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Sentenza 16 gennaio 2026
Sentenza 16 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. XIII, sentenza 16/01/2026, n. 453 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 453 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 453/2026
Depositata il 16/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 13, riunita in udienza il
21/10/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
BRANCATO VINCENZO, Presidente e Relatore
COSTANZO MASSIMO RICCARDO, Giudice
PAGANO ANDREA, Giudice
in data 21/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 5679/2023 depositato il 29/12/2023
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Gravina Di Catania
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 5602/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CATANIA sez.
2 e pubblicata il 21/08/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1018 IMU 2015 a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Per Ricorrente_1 S.R.L., appellante:
-in accoglimento del presente appello, riformare la sentenza n. 5602/2023 pronunciata in data 13/06/2023
e depositata in data 21/08/2023 dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catania, Sez. n. 2 e, per l'effetto, dichiarare l'integrale illegittimità ed infondatezza dell'avviso di accertamento IMU 2015 n. 1018 emesso dal Comune di Gravina di Catania;
- in subordine, ritenere e dichiarare non applicabile la sanzione irrogata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3,
D.Lgs. n. 472/1997;
- condannare controparte alla rifusione delle spese e dei compensi del doppio grado giudizio.
Per il Comune di Gravina di Catania:
- rigettare il ricorso in appello formulato dalla Ricorrente_1 s.r.l;
- Dichiarare non applicabile alla fattispecie de qua la sent. della Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Catania n. 9286/2022 per i motivi meglio esposti in narrativa;
Con vittoria di spese
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 5602/2023 pronunciata in data 13/06/2023 e depositata in data 21/08/2023, la Corte di
Giustizia Tributaria di primo grado di Catania, Sez. n. 2, rigettava il ricorso proposto dalla Ricorrente_1 s.r.l. avverso l'avviso di accertamento n. 1018, notificatole il 4.12.2020 dal Comune di Gravina di Catania per omesso pagamento di €1.495,00 a titolo di IMU 2015 oltre interessi e sanzioni.
La ricorrente veniva anche condannata al pagamento delle spese del giudizio.
Avverso tale sentenza proponeva appello la soccombente eccependo i seguenti motivi:
I. “ILLEGITTIMITA' ED ERRONEITA' DELLA SENTENZA IMPUGNATA. SPETTANZA
DELL'ESENZIONE IMU PER I BENI MERCE DELL'IMPRESA. ILLEGITTIMITA' ED INFONDATEZZA
DELL'AVVISO DI ACCERTAMENTO IMPUGNATO PER VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART.
2, COMMI 1 E 2 LETT. A) DEL D.L. 102/2013, DELL'ART. 6, L. 212/2000 E DELL'ART. 1, C. 769, L. 160/2019 -
INTERVENUTO GIUDICATO ESTERNO”;
II. “ERRONEITA' DELLA SENTENZA IMPUGNATA PER VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE
DELL'ART. 3, D.LGS. N. 472/1997 - ILLEGITTIMA APPLICAZIONE DELLA SANZIONE PECUNIARIA IRROGATA”.
Resisteva il Comune di Gravina contestando quanto avversariamente affermato.
Seguiva memoria illustrativa da parte dell'appellante.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello proposto è infondato e va pertanto rigettato. Infatti, per come affermato dalla Suprema Corte, “ ai fini dell'applicazione dei benefici in questione, è necessaria l'osservanza dell'obbligo dichiarativo che costituisce un preciso onere formale, espressamente previsto a pena di decadenza che non può essere sostituito da altre forme di denunce o superato dalla circostanza che il Comune fosse venuto a conoscenza aliunde dei fatti che comportano l'esenzione del pagamento dell'imposta ( Cass. n. 21465/2020).
Deriva da quanto precede che la società ricorrente, avendo omesso di presentare la dichiarazione IMU per l'anno 2015, è decaduta dal preteso beneficio fiscale. Né dalla medesima può essere utilmente invocata la successiva previsione più favorevole di cui alla legge di bilancio posto che le norme che stabiliscono esenzioni o agevolazioni sono di stretta interpretazione, ai sensi dell'art. 14 delle preleggi, sicchè non è possibile ricorrere al criterio analogico o all'interpretazione estensiva ( Cass. 17.2.2022, n. 5190).
In ordine poi alla pretesa estensione del giudicato esterno relativo al 2016 ritiene questa Corte che esso non possa essere utilmente invocato dalla contribuente trattandosi, nel caso di specie, di imposta relativa a periodi diversi, correlata a situazioni di fatto variabili nelle diverse annualità e che, perciò, implicano uno specifico accertamento in ciascun periodo.
Non risulta neanche fondata l'eccezione secondo la quale sarebbe illegittima l'applicazione della sanzione di € 448,50 irrogata dal Comune ai sensi dell'art. 1, co. 769, della l. n. 160/2019.
Detta norma, che non ha previsto alcuna forma di decadenza dalla agevolazione relativa ai beni merci, infatti, secondo il principio di irretroattività, non potrà che trovare applicazione per il periodo di imposta successivo a quello di entrata in vigore della legge.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Sicilia, Sezione Staccata di Catania n. 13, definitivamente pronunziando, rigetta l'appello proposto dalla Ricorrente_1 s. r. l. avverso la sentenza n. 5602/2023, pronunziata il 13.6.2023 dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catania, Sezione 2°;
condanna l'appellante al pagamento in favore del Comune di Gravina di Catania delle spese del presente grado che liquida in € 500,00, oltre accessori di legge.
Catania 21.10.2025 Il Presidente rel.
dr. V. Brancato
Depositata il 16/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 13, riunita in udienza il
21/10/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
BRANCATO VINCENZO, Presidente e Relatore
COSTANZO MASSIMO RICCARDO, Giudice
PAGANO ANDREA, Giudice
in data 21/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 5679/2023 depositato il 29/12/2023
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Gravina Di Catania
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 5602/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CATANIA sez.
2 e pubblicata il 21/08/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1018 IMU 2015 a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Per Ricorrente_1 S.R.L., appellante:
-in accoglimento del presente appello, riformare la sentenza n. 5602/2023 pronunciata in data 13/06/2023
e depositata in data 21/08/2023 dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catania, Sez. n. 2 e, per l'effetto, dichiarare l'integrale illegittimità ed infondatezza dell'avviso di accertamento IMU 2015 n. 1018 emesso dal Comune di Gravina di Catania;
- in subordine, ritenere e dichiarare non applicabile la sanzione irrogata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3,
D.Lgs. n. 472/1997;
- condannare controparte alla rifusione delle spese e dei compensi del doppio grado giudizio.
Per il Comune di Gravina di Catania:
- rigettare il ricorso in appello formulato dalla Ricorrente_1 s.r.l;
- Dichiarare non applicabile alla fattispecie de qua la sent. della Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Catania n. 9286/2022 per i motivi meglio esposti in narrativa;
Con vittoria di spese
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 5602/2023 pronunciata in data 13/06/2023 e depositata in data 21/08/2023, la Corte di
Giustizia Tributaria di primo grado di Catania, Sez. n. 2, rigettava il ricorso proposto dalla Ricorrente_1 s.r.l. avverso l'avviso di accertamento n. 1018, notificatole il 4.12.2020 dal Comune di Gravina di Catania per omesso pagamento di €1.495,00 a titolo di IMU 2015 oltre interessi e sanzioni.
La ricorrente veniva anche condannata al pagamento delle spese del giudizio.
Avverso tale sentenza proponeva appello la soccombente eccependo i seguenti motivi:
I. “ILLEGITTIMITA' ED ERRONEITA' DELLA SENTENZA IMPUGNATA. SPETTANZA
DELL'ESENZIONE IMU PER I BENI MERCE DELL'IMPRESA. ILLEGITTIMITA' ED INFONDATEZZA
DELL'AVVISO DI ACCERTAMENTO IMPUGNATO PER VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART.
2, COMMI 1 E 2 LETT. A) DEL D.L. 102/2013, DELL'ART. 6, L. 212/2000 E DELL'ART. 1, C. 769, L. 160/2019 -
INTERVENUTO GIUDICATO ESTERNO”;
II. “ERRONEITA' DELLA SENTENZA IMPUGNATA PER VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE
DELL'ART. 3, D.LGS. N. 472/1997 - ILLEGITTIMA APPLICAZIONE DELLA SANZIONE PECUNIARIA IRROGATA”.
Resisteva il Comune di Gravina contestando quanto avversariamente affermato.
Seguiva memoria illustrativa da parte dell'appellante.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello proposto è infondato e va pertanto rigettato. Infatti, per come affermato dalla Suprema Corte, “ ai fini dell'applicazione dei benefici in questione, è necessaria l'osservanza dell'obbligo dichiarativo che costituisce un preciso onere formale, espressamente previsto a pena di decadenza che non può essere sostituito da altre forme di denunce o superato dalla circostanza che il Comune fosse venuto a conoscenza aliunde dei fatti che comportano l'esenzione del pagamento dell'imposta ( Cass. n. 21465/2020).
Deriva da quanto precede che la società ricorrente, avendo omesso di presentare la dichiarazione IMU per l'anno 2015, è decaduta dal preteso beneficio fiscale. Né dalla medesima può essere utilmente invocata la successiva previsione più favorevole di cui alla legge di bilancio posto che le norme che stabiliscono esenzioni o agevolazioni sono di stretta interpretazione, ai sensi dell'art. 14 delle preleggi, sicchè non è possibile ricorrere al criterio analogico o all'interpretazione estensiva ( Cass. 17.2.2022, n. 5190).
In ordine poi alla pretesa estensione del giudicato esterno relativo al 2016 ritiene questa Corte che esso non possa essere utilmente invocato dalla contribuente trattandosi, nel caso di specie, di imposta relativa a periodi diversi, correlata a situazioni di fatto variabili nelle diverse annualità e che, perciò, implicano uno specifico accertamento in ciascun periodo.
Non risulta neanche fondata l'eccezione secondo la quale sarebbe illegittima l'applicazione della sanzione di € 448,50 irrogata dal Comune ai sensi dell'art. 1, co. 769, della l. n. 160/2019.
Detta norma, che non ha previsto alcuna forma di decadenza dalla agevolazione relativa ai beni merci, infatti, secondo il principio di irretroattività, non potrà che trovare applicazione per il periodo di imposta successivo a quello di entrata in vigore della legge.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Sicilia, Sezione Staccata di Catania n. 13, definitivamente pronunziando, rigetta l'appello proposto dalla Ricorrente_1 s. r. l. avverso la sentenza n. 5602/2023, pronunziata il 13.6.2023 dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catania, Sezione 2°;
condanna l'appellante al pagamento in favore del Comune di Gravina di Catania delle spese del presente grado che liquida in € 500,00, oltre accessori di legge.
Catania 21.10.2025 Il Presidente rel.
dr. V. Brancato