TRIB
Sentenza 3 ottobre 2025
Sentenza 3 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 03/10/2025, n. 332 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 332 |
| Data del deposito : | 3 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Avellino, nelle persone dei seguenti magistrati riuniti in camera di consiglio: dott. Raffaele Califano Presidente dott.ssa Michela Palladino giudice dott.ssa Paola Beatrice giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al R.G. n. 669/2025 avente ad oggetto separazione personale dei coniugi azionato, con domanda congiunta, da nata ad [...] il Parte_1
31.10.1987, C.F. , rappresentata e difesa, come da procura in atti, C.F._1
dall'avv. Giovanna Ponte ed elettivamente domiciliata in Avella (Av) alla Piazza Municipio n. 5
e LI GE nato a [...] il [...], C.F.
, rappresentato e difeso, come da procura in atti, dall'avv. Carmine C.F._2
CO ed elettivamente domiciliato in Avella alla via Madonna del Carmine n. 30;
RICORRENTI
Con il parere reso dal P.M. in data 31.7.2025
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 31.03.2025 i ricorrenti hanno chiesto al Tribunale di Avellino di pronunciare la separazione personale alle condizioni ivi indicate. Le parti, dopo aver premesso di aver contratto matrimonio il 21.09.2013 e che dalla loro unione è nata la figlia il Persona_1
25.05.2016, hanno esposto che è venuta meno la comunione materiale e spirituale nel corso degli anni a causa di incomprensioni e divergenze caratteriali, tali da rendere intollerabile la convivenza.
Con note scritte depositate per l'udienza del 3.07.2025 le parti si sono riportate alle condizioni riportate nel ricorso introduttivo e la causa è stata rimessa alla decisione collegiale.
1/2 Orbene, la domanda di separazione deve essere accolta alle condizioni di cui al ricorso introduttivo del presente procedimento non risultando contrarie alle norme imperative e all'interesse della figlia con compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla domanda di separazione proposta dalle parti, così provvede:
- omologa la separazione dei coniugi sopra generalizzati alle condizioni di cui al ricorso;
- compensa interamente le spese di lite tra le parti;
- manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza;
- dispone che, in caso di diffusione del presente provvedimento, siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs. 196/2003.
Così deciso nella camera di consiglio del 25.9.2025
Il giudice estensore dott.ssa Paola Beatrice
Il Presidente dott. Raffaele Califano
2/2
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Avellino, nelle persone dei seguenti magistrati riuniti in camera di consiglio: dott. Raffaele Califano Presidente dott.ssa Michela Palladino giudice dott.ssa Paola Beatrice giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al R.G. n. 669/2025 avente ad oggetto separazione personale dei coniugi azionato, con domanda congiunta, da nata ad [...] il Parte_1
31.10.1987, C.F. , rappresentata e difesa, come da procura in atti, C.F._1
dall'avv. Giovanna Ponte ed elettivamente domiciliata in Avella (Av) alla Piazza Municipio n. 5
e LI GE nato a [...] il [...], C.F.
, rappresentato e difeso, come da procura in atti, dall'avv. Carmine C.F._2
CO ed elettivamente domiciliato in Avella alla via Madonna del Carmine n. 30;
RICORRENTI
Con il parere reso dal P.M. in data 31.7.2025
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 31.03.2025 i ricorrenti hanno chiesto al Tribunale di Avellino di pronunciare la separazione personale alle condizioni ivi indicate. Le parti, dopo aver premesso di aver contratto matrimonio il 21.09.2013 e che dalla loro unione è nata la figlia il Persona_1
25.05.2016, hanno esposto che è venuta meno la comunione materiale e spirituale nel corso degli anni a causa di incomprensioni e divergenze caratteriali, tali da rendere intollerabile la convivenza.
Con note scritte depositate per l'udienza del 3.07.2025 le parti si sono riportate alle condizioni riportate nel ricorso introduttivo e la causa è stata rimessa alla decisione collegiale.
1/2 Orbene, la domanda di separazione deve essere accolta alle condizioni di cui al ricorso introduttivo del presente procedimento non risultando contrarie alle norme imperative e all'interesse della figlia con compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla domanda di separazione proposta dalle parti, così provvede:
- omologa la separazione dei coniugi sopra generalizzati alle condizioni di cui al ricorso;
- compensa interamente le spese di lite tra le parti;
- manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza;
- dispone che, in caso di diffusione del presente provvedimento, siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs. 196/2003.
Così deciso nella camera di consiglio del 25.9.2025
Il giudice estensore dott.ssa Paola Beatrice
Il Presidente dott. Raffaele Califano
2/2