_2
attesa della pronuncia della Consulta, chiamata sulla questione di legittimità
costituzionale; in via principale, nel merito, il rigetto del ricorso, in quanto infondato e la conferma dell'ordinanza-ingiunzione nel nuovo importo determinato in autotutela;
in via subordinata, nell'ipotesi di annullamento dell'ordinanza ingiunzione opposta anche rideterminata nell'importo, ricalcolare la somma ingiunta con l'ordinanza ingiunzione opposta nella misura risultante dovuta in corso di causa, ovvero dichiarare tenuto e, conseguentemente, condannare il ricorrente al pagamento in favore dell' delle CP_2
somme che risulteranno accertate e dovute in corso di causa a titolo di sanzioni amministrative per l'omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali per i
Pag. 2 di 5 lavoratori dipendenti per i periodi di causa indicati in atti. Il tutto con vittoria di spese e competenze di giudizio.
All'udienza cartolare del 29 gennaio 2025 il Giudice decideva la causa come da dispositivo in calce.
Tanto premesso in fatto, si ritiene che l'opposizione ad ordinanza ingiunzione sia parzialmente fondata, salvo condanna del ricorrente al pagamento di diversa somma.
Il ricorrente impugnava tali ordinanze ingiunzione ritenendole inammissibili per essere state emesse a seguito di atti di accertamenti, asseritamente mai ricevuti.
L' resistente affermava che le suindicate ordinanze ingiunzione relative CP_2
all'omesso versamento di ritenute previdenziali e assistenziali scaturivano da precedenti diffide a mezzo atti di accertamento tutte notificate per compiuta giacenza, di cui allegava copia della relativa ricevuta di notifica. Richiamava quanto previsto all'art. 6 comma 3 del D. Lgs n. 8/2016 ed riteneva non essere maturata alcuna prescrizione del reato contestato (… analizzando i fatti in relazione a ciascun periodo in cui il reato è stato posto in essere (prima del 2016) non risulta consolidata alcuna prescrizione del reato contestato: per i fatti risalenti all'annualità 2012, 2013, 2014 e 2015 la notifica di violazione è stata notificata alla ricorrente in data 21/08/2017); termine, questo,
nuovamente interrotto con la notifica delle ordinanze ingiunzione impugnate (è stata
nuovamente interrotta dalle ulteriori comunicazioni e dalla notificazione in data
26.05.2022, delle ordinanze ingiunzione oggi opposte emesse entro il termine di 5 anni
dalla notifica di violazione). Sosteneva che il ricorrente non avesse inteso accedere né
alla causa di non assoggettabilità a sanzione amministrativa né al pagamento della sanzione in misura ridotta nonché la mancata contestazione, da parte della stessa, del mancato versamento delle ritenute previdenziali oggetto dell'ordinanza opposta
(l'odierno ricorrente, a seguito della incontestabile notifica non ha inteso accedere né alla causa di non assoggettabilità a sanzione amministrativa, né al pagamento della
sanzione in misura ridotta. Il termine assegnato per la regolarizzazione dell'omissione è
Pag. 3 di 5 di tre mesi ed è perentorio, come ricorda Cass. 17 gennaio 2017, n. 30178 e, quindi, scaduto nella specie, nel novembre 2017 ai fini dell'archiviazione del procedimento sanzionatorio - pag. 4 memoria di costituzione) e richiamava la normativa prevista in materia di depenalizzazione ex art. 6, comma 3, del d. lgs. 15 gennaio 2016, n. 8, del reato di cui all'art. 2 co. 1 bis della legge n. 638 del 1983.
Nelle more del giudizio, circa la rideterminazione in corso di causa delle sanzioni amministrative irrogate con ordinanza ingiunzione da adottarsi ai sensi del D.L.
48/2023, riportava la nuova formulazione dell'art. 2, comma 1–bis, del decreto-legge n.
463/1983 (“1-bis. L'omesso versamento delle ritenute di cui al comma 1, per un importo superiore a euro 10.000 annui, è punito con la reclusione fino a tre anni e con
la multa fino a euro 1.032. Se l'importo omesso non è superiore a euro 10.000 annui, si
applica la sanzione amministrativa pecuniaria da una volta e mezza a quattro volte
l'importo omesso. Il datore di lavoro non è punibile, né assoggettabile alla sanzione amministrativa, quando provvede al versamento delle ritenute entro tre mesi dalla
contestazione o dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione”),
richiamava il Messaggio n.1931/23 contenente istruzioni per la gestione delle CP_3
ordinanze-ingiunzione oggetto di contenzioso giudiziario ovvero di rateazione di cui all'articolo 26 della legge 24 novembre 1981, n. 689 e dava atto dell'emissione di un nuovo provvedimento sanzionatorio afferente la rideterminazione dell'importo della sanzione amministrativa irrogata con i nuovi criteri di calcolo di cui al D.L. n. 48/2023
conv. in L. L.n.85/2023 e al Messaggio attuativo n.1931/23 (Pertanto, in CP_3
riferimento al caso di specie, trattandosi di contestazione di violazioni ante e fino al
2015, sono stati emessi di nuovi provvedimenti sanzionatori a cura del Direttore della
Struttura territoriale di Sede con cui è stato rideterminato l'importo di ciascuna sanzione amministrativa irrogata con i nuovi criteri di calcolo e con la previsione di
estinguere il procedimento sanzionatorio, in applicazione dei su riferiti nuovi criteri di
calcolo di cui al D.L. n. 48/2023 conv. in L. L.n.85/2023 e al Mssgg HERMES attuativo
Pag. 4 di 5 n.1931/23, i quali annullano e sostituiscono i precedenti provvedimenti sanzionatori
oggetto dell'opposizione e come successivamente già rideterminati secondo il
precedente messaggio n. 003516 del 27/09/2022 da intendersi, quindi, superato - CP_2
pag. 3 note autorizzate del 8.9.2023 con contestuale deposito di n. 4 provvedimenti di rideterminazione dell'importo delle sanzioni ammnistrative irrogate).
Pertanto, alla luce di quanto previsto dalla normativa su richiamata nonché del ricalcolo effettuato dall' , si ritiene che la sanzione amministrativa irrogata con ordinanza CP_2
ingiunzione impugnata debba essere rideterminata nella misura di cui ai provvedimenti di rideterminazione dell'importo delle sanzioni amministrative, agli atti, oltre spese del procedimento.
Quanto alla regolamentazione delle spese di lite, si ritiene che l'accoglimento anche parziale della presente domanda, giustifichi l'integrale compensazione delle spese tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cassino, in persona del Giudice del Lavoro dott. avv. Giuditta Di
Cristinzi, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. accoglie parzialmente il ricorso proposto e, per l'effetto, ridetermina la sanzione nella esatta misura di cui ai singoli importi indicati nei provvedimenti di rettifica prodotti in giudizio;
2. compensa le spese di lite.
Cassino, 12 2 25
Il GOT
Dott.ssa Giuditta Di
Cristinzi
ne
Pag. 5 di 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CASSINO
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Cassino – sez. Lavoro, in persona del dott. Giuditta Di Cristinzi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al Ruolo Generale delle Controversie di Lavoro e Previdenza per l'anno 2022 al n. 1350, trattata all'udienza cartolare del 29 gennaio 2025, vertente
TRA
nato a [...], il [...], residente in [...]Parte_1
(FR), via Casilina Sud, n. 103 - CF: - in proprio e quale legale C.F._1
rappresentante della società (C.F. Controparte_1
) rappresentato e difeso dall'avv. Giovanni Marfella, elettivamente P.IVA_1
domiciliato presso il suo studio in Casal di Principe (CE), via Nievo n. 13,
RICORRENTE
CONTRO
- sede di Cassino, (CF: Controparte_2
) in persona del Presidente e legale rappresentante p.t., rappresentato e P.IVA_2
difeso dall'avv. Gianna Fiore, elettivamente domiciliato presso l'ufficio di CP_2
Cassino, via Polledrera snc,
RESISTENTE Oggetto: opposizione avverso ordinanza-ingiunzione
Conclusioni: per le parti, quelle dei propri scritti difensivi e dei verbali di udienza, da intendersi qui integralmente riportate.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato telematicamente, il sig. si rivolgeva al Parte_1
Tribunale di Cassino, in funzione di Giudice del Lavoro, proponendo opposizione avverso ordinanze ingiunzione n. OI-000228879 - n. OI-000228880 - n. OI-000228881
CP_ e n. OI- 000228882 emesse dall' di Cassino, tutte notificate in data 26.05.2022, con le quali gli veniva ingiunto, in proprio e quale legale rappresentante della società
[...]
, il pagamento della complessiva somma di € Controparte_1
102.500,00. Tanto premesso, chiedeva dichiarare la nullità delle ordinanze-ingiunzioni
CP_ impugnate notificate dall' di Cassino in data 26.05.2022 e delle sanzioni accessorie. Il tutto con vittoria di spese e competenze, in favore del procuratore anticipante.
Si costituiva l' chiedendo, in via pregiudiziale, la sospensione del giudizio in CP_2
attesa della pronuncia della Consulta, chiamata sulla questione di legittimità
costituzionale; in via principale, nel merito, il rigetto del ricorso, in quanto infondato e la conferma dell'ordinanza-ingiunzione nel nuovo importo determinato in autotutela;
in via subordinata, nell'ipotesi di annullamento dell'ordinanza ingiunzione opposta anche rideterminata nell'importo, ricalcolare la somma ingiunta con l'ordinanza ingiunzione opposta nella misura risultante dovuta in corso di causa, ovvero dichiarare tenuto e, conseguentemente, condannare il ricorrente al pagamento in favore dell' delle CP_2
somme che risulteranno accertate e dovute in corso di causa a titolo di sanzioni amministrative per l'omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali per i
Pag. 2 di 5 lavoratori dipendenti per i periodi di causa indicati in atti. Il tutto con vittoria di spese e competenze di giudizio.
All'udienza cartolare del 29 gennaio 2025 il Giudice decideva la causa come da dispositivo in calce.
Tanto premesso in fatto, si ritiene che l'opposizione ad ordinanza ingiunzione sia parzialmente fondata, salvo condanna del ricorrente al pagamento di diversa somma.
Il ricorrente impugnava tali ordinanze ingiunzione ritenendole inammissibili per essere state emesse a seguito di atti di accertamenti, asseritamente mai ricevuti.
L' resistente affermava che le suindicate ordinanze ingiunzione relative CP_2
all'omesso versamento di ritenute previdenziali e assistenziali scaturivano da precedenti diffide a mezzo atti di accertamento tutte notificate per compiuta giacenza, di cui allegava copia della relativa ricevuta di notifica. Richiamava quanto previsto all'art. 6 comma 3 del D. Lgs n. 8/2016 ed riteneva non essere maturata alcuna prescrizione del reato contestato (… analizzando i fatti in relazione a ciascun periodo in cui il reato è stato posto in essere (prima del 2016) non risulta consolidata alcuna prescrizione del reato contestato: per i fatti risalenti all'annualità 2012, 2013, 2014 e 2015 la notifica di violazione è stata notificata alla ricorrente in data 21/08/2017); termine, questo,
nuovamente interrotto con la notifica delle ordinanze ingiunzione impugnate (è stata
nuovamente interrotta dalle ulteriori comunicazioni e dalla notificazione in data
26.05.2022, delle ordinanze ingiunzione oggi opposte emesse entro il termine di 5 anni
dalla notifica di violazione). Sosteneva che il ricorrente non avesse inteso accedere né
alla causa di non assoggettabilità a sanzione amministrativa né al pagamento della sanzione in misura ridotta nonché la mancata contestazione, da parte della stessa, del mancato versamento delle ritenute previdenziali oggetto dell'ordinanza opposta
(l'odierno ricorrente, a seguito della incontestabile notifica non ha inteso accedere né alla causa di non assoggettabilità a sanzione amministrativa, né al pagamento della
sanzione in misura ridotta. Il termine assegnato per la regolarizzazione dell'omissione è
Pag. 3 di 5 di tre mesi ed è perentorio, come ricorda Cass. 17 gennaio 2017, n. 30178 e, quindi, scaduto nella specie, nel novembre 2017 ai fini dell'archiviazione del procedimento sanzionatorio - pag. 4 memoria di costituzione) e richiamava la normativa prevista in materia di depenalizzazione ex art. 6, comma 3, del d. lgs. 15 gennaio 2016, n. 8, del reato di cui all'art. 2 co. 1 bis della legge n. 638 del 1983.
Nelle more del giudizio, circa la rideterminazione in corso di causa delle sanzioni amministrative irrogate con ordinanza ingiunzione da adottarsi ai sensi del D.L.
48/2023, riportava la nuova formulazione dell'art. 2, comma 1–bis, del decreto-legge n.
463/1983 (“1-bis. L'omesso versamento delle ritenute di cui al comma 1, per un importo superiore a euro 10.000 annui, è punito con la reclusione fino a tre anni e con
la multa fino a euro 1.032. Se l'importo omesso non è superiore a euro 10.000 annui, si
applica la sanzione amministrativa pecuniaria da una volta e mezza a quattro volte
l'importo omesso. Il datore di lavoro non è punibile, né assoggettabile alla sanzione amministrativa, quando provvede al versamento delle ritenute entro tre mesi dalla
contestazione o dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione”),
richiamava il Messaggio n.1931/23 contenente istruzioni per la gestione delle CP_3
ordinanze-ingiunzione oggetto di contenzioso giudiziario ovvero di rateazione di cui all'articolo 26 della legge 24 novembre 1981, n. 689 e dava atto dell'emissione di un nuovo provvedimento sanzionatorio afferente la rideterminazione dell'importo della sanzione amministrativa irrogata con i nuovi criteri di calcolo di cui al D.L. n. 48/2023
conv. in L. L.n.85/2023 e al Messaggio attuativo n.1931/23 (Pertanto, in CP_3
riferimento al caso di specie, trattandosi di contestazione di violazioni ante e fino al
2015, sono stati emessi di nuovi provvedimenti sanzionatori a cura del Direttore della
Struttura territoriale di Sede con cui è stato rideterminato l'importo di ciascuna sanzione amministrativa irrogata con i nuovi criteri di calcolo e con la previsione di
estinguere il procedimento sanzionatorio, in applicazione dei su riferiti nuovi criteri di
calcolo di cui al D.L. n. 48/2023 conv. in L. L.n.85/2023 e al Mssgg HERMES attuativo
Pag. 4 di 5 n.1931/23, i quali annullano e sostituiscono i precedenti provvedimenti sanzionatori
oggetto dell'opposizione e come successivamente già rideterminati secondo il
precedente messaggio n. 003516 del 27/09/2022 da intendersi, quindi, superato - CP_2
pag. 3 note autorizzate del 8.9.2023 con contestuale deposito di n. 4 provvedimenti di rideterminazione dell'importo delle sanzioni ammnistrative irrogate).
Pertanto, alla luce di quanto previsto dalla normativa su richiamata nonché del ricalcolo effettuato dall' , si ritiene che la sanzione amministrativa irrogata con ordinanza CP_2
ingiunzione impugnata debba essere rideterminata nella misura di cui ai provvedimenti di rideterminazione dell'importo delle sanzioni amministrative, agli atti, oltre spese del procedimento.
Quanto alla regolamentazione delle spese di lite, si ritiene che l'accoglimento anche parziale della presente domanda, giustifichi l'integrale compensazione delle spese tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cassino, in persona del Giudice del Lavoro dott. avv. Giuditta Di
Cristinzi, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. accoglie parzialmente il ricorso proposto e, per l'effetto, ridetermina la sanzione nella esatta misura di cui ai singoli importi indicati nei provvedimenti di rettifica prodotti in giudizio;
2. compensa le spese di lite.
Cassino, 12 2 25
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Dott.ssa Giuditta Di
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