Sentenza 15 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Chieti, sentenza 15/01/2025, n. 18 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Chieti |
| Numero : | 18 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CHIETI REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
in composizione monocratica, in persona del Giudice dott. Francesco Turco, ha pronunciato, la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 611 del Ruolo Generale affari contenziosi dell'anno 2024 TRA (P. I.V.A.: ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Pescara, Via Pietro Nenni n. 16/4, presso lo studio dell'Avv. Antonello Salce, che la rappresenta e difende come da procura in atti;
ATTRICE/OPPONENTE E (C.F.: , elettivamente domiciliata presso le Controparte_1 C.F._1
Email_1 Email_2 degli Avv.ti Alessandro Di Sciascio ed Alessandro Iovenitti, che la rappresentano e difendono come da procura in atti;
CONVENUTA/OPPOSTA OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo. CONCLUSIONI: Per l'opponente: in via principale Revocarsi il decreto ingiuntivo n. 577/2023 (R.G. 1600/2023) emesso dal Tribunale di Chieti perché infondato in fatto e in diritto per i suesposti motivi;
in via subordinata nella denegata ipotesi di riconoscimento del credito oggetto di ingiunzione, ridurre comunque lo stesso per le ragioni di cui in premessa;
in ogni caso con vittoria di spese e competenza di lite. Per l'opposta: in accoglimento dei motivi sopra esposti e disattesa ogni contraria istanza, - rigettare l'opposizione proposta e confermare il decreto ingiuntivo opposto, con ogni sua statuizione;
- in ogni caso, ordinare alla odierna opponente la restituzione dell'acconto percepito (come nell'ingiunzione di pagamento oggetto di opposizione), previo accertamento del grave ed ingiustificato inadempimento della opponente stessa, che legittima il recesso della opposta e/o la risoluzione del contratto, e pertanto condannare la in persona del Parte_1 suo legale rappresentante pro tempore, a pagare in favore della suddetta parte opposta (come in epigrafe), l'importo di cui all'ingiunzione di pagamento, ovvero il diverso importo ritenuto di giustizia, oltre ad interessi dalla domanda al soddisfo come per legge;
- Il tutto, con condanna alle spese e competenze di lite a carico di parte opponente. RAGIONI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato il 26.2.2024 la sig.ra ha chiesto ingiungersi alla CP_1
il pagamento della somma di € 15.822,53 oltre Parte_1 interessi e spese della procedura monitoria, al fine di ottenere la restituzione dell'acconto versato in forza del contratto di appalto del 30.12.2022 stipulato con la Parte_1
Si duole che la attrice non avrebbe mai iniziato i lavori.
Ciò detto, si osserva quanto segue. Oggetto del presente giudizio è la pretesa della convenuta alla restituzione della somma corrisposta a titolo di acconto. Ebbene, l'opposizione a decreto ingiuntivo introduce un procedimento ordinario a cognizione piena nel quale il giudice, anche se abbia accertato la mancanza delle condizioni richieste dagli artt. 633 e ss. c.p.c., deve comunque pronunciare sul merito del diritto fatto valere dal creditore, tenuto conto degli elementi probatori esibiti nel corso del giudizio (Cass. Sez. 2 - , Sentenza n. 7020 del 12/03/2019). La pretesa creditoria è sicuramente fondata, dovendosi riconoscere, incidentalmente, il grave ed imputabile inadempimento della attrice al contratto di appalto. Va considerato che (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 826 del 20/01/2015) “In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno o per l'adempimento deve provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi poi ad allegare la circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre al debitore convenuto spetta la prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova è applicabile quando è sollevata eccezione di inadempimento ai sensi dell'art. 1460 cod. civ. (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione). Anche quando sia dedotto l'inesatto adempimento dell'obbligazione al creditore istante spetta la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento, gravando ancora una volta sul debitore la prova dell'esatto adempimento, quale fatto estintivo della propria obbligazione.” Dunque l'attrice, sulla quale grava l'onere, non ha assolutamente assolto al proprio onere probatorio in ordine all'esecuzione, almeno parziale, del contratto. Per tali ragioni l'opposizione non può essere accolta. Le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Definitivamente pronunziando, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa:
1) Rigetta l'opposizione;
2) Dichiara definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo del Tribunale di Chieti n. 87/2024 (R.G. 235/2024) emesso il 28.2.2024;
3) Condanna (P. I.V.A.: , alla rifusione Parte_1 P.IVA_1 delle spese di lite in favore di (C.F.: , Controparte_1 C.F._1 che si liquidano in € 2.540,00 per compensi di avvocato oltre spese generali nella misura del 15% CPA ed IVA come per legge.
Così deciso in Chieti, il 15.1.2025 Il G.U. Dott. Francesco Turco