Sentenza 22 gennaio 2025
Decreto presidenziale 12 febbraio 2025
Decreto cautelare 21 febbraio 2025
Decreto cautelare 6 marzo 2025
Ordinanza cautelare 7 marzo 2025
Rigetto
Sentenza 7 novembre 2025
Ordinanza collegiale 25 novembre 2025
Commentari • 2
- 1. La falsa dichiarazione in sede di gara, rileva ai fini dell’integrazione del grave illecito professionaleAccesso limitatoRedazione Wolters Kluwer · https://www.altalex.com/ · 21 novembre 2025
- 2. Diritto Amministrativohttps://www.ildirittoamministrativo.it/
L'idoneità della documentazione falsa ad influenzare indebitamente il processo decisionale della Stazione Appaltante alla luce della sentenza del Consiglio di Stato, Sez. V, 27 agosto 2025, n. 7117 Di Giada Donati Abstract Con la pronuncia oggetto di analisi il Consiglio di Stato affronta il tema della produzione di documentazione falsa nell'ambito delle procedure di gara, soffermandosi sulla sua idoneità a condizionare indebitamente le valutazioni della Stazione Appaltante e sui conseguenti profili di responsabilità dell'Operatore Economico. Il Giudice amministrativo chiarisce che la negligenza del Legale Rappresentante non può essere elusa imputando la condotta irregolare all'infedeltà …
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. II, sentenza 22/01/2025, n. 1312 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 1312 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01312/2025 REG.PROV.COLL.
N. 10650/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 10650 del 2024, proposto da:
Smiths Detection Italia S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, in relazione alla procedura CIG B07F41C1CE, rappresentata e difesa dagli avvocati Simone Cadeddu, Jacopo Nardelli, Chiara Nuzzo, Camilla Triboldi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
CT Warsaw Company Limited Sp. Z O.O., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Alfredo Lucente, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Paraguay 5;
per l'annullamento
del provvedimento prot. n. 576434/RU del 17 settembre 2024, con il quale la Stazione Appaltante ha aggiudicato alla controinteressata la gara per l’acquisto di sei sistemi di scansione mobili su ruota – a funzionalità autonoma, senza necessità di allaccio alla rete elettrica e senza alcuna infrastruttura – per la scansione radiografica di container, autotreni e altri mezzi di trasporto, dotati di motrice e con sala di comando integrata a bordo del veicolo, da installare presso gli uffici doganali di Livorno, Civitavecchia, Palermo, Trieste, Venezia e Siracusa S.O.T. ST (CIG: B07F41C1CE – di seguito anche solo la “Gara”), disponendo l’esecuzione anticipata del contratto;
- della relativa comunicazione di aggiudicazione;
- della graduatoria definitiva e della proposta di aggiudicazione formulate all’esito della seduta del 1° agosto 2024;
- dei verbali di tutte le sedute della commissione giudicatrice e, in particolare, di quelli delle sedute del 3 luglio, 5 luglio, 17 luglio, 18 luglio, 19 luglio, 23 luglio, 25 luglio e 1° agosto 2024;
- dei verbali delle sedute del seggio di Gara del 13 marzo e dell’8 aprile 2024;
- dell’atto di estremi e data non conosciuti con cui l’Agenzia ha ammesso e invitato la controinteressata a partecipare alla seconda fase, ritenendola in possesso dei necessari requisiti partecipazione;
- dell’avviso di indizione della Gara;
- del disciplinare di Gara e del capitolato tecnico;
- di qualsiasi altro atto presupposto, consequenziale o comunque connesso, ancorché di estremi non ancora conosciuti, ivi inclusa la determina di indizione della Gara e tutti i chiarimenti resi nel corso
della procedura stessa;
nonché per l’accertamento del diritto della ricorrente a ottenere l’aggiudicazione della Gara, per la declaratoria di inefficacia del contratto eventualmente stipulato tra CT e ADM, e per la condanna della Stazione Appaltante al risarcimento del danno patito dalla ricorrente, in forma specifica tramite subentro nel contratto eventualmente stipulato o, in subordine, per equivalente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e di CT Warsaw Company Limited Sp. Z O.O.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 gennaio 2025 il dott. Igor Nobile e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso notificato a mezzo pec in data 16.10.2024 all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ed alla controinteressata, e depositato il 17.10.2024, la società ricorrente in epigrafe ha adito questo Tribunale per l’annullamento, previa sospensione cautelare:
- del provvedimento prot. n. 576434/RU del 17 settembre 2024, con il quale la Stazione Appaltante ha aggiudicato alla controinteressata la gara per l’acquisto di sei sistemi di scansione mobili su ruota – a funzionalità autonoma, senza necessità di allaccio alla rete elettrica e senza alcuna infrastruttura – per la scansione radiografica di container, autotreni e altri mezzi di trasporto, dotati di motrice e con sala di comando integrata a bordo del veicolo, da installare presso gli uffici doganali di Livorno, Civitavecchia, Palermo, Trieste, Venezia e Siracusa S.O.T. ST (CIG: B07F41C1CE – di seguito anche solo la “Gara”), disponendo l’esecuzione anticipata del contratto;
- della relativa comunicazione di aggiudicazione;
- della graduatoria definitiva e della proposta di aggiudicazione formulate all’esito della seduta del 1° agosto 2024;
- dei verbali di tutte le sedute della commissione giudicatrice e, in particolare, di quelli delle sedute del 3 luglio, 5 luglio, 17 luglio, 18 luglio, 19 luglio, 23 luglio, 25 luglio e 1° agosto 2024;
- dei verbali delle sedute del seggio di Gara del 13 marzo e dell’8 aprile 2024;
- dell’atto di estremi e data non conosciuti con cui l’Agenzia ha ammesso e invitato la controinteressata a partecipare alla seconda fase, ritenendola in possesso dei necessari requisiti partecipazione;
- dell’avviso di indizione della Gara;
- del disciplinare di Gara e del capitolato tecnico;
- di qualsiasi altro atto presupposto, consequenziale o comunque connesso, ancorché di estremi non ancora conosciuti, ivi inclusa la determina di indizione della Gara e tutti i chiarimenti resi nel corso
della procedura stessa;
nonché per l’accertamento del diritto della ricorrente a ottenere l’aggiudicazione della Gara, per la declaratoria di inefficacia del contratto eventualmente stipulato tra CT e ADM, e per la condanna della Stazione Appaltante al risarcimento del danno patito dalla ricorrente, in forma specifica tramite subentro nel contratto eventualmente stipulato o, in subordine, per equivalente.
2. Con il ricorso introduttivo la società ricorrente avversa l’aggiudicazione della gara indetta dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli per la fornitura di n. 6 (sei) sistemi di scansione mobili, da installare presso gli uffici doganali di Livorno, Civitavecchia, Palermo, Trieste, Venezia e Siracusa S.O.T. ST, attivata tramite procedura telematica ristretta di rilievo comunitario. La gara, da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, vedeva, all’esito delle operazioni di valutazione delle offerte, la collocazione al primo posto della graduatoria della società controinteressata, con un punteggio complessivo di 99,06 (di cui 80 all’offerta tecnica e 19,06 a quella economica). La odierna ricorrente si collocava in seconda posizione, con un punteggio complessivo di 96,50 (di cui 76,50 punti per l’offerta tecnica e 20 per quella economica). Nella graduatoria, a seguito di esclusioni medio tempore disposte, non risultano collocati ulteriori soggetti.
3. Il gravame veniva affidato alle doglianze di seguito esposte in sintesi, e come meglio articolate nel relativo atto processuale:
- (primo motivo) Violazione dell’art.2 e degli artt.95 e 98, co.3, lett. c) D.Lgs.n.36/2023, nella misura in cui la controinteressata ha omesso di dichiarare alla stazione appaltante un precedente professionale che la stazione appaltante aveva interesse a conoscere onde verificare se ammettere la società al prosieguo della competizione. Nello specifico, la contestazione si riferisce al fatto che CT sarebbe stata recentemente esclusa da una gara per fornitura di scanner bandita dall’autorità doganale del Belgio e tale esclusione sarebbe poi stata confermata dal Consiglio di Stato belga, adito in via d’urgenza dall’operatore economico. In relazione all’episodio in questione, la ricorrente ritiene che tale circostanza comprovi l’inaffidabilità dell’aggiudicataria, e concretizzi comunque la causa di esclusione di cui agli artt.95 e 98, comma 3, lett. c), del d.lgs. n. 36/2023, che qualificano in termini di grave illecito professionale l’avere fornito informazioni false e/o la condotta reticente;
- (secondo motivo) violazione degli artt.100 e 101 D.Lgs.n.36/2023 nonché dell’art. 6.3.a) del disciplinare (e travisamento dei fatti), atteso che, in sede di comprova del possesso dei requisiti, talune fatture trasmesse da CT non erano quietanzate, come previsto dalla lex specialis, non recando fra l’altro gli estremi bancari dell’avvenuto pagamento delle fatture dichiarate dall’operatore economico al fine di soddisfare il possesso del requisito di fatturato comprovante la capacità tecnico-professionale da soddisfare per l’accesso alla gara;
- (terzo motivo) si contesta l’erronea attribuzione dei punteggi per l’offerta tecnica presentata da CT con riguardo a diversi sottocriteri: a) velocità di scansione del sistema di imaging (voce n.15); b) capacità di risoluzione spaziale del sistema di imaging (voce n.12); capacità di penetrazione di manufatti (voce n.9).
4. L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli si costituiva in giudizio, in data 18.10.2024, per il tramite dell’Avvocatura Generale dello Stato, per resistere al ricorso.
Successivamente, si costituiva in giudizio anche la società controinteressata (di seguito CT), parimenti per avversare le ragioni del ricorso.
5. Seguiva la presentazione, a cura delle parti, di ampia documentazione e articolate memorie difensive, anche in replica.
6. All’udienza del giorno 15 gennaio 2025 la causa è stata quindi trattenuta in decisione.
7. Il ricorso è infondato, per quanto di seguito evidenziato con riguardo alle doglianze prospettate dalla parte ricorrente.
7.1 Con la prima doglianza, si contesta il contegno serbato da CT nel procedimento selettivo di cu trattasi, per avere quest’ultima omesso di segnalare all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli la circostanza di non essere stata invitata a presentare offerta per una commessa analoga a beneficio dell’autorità doganale belga; il Consiglio di Stato del Belgio, adito da CT, ha confermato, con provvedimento reso in via d’urgenza, la decisione dell’amministrazione belga.
Si sarebbe perciò concretizzata, sul piano generale, la violazione del principio di reciproca fiducia nell’espletamento delle commesse pubbliche, di cui all’art.2 D.Lgs.n.36/2023, e altresì l’integrazione delle fattispecie espulsive ex artt.95 e 98, co.3, lett. c (recte: lett. b) D.Lgs.n.36/2023 (grave illecito professionale costituito dal comportamento nel procedimento atto a sottacere informazioni significative che hanno influenzato il processo decisionale della stazione appaltante).
Da quanto si evince dalla complessiva prospettazione delle parti, il fatto sottaciuto si riferisce alla decisione dell’autorità doganale belga, ritenuta non illegittima dal Consiglio di Stato del predetto Stato, di non invitare la CT alla presentazione dell’offerta nell’ambito di una procedura negoziata. In tale contesto, è la CT che ha adito l’autorità giudiziaria per stigmatizzare l’operatore delle dogane belghe e il Consiglio di Stato di questo paese, con ordinanza resa nel procedimento sommario, ha ritemuto incensurabile, giacchè connotata da discrezionalità insindacabile, la decisione di non invitare CT (in quanto controllata da un gruppo cinese, soggetto come tale al controllo ed alle ingerenze di tale Stato), per ragioni prudenziali (essenzialmente) riconducibili alla sicurezza nazionale.
La censura non persuade.
L’art.95, co.1, lett. e) D.Lgs.n.36/2023 (Codice dei contratti pubblici) richiede che il grave illecito professionale del soggetto, come tassativamente declinato all’art.98 del Codice, abbia reso dubbia la sua integrità o affidabilità. L’art.98, co.3, lett. b) D.Lgs.n.36/2023 detta le condizioni perché si possa configurare il grave illecito professionale (co.2), ossia: l’integrazione della fattispecie tassativamente delineata dal co.3; l’idoneità a incidere sull’affidabilità e sull’integrità dell’operatore economico; la sussistenza di mezzi di prova adeguati (co.6).
In riferimento ai mezzi di prova per la fattispecie sub co.3, lett. b (ossia quella attinente alla falsità informativa ovvero alla reticenza, come assunto dalla parte ricorrente), il co.6, lett. b) specifica che è necessaria “la presenza di indizi gravi, precisi e concordanti che rendano evidente il ricorrere della situazione escludente”.
Dal predetto quadro normativo, si evince che il contegno informativo, per essere rilevante, ossia per integrare il grave illecito professionale suscettibile di essere apprezzato dalla stazione appaltante (giammai trattandosi peraltro di sanzione espulsiva automatica), deve essere tale da mettere in dubbio l’affidabilità (ovvero la capacità professionale del soggetto e quindi l’attitudine a realizzare correttamente la commessa) e/o l’integrità (la sua attitudine alla probità ed al rispetto delle regole). Anche il panorama giurisprudenziale, formatosi nell’ambito del precedente Codice, conferma la linea interpretativa sopra rappresentata (cfr., quam multis, Consiglio di Stato, 5.5.2020, n.2850; Consiglio di Stato, 3.9.2018, n.5142).
Ebbene, il Collegio reputa che il fatto non segnalato all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli non possa assurgere a reticenza rilevante quale potenziale grave illecito professionale ex art.98, co.3, lett. b) D.Lgs.n.36/2023, giacchè il fatto omesso non rappresenta né una pregressa esclusione da una pubblica gara (ma unicamente un mancato invito ad una procedura negoziata), né un episodio concretizzante un illecito commesso dall’operatore o comunque ascrivibile a suoi qualificati esponenti, nè una negligente esecuzione di una precedente commessa. In altri e più chiari termini, il fatto in questione non è, in quanto tale, ascrivibile ad un comportamento dell’operatore economico, bensì (unicamente) alla decisione di un’amministrazione pubblica estera di non invitare la società alla procedura negoziata per ragioni che, a torto o a ragione, impingono nella discrezionalità dell’ente e nella salvaguardia degli interessi nazionali di quel paese.
Si rileva, peraltro, che l’assunto che precede è stato condiviso negli arresti che la giurisprudenza amministrativa ha finora adottato, in relazione ad analoghe doglianze sollevate nei confronti dell’odierna controinteressata (cfr., Tar Genova, sentenza n.235/2024, dove si legge: “Irrilevante appare, poi, la pronunzia del Consiglio di Stato belga, che ha rigettato il ricorso proposto dall’odierna controinteressata, con procedura sommaria d’urgenza, avverso l’affidamento senza gara ad un altro operatore economico: invero, l’organo giudiziario non ha stigmatizzato mancanze di CT nei pregressi rapporti negoziali, né ha accertato che la società abbia fatto un uso improprio di sistemi informatici, ma ha semplicemente ritenuto insindacabile la scelta discrezionale dell’amministrazione nazionale di non richiederle un’offerta, per evitare in radice rischi connessi con la sicurezza…”; ma v. anche Tar Bari, sentenza n.247/2023).
7.2 Con la seconda doglianza la parte ricorrente censura la legittimità e la correttezza del procedimento di comprova del requisito speciale di accesso alla gara di cui all’art. 6.3.a) del disciplinare. Secondo la previsione recata dalla predetta disposizione, “il concorrente deve aver eseguito nell’ultimo triennio (inteso quale triennio antecedente a far data dal mese precedente alla pubblicazione del presente avviso) forniture analoghe, per importi non inferiori all’importo di € 18.000.000,00 (diciottomilioni/00), IVA esclusa…La comprova del requisito è fornita mediante uno o più dei seguenti documenti:… contratti stipulati con le amministrazioni pubbliche, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse;..”. L’aggiudicataria, in esito al soccorso istruttorio attivato dall’Amministrazione, avrebbe esibito fatture non idonee alla comprova, in quanto (per almeno n.3 commesse, necessarie per raggiungere l’importo di 18 milioni di euro) non quietanzate e prive della documentazione bancaria a corredo, comprovante gli estremi del pagamento disposto dalle pubbliche amministrazioni. Ad avviso della ricorrente, la stazione appaltante avrebbe quindi dovuto escludere CT dalla gara, per mancata comprova del requisito di accesso e incompleto riscontro alla richiesta di soccorso istruttorio, ai sensi dell’art.101, comma 2, del d.lgs. n. 36/2023.
Come efficacemente controdedotto dalla difesa delle parti intimate negli scritti difensivi, la censura non ha pregio e, per converso, è ragionevole l’operato della stazione appaltante.
Innanzi tutto, si osserva che la contestazione si riferisce esclusivamente a 3 delle 7 forniture le cui fatture sono state esibite da CT, talchè, fino alla concorrenza dell’importo di € 15.976.652, la prova del fatturato può reputarsi pacificamente ammessa dalla stessa ricorrente. Per le 3 (restanti) commesse contestate, necessarie al raggiungimento del valore soglia (euro 18 milioni), ossia quelle di euro 2.174.455- zloty 9.340.559,35 (scanner per containers), euro 2.796.340- zloty 12.005.419 (scanner per checkpoint di Terespol) ed euro 2.555.096- zloty 10.974.218,70 (scanner per checkpoint di Zosin), non è contestato che CT abbia fornito, in sede di soccorso istruttorio, le relative fatture emesse all’Amministrazioni, riportanti i dati bancari di riferimento. In proposito, l’espressione “fatture quietanzate”, prevista dall’art.6.3.a) del disciplinare, appare quanto meno foriera di incertezza interpretativa, dal momento che, a rigore, la quietanza, ai sensi dell’art.1199 c.c., costituisce dichiarazione resa dal creditore a beneficio del debitore (a comprova dell’avvenuto pagamento), e non viceversa, talchè, stando al tenore letterale della previsione del disciplinare, si dovrebbe ritenere sufficiente, oltre all’esibizione dei documenti contabili, la dichiarazione dell’operatore economico (CT, nel caso in esame), anche aliunde rinvenibile, che le fatture esibite (il cui importo complessivo consente di superare largamente il valore soglia) sono state regolarmente pagate dall’ente pubblico debitore. In ogni caso, è altrettanto incontestato che la CT abbia ritualmente depositato, all’interno del “fascicolo virtuale dell’operatore economico (FVOE)”, caricato a sistema all’atto della presentazione in modalità telematica della documentazione di gara, anche la documentazione bancaria comprovante i dati dell’avvenuto pagamento delle fatture. Ebbene, a differenza di quanto opinato dalla parte ricorrente negli scritti in replica, tale documentazione, fino a prova contraria, giammai fornita dalla ricorrente stessa, costituisce documentazione idonea a soddisfare l’alternativa palesata dall’art.6.3.a) del disciplinare, consentendo allo scopo di associare le fatture esibite ai pagamenti. E, infatti, nello specifico, per le tre commesse in contestazione, è agevole ricondurre le relative fatture alla documentazione bancaria prodotta in gara da CT, come si seguito esposto, nel senso che la documentazione bancaria menziona i dati in modo ictu oculi comprensibile giacchè espressi attraverso i riferimenti numerici alle fatture:
- per il contratto n.ro 2001-ILZ.023.10.2022 (scanner per container, rif. fatture di cui all’all.to n.21 del deposito di parte ricorrente del 25.10.2024), le fatture nn.ri 018/320WS-02/2023 e 220/320WS-01/2022, emesse da CT, sono associabili ai documenti bancari di cui all’allegato n.20 del deposito di parte controinteressata del 4.11.2024, che riportano gli importi pagati, la data di regolazione, la fattura di riferimento;
- per il contratto n.ro 122/2020 (scanner per la sede di Terespolu), rif. fatture di cui all’all.to n.22 del deposito di parte ricorrente del 25.10.2024), le fatture nn.ri 228/206WS-01/2020 e 074/206WS-02/2021, emesse da CT, sono associabili ai documenti bancari di cui all’allegato n.21 del deposito di parte controinteressata del 4.11.2024, che riportano gli importi pagati, la data di regolazione, la fattura di riferimento;
- per il contratto n.ro 123/2020 (scanner per la sede di Zosin), rif. fatture di cui all’all.to n.23 del deposito di parte ricorrente del 25.10.2024), le fatture nn.ri 229/207WS-01/2020 e 075/207WS-02/2021, emesse da CT, sono associabili ai documenti bancari di cui all’allegato n.22 del deposito di parte controinteressata del 4.11.2024, che riportano gli importi pagati, la data di regolazione, la fattura di riferimento.
7.3 La terza doglianza formulata dalla ricorrente concerne l’attribuzione del punteggio all’offerta tecnica di CT, in relazione a criteri diversi, nel contesto peraltro di analoghe rimostranze, afferenti, in estrema sintesi, al possibile contrasto fra quanto dichiarato da CT ai fini dell’attribuzione, in modalità tabellare, del punteggio e quanto aliunde emergente nell’offerta.
7.3.1 Sotto un primo profilo, si assume l’erroneità del punteggio attribuito alla voce n.17 (nel ricorso erroneamente si riporta il n.ro 15) del punto n.3.2.4 del sistema di imaging. Si trattava di indicare lo spessore minimo di un filo metallico che la macchina è in grado di osservare alla velocità di scansione di 0,4 m/s (indicata come valore di riferimento al par.3.2.4 del capitolato).
La ricorrente censura l’attribuzione dei 5 punti (punteggio massimo) previsti dalla tabella di cui al par.16 del disciplinare (voce n.17), anche a prescindere da qualsivoglia approfondimento o interlocuzione con CT, posto che, nella (seconda) tabella che compare a pag.3 della relazione tecnica, CT riferisce che, solo se la velocità di scansione è molto più bassa (0,15 m/s), allora la scansione di un filo di 0,9 mm potrà essere ottenuta.
L’argomentazione non è condivisibile.
La tabella di cui all’art.16 del disciplinare di gara riporta i punteggi assegnati in modalità tabellare, afferenti alle prestazioni migliorative dichiarate rispetto allo standard di riferimento (“vale a dire i punteggi fissi e predefiniti che saranno attribuiti o non attribuiti in ragione dell’offerta o mancata offerta di quanto specificamente richiesto”).
A fronte dell’inequivoca dichiarazione resa da CT nella voce n.17 della tabella, ove ha indicato 0,9 mm (ossia il valore migliorativo più alto fra le alternative proposte dalla tabella), l’Amministrazione era vincolata all’assegnazione del punteggio massimo (5), ivi prestabilito, fermo naturalmente il potere-dovere di verificare successivamente, ossia in sede di verifica di conformità, se i valori dichiarati sono corretti o meno. Soccorre, sul punto, quanto stabilito all’art.3.1 del capitolato: “Lo Scanner oggetto della procedura di affidamento deve essere fornito nella totalità delle sue componenti. Le caratteristiche essenziali della fornitura oggetto di gara, come integrate dai chiarimenti forniti a seguito di apposite richieste degli operatori economici nella fase di prequalificazione, sono riportate nell’avviso di indizione gara. Esse rappresentano i requisiti minimi richiesti per la fornitura in argomento, cui l’operatore che intenda manifestare interesse dovrà conformare la propria offerta.
Nell’offerta tecnica deve essere esplicitamente dichiarata la rispondenza delle funzioni e caratteristiche tecniche a quelle minime qui elencate. Il mancato rispetto anche di una soltanto delle suddette caratteristiche tecniche e prestazioni minime comporta l’esclusione dalla procedura di affidamento. Tutte le prestazioni dichiarate nell’offerta tecnica devono essere stabilmente riproducibili dagli Scanner, nelle condizioni e secondo i metodi di prova indicati. La rispondenza tra quanto richiesto e quanto dichiarato sarà verificato all’atto della verifica di conformità. La difformità comporterà revoca dell’aggiudicazione e affidamento al primo operatore economico utilmente posizionato in graduatoria.”.
Dunque, a fronte dell’applicazione della sopra citata previsione di lex specialis, peraltro non oggetto di puntuale impugnazione, la stazione appaltante non poteva non procedere all’assegnazione del relativo punteggio, secondo l’evidenza tabellare-matematica che derivava dalla dichiarazione resa da CT, salve le verifiche in fase di verifica di conformità, successivamente all’adozione del provvedimento di aggiudicazione (che forma oggetto del ricorso).
La considerazione che precede è assorbente.
Ad ogni buon conto, si rileva che, nella prima tabella di pag.3, CT, allorchè espone le “prestazioni di imaging”, esplicitamente dichiara che, alla velocità di scansione di 0,4 m/s, lo spessore del filo corrisponde a 0,9 mm (esattamente il valore indicato nella tabella cui è associata l’attribuzione in modalità tabellare). E’ pertanto ragionevole supporre (come prospettato dalla stessa difesa della controinteressata negli scritti difensivi) che, con la seconda tabella di pag.3, che peraltro indica velocità di scansione diverse da 0,4 m/s, CT abbia inteso riferire di valori diversi dalla performance più elevata, in grado di palesare, in termini generali, il rispetto o il superamento dello standard fissato dal capitolato (anche perché l’art.3.1 del capitolato, sopra menzionato, prevedeva l’obbligo di attestare la conformità agli standard prestazionali). Resta inoltre salvo il fatto che, a fronte della citata previsione del capitolato, il tenore inequivoco della dichiarazione resa da CT (0,9 mm alla velocità di scansione di 0,4 m/s), sia nella tabella compilata per i criteri tabellari (par.6) che nella prima tabella di pag.3 della relazione, imponeva l’assegnazione (per l’appunto, in modalità tabellare e quindi vincolata), del punteggio massimo ivi previsto (5 punti). Né, ulteriormente, sarebbe stata (o sarebbe oggi) possibile una rettifica dell’offerta (rettifica che, ad ogni modo, CT anche in sede difensiva ha recisamente escluso), salvo, come detto, il potere-dovere di verifica di conformità (post aggiudicazione) da parte dell’Amministrazione, a tenore di capitolato.
7.3.2 Analoga censura viene formulata con riguardo alla capacità di risoluzione spaziale (voce n.12). La ricorrente evidenzia come, nella seconda tabella di pag.3 della relazione tecnica, CT dichiara che, solo per velocità di scansione ben inferiori a 0,4 m/s, la risoluzione garantisce i 3 mm dichiarati nella tabella di cui al par.6 dell’offerta tecnica, con conseguente pretesa erroneità dei n.2 punti assegnati dalla Commissione.
La censura è infondata per le medesime ragioni sopra prospettate, stante l’identità sostanziale della questione sottesa. Anche in questa circostanza, infatti, si rileva che, nella prima tabella di pag.3, esponente la performance dello scanner tarata ad hoc sulla velocità di scansione di 0,4 m/s (ossia quella su cui si fonda l’attribuzione in modalità tabellare del punteggio), CT riporta la capacità di risoluzione pari a 3 mm (sia in orizzontale che in verticale).
7.3.3 Le considerazioni che precedono sono assolutamente estendibili anche con riferimento alla voce n.9 della tabella di cui al par. 6 (capacità di penetrazione). Anche in questa circostanza, tanto nella tabella di cui al par. 6 dell’offerta che nella prima tabella di pag.3, a fronte della velocità di 0,4 m/s la capacità è concordemente dichiarata in 331 mm, a nulla rilevando (come chiarito per le due voci precedenti) che nella seconda tabella di pag.3 siano esposti dati differenti, per velocità di scansione tuttavia diverse da quella costituente l’unico parametro di riferimento per l’assegnazione del punteggio (0,4 m/s).
8. Per quanto precede, in conclusione, il ricorso va respinto, in quanto infondato, anche con riguardo alle domande accessorie a quella di annullamento degli atti impugnati.
Le spese di giudizio possono venire compensate, in ragione della complessità delle questioni sottese all’esame della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 15 gennaio 2025, con l'intervento dei magistrati:
Francesco Riccio, Presidente
Giovanna Vigliotti, Primo Referendario
Igor Nobile, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Igor Nobile | Francesco Riccio |
IL SEGRETARIO