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Sentenza 27 giugno 2025
Sentenza 27 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 27/06/2025, n. 269 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 269 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2025 |
Testo completo
N. V.G. 1733/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PISA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Santa Spina Presidente Relatore dott.ssa Alessandra Migliorino Giudice dott.ssa Giulia Tavella Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento per separazione consensuale iscritto al n. v.g. 1733/2025 promosso dai coniugi:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. RONDONI Parte_1 C.F._1
DANIELA
e
FR FERRETTI (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. C.F._2
MONTECCHIANI PAOLA
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto, formulato ai sensi dell'art. 473 -bis 51 c.p.c. i coniugi in epigrafe chiedevano all'intestato Tribunale di omologare le condizioni di separazione di cui al ricorso medesimo.
Premettevano di aver contratto matrimonio in Lyndhurst (Regno Unito), il 20 marzo 2010, con atto iscritto nei registri dello stato civile del Comune di Montaione (FI), Anno 2011, Parte II, Serie C, n°4, ufficio 1 e che, dalla loro unione, erano nate le figlie, il 19 agosto 2010 e il 22 Persona_1 Per_2
maggio 2017.
Allegavano il venir meno tra loro coniugi della comunione materiale e spirituale tanto da spingerli ad introdurre il presente giudizio di separazione personale.
Il Collegio prende atto dell'accordo raggiunto dalle parti – riportato in allegato alle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. - reputando le intese raggiunte non contrarie a norme imperative e/o all'ordine pubblico né appaiono in contrasto con l'interesse della prole;
tali accordi non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, e, anzi, paiono adeguate a garantire alla prole l'accesso ad una effettiva bigenitorialità, secondo i principi normativi introdotti con legge 8 febbraio 2006, n. 54 e ribaditi negli artt. 337 bis e ss. c.c. di cui al D.lgs. n.
154/2013.
Anche il PM, notiziato della pendenza del presente procedimento ha espresso parere favorevole ex art. 473 bis.51 c.p.c., ex art. 3, comma 33, d.l.gs. 10.10.2022, n. 149, affinché venga omologato l'accordo raggiunto dai coniugi.
Le parti, depositando le note ex art. 127 ter c.p.c. debitamente sottoscritte dichiaravano di essere a conoscenza dei propri diritti e delle norme che prevedono la loro partecipazione all'udienza, di confermare la volontà di separarsi, e di rinunciare a comparire personalmente.
Alla luce di quanto sopra, il Tribunale può dunque procedere all'omologazione dell'accordo raggiunto tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, omologa la separazione dei coniugi in epigrafe e dunque:
dichiara la separazione personale dei coniugi e FR Parte_2
FERRETTI, uniti in matrimonio in Lyndhurst (Regno Unito), il 20 marzo 2010, con atto iscritto nei registri dello stato civile del Comune di Montaione (FI) Anno 2011, Parte II, Serie C, n°4, ufficio 1, alle seguenti condizioni:
1) I coniugi vivranno separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di legge;
2) La casa coniugale sita in Ponsacco (PI), Via Valdera Pontedera n. 107 (doc. 3) e catastalmente identificata al Catasto dei Fabbricati di detto Comune, foglio 3: - particella 578 sub.42, categoria A/2, classe 2, consistenza vani 7, superficie catastale mq. 141, rendita euro 939,95, quanto all'appartamento; - particella 578 sub.30, categoria C/6, classe 2, consistenza mq.14, superficie catastale mq. 14, rendita euro 75,92, quanto all'autorimessa. già di proprietà dei coniugi resterà assegnata alla sig.ra che continuerà ad abitarci Parte_2
insieme alle figlie che qui manterranno la residenza anagrafica;
3) I coniugi si obbligano al pagamento della rata del mutuo ipotecario contratto per l'acquisto della casa presso la Banca di Pisa e Fornacette Credito Cooperativo, nella misura del 50% ciascuno a decorrere dal mese di deposito del ricorso (depositato in data 22 maggio 2025);
4) La IG.ra si obbliga a volturare a proprio nome tutte le utenze relative Parte_1
all'immobile ivi compresa la tassa rifiuti e si obbliga a farsi totale carico del costo delle stesse anche se ancora intestate al IG. ET AN;
si obbliga altresì al totale pagamento delle spese condominiali e dei costi di manutenzione ordinaria dell'immobile. il tutto a far data dal deposito del ricorso (depositato in data 22 maggio 2025); 5) Il sig. ET si obbliga a mutare la propria residenza anagrafica entro e non oltre 6 mesi dalla sottoscrizione del ricorso e provvederà alla riconsegna delle chiavi dell'appartamento e delle pertinenze dell'immobile entro 30 giorni dal deposito del ricorso (depositato in data 22 maggio 2025);
6) Nessun mantenimento è dovuto in favore dell'uno o dell'altro coniuge;
7) L'autovettura e la moto già in uso alla IG.ra resteranno nella disponibilità di Pt_1 quest'ultima che continuerà a disporne quale unico utilizzatore ed il sig. ET rinuncia ad ogni diritto sulle stesse e si dichiara sin d'ora disponibile a semplice richiesta della IG.ra a sottoscrivere l'atto di vendita in favore di quest'ultima per la quota del 50% di sua Pt_1
proprietà;
8) La IG.ra assume su di sé ogni onere di pagamento relativo al bollo, all'assicurazione Pt_1
di entrambe i mezzi e si obbliga a manlevare il IG. ET dal pagamento di qualunque sanzione, tassa o ammenda inerenti l'uso esclusivo dei mezzi;
9) Il sig. ET assume su di sé ogni onere di pagamento relativo ai prestiti contratti a suo nome ancorché in costanza di matrimonio e si obbliga a manlevare la sig.ra dal pagamento Pt_1
di qualsiasi somma con riferimento a tali finanziamenti e/o prestiti;
10) Non vi sono altri beni mobili da dividere, avendo i coniugi già provveduto in tal senso;
11) Le parti con la sottoscrizione dell'accordo, dichiarano di nulla aver a pretendere a nessun titolo e si impegnano a manlevare reciprocamente l'un l'altro da ogni pretesa economica dovesse essere avanzata da terzi per prestiti contratti nell'interesse della famiglia ed in costanza di matrimonio ed intestati al singolo coniuge;
salvo il pagamento del mutuo ipotecario contratto per l'acquisto dell'immobile coniugale la cui rata mensile verrà pagata al
50% da ciascuna delle parti, a decorrere dal mese di deposito del presente ricorso (depositato in data 22 maggio 2025) così come saranno ripartite al 50% le spese straordinarie relative all'immobile;
12) L'Assegno Unico sarà percepito interamente dalla sig.ra ed il sig. ET con la Pt_1
sottoscrizione del ricorso dà il proprio assenso a ciò mentre le detrazioni per i figli saranno pari al 50% cadauno;
13) Le figlie minori e saranno affidate congiuntamente ad entrambi Persona_3 Persona_4
i genitori che eserciteranno insieme la potestà genitoriale, assumendo di comune accordo le decisioni di maggiore interesse relativamente all'istruzione, all'educazione ed alla salute, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni delle medesime;
Per quanto riguarda le sole decisioni relative a questioni di ordinaria amministrazione, i genitori potranno esercitare la potestà genitoriale separata;
14) Le figlie minori saranno collocate presso la madre e sarà nell'abitazione di quest'ultima che prenderanno la residenza anagrafica;
15) Le figlie minori staranno con il padre tutti i fine settimana dal sabato alla domenica durante il periodo scolastico e dal venerdì alla domenica una volta finita la scuola, restando ferma la possibilità delle parti di concordare scelte diverse, per esigenze lavorative o altro. Nei giorni in cui i figli sono presso uno dei genitori, l'altro potrà, previo accordo, incontrarli quando lo richieda in occasione di eventi che si svolgono in luoghi pubblici (manifestazioni, recite, stage gare allenamenti);
16) Le figlie minori trascorreranno i giorni di Natale e Pasqua in modo alternato con i genitori e analogamente i giorni di SA NO (26 dicembre), 31 dicembre e 1° gennaio e Pasquetta ad anni alterni. Salvo diversi accordi tra le parti che prevedano comunque alle minori di passare un periodo di tempo durante le ridette festività, con ciascun genitore;
17) Infine, i genitori potranno tenere con sé le figlie per almeno quindici giorni consecutivi durante le vacanze estive, da convenirsi di comune accordo tra i genitori. La comunicazione del periodo in cui tenere le figlie presso di sé per le vacanze estive dovrà essere comunicata almeno all'altro coniuge prima della indicazione del piano ferie al datore di lavoro, a fini organizzativi;
18) Il sig. ET AN si impegna a corrispondere alla sig.ra a Parte_2
titolo di mantenimento delle figlie minori, la somma di €. 1.000,00 mensili (€. 500,00 a figlia) entro il giorno 5 di ogni mese a decorrere dal mese di deposito del presente ricorso somma rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT;
19) Le spese straordinarie sono poste al 50% a carico di ciascun genitore secondo protocollo CNF
e precisamente:
• SPESE EXTRA ASSEGNO OBBLIGATORIE per le quali non è richiesta la previa concertazione: libri scolastici, spese sanitarie urgenti, farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuare tramite SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato;
spese protesiche, spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto acquistato con l'accordo di entrambi i genitori. Tutte le spese extra assegno, subordinate o meno al consenso del genitore devono essere documentate;
SPESE EXTRA
ASSEGNO subordinate al consenso di entrambi i genitori, suddivise nelle seguenti categorie:
1) scolastiche: iscrizione e rette di scuole private, iscrizioni, rette ed eventuali spese alloggiative ove fuori sede di università pubbliche e private, ripetizioni, frequenza del conservatorio o scuole formative, master e specializzazioni post universitari;
frequentazione del conservatorio o di scuole formative, spese per la preparazione agli esami di abilitazione o alla preparazione a concorsi (quindi acquisto di libri, dispense ed eventuali pernottamenti fuori sede) viaggi di istruzione organizzati dalla scuola, laddove l'esigenza nasca con la separazione e debba coprire l'orario di lavoro del genitore che lo utilizza;
viaggi studio e di istruzione, soggiorni all'estero per motivi di studio, corsi per l'apprendimento delle lingue straniere;
2) spese di natura ludica e parascolastica: corsi di attività artistiche (musica, disegno, pittura) corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto, conseguimento della patente presso autoscuola private;
3) spese sportive: attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica;
4) spese medico sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia;
5) organizzazione di ricevimenti, celebrazione e festeggiamenti dedicati ai figli. In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore a fronte di una formale richiesta scritta avanzata dall'altro, (a mezzo sms, email, fax, pec ecc.) dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro 20gg dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta il silenzio sarà intenso come consenso alla spesa. Il rimborso pro quota al genitore anticipatario della spesa e che ha esibito e consegnato idonea documentazione entro 1 mese dalla stessa, è dovuto entro un mese successivo a decorrere dalla richiesta.
• Si precisa che ogni spesa straordinaria superiore ad € 150,00 è subordinata al consenso che dovrà essere esplicitato a mezzo messaggio o mail entro sette giorni dalla richiesta. Il dissenso dovrà essere motivato;
20) Reciproco consenso al rilascio/rinnovo del passaporto per sé e per le minori o di altro documento valido a fini dell'espatrio o equipollente;
21) Le spese di lite saranno interamente compensate tra le parti ed i procuratori dichiarano di rinunciare alla solidarietà di cui all'art 13 LP.
Ordina all'ufficiale civile di procedere alle annotazioni della presente sentenza e agli altri incombenti di legge.
Pisa, 27/06/2025
Il Presidente relatore dott.ssa Santa Spina
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PISA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Santa Spina Presidente Relatore dott.ssa Alessandra Migliorino Giudice dott.ssa Giulia Tavella Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento per separazione consensuale iscritto al n. v.g. 1733/2025 promosso dai coniugi:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. RONDONI Parte_1 C.F._1
DANIELA
e
FR FERRETTI (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. C.F._2
MONTECCHIANI PAOLA
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto, formulato ai sensi dell'art. 473 -bis 51 c.p.c. i coniugi in epigrafe chiedevano all'intestato Tribunale di omologare le condizioni di separazione di cui al ricorso medesimo.
Premettevano di aver contratto matrimonio in Lyndhurst (Regno Unito), il 20 marzo 2010, con atto iscritto nei registri dello stato civile del Comune di Montaione (FI), Anno 2011, Parte II, Serie C, n°4, ufficio 1 e che, dalla loro unione, erano nate le figlie, il 19 agosto 2010 e il 22 Persona_1 Per_2
maggio 2017.
Allegavano il venir meno tra loro coniugi della comunione materiale e spirituale tanto da spingerli ad introdurre il presente giudizio di separazione personale.
Il Collegio prende atto dell'accordo raggiunto dalle parti – riportato in allegato alle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. - reputando le intese raggiunte non contrarie a norme imperative e/o all'ordine pubblico né appaiono in contrasto con l'interesse della prole;
tali accordi non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, e, anzi, paiono adeguate a garantire alla prole l'accesso ad una effettiva bigenitorialità, secondo i principi normativi introdotti con legge 8 febbraio 2006, n. 54 e ribaditi negli artt. 337 bis e ss. c.c. di cui al D.lgs. n.
154/2013.
Anche il PM, notiziato della pendenza del presente procedimento ha espresso parere favorevole ex art. 473 bis.51 c.p.c., ex art. 3, comma 33, d.l.gs. 10.10.2022, n. 149, affinché venga omologato l'accordo raggiunto dai coniugi.
Le parti, depositando le note ex art. 127 ter c.p.c. debitamente sottoscritte dichiaravano di essere a conoscenza dei propri diritti e delle norme che prevedono la loro partecipazione all'udienza, di confermare la volontà di separarsi, e di rinunciare a comparire personalmente.
Alla luce di quanto sopra, il Tribunale può dunque procedere all'omologazione dell'accordo raggiunto tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, omologa la separazione dei coniugi in epigrafe e dunque:
dichiara la separazione personale dei coniugi e FR Parte_2
FERRETTI, uniti in matrimonio in Lyndhurst (Regno Unito), il 20 marzo 2010, con atto iscritto nei registri dello stato civile del Comune di Montaione (FI) Anno 2011, Parte II, Serie C, n°4, ufficio 1, alle seguenti condizioni:
1) I coniugi vivranno separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di legge;
2) La casa coniugale sita in Ponsacco (PI), Via Valdera Pontedera n. 107 (doc. 3) e catastalmente identificata al Catasto dei Fabbricati di detto Comune, foglio 3: - particella 578 sub.42, categoria A/2, classe 2, consistenza vani 7, superficie catastale mq. 141, rendita euro 939,95, quanto all'appartamento; - particella 578 sub.30, categoria C/6, classe 2, consistenza mq.14, superficie catastale mq. 14, rendita euro 75,92, quanto all'autorimessa. già di proprietà dei coniugi resterà assegnata alla sig.ra che continuerà ad abitarci Parte_2
insieme alle figlie che qui manterranno la residenza anagrafica;
3) I coniugi si obbligano al pagamento della rata del mutuo ipotecario contratto per l'acquisto della casa presso la Banca di Pisa e Fornacette Credito Cooperativo, nella misura del 50% ciascuno a decorrere dal mese di deposito del ricorso (depositato in data 22 maggio 2025);
4) La IG.ra si obbliga a volturare a proprio nome tutte le utenze relative Parte_1
all'immobile ivi compresa la tassa rifiuti e si obbliga a farsi totale carico del costo delle stesse anche se ancora intestate al IG. ET AN;
si obbliga altresì al totale pagamento delle spese condominiali e dei costi di manutenzione ordinaria dell'immobile. il tutto a far data dal deposito del ricorso (depositato in data 22 maggio 2025); 5) Il sig. ET si obbliga a mutare la propria residenza anagrafica entro e non oltre 6 mesi dalla sottoscrizione del ricorso e provvederà alla riconsegna delle chiavi dell'appartamento e delle pertinenze dell'immobile entro 30 giorni dal deposito del ricorso (depositato in data 22 maggio 2025);
6) Nessun mantenimento è dovuto in favore dell'uno o dell'altro coniuge;
7) L'autovettura e la moto già in uso alla IG.ra resteranno nella disponibilità di Pt_1 quest'ultima che continuerà a disporne quale unico utilizzatore ed il sig. ET rinuncia ad ogni diritto sulle stesse e si dichiara sin d'ora disponibile a semplice richiesta della IG.ra a sottoscrivere l'atto di vendita in favore di quest'ultima per la quota del 50% di sua Pt_1
proprietà;
8) La IG.ra assume su di sé ogni onere di pagamento relativo al bollo, all'assicurazione Pt_1
di entrambe i mezzi e si obbliga a manlevare il IG. ET dal pagamento di qualunque sanzione, tassa o ammenda inerenti l'uso esclusivo dei mezzi;
9) Il sig. ET assume su di sé ogni onere di pagamento relativo ai prestiti contratti a suo nome ancorché in costanza di matrimonio e si obbliga a manlevare la sig.ra dal pagamento Pt_1
di qualsiasi somma con riferimento a tali finanziamenti e/o prestiti;
10) Non vi sono altri beni mobili da dividere, avendo i coniugi già provveduto in tal senso;
11) Le parti con la sottoscrizione dell'accordo, dichiarano di nulla aver a pretendere a nessun titolo e si impegnano a manlevare reciprocamente l'un l'altro da ogni pretesa economica dovesse essere avanzata da terzi per prestiti contratti nell'interesse della famiglia ed in costanza di matrimonio ed intestati al singolo coniuge;
salvo il pagamento del mutuo ipotecario contratto per l'acquisto dell'immobile coniugale la cui rata mensile verrà pagata al
50% da ciascuna delle parti, a decorrere dal mese di deposito del presente ricorso (depositato in data 22 maggio 2025) così come saranno ripartite al 50% le spese straordinarie relative all'immobile;
12) L'Assegno Unico sarà percepito interamente dalla sig.ra ed il sig. ET con la Pt_1
sottoscrizione del ricorso dà il proprio assenso a ciò mentre le detrazioni per i figli saranno pari al 50% cadauno;
13) Le figlie minori e saranno affidate congiuntamente ad entrambi Persona_3 Persona_4
i genitori che eserciteranno insieme la potestà genitoriale, assumendo di comune accordo le decisioni di maggiore interesse relativamente all'istruzione, all'educazione ed alla salute, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni delle medesime;
Per quanto riguarda le sole decisioni relative a questioni di ordinaria amministrazione, i genitori potranno esercitare la potestà genitoriale separata;
14) Le figlie minori saranno collocate presso la madre e sarà nell'abitazione di quest'ultima che prenderanno la residenza anagrafica;
15) Le figlie minori staranno con il padre tutti i fine settimana dal sabato alla domenica durante il periodo scolastico e dal venerdì alla domenica una volta finita la scuola, restando ferma la possibilità delle parti di concordare scelte diverse, per esigenze lavorative o altro. Nei giorni in cui i figli sono presso uno dei genitori, l'altro potrà, previo accordo, incontrarli quando lo richieda in occasione di eventi che si svolgono in luoghi pubblici (manifestazioni, recite, stage gare allenamenti);
16) Le figlie minori trascorreranno i giorni di Natale e Pasqua in modo alternato con i genitori e analogamente i giorni di SA NO (26 dicembre), 31 dicembre e 1° gennaio e Pasquetta ad anni alterni. Salvo diversi accordi tra le parti che prevedano comunque alle minori di passare un periodo di tempo durante le ridette festività, con ciascun genitore;
17) Infine, i genitori potranno tenere con sé le figlie per almeno quindici giorni consecutivi durante le vacanze estive, da convenirsi di comune accordo tra i genitori. La comunicazione del periodo in cui tenere le figlie presso di sé per le vacanze estive dovrà essere comunicata almeno all'altro coniuge prima della indicazione del piano ferie al datore di lavoro, a fini organizzativi;
18) Il sig. ET AN si impegna a corrispondere alla sig.ra a Parte_2
titolo di mantenimento delle figlie minori, la somma di €. 1.000,00 mensili (€. 500,00 a figlia) entro il giorno 5 di ogni mese a decorrere dal mese di deposito del presente ricorso somma rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT;
19) Le spese straordinarie sono poste al 50% a carico di ciascun genitore secondo protocollo CNF
e precisamente:
• SPESE EXTRA ASSEGNO OBBLIGATORIE per le quali non è richiesta la previa concertazione: libri scolastici, spese sanitarie urgenti, farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuare tramite SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato;
spese protesiche, spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto acquistato con l'accordo di entrambi i genitori. Tutte le spese extra assegno, subordinate o meno al consenso del genitore devono essere documentate;
SPESE EXTRA
ASSEGNO subordinate al consenso di entrambi i genitori, suddivise nelle seguenti categorie:
1) scolastiche: iscrizione e rette di scuole private, iscrizioni, rette ed eventuali spese alloggiative ove fuori sede di università pubbliche e private, ripetizioni, frequenza del conservatorio o scuole formative, master e specializzazioni post universitari;
frequentazione del conservatorio o di scuole formative, spese per la preparazione agli esami di abilitazione o alla preparazione a concorsi (quindi acquisto di libri, dispense ed eventuali pernottamenti fuori sede) viaggi di istruzione organizzati dalla scuola, laddove l'esigenza nasca con la separazione e debba coprire l'orario di lavoro del genitore che lo utilizza;
viaggi studio e di istruzione, soggiorni all'estero per motivi di studio, corsi per l'apprendimento delle lingue straniere;
2) spese di natura ludica e parascolastica: corsi di attività artistiche (musica, disegno, pittura) corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto, conseguimento della patente presso autoscuola private;
3) spese sportive: attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica;
4) spese medico sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia;
5) organizzazione di ricevimenti, celebrazione e festeggiamenti dedicati ai figli. In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore a fronte di una formale richiesta scritta avanzata dall'altro, (a mezzo sms, email, fax, pec ecc.) dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro 20gg dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta il silenzio sarà intenso come consenso alla spesa. Il rimborso pro quota al genitore anticipatario della spesa e che ha esibito e consegnato idonea documentazione entro 1 mese dalla stessa, è dovuto entro un mese successivo a decorrere dalla richiesta.
• Si precisa che ogni spesa straordinaria superiore ad € 150,00 è subordinata al consenso che dovrà essere esplicitato a mezzo messaggio o mail entro sette giorni dalla richiesta. Il dissenso dovrà essere motivato;
20) Reciproco consenso al rilascio/rinnovo del passaporto per sé e per le minori o di altro documento valido a fini dell'espatrio o equipollente;
21) Le spese di lite saranno interamente compensate tra le parti ed i procuratori dichiarano di rinunciare alla solidarietà di cui all'art 13 LP.
Ordina all'ufficiale civile di procedere alle annotazioni della presente sentenza e agli altri incombenti di legge.
Pisa, 27/06/2025
Il Presidente relatore dott.ssa Santa Spina