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Sentenza 27 gennaio 2025
Sentenza 27 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Grosseto, sentenza 27/01/2025, n. 79 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Grosseto |
| Numero : | 79 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1865/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI GROSSETO
Il Tribunale di Grosseto, in composizione monocratica, in persona del
Giudice Dott. Valerio Medaglia ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1865/2023 R.G., promossa da
(C.F. Parte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'Avv. CAVALLI MAURO;
ATTRICE contro
AVV. (C.F. ) che si difende CP_1 C.F._1
in proprio ai sensi dell'art. 86 c.p.c. e che è altresì rappresentato e difeso dall'Avv. BACCHESCHI ROBERTO;
CONVENUTO
Oggetto: opposizione preventiva all'esecuzione.
Conclusioni: come da note depositate ai sensi dell'art. 189 c.p.c.
MOTIVAZIONE IN FATTO E IN DIRITTO
In via preliminare, va rilevato che sull'eccezione di nullità e inammissibilità della comparsa di costituzione del convenuto operata da parte attrice con nota del 28.02.2024 e all'udienza del 20.03.2024 e sull'eccezione di invalidità della procura di parte attrice operata da parte convenuta con nota del 04.03.2024 devono confermarsi le statuizioni di rigetto contenute nell'ordinanza del
20.03.2024 per le motivazioni ivi addotte, non avendo peraltro le parti insistito su tali eccezioni in sede di precisazione delle conclusioni.
Ciò posto, la parte attrice ha proposto opposizione avverso il precetto notificato dall'Avv. in data 06.10.2023, fondato sul decreto CP_1
ingiuntivo n. 133/2023, emesso dal Tribunale di Grosseto in data 14.02.2023 e notificato il 30.09.2023, dichiarato provvisoriamente esecutivo con ordinanza del 26.09.2023, contestando la fondatezza della pretesa azionata in sede monitoria, l'importo oggetto del precetto, in ragione della mancata considerazione dell'acconto versato pari a 500,00 euro, dello scorretto computo degli interessi moratori ai sensi dell'art. 1284 c.c. e l'eccessività del compenso legale per il precetto, rassegnando le seguenti conclusioni di merito:
“Accertare e dichiarare l'inefficacia del precetto notificato in data 06.10.2023 essendo contestato l'importo liquidato con il decreto ingiuntivo ed essendo gravemente erronei i calcoli ulteriori contenuti nell'atto di precetto”.
Il convenuto si è costituito chiedendo il rigetto dell'opposizione.
Ciò chiarito, i motivi di opposizione sono plurimi e vanno valutati separatamente.
Innanzi tutto, l'opponente contesta la fondatezza del credito oggetto del decreto ingiuntivo e deduce di avere versato un acconto di 500,00 euro non considerato dal convenuto nel computo del credito.
I motivi di opposizione sono inammissibili.
Sul punto sia sufficiente ricordare che, in tema di opposizione all'esecuzione, ove il titolo sia di provenienza giudiziale, l'opponente non può sollevare le eccezioni che può o avrebbe potuto dedurre in seno al giudizio di cognizione nell'ambio del quale si è formato il titolo giudiziale, ma solo avanzare contestazioni inerenti alla sopravvenuta inefficacia del titolo, dovuta all'esistenza di fatti estintivi, modificativi o impeditivi del diritto di credito sorti successivamente alla formazione del titolo esecutivo.
Non possono essere oggetto di opposizione questioni inerenti ai vizi di formazione del titolo o al merito della decisione in esso contenuta essendo esperibili altri rimedi al fine di realizzare la medesima tutela.
L'inammissibilità di censure di merito, deducibili nel corso del giudizio all'esito (o all'interno) del quale si è formato il titolo esecutivo giustifica la consolidata affermazione che, in sede di opposizione alla esecuzione forzata proposta sulla base di un decreto ingiuntivo dichiarato esecutivo perché non opposto nei termini, la pretesa esecutiva fatta valere dal creditore può essere neutralizzata soltanto con la deduzione di fatti, estintivi o modificativi del rapporto sostanziale consacrato dal decreto su cui si è formato il giudicato, verificatisi successivamente alla formazione del giudicato medesimo, e non anche sulla base di quei fatti che, verificatisi in epoca precedente, avrebbero potuto essere dedotti nel processo di cognizione preordinato alla costituzione del titolo esecutivo (ex multis: Cass. civ. n. 24752/2008; Cass. Civ. n.
3850/2011; Cass. Civ. n. 3712/2016; Cass: Civ. S.U. n. 19889/2019).
Dal principio suddetto si ricava pertanto il principio generale, in ordine ai rapporti tra l'opposizione al decreto ingiuntivo e l'opposizione al precetto, secondo cui ogni censura che può farsi valere a mezzo dell'opposizione al decreto ingiuntivo non può essere fatta valere a mezzo dell'opposizione esecutiva, potendosi fondare questa solo su fatti sopravvenuti al passaggio in giudicato della sentenza che ha definito il primo giudizio.
Ciò posto, nel caso di specie, l'opponente ha formulato contestazioni in ordine all'eccessività dell'importo richiesto in sede monitoria dal convenuto affermando che sono stati chiesti compensi professionali anche per attività non espletate, specie a seguito della revoca dell'incarico. Si tratta di una contestazione che, afferendo alla fondatezza del credito oggetto del decreto ingiuntivo azionato con il precetto, devono farsi valere ritualmente nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo, il quale peraltro risulta pacificamente pendente tra le parti.
Analogamente, la mancata contabilizzazione dell'acconto versato secondo prospettazione dell'attrice in data 14.02.2022 costituisce ancora una volta una censura fondata su fatto anteriore all'emissione del decreto ingiuntivo, sicché anche tale contestazione deve farsi valere ritualmente a mezzo dell'opposizione a decreto ingiuntivo.
Per le considerazioni svolte, i motivi di opposizione in esame sono inammissibili e vanno respinti.
La parte attrice contesta l'entità degli interessi richiesti dalla convenuta, in quanto la stessa ha applicato il tasso dell'art. 1284 c.c., senza indicazione della decorrenza degli interessi, la quale deve ritenersi coincidente con quella del deposito del ricorso monitorio.
La parte convenuta ha evidenziato di avere applicato gli interessi al tasso previsto dall'art. 1284 comma 4 c.c. dalla data di deposito del ricorso monitorio, nonché di avere chiesto in sede monitoria gli interessi moratori e di averne ottenuto il riconoscimento con il decreto ingiuntivo azionato.
Sul punto, va osservato che nel ricorso monitorio la parte convenuta ha meramente chiesto la condanna dell'odierna opponente al pagamento dell'importo di 10.328,38 euro, oltre interessi di mora dalla scadenza al saldo.
Il decreto ingiuntivo azionato ha riconosciuto gli interessi come domandati.
Dunque, deve ritenersi che il decreto ingiuntivo azionato abbia riconosciuto al creditore gli interessi moratori dalla data in cui gli stessi sono dovuti secondo la legge vigente fino al pagamento effettivo, salvo avere il convenuto limitato la richiesta degli interessi alla data del 30.09.2023, come dallo stesso allegato. Ciò importa l'irrilevanza delle deduzioni offerte dalle parti sul saggio di interesse previsto dall'art. 1284 comma 4 c.c., il quale disciplina la misura degli interessi legali, mentre nel caso di specie la parte creditrice ha chiesto e ottenuto in sede monitoria l'applicazione di interessi moratori.
Ciò posto, va osservato che questo Giudice non può alterare o integrare quanto statuito nel decreto ingiuntivo, essendo possibile in questa sede solo interpretare le statuizioni in esso contenute al fine di verificare l'esattezza del credito richiesto a mezzo del precetto.
Ciò chiarito, deve rilevarsi che la giurisprudenza di legittimità ha ritenuto applicabile, per la regolazione degli interessi moratori relativi al compenso del difensore che abbia operato a favore di soggetti professionali, la disciplina dei ritardi nelle transazioni commerciali, ai sensi degli artt. 1 e 2 del D. Lgs. n.
231/2002 (cfr. Cass. Civ. n. 20049/2024 che ha ammesso l'applicazione della disciplina in esame nei rapporti tra avvocato e un ente pubblico territoriale).
Ciò posto, la più recente giurisprudenza di legittimità, pur muovendosi nell'ambito di un più ampio dibattito giurisprudenziale inerente all'individuazione della data di decorrenza degli interessi moratori spettanti all'Avvocato per le prestazioni svolte, ha chiarito più volte che “Nel caso di richiesta di pagamento di compensi per prestazioni professionali rese dall'esercente la professione forense, gli interessi di cui all'art. 1224 cod. civ. competono a far data dalla messa in mora (coincidente con la data della proposizione della domanda giudiziale ovvero con la richiesta stragiudiziale di adempimento) e non anche dalla successiva data in cui intervenga la liquidazione da parte del giudice” (Cass. Civ. n. 20049/2024; Cass. Civ.
n.2337/2023; Cass. Civ. n. 24973/2022; Cass. Civ. n. 8611/2022).
Ciò chiarito, nel caso di specie la parte convenuta non ha allegato né provato quando abbia proceduto a richiesta stragiudiziale di adempimento, sicché deve ritenersi che gli interessi di mora richiesti con il ricorso monitorio abbiano decorrenza dalla data della domanda, ossia dal deposito del ricorso monitorio, che appare avvenuta il 29.01.2023 come si desume dal frontespizio del fascicolo monitorio (cfr. all. 8 fasc. attrice).
Ne consegue che, applicando il tasso moratorio sopra individuato a decorrere dalla data del deposito del ricorso monitorio fino alla data indicata dal convenuto per il computo degli interessi (30.09.2023), l'ammontare degli interessi moratori spettanti a questo è pari a 764,02 euro.
Ciò importa la riduzione del credito relativo agli interessi richiesti con il precetto (2.368,52 euro) all'importo sopra indicato.
Sul punto, va ricordato che “L'eccessività della somma portata nel precetto non travolge questo per l'intero ma ne determina la nullità o inefficacia parziale per la somma eccedente, con la conseguenza che l'intimazione rimane valida per la somma effettivamente dovuta, alla cui determinazione provvede il giudice, che è investito di poteri di cognizione ordinaria a seguito dell'opposizione in ordine alla quantità del credito” (Cass. Civ. n. 27032/2014).
Infine, l'opponente contesta la misura del compenso richiesto per il precetto in quanto, pur essendo indicato nel valore medio in 344,35 euro, il compenso medio è pari invece a 226,00 euro.
La parte convenuta ha evidenziato che l'importo è stato indicato come valore medio per mero refuso.
Ciò posto, alla luce delle tariffe vigenti per il computo dei compensi dovuti all'Avvocato per le prestazioni professionali al momento della redazione del precetto, il compenso massimo previsto per la redazione del precetto è pari a
354,00 euro per lo scaglione compreso tra 5.201,00 euro e 26.000,00 euro, scaglione di riferimento nel caso di specie, stante l'entità del credito azionato.
Ciò chiarito, non avendo la parte attrice offerto deduzioni per apprezzare l'eventuale entità eccessiva o non dovuta del compenso richiesto dal convenuto e non essendo lo stesso superiore al massimo tariffario, la contestazione proposta dall'attrice va respinta, in quanto generica. In conclusione, in parziale accoglimento dell'opposizione proposta da parte attrice, deve dichiararsi l'inefficacia del precetto opposto nei limiti dell'importo di 1.604,50 euro, pari agli interessi moratori non dovuti, e restando lo stesso valido ed efficace per il residuo credito pari a 12.946,99 euro.
Le spese seguono il criterio di soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, secondo i parametri previsti dal D.M. n. 55/2014, tenuto conto del valore della controversia, da computarsi in base al decisum, venendo in rilievo una causa avente ad oggetto l'accertamento di un'obbligazione pecuniaria (12.946,99 euro), e delle attività concretamente eseguite dalle parti, dovendosi escludere il compenso per l'attività istruttoria, non essendo state assunte prove e non avendo la convenuta depositato memorie integrative.
Il compenso del difensore di parte convenuta va incrementato del 30%, ai sensi dell'art. 4 comma 1bis del D.M. n. 55/2014, essendo stata la comparsa di costituzione e risposta redatta con collegamenti ipertestuali che agevolano la consultazione degli allegati.
Non può liquidarsi un autonomo compenso per l'attività difensiva espletata nel sub procedimento in cui è stata decisa l'istanza di sospensione proposta dall'attrice, costituendo il procedimento di sospensione un procedimento cautelare sui generis cui non è applicabile, di regola, la disciplina del procedimento cautelare uniforme (Cass: Civ. S.U. n. 19889/2019), sicché non
è possibile liquidare, per il suddetto procedimento, un autonomo compenso alla stregua della normativa cautelare.
P.Q.M.
il Tribunale di Grosseto, definitivamente pronunciando, sulla causa civile iscritta a R.G. n. 1865/2023 e vertente tra le parti di cui in epigrafe, disattesa ogni contraria istanza e deduzione, così provvede: 1) dichiara inefficace il precetto opposto limitatamente all'importo di 1.604,50 euro, restando lo stesso valido ed efficace per il residuo importo di 12.946,99 euro;
2) condanna l'attrice al pagamento delle spese processuali in favore del convenuto che si liquidano nella somma di 4.416,10 euro a titolo di compensi, oltre spese generali al 15%, CPA e IVA se dovuti.
Grosseto, 27.01.2025
IL GIUDICE
Dott. Valerio Medaglia
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI GROSSETO
Il Tribunale di Grosseto, in composizione monocratica, in persona del
Giudice Dott. Valerio Medaglia ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1865/2023 R.G., promossa da
(C.F. Parte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'Avv. CAVALLI MAURO;
ATTRICE contro
AVV. (C.F. ) che si difende CP_1 C.F._1
in proprio ai sensi dell'art. 86 c.p.c. e che è altresì rappresentato e difeso dall'Avv. BACCHESCHI ROBERTO;
CONVENUTO
Oggetto: opposizione preventiva all'esecuzione.
Conclusioni: come da note depositate ai sensi dell'art. 189 c.p.c.
MOTIVAZIONE IN FATTO E IN DIRITTO
In via preliminare, va rilevato che sull'eccezione di nullità e inammissibilità della comparsa di costituzione del convenuto operata da parte attrice con nota del 28.02.2024 e all'udienza del 20.03.2024 e sull'eccezione di invalidità della procura di parte attrice operata da parte convenuta con nota del 04.03.2024 devono confermarsi le statuizioni di rigetto contenute nell'ordinanza del
20.03.2024 per le motivazioni ivi addotte, non avendo peraltro le parti insistito su tali eccezioni in sede di precisazione delle conclusioni.
Ciò posto, la parte attrice ha proposto opposizione avverso il precetto notificato dall'Avv. in data 06.10.2023, fondato sul decreto CP_1
ingiuntivo n. 133/2023, emesso dal Tribunale di Grosseto in data 14.02.2023 e notificato il 30.09.2023, dichiarato provvisoriamente esecutivo con ordinanza del 26.09.2023, contestando la fondatezza della pretesa azionata in sede monitoria, l'importo oggetto del precetto, in ragione della mancata considerazione dell'acconto versato pari a 500,00 euro, dello scorretto computo degli interessi moratori ai sensi dell'art. 1284 c.c. e l'eccessività del compenso legale per il precetto, rassegnando le seguenti conclusioni di merito:
“Accertare e dichiarare l'inefficacia del precetto notificato in data 06.10.2023 essendo contestato l'importo liquidato con il decreto ingiuntivo ed essendo gravemente erronei i calcoli ulteriori contenuti nell'atto di precetto”.
Il convenuto si è costituito chiedendo il rigetto dell'opposizione.
Ciò chiarito, i motivi di opposizione sono plurimi e vanno valutati separatamente.
Innanzi tutto, l'opponente contesta la fondatezza del credito oggetto del decreto ingiuntivo e deduce di avere versato un acconto di 500,00 euro non considerato dal convenuto nel computo del credito.
I motivi di opposizione sono inammissibili.
Sul punto sia sufficiente ricordare che, in tema di opposizione all'esecuzione, ove il titolo sia di provenienza giudiziale, l'opponente non può sollevare le eccezioni che può o avrebbe potuto dedurre in seno al giudizio di cognizione nell'ambio del quale si è formato il titolo giudiziale, ma solo avanzare contestazioni inerenti alla sopravvenuta inefficacia del titolo, dovuta all'esistenza di fatti estintivi, modificativi o impeditivi del diritto di credito sorti successivamente alla formazione del titolo esecutivo.
Non possono essere oggetto di opposizione questioni inerenti ai vizi di formazione del titolo o al merito della decisione in esso contenuta essendo esperibili altri rimedi al fine di realizzare la medesima tutela.
L'inammissibilità di censure di merito, deducibili nel corso del giudizio all'esito (o all'interno) del quale si è formato il titolo esecutivo giustifica la consolidata affermazione che, in sede di opposizione alla esecuzione forzata proposta sulla base di un decreto ingiuntivo dichiarato esecutivo perché non opposto nei termini, la pretesa esecutiva fatta valere dal creditore può essere neutralizzata soltanto con la deduzione di fatti, estintivi o modificativi del rapporto sostanziale consacrato dal decreto su cui si è formato il giudicato, verificatisi successivamente alla formazione del giudicato medesimo, e non anche sulla base di quei fatti che, verificatisi in epoca precedente, avrebbero potuto essere dedotti nel processo di cognizione preordinato alla costituzione del titolo esecutivo (ex multis: Cass. civ. n. 24752/2008; Cass. Civ. n.
3850/2011; Cass. Civ. n. 3712/2016; Cass: Civ. S.U. n. 19889/2019).
Dal principio suddetto si ricava pertanto il principio generale, in ordine ai rapporti tra l'opposizione al decreto ingiuntivo e l'opposizione al precetto, secondo cui ogni censura che può farsi valere a mezzo dell'opposizione al decreto ingiuntivo non può essere fatta valere a mezzo dell'opposizione esecutiva, potendosi fondare questa solo su fatti sopravvenuti al passaggio in giudicato della sentenza che ha definito il primo giudizio.
Ciò posto, nel caso di specie, l'opponente ha formulato contestazioni in ordine all'eccessività dell'importo richiesto in sede monitoria dal convenuto affermando che sono stati chiesti compensi professionali anche per attività non espletate, specie a seguito della revoca dell'incarico. Si tratta di una contestazione che, afferendo alla fondatezza del credito oggetto del decreto ingiuntivo azionato con il precetto, devono farsi valere ritualmente nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo, il quale peraltro risulta pacificamente pendente tra le parti.
Analogamente, la mancata contabilizzazione dell'acconto versato secondo prospettazione dell'attrice in data 14.02.2022 costituisce ancora una volta una censura fondata su fatto anteriore all'emissione del decreto ingiuntivo, sicché anche tale contestazione deve farsi valere ritualmente a mezzo dell'opposizione a decreto ingiuntivo.
Per le considerazioni svolte, i motivi di opposizione in esame sono inammissibili e vanno respinti.
La parte attrice contesta l'entità degli interessi richiesti dalla convenuta, in quanto la stessa ha applicato il tasso dell'art. 1284 c.c., senza indicazione della decorrenza degli interessi, la quale deve ritenersi coincidente con quella del deposito del ricorso monitorio.
La parte convenuta ha evidenziato di avere applicato gli interessi al tasso previsto dall'art. 1284 comma 4 c.c. dalla data di deposito del ricorso monitorio, nonché di avere chiesto in sede monitoria gli interessi moratori e di averne ottenuto il riconoscimento con il decreto ingiuntivo azionato.
Sul punto, va osservato che nel ricorso monitorio la parte convenuta ha meramente chiesto la condanna dell'odierna opponente al pagamento dell'importo di 10.328,38 euro, oltre interessi di mora dalla scadenza al saldo.
Il decreto ingiuntivo azionato ha riconosciuto gli interessi come domandati.
Dunque, deve ritenersi che il decreto ingiuntivo azionato abbia riconosciuto al creditore gli interessi moratori dalla data in cui gli stessi sono dovuti secondo la legge vigente fino al pagamento effettivo, salvo avere il convenuto limitato la richiesta degli interessi alla data del 30.09.2023, come dallo stesso allegato. Ciò importa l'irrilevanza delle deduzioni offerte dalle parti sul saggio di interesse previsto dall'art. 1284 comma 4 c.c., il quale disciplina la misura degli interessi legali, mentre nel caso di specie la parte creditrice ha chiesto e ottenuto in sede monitoria l'applicazione di interessi moratori.
Ciò posto, va osservato che questo Giudice non può alterare o integrare quanto statuito nel decreto ingiuntivo, essendo possibile in questa sede solo interpretare le statuizioni in esso contenute al fine di verificare l'esattezza del credito richiesto a mezzo del precetto.
Ciò chiarito, deve rilevarsi che la giurisprudenza di legittimità ha ritenuto applicabile, per la regolazione degli interessi moratori relativi al compenso del difensore che abbia operato a favore di soggetti professionali, la disciplina dei ritardi nelle transazioni commerciali, ai sensi degli artt. 1 e 2 del D. Lgs. n.
231/2002 (cfr. Cass. Civ. n. 20049/2024 che ha ammesso l'applicazione della disciplina in esame nei rapporti tra avvocato e un ente pubblico territoriale).
Ciò posto, la più recente giurisprudenza di legittimità, pur muovendosi nell'ambito di un più ampio dibattito giurisprudenziale inerente all'individuazione della data di decorrenza degli interessi moratori spettanti all'Avvocato per le prestazioni svolte, ha chiarito più volte che “Nel caso di richiesta di pagamento di compensi per prestazioni professionali rese dall'esercente la professione forense, gli interessi di cui all'art. 1224 cod. civ. competono a far data dalla messa in mora (coincidente con la data della proposizione della domanda giudiziale ovvero con la richiesta stragiudiziale di adempimento) e non anche dalla successiva data in cui intervenga la liquidazione da parte del giudice” (Cass. Civ. n. 20049/2024; Cass. Civ.
n.2337/2023; Cass. Civ. n. 24973/2022; Cass. Civ. n. 8611/2022).
Ciò chiarito, nel caso di specie la parte convenuta non ha allegato né provato quando abbia proceduto a richiesta stragiudiziale di adempimento, sicché deve ritenersi che gli interessi di mora richiesti con il ricorso monitorio abbiano decorrenza dalla data della domanda, ossia dal deposito del ricorso monitorio, che appare avvenuta il 29.01.2023 come si desume dal frontespizio del fascicolo monitorio (cfr. all. 8 fasc. attrice).
Ne consegue che, applicando il tasso moratorio sopra individuato a decorrere dalla data del deposito del ricorso monitorio fino alla data indicata dal convenuto per il computo degli interessi (30.09.2023), l'ammontare degli interessi moratori spettanti a questo è pari a 764,02 euro.
Ciò importa la riduzione del credito relativo agli interessi richiesti con il precetto (2.368,52 euro) all'importo sopra indicato.
Sul punto, va ricordato che “L'eccessività della somma portata nel precetto non travolge questo per l'intero ma ne determina la nullità o inefficacia parziale per la somma eccedente, con la conseguenza che l'intimazione rimane valida per la somma effettivamente dovuta, alla cui determinazione provvede il giudice, che è investito di poteri di cognizione ordinaria a seguito dell'opposizione in ordine alla quantità del credito” (Cass. Civ. n. 27032/2014).
Infine, l'opponente contesta la misura del compenso richiesto per il precetto in quanto, pur essendo indicato nel valore medio in 344,35 euro, il compenso medio è pari invece a 226,00 euro.
La parte convenuta ha evidenziato che l'importo è stato indicato come valore medio per mero refuso.
Ciò posto, alla luce delle tariffe vigenti per il computo dei compensi dovuti all'Avvocato per le prestazioni professionali al momento della redazione del precetto, il compenso massimo previsto per la redazione del precetto è pari a
354,00 euro per lo scaglione compreso tra 5.201,00 euro e 26.000,00 euro, scaglione di riferimento nel caso di specie, stante l'entità del credito azionato.
Ciò chiarito, non avendo la parte attrice offerto deduzioni per apprezzare l'eventuale entità eccessiva o non dovuta del compenso richiesto dal convenuto e non essendo lo stesso superiore al massimo tariffario, la contestazione proposta dall'attrice va respinta, in quanto generica. In conclusione, in parziale accoglimento dell'opposizione proposta da parte attrice, deve dichiararsi l'inefficacia del precetto opposto nei limiti dell'importo di 1.604,50 euro, pari agli interessi moratori non dovuti, e restando lo stesso valido ed efficace per il residuo credito pari a 12.946,99 euro.
Le spese seguono il criterio di soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, secondo i parametri previsti dal D.M. n. 55/2014, tenuto conto del valore della controversia, da computarsi in base al decisum, venendo in rilievo una causa avente ad oggetto l'accertamento di un'obbligazione pecuniaria (12.946,99 euro), e delle attività concretamente eseguite dalle parti, dovendosi escludere il compenso per l'attività istruttoria, non essendo state assunte prove e non avendo la convenuta depositato memorie integrative.
Il compenso del difensore di parte convenuta va incrementato del 30%, ai sensi dell'art. 4 comma 1bis del D.M. n. 55/2014, essendo stata la comparsa di costituzione e risposta redatta con collegamenti ipertestuali che agevolano la consultazione degli allegati.
Non può liquidarsi un autonomo compenso per l'attività difensiva espletata nel sub procedimento in cui è stata decisa l'istanza di sospensione proposta dall'attrice, costituendo il procedimento di sospensione un procedimento cautelare sui generis cui non è applicabile, di regola, la disciplina del procedimento cautelare uniforme (Cass: Civ. S.U. n. 19889/2019), sicché non
è possibile liquidare, per il suddetto procedimento, un autonomo compenso alla stregua della normativa cautelare.
P.Q.M.
il Tribunale di Grosseto, definitivamente pronunciando, sulla causa civile iscritta a R.G. n. 1865/2023 e vertente tra le parti di cui in epigrafe, disattesa ogni contraria istanza e deduzione, così provvede: 1) dichiara inefficace il precetto opposto limitatamente all'importo di 1.604,50 euro, restando lo stesso valido ed efficace per il residuo importo di 12.946,99 euro;
2) condanna l'attrice al pagamento delle spese processuali in favore del convenuto che si liquidano nella somma di 4.416,10 euro a titolo di compensi, oltre spese generali al 15%, CPA e IVA se dovuti.
Grosseto, 27.01.2025
IL GIUDICE
Dott. Valerio Medaglia