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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verbania, sentenza 10/12/2025, n. 402 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verbania |
| Numero : | 402 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 214/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERBANIA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa IA CH, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 214/2024 r.g. promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
LI AB ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Castelletto Sopra
Ticino, via Caduti per la libertà n. 30
PARTE ATTRICE contro
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. APA Controparte_1 C.F._2
AL ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Crotone via Napoli n. 39
PARTE CONVENUTA
OGGETTO: Responsabilità professionale
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni come segue:
Per parte attrice:
“Voglia l'On.le Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale:
- Accertare e dichiarare la responsabilità professionale dell'avv. per i fatti di cui Controparte_1 in narrativa;
- per l'effetto condannare l'Avv. al pagamento, in favore della sig.ra Controparte_1 Parte_1
, a titolo di risarcimento di tutti i danni subiti e subendi dalla medesima che si quantificano
[...] nella somma complessiva di € 45.252,75, di cui € 4.377,36 a titolo di onorari liquidati a controparte in
pagina 1 di 13 sentenza, € 38.880,27 quale costo per il rifacimento del muro di confine come da preventivo depositato dal CTU Ing. , € 200,00 quale costo di registrazione della sentenza e € 1.795,12 Persona_1 dovute a titolo di rimborso spese e Contributo unificato, pagamento CTU e costo di registrazione dell'ipoteca iscritta dall'Avv. Bianchi a tutela del credito vantato nei confronti della SI.ra ; Pt_1
- dichiarare non dovuto all'Avv. il compenso per l'attività svolta nel procedimento Controparte_1
R.G. n° 671/2019. Il tutto maggiorato degli interessi legali a far data dall'occorso al saldo e della rivalutazione monetaria del credito secondo gli indici Istat. In ogni caso con vittoria di compensi, spese e competenze legali, cpa e spese generali comprese, come per legge”.
Per parte convenuta:
“Chiede che l'On. Tribunale adito voglia accogliere le seguenti conclusioni:
1) rigetti integralmente la cervellotica domanda risarcitoria proposta dalla SI.ra Parte_1 perché priva del benché minimo fondamento sia in fatto che in diritto;
2) rigetti, altresì, la domanda volta ad ottenere l'accertamento della non tenutezza dell'attrice al pagamento in favore dell'Avv. del compenso per l'attività svolta da quest'ultimo Controparte_1 nel procedimento R.G. n. 671/2019 del Tribunale di Crotone, con salvezza di promuovere le azioni ritenute più opportune per ottenere il soddisfacimento del credito professionale;
3) per l'effetto, voglia condannare l'attrice al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato ha convenuto in giudizio Parte_1
chiedendo che fosse accertata la responsabilità professionale di Controparte_1
quest'ultimo e che fosse conseguentemente condannato al pagamento, a titolo di risarcimento, di tutti i danni subiti e subendi dalla medesima, quantificati nella somma complessiva di euro 43.457,63. In particolare, ha dedotto:
- che in data 18/03/2019 la SI.ra era stata citata in giudizio, innanzi al Parte_1
Tribunale di Crotone, proc. R.G. n° 671/219, dall'Avv. LA Bianchi e dalla SI.ra CP_2 affinchè venisse condannata al rifacimento ed alla manutenzione di un muro di cinta di
[...]
confine che divideva la proprietà delle parti, al ripristino dell'impianto del gas e, qualora fosse risultato necessario, al ripristino del manto erboso e delle piante ivi presenti;
pagina 2 di 13 - che l'odierna attrice si era, quindi, rivolta all'Avv. Carlo Mancuso, che aveva provveduto a depositare regolare comparsa di costituzione e risposta;
- che il legale, successivamente, essendosi ritirato dalla professione, aveva rinunciato all'incarico ed al suo posto era stato nominato l'Avv. (figlio del Controparte_1
precedente difensore), il quale si era riportato integralmente a quanto scritto nella comparsa di costituzione e risposta già depositata;
- che nella memoria n°1 ex art. 183, VI, l'Avv. Bianchi, attore nel procedimento R.G. n°
671/219, aveva provveduto a riqualificare il muro di confine, così come definito nel proprio atto di citazione, in muro di contenimento;
- che dalla riqualificazione in termini di muro di contenimento conseguiva che colui che si doveva occupare della sua manutenzione era il proprietario del fondo sovrastante e, quindi, la SI.ra ; Pt_1
- che, nella memoria di risposta (n°2 ex art. 183, VI), l'Avv. aveva omesso di CP_1
contestare tale modifica di qualificazione del predetto muro e non aveva chiesto alla cliente se fosse in possesso di documenti (urbanistici, catastali, progetti ecc.) in grado di dimostrare l'infondatezza delle pretese di controparte, né aveva provveduto a rivolgere analoga richiesta ai preposti uffici comunali;
- che non aveva, inoltre, provveduto ad informare la SI.ra circa le conseguenze Pt_1
giuridiche conseguenti al cambio di qualificazione del manufatto da muro di confine a muro di contenimento;
- che dalla documentazione esistente, ma non depositata, si evinceva come non solo il muro oggetto della contesa fosse nato originariamente come muro di confine, ma anche come lo stato dei luoghi si fosse modificato in seguito ad interventi effettuati dai proprietari del fondo sottostante, Avv. Bianchi e SI.ra ; CP_2
- che nel proseguo del procedimento il Giudice aveva disposto che venisse esperita una perizia sui luoghi oggetto della contesa: il perito nominato dal Tribunale, in assenza di idonea pagina 3 di 13 documentazione, che non era stata depositata dall'Avv. aveva definito il muro CP_1 quale muro di contenimento;
- che lo stesso, in assenza della relativa documentazione, non avrebbe, infatti, potuto essere a conoscenza del fatto che il dislivello non era presente al momento della costruzione del muro e che tale dislivello tra i due fondi fosse dovuto a lavori effettuati dai proprietari del fondo sottostante;
- che il Giudice aveva provveduto ad emettere sentenza n° 168/2023, con la quale aveva condannato la SI.ra , poiché “a fronte di tale contesto sia assertivo che probatorio, parte Pt_1
convenuta non ha assolto né l'onere di deduzione né, tantomeno, lo specifico onere probatorio a questa incombente non avendo in alcun modo contestato alcunché in merito alla collocazione del muro in oggetto al confine tra le due proprietà e alla sua specifica funzione di sostegno né tantomeno ha riferito in merito a presunti lavori effettuati dal proprietario del fondo sottostante idonei ad ingenerare un dislivello artificiale dei terreni”;
- che il parametro di riferimento per valutare se il comportamento tenuto dall'avvocato fosse stato o meno diligente risultava essere quello del professionista medio richiamato dall'art. 1176 c. 2 c.c.;
- che il contratto tra cliente e avvocato era connotato da una componente fiduciaria e che, pertanto, il cliente rimetteva al legale la decisione su quali fossero le scelte più opportune per la sua tutela;
- che, inoltre, l'art. 26 c. 3 del codice deontologico prevedeva che “costituisce violazione dei doveri professionali il mancato, ritardato o negligente compimento di atti inerenti al mandato o alla nomina, quando derivi da non scusabile e rilevante trascuratezza degli interessi della parte assistita”;
- che sia all'atto del conferimento del mandato che nel corso dello svolgimento del rapporto sull'avvocato gravava l'obbligo di informazione del cliente, oltre ai doveri di sollecitazione, dissuasione ed informazione dello stesso: egli era tenuto a sconsigliare il cliente pagina 4 di 13 dall'intraprendere o proseguire un giudizio dall'esito probabilmente sfavorevole (Cass.
14597/2004; Cass. 10289/2015);
- che, pertanto, la violazione del dovere di informazione costituiva un inadempimento contrattuale ed esponeva l'avvocato alla conseguente responsabilità;
- che la responsabilità dell'avvocato non derivava automaticamente dalla perdita della causa, ma occorreva dimostrare, tramite un giudizio probabilistico, che la sostituzione della condotta colposa con quella esigibile avrebbe portato all'esito auspicato dal cliente;
- che l'Avv. all'epoca difensore dell'odierna attrice, aveva omesso di contestare la CP_1
riqualificazione come mura di contenimento e non aveva chiesto alla cliente o agli uffici comunali competenti se esistesse documentazione catastale con la quale poter ribattere alle pretese di controparte;
- che, inoltre, l'Avv. avrebbe dovuto rappresentare alla cliente come, allo stato degli CP_1
atti, non essendo stata depositata, in occasione memoria n°2 ex art. 183, VI, la documentazione in grado di dimostrare l'infondatezza delle avverse pretese, sarebbe stato opportuno cercare un accordo in quella sede con controparte;
- che, se la necessaria documentazione fosse stata depositata dall'Avv. la decisione CP_1
del giudice sarebbe stata diversa, in quanto si sarebbe potuto dimostrare come il dislivello riscontrato trai fondi non fosse affatto naturale, ma causato dall'intervento del proprietario del fondo sottostante e come, di conseguenza, fosse quest'ultimo tenuto alla costruzione e manutenzione del muro;
- che, quindi, accertato l'inadempimento professionale del professionista, il medesimo era tenuto a risarcire il danno provocato e determinato dalle spese che la SI.ra sarebbe Pt_1 stata costretta a sostenere per la ricostruzione del muro, nonché a quelle già sostenute per la
CTU e per le spese legali, pari a euro 43.457,63.
Con comparsa di costituzione e riposta si è costituito chiedendo il rigetto Controparte_1 della domanda attorea. In particolare, ha esposto:
pagina 5 di 13 - che l'esponente era subentrato nella difesa della SI.ra quando il procedimento era Pt_1 già in corso, ovvero quando era già stata redatta la comparsa di costituzione;
- che, al momento del conferimento dell'incarico, l'odierna attrice aveva già trasferito la propria residenza da Crotone ad Arona, sicché i contatti diretti tra il professionista e la cliente, che all'epoca del conferimento dell'incarico aveva compiuto 89 anni, potevano avvenire solo telefonicamente;
- che i ripetuti tentativi di contatto telefonico effettuati dall'Avv. si erano rivelati CP_1
inutili;
- che l'Avv. , avendo urgenza di aggiornare la cliente degli sviluppi del Controparte_1 procedimento, si era rivolto all'Avv. Carlo Mancuso (suo padre nonché originario fiduciario della SI.ra ), il quale, dopo aver chiesto a vari conoscenti comuni, era riuscito a Pt_1
reperire il contatto telefonico della SI.ra , nipote della odierna attrice;
Persona_2
- che quest'ultima, messa al corrente dello stato dell'arte, a distanza di un po' di tempo - tuttavia, in un momento successivo a quello di scadenza del termine per il deposito della memoria ex art. 183, VI comma, c.p.c., II termine – aveva comunicato che il dislivello tra le due proprietà era da attribuire ad opere di sbancamento effettuate dai proprietari del fondo sottostante in epoca successiva alla realizzazione del muro, fornendo, quale asserita dimostrazione di tale assunto, la documentazione che l'Ing. , consulente di Persona_3
parte della SI.ra , aveva allegato alle osservazioni alla bozza di consulenza tecnica Pt_1
d'ufficio;
- che l'Avv. aveva più volte fatto presente l'opportunità di definire bonariamente la CP_1
controversia, come era attestato dalle comunicazioni trasmesse alla Arch. il Persona_2
20/04/2022 e il 20/05/2022, ancor prima del tentativo di conciliazione esperito dal CTU, nonché in data 5/10/2022, in occasione della trasmissione della bozza di consulenza tecnica, senza, tuttavia, ricevere alcun riscontro, se non quello di insistere nelle eccezioni indicate;
pagina 6 di 13 - che l'odierna attrice, ricevuta la notifica dell'atto di citazione dinanzi al Tribunale di
Crotone, ebbe ad incaricare un proprio tecnico fiduciario, l'Ing. , affinché Persona_3
effettuasse una ricognizione dei luoghi e indicasse quali fossero le cause del dissesto del muro di confine e quali i possibili rimedi;
- che in tale perizia non era contenuto alcun minimo cenno, tra le cause del dissesto, ad aumenti della pendenza del terreno cagionato da opere di sbancamento effettuate dai proprietari del fondo sottostante e al conseguente scalzamento del piede del muro di confine;
- che, pertanto, né la SI.ra aveva riferito di opere di sbancamento Parte_1
realizzate dai proprietari del fondo sottostante né, tanto meno, il tecnico incaricato ne aveva verificato l'esistenza attraverso l'esame dei luoghi;
- anche, in sede di esame dei luoghi effettuato nel corso delle operazioni peritali da parte del
CTU, non era stato rilevato alcun dislivello artificiale tra i fondi dovuto alle opere di sbancamento effettuate nel fondo sottostante;
- che, per contro, il CTU aveva evidenziato che il suddetto muro divideva due lotti poste a un dislivello naturale, in un'area caratterizzata da forti pendenze;
- che dalla documentazione prodotta dalla odierna attrice non era dato evincere quanto sostenuto ex adverso in merito al fatto che lo stato dei luoghi sarebbe stato in precedenza diverso e che l'asserito sbancamento effettuato dai proprietari del fondo sottostante avrebbe creato un dislivello inesistente all'epoca dell'edificazione del muro;
- che, già nell'atto di citazione, era stato dedotto che i due terreni, posti a dislivello naturale, erano separati da un muro di cinta che conteneva per tutta la sua altezza il terrapieno sovrastante adibito a giardino dalla convenuta;
- che la riqualificazione del muro divisorio quale muro di contenimento non aveva, quindi, minimamente mutato i termini della controversia;
- che l'esponente, essendo subentrato nella difesa della SI.ra ed avendo a Pt_1 disposizione, così come il difensore che l'aveva preceduto, una perizia di parte che non pagina 7 di 13 contemplava minimamente tra le cause del dissesto del muro posto a confine un ipotetico sbancamento realizzato dai proprietari del fondo sottostante, non avrebbe mai potuto eccepire tale circostanza;
- che la somma di euro 38.880,87 era stata ricavata dal computo metrico allegato alla consulenza tecnica d'ufficio espletata nel corso del procedimento R.G. n. 671/2019, la quale, in realtà, non aveva alcun valore probatorio, trattandosi di una stima nemmeno richiesta nei quesiti posti al CTU e, per di più, ritenuta eccessiva dal consulente della SI.ra . Pt_1
All'udienza del 27.11.2024, ritenuta la causa matura per la decisione, è stata fissata l'udienza di precisazione delle conclusioni e discussione della causa ex art. 281sexies c.p.c., in data
10.11.2025, celebratesi mediante trattazione scritta.
⁎
La domanda attorea non è meritevole d'accoglimento per le ragioni di seguito esplicate.
Giova premettere che la responsabilità del professionista forense in forza del contratto di patrocinio viene pacificamente inquadrata nell'ambito della responsabilità contrattuale, con la conseguente applicazione degli ordinari criteri di riparto dell'onere probatorio sanciti e ribaditi a più riprese dalla giurisprudenza di legittimità (a partire dalla nota Cass. Sez. Un.
13533 del 2001).
Inoltre, il professionista incaricato è tenuto ad espletare il proprio mandato in conformità al parametro di diligenza fissato dall'art. 1176 comma 2 c. c. che è quello del professionista di media attenzione e preparazione, qualificato dalla perizia e dall'impiego di strumenti tecnici adeguati al tipo di prestazione dovuta, salva l'applicazione dell'art. 2236 c. c. nel caso di prestazioni implicanti la risoluzione di problematiche tecniche di particolare difficoltà.
Come chiarito dalla Corte di Cassazione “la responsabilità professionale dell'avvocato deriva dall'obbligo (art. 1176 comma 2 c. c. e art. 2236 c. c.) di assolvere, sia all'atto del conferimento del mandato che nel corso dello svolgimento del rapporto (anche) ai doveri di sollecitazione, dissuasione ed informazione del cliente, ai quali sono tenuti a rappresentare tutte le questioni di fatto e di diritto,
pagina 8 di 13 comunque insorgenti, ostative al raggiungimento del risultato, o comunque produttive del rischio di effetti dannosi;
di chiedergli gli elementi necessari o utili in suo possesso;
a sconsigliarlo dall'intraprendere o proseguire un giudizio dall'esito probabilmente sfavorevole” (Cass. 24544/2009; nonché, Tribunale di Milano sez. I. sentenza n. 7899 del 30.09.2021).
In giurisprudenza è stato, inoltre, precisato che “per l'affermazione della responsabilità professionale dell'avvocato è necessario che, secondo un giudizio probabilistico, la sostituzione della condotta asseritamente colposa con quella esigibile possa determinare il vantaggio auspicato dal cliente.
Tale forma di responsabilità presuppone la violazione del dovere di diligenza, per il quale trova applicazione, in luogo del criterio generale della diligenza del buon padre di famiglia, quello della diligenza professionale media esigibile, ai sensi dell'art. 1176, comma 2, c.c., da commisurare alla natura dell'attività esercitata, in combinato disposto con l'art. 2236 c.c.” (Cass. sez. III 22/05/2015
n. 10526).
Il riconoscimento della responsabilità del prestatore di opera intellettuale nei confronti del proprio cliente per negligente svolgimento dell'attività professionale implica, quindi, una valutazione prognostica positiva - non necessariamente la certezza - circa il probabile esito favorevole del risultato della sua attività se la stessa fosse stata correttamente e diligentemente svolta.
Posto ciò, nella specie, parte attrice ha lamentato la violazione da parte del convenuto, avv.
, dei doveri di diligenza relativi allo svolgimento dell'incarico conferito Controparte_1 per la controversia R.G. n. 671/219, innanzi al Tribunale di Crotone. In particolare, Parte_1
era stata convenuta in giudizio dai proprietari dell'immobile confinante al proprio
[...] per ottenere la condanna della stessa al rifacimento e/o alla manutenzione del muro di cinta posto sul confine.
Nella presente sede, l'odierna attrice ha dedotto che il procuratore aveva omesso di contestare la qualificazione del muro come di contenimento e di chiedere alla cliente o agli uffici comunali competenti se esistesse documentazione catastale volta a dimostrare che il dislivello pagina 9 di 13 non era presente ab origine, ma derivante da interventi di sbancamento effettuati dai proprietari del fondo sottostante.
Al riguardo, occorre osservare che la Suprema Corte (Cass. civ., Sez. III, 17/03/2005, n. 5762) ha avuto modo di chiarire che “in caso di fondi a dislivello, in base alla disposizione di cui all'articolo 887 del c.c. il proprietario del fondo sovrastante è tenuto alla costruzione e alla manutenzione del muro di contenimento necessario per evitare smottamenti di terreno verso il fondo sottostante. Tale regola, peraltro, non è applicabile quando il dislivello che ha creato la necessità del muro di contenimento tra i fondi non sia naturale, ma sia stato realizzato dal proprietario del fondo sottostante che, in quanto autore dell'opera che ha determinato la necessità del muro, assume l'obbligo della costruzione e della manutenzione dello stesso e risponde ai sensi dell'articolo 2053 del c.c. dei danni cagionati dalla sua rovina”.
La regola stabilita dall'art. 887 c.c. in tema di fondi a dislivello negli abitati trova, quindi, un'eccezione allorquando il dislivello non sia naturale, bensì artificiale ossia frutto di un'attività umana esercitata dal proprietario del fondo inferiore: in tal caso “l'onere della costruzione del muro di sostegno ricade sul proprietario del fondo inferiore quando lo stesso abbia modificato lo stato del terreno con scavi e sbancamenti che abbiano reso indispensabile il muro di sostegno che, senza quelle opere, non sarebbe stato necessario” (cfr. Cass., sent. 20 gennaio 2017, n.
1601; Cass., sent. 15 febbraio 1979 n. 996; Cass. sent. 27 agosto 1991, n. 9156; Cass. sent. 21 febbraio 2007, n. 4031; Cass. ord. 29 aprile 2016, n. 8522).
Nel caso concreto, è rimasto indimostrato che il mutamento dello stato dei luoghi da parte dei proprietari del fondo sottostante abbia creato un dislivello tra gli stessi o lo abbia aggravato, determinando un effettivo pericolo di smottamento e rendendo, quindi, necessaria la costruzione di un muro di contenimento.
La documentazione prodotta da parte attrice (doc. 4-5) e di cui quest'ultima lamenta il mancato deposito nel giudizio innanzi al Tribunale di Crotone è, infatti, di per sé insufficiente a dimostrare che i lavori svolti da LA Bianchi a avessero aggravato il CP_2
pagina 10 di 13 dislivello preesistente e, in particolare, che avessero – come richiesto dalla giurisprudenza citata – reso indispensabile la realizzazione di un muro di sostegno che, senza quelle opere, non sarebbe stato necessario.
Nella CTU disposta nel giudizio R.G. n° 671/219, l'ing. ha, inoltre, Persona_1
accertato che la zona oggetto della controversia era collinare e che era, quindi, caratterizzata da forti pendenze naturali. Peraltro, pur essendo stato demandato al CTU di valutare le cause e le responsabilità con riferimento ai danni lamentati dagli attori, lo stesso, a seguito del sopralluogo dei luoghi di causa, non ha ipotizzato che tra le cause di dissesto del muro potesse annoverarsi un aumento della pendenza del terreno cagionato da opere di sbancamento effettuate dai proprietari del fondo sottostante.
Occorre, inoltre, evidenziare che anche il tecnico di parte, ing. , incaricato Persona_3
dall'odierna attrice di svolgere una verifica dello stato dei luoghi e d'indicare quali fossero le cause del dissesto del muro di confine, non ha ipotizzato che il danneggiamento dello stesso potesse essere causalmente riconducibile ad un dislivello artificialmente creato dai proprietari dell'immobile sottostante. Conseguentemente, l'avv. a fronte di valutazioni CP_1
tecniche del perito di parte, in cui non era stata prospettata una possibile origine artificiale del dislivello, non era tenuto a chiedere alla cliente o agli uffici comunali competenti documentazione catastale relativa ai lavori effettuati dai proprietari del fondo sottostante e, quindi, a contestare la circostanza della qualificazione come muro di contenimento. Per contro, sarebbe spettato alla cliente, al momento del conferimento del mandato, informare il difensore dello stato dei luoghi e dei mutamenti posti in essere dai proprietari del fondo confinante, mentre, nella specie, è incontestato che tale circostanza non era stata comunicata neanche al precedente difensore, ma soltanto successivamente dalla nipote dell'attrice, quando ormai erano già decorsi i termini per il deposito delle memorie ex art. 183 c.
6. c.p.c.
Inoltre, l'eventuale dimostrazione dell'origine artificiale del dislivello non sarebbe stata sufficiente a determinare un diverso esito della controversia, in quanto, come illustrato,
pagina 11 di 13 l'onere della costruzione del muro di sostegno sarebbe potuto ricadere sul proprietario del fondo inferiore solo qualora fosse stato dimostrato che i lavori avevano modificato lo stato del terreno e reso indispensabile il muro di sostegno che, senza quelle opere, non sarebbe stato necessario costruire. Peraltro, in concreto, tale evenienza appare inverosimile considerato che all'esito delle operazioni peritali il CTU, ing. , aveva accertato che l'area, essendo Per_1
collinare, era per natura caratterizzata da una forte pendenza. Al riguardo, anche nella perizia di parte redatta dall'ing si legge che “il muro in sé, oltre a fungere da separazione tra le Per_3 due proprietà e quindi tra i due giardini, contiene anche in parte, e da sempre, il giardino della proprietà . Pt_1
Sulla base di tali considerazioni non risulta, quindi, provato che l'omessa contestazione e l'omessa produzione documentale lamentate nei riguardi del difensore, avv. CP_1 avrebbe, sulla base di un giudizio probabilistico, consentito alla cliente di raggiungere il vantaggio auspicato.
Non è ravvisabile neanche una negligenza dell'avvocato per non aver consigliato all'odierna attrice di addivenire a una definizione conciliativa della vertenza. Dalla documentazione prodotta dal convenuto, emerge, infatti, che l'attrice era stata informata del fatto che il giudicante caldeggiasse una soluzione transattiva e che il procuratore con la mail del
5.10.2022 avesse segnalato l'opportunità di tentare una definizione bonaria della controversia
(cfr. “ritengo sia il caso sentire la controparte per tentare una definizione bonaria della vertenza.
Attendo le Sue determinazioni in merito”).
Non risulta, inoltre, dimostrato che il convenuto avrebbe dovuto rinunciare al mandato, in quanto lo stesso, pur a fronte delle difficoltà di comunicazione legate all'età della cliente, ha provveduto a reperire il contatto telefonico della nipote residente nella medesima città dell'attrice.
pagina 12 di 13 Alla luce delle considerazioni esposte, deve escludersi la sussistenza di una responsabilità risarcitoria in capo al convenuto e, conseguentemente, la domanda attorea deve essere rigettata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e, pertanto, deve essere Parte_1
condannata a rifondere le spese di lite liquidate, sulla base dei parametri ministeriali medi per le prime due fasi e minimi per la fase istruttoria e decisionale (considerati l'assenza d'istruttoria e il modello decisionale adottato), così come aggiornati dal D.M. 147/2022, tenendo conto del valore della controversia, in euro 5.261,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni domanda o eccezione avversa, così decide:
- rigetta le domande formulate da nei confronti di;
Parte_1 Controparte_1
- condanna a rifondere in favore di le spese di lite Parte_1 Controparte_1 liquidate in euro 5.261,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15%, I.V.A. e
C.P.A.
Verbania, 10.12.2025
Il Giudice
IA CH
pagina 13 di 13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERBANIA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa IA CH, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 214/2024 r.g. promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
LI AB ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Castelletto Sopra
Ticino, via Caduti per la libertà n. 30
PARTE ATTRICE contro
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. APA Controparte_1 C.F._2
AL ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Crotone via Napoli n. 39
PARTE CONVENUTA
OGGETTO: Responsabilità professionale
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni come segue:
Per parte attrice:
“Voglia l'On.le Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale:
- Accertare e dichiarare la responsabilità professionale dell'avv. per i fatti di cui Controparte_1 in narrativa;
- per l'effetto condannare l'Avv. al pagamento, in favore della sig.ra Controparte_1 Parte_1
, a titolo di risarcimento di tutti i danni subiti e subendi dalla medesima che si quantificano
[...] nella somma complessiva di € 45.252,75, di cui € 4.377,36 a titolo di onorari liquidati a controparte in
pagina 1 di 13 sentenza, € 38.880,27 quale costo per il rifacimento del muro di confine come da preventivo depositato dal CTU Ing. , € 200,00 quale costo di registrazione della sentenza e € 1.795,12 Persona_1 dovute a titolo di rimborso spese e Contributo unificato, pagamento CTU e costo di registrazione dell'ipoteca iscritta dall'Avv. Bianchi a tutela del credito vantato nei confronti della SI.ra ; Pt_1
- dichiarare non dovuto all'Avv. il compenso per l'attività svolta nel procedimento Controparte_1
R.G. n° 671/2019. Il tutto maggiorato degli interessi legali a far data dall'occorso al saldo e della rivalutazione monetaria del credito secondo gli indici Istat. In ogni caso con vittoria di compensi, spese e competenze legali, cpa e spese generali comprese, come per legge”.
Per parte convenuta:
“Chiede che l'On. Tribunale adito voglia accogliere le seguenti conclusioni:
1) rigetti integralmente la cervellotica domanda risarcitoria proposta dalla SI.ra Parte_1 perché priva del benché minimo fondamento sia in fatto che in diritto;
2) rigetti, altresì, la domanda volta ad ottenere l'accertamento della non tenutezza dell'attrice al pagamento in favore dell'Avv. del compenso per l'attività svolta da quest'ultimo Controparte_1 nel procedimento R.G. n. 671/2019 del Tribunale di Crotone, con salvezza di promuovere le azioni ritenute più opportune per ottenere il soddisfacimento del credito professionale;
3) per l'effetto, voglia condannare l'attrice al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato ha convenuto in giudizio Parte_1
chiedendo che fosse accertata la responsabilità professionale di Controparte_1
quest'ultimo e che fosse conseguentemente condannato al pagamento, a titolo di risarcimento, di tutti i danni subiti e subendi dalla medesima, quantificati nella somma complessiva di euro 43.457,63. In particolare, ha dedotto:
- che in data 18/03/2019 la SI.ra era stata citata in giudizio, innanzi al Parte_1
Tribunale di Crotone, proc. R.G. n° 671/219, dall'Avv. LA Bianchi e dalla SI.ra CP_2 affinchè venisse condannata al rifacimento ed alla manutenzione di un muro di cinta di
[...]
confine che divideva la proprietà delle parti, al ripristino dell'impianto del gas e, qualora fosse risultato necessario, al ripristino del manto erboso e delle piante ivi presenti;
pagina 2 di 13 - che l'odierna attrice si era, quindi, rivolta all'Avv. Carlo Mancuso, che aveva provveduto a depositare regolare comparsa di costituzione e risposta;
- che il legale, successivamente, essendosi ritirato dalla professione, aveva rinunciato all'incarico ed al suo posto era stato nominato l'Avv. (figlio del Controparte_1
precedente difensore), il quale si era riportato integralmente a quanto scritto nella comparsa di costituzione e risposta già depositata;
- che nella memoria n°1 ex art. 183, VI, l'Avv. Bianchi, attore nel procedimento R.G. n°
671/219, aveva provveduto a riqualificare il muro di confine, così come definito nel proprio atto di citazione, in muro di contenimento;
- che dalla riqualificazione in termini di muro di contenimento conseguiva che colui che si doveva occupare della sua manutenzione era il proprietario del fondo sovrastante e, quindi, la SI.ra ; Pt_1
- che, nella memoria di risposta (n°2 ex art. 183, VI), l'Avv. aveva omesso di CP_1
contestare tale modifica di qualificazione del predetto muro e non aveva chiesto alla cliente se fosse in possesso di documenti (urbanistici, catastali, progetti ecc.) in grado di dimostrare l'infondatezza delle pretese di controparte, né aveva provveduto a rivolgere analoga richiesta ai preposti uffici comunali;
- che non aveva, inoltre, provveduto ad informare la SI.ra circa le conseguenze Pt_1
giuridiche conseguenti al cambio di qualificazione del manufatto da muro di confine a muro di contenimento;
- che dalla documentazione esistente, ma non depositata, si evinceva come non solo il muro oggetto della contesa fosse nato originariamente come muro di confine, ma anche come lo stato dei luoghi si fosse modificato in seguito ad interventi effettuati dai proprietari del fondo sottostante, Avv. Bianchi e SI.ra ; CP_2
- che nel proseguo del procedimento il Giudice aveva disposto che venisse esperita una perizia sui luoghi oggetto della contesa: il perito nominato dal Tribunale, in assenza di idonea pagina 3 di 13 documentazione, che non era stata depositata dall'Avv. aveva definito il muro CP_1 quale muro di contenimento;
- che lo stesso, in assenza della relativa documentazione, non avrebbe, infatti, potuto essere a conoscenza del fatto che il dislivello non era presente al momento della costruzione del muro e che tale dislivello tra i due fondi fosse dovuto a lavori effettuati dai proprietari del fondo sottostante;
- che il Giudice aveva provveduto ad emettere sentenza n° 168/2023, con la quale aveva condannato la SI.ra , poiché “a fronte di tale contesto sia assertivo che probatorio, parte Pt_1
convenuta non ha assolto né l'onere di deduzione né, tantomeno, lo specifico onere probatorio a questa incombente non avendo in alcun modo contestato alcunché in merito alla collocazione del muro in oggetto al confine tra le due proprietà e alla sua specifica funzione di sostegno né tantomeno ha riferito in merito a presunti lavori effettuati dal proprietario del fondo sottostante idonei ad ingenerare un dislivello artificiale dei terreni”;
- che il parametro di riferimento per valutare se il comportamento tenuto dall'avvocato fosse stato o meno diligente risultava essere quello del professionista medio richiamato dall'art. 1176 c. 2 c.c.;
- che il contratto tra cliente e avvocato era connotato da una componente fiduciaria e che, pertanto, il cliente rimetteva al legale la decisione su quali fossero le scelte più opportune per la sua tutela;
- che, inoltre, l'art. 26 c. 3 del codice deontologico prevedeva che “costituisce violazione dei doveri professionali il mancato, ritardato o negligente compimento di atti inerenti al mandato o alla nomina, quando derivi da non scusabile e rilevante trascuratezza degli interessi della parte assistita”;
- che sia all'atto del conferimento del mandato che nel corso dello svolgimento del rapporto sull'avvocato gravava l'obbligo di informazione del cliente, oltre ai doveri di sollecitazione, dissuasione ed informazione dello stesso: egli era tenuto a sconsigliare il cliente pagina 4 di 13 dall'intraprendere o proseguire un giudizio dall'esito probabilmente sfavorevole (Cass.
14597/2004; Cass. 10289/2015);
- che, pertanto, la violazione del dovere di informazione costituiva un inadempimento contrattuale ed esponeva l'avvocato alla conseguente responsabilità;
- che la responsabilità dell'avvocato non derivava automaticamente dalla perdita della causa, ma occorreva dimostrare, tramite un giudizio probabilistico, che la sostituzione della condotta colposa con quella esigibile avrebbe portato all'esito auspicato dal cliente;
- che l'Avv. all'epoca difensore dell'odierna attrice, aveva omesso di contestare la CP_1
riqualificazione come mura di contenimento e non aveva chiesto alla cliente o agli uffici comunali competenti se esistesse documentazione catastale con la quale poter ribattere alle pretese di controparte;
- che, inoltre, l'Avv. avrebbe dovuto rappresentare alla cliente come, allo stato degli CP_1
atti, non essendo stata depositata, in occasione memoria n°2 ex art. 183, VI, la documentazione in grado di dimostrare l'infondatezza delle avverse pretese, sarebbe stato opportuno cercare un accordo in quella sede con controparte;
- che, se la necessaria documentazione fosse stata depositata dall'Avv. la decisione CP_1
del giudice sarebbe stata diversa, in quanto si sarebbe potuto dimostrare come il dislivello riscontrato trai fondi non fosse affatto naturale, ma causato dall'intervento del proprietario del fondo sottostante e come, di conseguenza, fosse quest'ultimo tenuto alla costruzione e manutenzione del muro;
- che, quindi, accertato l'inadempimento professionale del professionista, il medesimo era tenuto a risarcire il danno provocato e determinato dalle spese che la SI.ra sarebbe Pt_1 stata costretta a sostenere per la ricostruzione del muro, nonché a quelle già sostenute per la
CTU e per le spese legali, pari a euro 43.457,63.
Con comparsa di costituzione e riposta si è costituito chiedendo il rigetto Controparte_1 della domanda attorea. In particolare, ha esposto:
pagina 5 di 13 - che l'esponente era subentrato nella difesa della SI.ra quando il procedimento era Pt_1 già in corso, ovvero quando era già stata redatta la comparsa di costituzione;
- che, al momento del conferimento dell'incarico, l'odierna attrice aveva già trasferito la propria residenza da Crotone ad Arona, sicché i contatti diretti tra il professionista e la cliente, che all'epoca del conferimento dell'incarico aveva compiuto 89 anni, potevano avvenire solo telefonicamente;
- che i ripetuti tentativi di contatto telefonico effettuati dall'Avv. si erano rivelati CP_1
inutili;
- che l'Avv. , avendo urgenza di aggiornare la cliente degli sviluppi del Controparte_1 procedimento, si era rivolto all'Avv. Carlo Mancuso (suo padre nonché originario fiduciario della SI.ra ), il quale, dopo aver chiesto a vari conoscenti comuni, era riuscito a Pt_1
reperire il contatto telefonico della SI.ra , nipote della odierna attrice;
Persona_2
- che quest'ultima, messa al corrente dello stato dell'arte, a distanza di un po' di tempo - tuttavia, in un momento successivo a quello di scadenza del termine per il deposito della memoria ex art. 183, VI comma, c.p.c., II termine – aveva comunicato che il dislivello tra le due proprietà era da attribuire ad opere di sbancamento effettuate dai proprietari del fondo sottostante in epoca successiva alla realizzazione del muro, fornendo, quale asserita dimostrazione di tale assunto, la documentazione che l'Ing. , consulente di Persona_3
parte della SI.ra , aveva allegato alle osservazioni alla bozza di consulenza tecnica Pt_1
d'ufficio;
- che l'Avv. aveva più volte fatto presente l'opportunità di definire bonariamente la CP_1
controversia, come era attestato dalle comunicazioni trasmesse alla Arch. il Persona_2
20/04/2022 e il 20/05/2022, ancor prima del tentativo di conciliazione esperito dal CTU, nonché in data 5/10/2022, in occasione della trasmissione della bozza di consulenza tecnica, senza, tuttavia, ricevere alcun riscontro, se non quello di insistere nelle eccezioni indicate;
pagina 6 di 13 - che l'odierna attrice, ricevuta la notifica dell'atto di citazione dinanzi al Tribunale di
Crotone, ebbe ad incaricare un proprio tecnico fiduciario, l'Ing. , affinché Persona_3
effettuasse una ricognizione dei luoghi e indicasse quali fossero le cause del dissesto del muro di confine e quali i possibili rimedi;
- che in tale perizia non era contenuto alcun minimo cenno, tra le cause del dissesto, ad aumenti della pendenza del terreno cagionato da opere di sbancamento effettuate dai proprietari del fondo sottostante e al conseguente scalzamento del piede del muro di confine;
- che, pertanto, né la SI.ra aveva riferito di opere di sbancamento Parte_1
realizzate dai proprietari del fondo sottostante né, tanto meno, il tecnico incaricato ne aveva verificato l'esistenza attraverso l'esame dei luoghi;
- anche, in sede di esame dei luoghi effettuato nel corso delle operazioni peritali da parte del
CTU, non era stato rilevato alcun dislivello artificiale tra i fondi dovuto alle opere di sbancamento effettuate nel fondo sottostante;
- che, per contro, il CTU aveva evidenziato che il suddetto muro divideva due lotti poste a un dislivello naturale, in un'area caratterizzata da forti pendenze;
- che dalla documentazione prodotta dalla odierna attrice non era dato evincere quanto sostenuto ex adverso in merito al fatto che lo stato dei luoghi sarebbe stato in precedenza diverso e che l'asserito sbancamento effettuato dai proprietari del fondo sottostante avrebbe creato un dislivello inesistente all'epoca dell'edificazione del muro;
- che, già nell'atto di citazione, era stato dedotto che i due terreni, posti a dislivello naturale, erano separati da un muro di cinta che conteneva per tutta la sua altezza il terrapieno sovrastante adibito a giardino dalla convenuta;
- che la riqualificazione del muro divisorio quale muro di contenimento non aveva, quindi, minimamente mutato i termini della controversia;
- che l'esponente, essendo subentrato nella difesa della SI.ra ed avendo a Pt_1 disposizione, così come il difensore che l'aveva preceduto, una perizia di parte che non pagina 7 di 13 contemplava minimamente tra le cause del dissesto del muro posto a confine un ipotetico sbancamento realizzato dai proprietari del fondo sottostante, non avrebbe mai potuto eccepire tale circostanza;
- che la somma di euro 38.880,87 era stata ricavata dal computo metrico allegato alla consulenza tecnica d'ufficio espletata nel corso del procedimento R.G. n. 671/2019, la quale, in realtà, non aveva alcun valore probatorio, trattandosi di una stima nemmeno richiesta nei quesiti posti al CTU e, per di più, ritenuta eccessiva dal consulente della SI.ra . Pt_1
All'udienza del 27.11.2024, ritenuta la causa matura per la decisione, è stata fissata l'udienza di precisazione delle conclusioni e discussione della causa ex art. 281sexies c.p.c., in data
10.11.2025, celebratesi mediante trattazione scritta.
⁎
La domanda attorea non è meritevole d'accoglimento per le ragioni di seguito esplicate.
Giova premettere che la responsabilità del professionista forense in forza del contratto di patrocinio viene pacificamente inquadrata nell'ambito della responsabilità contrattuale, con la conseguente applicazione degli ordinari criteri di riparto dell'onere probatorio sanciti e ribaditi a più riprese dalla giurisprudenza di legittimità (a partire dalla nota Cass. Sez. Un.
13533 del 2001).
Inoltre, il professionista incaricato è tenuto ad espletare il proprio mandato in conformità al parametro di diligenza fissato dall'art. 1176 comma 2 c. c. che è quello del professionista di media attenzione e preparazione, qualificato dalla perizia e dall'impiego di strumenti tecnici adeguati al tipo di prestazione dovuta, salva l'applicazione dell'art. 2236 c. c. nel caso di prestazioni implicanti la risoluzione di problematiche tecniche di particolare difficoltà.
Come chiarito dalla Corte di Cassazione “la responsabilità professionale dell'avvocato deriva dall'obbligo (art. 1176 comma 2 c. c. e art. 2236 c. c.) di assolvere, sia all'atto del conferimento del mandato che nel corso dello svolgimento del rapporto (anche) ai doveri di sollecitazione, dissuasione ed informazione del cliente, ai quali sono tenuti a rappresentare tutte le questioni di fatto e di diritto,
pagina 8 di 13 comunque insorgenti, ostative al raggiungimento del risultato, o comunque produttive del rischio di effetti dannosi;
di chiedergli gli elementi necessari o utili in suo possesso;
a sconsigliarlo dall'intraprendere o proseguire un giudizio dall'esito probabilmente sfavorevole” (Cass. 24544/2009; nonché, Tribunale di Milano sez. I. sentenza n. 7899 del 30.09.2021).
In giurisprudenza è stato, inoltre, precisato che “per l'affermazione della responsabilità professionale dell'avvocato è necessario che, secondo un giudizio probabilistico, la sostituzione della condotta asseritamente colposa con quella esigibile possa determinare il vantaggio auspicato dal cliente.
Tale forma di responsabilità presuppone la violazione del dovere di diligenza, per il quale trova applicazione, in luogo del criterio generale della diligenza del buon padre di famiglia, quello della diligenza professionale media esigibile, ai sensi dell'art. 1176, comma 2, c.c., da commisurare alla natura dell'attività esercitata, in combinato disposto con l'art. 2236 c.c.” (Cass. sez. III 22/05/2015
n. 10526).
Il riconoscimento della responsabilità del prestatore di opera intellettuale nei confronti del proprio cliente per negligente svolgimento dell'attività professionale implica, quindi, una valutazione prognostica positiva - non necessariamente la certezza - circa il probabile esito favorevole del risultato della sua attività se la stessa fosse stata correttamente e diligentemente svolta.
Posto ciò, nella specie, parte attrice ha lamentato la violazione da parte del convenuto, avv.
, dei doveri di diligenza relativi allo svolgimento dell'incarico conferito Controparte_1 per la controversia R.G. n. 671/219, innanzi al Tribunale di Crotone. In particolare, Parte_1
era stata convenuta in giudizio dai proprietari dell'immobile confinante al proprio
[...] per ottenere la condanna della stessa al rifacimento e/o alla manutenzione del muro di cinta posto sul confine.
Nella presente sede, l'odierna attrice ha dedotto che il procuratore aveva omesso di contestare la qualificazione del muro come di contenimento e di chiedere alla cliente o agli uffici comunali competenti se esistesse documentazione catastale volta a dimostrare che il dislivello pagina 9 di 13 non era presente ab origine, ma derivante da interventi di sbancamento effettuati dai proprietari del fondo sottostante.
Al riguardo, occorre osservare che la Suprema Corte (Cass. civ., Sez. III, 17/03/2005, n. 5762) ha avuto modo di chiarire che “in caso di fondi a dislivello, in base alla disposizione di cui all'articolo 887 del c.c. il proprietario del fondo sovrastante è tenuto alla costruzione e alla manutenzione del muro di contenimento necessario per evitare smottamenti di terreno verso il fondo sottostante. Tale regola, peraltro, non è applicabile quando il dislivello che ha creato la necessità del muro di contenimento tra i fondi non sia naturale, ma sia stato realizzato dal proprietario del fondo sottostante che, in quanto autore dell'opera che ha determinato la necessità del muro, assume l'obbligo della costruzione e della manutenzione dello stesso e risponde ai sensi dell'articolo 2053 del c.c. dei danni cagionati dalla sua rovina”.
La regola stabilita dall'art. 887 c.c. in tema di fondi a dislivello negli abitati trova, quindi, un'eccezione allorquando il dislivello non sia naturale, bensì artificiale ossia frutto di un'attività umana esercitata dal proprietario del fondo inferiore: in tal caso “l'onere della costruzione del muro di sostegno ricade sul proprietario del fondo inferiore quando lo stesso abbia modificato lo stato del terreno con scavi e sbancamenti che abbiano reso indispensabile il muro di sostegno che, senza quelle opere, non sarebbe stato necessario” (cfr. Cass., sent. 20 gennaio 2017, n.
1601; Cass., sent. 15 febbraio 1979 n. 996; Cass. sent. 27 agosto 1991, n. 9156; Cass. sent. 21 febbraio 2007, n. 4031; Cass. ord. 29 aprile 2016, n. 8522).
Nel caso concreto, è rimasto indimostrato che il mutamento dello stato dei luoghi da parte dei proprietari del fondo sottostante abbia creato un dislivello tra gli stessi o lo abbia aggravato, determinando un effettivo pericolo di smottamento e rendendo, quindi, necessaria la costruzione di un muro di contenimento.
La documentazione prodotta da parte attrice (doc. 4-5) e di cui quest'ultima lamenta il mancato deposito nel giudizio innanzi al Tribunale di Crotone è, infatti, di per sé insufficiente a dimostrare che i lavori svolti da LA Bianchi a avessero aggravato il CP_2
pagina 10 di 13 dislivello preesistente e, in particolare, che avessero – come richiesto dalla giurisprudenza citata – reso indispensabile la realizzazione di un muro di sostegno che, senza quelle opere, non sarebbe stato necessario.
Nella CTU disposta nel giudizio R.G. n° 671/219, l'ing. ha, inoltre, Persona_1
accertato che la zona oggetto della controversia era collinare e che era, quindi, caratterizzata da forti pendenze naturali. Peraltro, pur essendo stato demandato al CTU di valutare le cause e le responsabilità con riferimento ai danni lamentati dagli attori, lo stesso, a seguito del sopralluogo dei luoghi di causa, non ha ipotizzato che tra le cause di dissesto del muro potesse annoverarsi un aumento della pendenza del terreno cagionato da opere di sbancamento effettuate dai proprietari del fondo sottostante.
Occorre, inoltre, evidenziare che anche il tecnico di parte, ing. , incaricato Persona_3
dall'odierna attrice di svolgere una verifica dello stato dei luoghi e d'indicare quali fossero le cause del dissesto del muro di confine, non ha ipotizzato che il danneggiamento dello stesso potesse essere causalmente riconducibile ad un dislivello artificialmente creato dai proprietari dell'immobile sottostante. Conseguentemente, l'avv. a fronte di valutazioni CP_1
tecniche del perito di parte, in cui non era stata prospettata una possibile origine artificiale del dislivello, non era tenuto a chiedere alla cliente o agli uffici comunali competenti documentazione catastale relativa ai lavori effettuati dai proprietari del fondo sottostante e, quindi, a contestare la circostanza della qualificazione come muro di contenimento. Per contro, sarebbe spettato alla cliente, al momento del conferimento del mandato, informare il difensore dello stato dei luoghi e dei mutamenti posti in essere dai proprietari del fondo confinante, mentre, nella specie, è incontestato che tale circostanza non era stata comunicata neanche al precedente difensore, ma soltanto successivamente dalla nipote dell'attrice, quando ormai erano già decorsi i termini per il deposito delle memorie ex art. 183 c.
6. c.p.c.
Inoltre, l'eventuale dimostrazione dell'origine artificiale del dislivello non sarebbe stata sufficiente a determinare un diverso esito della controversia, in quanto, come illustrato,
pagina 11 di 13 l'onere della costruzione del muro di sostegno sarebbe potuto ricadere sul proprietario del fondo inferiore solo qualora fosse stato dimostrato che i lavori avevano modificato lo stato del terreno e reso indispensabile il muro di sostegno che, senza quelle opere, non sarebbe stato necessario costruire. Peraltro, in concreto, tale evenienza appare inverosimile considerato che all'esito delle operazioni peritali il CTU, ing. , aveva accertato che l'area, essendo Per_1
collinare, era per natura caratterizzata da una forte pendenza. Al riguardo, anche nella perizia di parte redatta dall'ing si legge che “il muro in sé, oltre a fungere da separazione tra le Per_3 due proprietà e quindi tra i due giardini, contiene anche in parte, e da sempre, il giardino della proprietà . Pt_1
Sulla base di tali considerazioni non risulta, quindi, provato che l'omessa contestazione e l'omessa produzione documentale lamentate nei riguardi del difensore, avv. CP_1 avrebbe, sulla base di un giudizio probabilistico, consentito alla cliente di raggiungere il vantaggio auspicato.
Non è ravvisabile neanche una negligenza dell'avvocato per non aver consigliato all'odierna attrice di addivenire a una definizione conciliativa della vertenza. Dalla documentazione prodotta dal convenuto, emerge, infatti, che l'attrice era stata informata del fatto che il giudicante caldeggiasse una soluzione transattiva e che il procuratore con la mail del
5.10.2022 avesse segnalato l'opportunità di tentare una definizione bonaria della controversia
(cfr. “ritengo sia il caso sentire la controparte per tentare una definizione bonaria della vertenza.
Attendo le Sue determinazioni in merito”).
Non risulta, inoltre, dimostrato che il convenuto avrebbe dovuto rinunciare al mandato, in quanto lo stesso, pur a fronte delle difficoltà di comunicazione legate all'età della cliente, ha provveduto a reperire il contatto telefonico della nipote residente nella medesima città dell'attrice.
pagina 12 di 13 Alla luce delle considerazioni esposte, deve escludersi la sussistenza di una responsabilità risarcitoria in capo al convenuto e, conseguentemente, la domanda attorea deve essere rigettata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e, pertanto, deve essere Parte_1
condannata a rifondere le spese di lite liquidate, sulla base dei parametri ministeriali medi per le prime due fasi e minimi per la fase istruttoria e decisionale (considerati l'assenza d'istruttoria e il modello decisionale adottato), così come aggiornati dal D.M. 147/2022, tenendo conto del valore della controversia, in euro 5.261,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni domanda o eccezione avversa, così decide:
- rigetta le domande formulate da nei confronti di;
Parte_1 Controparte_1
- condanna a rifondere in favore di le spese di lite Parte_1 Controparte_1 liquidate in euro 5.261,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15%, I.V.A. e
C.P.A.
Verbania, 10.12.2025
Il Giudice
IA CH
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