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Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 17/11/2025, n. 981 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 981 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 11342/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE CIVILE DI BOLOGNA Volontaria Giurisdizione Il Tribunale, composto dai Magistrati dr. Bruno PERLA Presidente dr.ssa Silvia MIGLIORI Giudice rel. dr.ssa Carmen GIRALDI Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha emesso la seguente SENTENZA nel procedimento di primo grado sopra emarginato, promosso da:
nato a [...], il [...] (C.F.: Parte_1
), rappresentato e difeso dall'Avv. Manuela MARZARI ed C.F._1 elettivamente domiciliata presso il suo studio a Bologna, in via D'Azeglio, n. 47,
RICORRENTE con l'intervento di
nato a [...] il [...] (C.F.: Controparte_1
), rappresentato e difeso dall'Avv. Francesca CERISOLI, quale C.F._2 curatore speciale, (C.F.: ), (C.F.: Parte_2 C.F._3 Parte_3
), (C.F.: ) e C.F._4 Parte_4 C.F._5
(C.F.: ), tutti rappresentati e difesi Parte_5 C.F._6 dall'Avv. Francesca DORI ed elettivamente domiciliati presso il suo studio a Bologna, via D'Azeglio, n. 47
* * * OGGETTO: adozione di nata a [...] il 13 settembre Parte_2
1973 (C.F.: ) C.F._3
* * * CONCLUSIONI Le parti intervenute hanno concluso come da verbale di udienza del 6 novembre 2025.
* * * MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato il 7 agosto 2025 nato a [...], Parte_1 il 5 aprile 1949, ha domandato di adottare nata a [...] Parte_2 il 13 settembre 1973. pagina 1 di 3 L'istante ha esposto che:
- dal 1974 intrattiene una relazione sentimentale con la signora , con Parte_3 la quale ha contratto matrimonio nel 1986;
- la compagna ha una figlia, avuta dal precedente matrimonio col Parte_2 signor deceduto il 14 aprile 1991; Parte_6
- ha accolto l'adottanda come figlia propria fin da subito;
- ha abitato con lui, la madre e (il figlio nato dal matrimonio con la Pt_2 Pt_4 signora ) a Monte San Pietro Terme fino al 1998, quando si è sposata con il Pt_3 signor CP_2
- a seguito del divorzio, l'adottanda è tornata a vivere a casa in famiglia fino al 2004, quando è andata a convivere con il signor , col quale è si è poi Parte_5 sposata e ha avuto il figlio CP_1
- ha curato, mantenuto, educato al pari di , senza mai fare alcuna Pt_2 Pt_4 differenza tra i due che, per lui, sono entrambi figli propri. Si è costituita l'avv. CERISOLI, quale curatrice speciale di , la Controparte_1 quale ha riferito che il minore ha raccontato che considera il signor da Pt_1 sempre suo nonno (anche perché il padre biologico della madre non lo ha mai conosciuto), e di essere ben contento di ufficializzare questo rapporto;
anche sua madre lo è e perciò lui non ha nulla in contrario poiché considera questa adozione un fatto positivo per tutti quanti.
Si sono altresì costituiti i signori , Parte_2 Parte_3 Parte_4
e , i quali hanno espresso il proprio consenso
[...] Parte_5 all'adozione. La signora a in particolare puntualizzato di essere da sempre Pt_2 parte integrante della famiglia che sua madre ha costruito con e di Parte_1 avere da sempre considerato il ricorrente quale suo “babbo” e come suo Pt_4 fratello. Nell'udienza del 6 novembre 2025 sono comparsi il ricorrente e tutti gli intervenuti, i quali hanno confermato il contenuto dei rispettivi atti. Il signor in particolare, ha affermato di considerare come una Pt_1 Pt_2 figlia e la signora ha riferito di considerare il ricorrente come un padre. Pt_2
Entrambi hanno dichiarato che desiderano procedere all'adozione per dare veste legale a questo loro rapporto. All'esito, la Giudice designata ha rimesso alla decisione del Collegio.
*** Il P.M. non è intervenuto. Questo Ufficio si attiene al principio giurisprudenziale secondo cui “per l'osservanza delle norme che prevedono l'intervento obbligatorio del P.M. nel processo civile … è sufficiente che gli atti siano comunicati all'Ufficio del medesimo per consentirgli di intervenire nel giudizio, mentre l'effettiva partecipazione e la formulazione delle conclusioni sono rimesse alla sua diligenza” (cfr. Cass. n. 10894/05; Cass. n. 22576/13; Cass. 6136/15; Cass. n. 12254/20). Gli atti sono stati comunicati alla Procura della Repubblica il 26 agosto 2025; pagina 2 di 3 La circostanza che il P.M. non abbia effettivamente partecipato al procedimento e formulato le conclusioni non osta alla possibilità di provvedere da parte del Collegio.
*** Sussistono i presupposti di legge per l'adozione, in quanto:
- l'adottante ha compiuto i trentacinque anni di età e ha oltre diciotto anni in più dell'adottanda, la quale a sua volta è maggiorenne, come imposto dall'art. 291 c.c.;
- non è stata in precedenza adottata da altri;
Parte_2
- figlio dell'adottante, ha prestato il proprio consenso;
Parte_4
- la madre dell'adottanda ( ), coniugata con l'adottante, ha prestato il Parte_3 proprio consenso all'adozione della figlia;
- il padre dell'adottanda, è deceduto il 14 aprile 1991; Parte_6
- il marito della signora ha espresso parere Pt_2 Parte_5 favorevole;
- l'adozione non risulta essere in contrasto con gli interessi del figlio minore dell'adottanda;
- l'adozione conviene a in quanto in tal modo può ulteriormente Parte_2 consolidare e rafforzare, anche tramite un riconoscimento giuridico, il profondo rapporto affettivo e spirituale che da molti anni la lega al signor Parte_1
- non è emerso che l'adottante intenda utilizzare l'istituto dell'adozione in modo improprio, per conseguire finalità vietate dall'ordinamento o che l'ordinamento persegue con diversi istituti. Va inoltre disposto che, conformemente alle sue istanze, l'adottanda posponga il cognome quello Pt_1 Pt_2
Data la peculiare natura della causa nulla va disposto sulle spese.
P.Q.M.
definitivamente decidendo, dichiara l'adozione di nata a [...] il [...], da Parte_2 parte di nato a [...], il [...]; Parte_1 dispone che il cognome venga posposto a quello e che pertanto Pt_1 Pt_2
l'adottata assuma il nome “ ; Parte_7 dispone che la sentenza venga trascritta a cura del Cancelliere del Tribunale di Bologna ai sensi dell'art. 314 c.c. Nulla sulle spese. Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della prima sezione civile, in data 12 novembre 2025.
La Giudice est. dr.ssa Silvia Migliori Il Presidente
dr. Bruno Perla
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE CIVILE DI BOLOGNA Volontaria Giurisdizione Il Tribunale, composto dai Magistrati dr. Bruno PERLA Presidente dr.ssa Silvia MIGLIORI Giudice rel. dr.ssa Carmen GIRALDI Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha emesso la seguente SENTENZA nel procedimento di primo grado sopra emarginato, promosso da:
nato a [...], il [...] (C.F.: Parte_1
), rappresentato e difeso dall'Avv. Manuela MARZARI ed C.F._1 elettivamente domiciliata presso il suo studio a Bologna, in via D'Azeglio, n. 47,
RICORRENTE con l'intervento di
nato a [...] il [...] (C.F.: Controparte_1
), rappresentato e difeso dall'Avv. Francesca CERISOLI, quale C.F._2 curatore speciale, (C.F.: ), (C.F.: Parte_2 C.F._3 Parte_3
), (C.F.: ) e C.F._4 Parte_4 C.F._5
(C.F.: ), tutti rappresentati e difesi Parte_5 C.F._6 dall'Avv. Francesca DORI ed elettivamente domiciliati presso il suo studio a Bologna, via D'Azeglio, n. 47
* * * OGGETTO: adozione di nata a [...] il 13 settembre Parte_2
1973 (C.F.: ) C.F._3
* * * CONCLUSIONI Le parti intervenute hanno concluso come da verbale di udienza del 6 novembre 2025.
* * * MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato il 7 agosto 2025 nato a [...], Parte_1 il 5 aprile 1949, ha domandato di adottare nata a [...] Parte_2 il 13 settembre 1973. pagina 1 di 3 L'istante ha esposto che:
- dal 1974 intrattiene una relazione sentimentale con la signora , con Parte_3 la quale ha contratto matrimonio nel 1986;
- la compagna ha una figlia, avuta dal precedente matrimonio col Parte_2 signor deceduto il 14 aprile 1991; Parte_6
- ha accolto l'adottanda come figlia propria fin da subito;
- ha abitato con lui, la madre e (il figlio nato dal matrimonio con la Pt_2 Pt_4 signora ) a Monte San Pietro Terme fino al 1998, quando si è sposata con il Pt_3 signor CP_2
- a seguito del divorzio, l'adottanda è tornata a vivere a casa in famiglia fino al 2004, quando è andata a convivere con il signor , col quale è si è poi Parte_5 sposata e ha avuto il figlio CP_1
- ha curato, mantenuto, educato al pari di , senza mai fare alcuna Pt_2 Pt_4 differenza tra i due che, per lui, sono entrambi figli propri. Si è costituita l'avv. CERISOLI, quale curatrice speciale di , la Controparte_1 quale ha riferito che il minore ha raccontato che considera il signor da Pt_1 sempre suo nonno (anche perché il padre biologico della madre non lo ha mai conosciuto), e di essere ben contento di ufficializzare questo rapporto;
anche sua madre lo è e perciò lui non ha nulla in contrario poiché considera questa adozione un fatto positivo per tutti quanti.
Si sono altresì costituiti i signori , Parte_2 Parte_3 Parte_4
e , i quali hanno espresso il proprio consenso
[...] Parte_5 all'adozione. La signora a in particolare puntualizzato di essere da sempre Pt_2 parte integrante della famiglia che sua madre ha costruito con e di Parte_1 avere da sempre considerato il ricorrente quale suo “babbo” e come suo Pt_4 fratello. Nell'udienza del 6 novembre 2025 sono comparsi il ricorrente e tutti gli intervenuti, i quali hanno confermato il contenuto dei rispettivi atti. Il signor in particolare, ha affermato di considerare come una Pt_1 Pt_2 figlia e la signora ha riferito di considerare il ricorrente come un padre. Pt_2
Entrambi hanno dichiarato che desiderano procedere all'adozione per dare veste legale a questo loro rapporto. All'esito, la Giudice designata ha rimesso alla decisione del Collegio.
*** Il P.M. non è intervenuto. Questo Ufficio si attiene al principio giurisprudenziale secondo cui “per l'osservanza delle norme che prevedono l'intervento obbligatorio del P.M. nel processo civile … è sufficiente che gli atti siano comunicati all'Ufficio del medesimo per consentirgli di intervenire nel giudizio, mentre l'effettiva partecipazione e la formulazione delle conclusioni sono rimesse alla sua diligenza” (cfr. Cass. n. 10894/05; Cass. n. 22576/13; Cass. 6136/15; Cass. n. 12254/20). Gli atti sono stati comunicati alla Procura della Repubblica il 26 agosto 2025; pagina 2 di 3 La circostanza che il P.M. non abbia effettivamente partecipato al procedimento e formulato le conclusioni non osta alla possibilità di provvedere da parte del Collegio.
*** Sussistono i presupposti di legge per l'adozione, in quanto:
- l'adottante ha compiuto i trentacinque anni di età e ha oltre diciotto anni in più dell'adottanda, la quale a sua volta è maggiorenne, come imposto dall'art. 291 c.c.;
- non è stata in precedenza adottata da altri;
Parte_2
- figlio dell'adottante, ha prestato il proprio consenso;
Parte_4
- la madre dell'adottanda ( ), coniugata con l'adottante, ha prestato il Parte_3 proprio consenso all'adozione della figlia;
- il padre dell'adottanda, è deceduto il 14 aprile 1991; Parte_6
- il marito della signora ha espresso parere Pt_2 Parte_5 favorevole;
- l'adozione non risulta essere in contrasto con gli interessi del figlio minore dell'adottanda;
- l'adozione conviene a in quanto in tal modo può ulteriormente Parte_2 consolidare e rafforzare, anche tramite un riconoscimento giuridico, il profondo rapporto affettivo e spirituale che da molti anni la lega al signor Parte_1
- non è emerso che l'adottante intenda utilizzare l'istituto dell'adozione in modo improprio, per conseguire finalità vietate dall'ordinamento o che l'ordinamento persegue con diversi istituti. Va inoltre disposto che, conformemente alle sue istanze, l'adottanda posponga il cognome quello Pt_1 Pt_2
Data la peculiare natura della causa nulla va disposto sulle spese.
P.Q.M.
definitivamente decidendo, dichiara l'adozione di nata a [...] il [...], da Parte_2 parte di nato a [...], il [...]; Parte_1 dispone che il cognome venga posposto a quello e che pertanto Pt_1 Pt_2
l'adottata assuma il nome “ ; Parte_7 dispone che la sentenza venga trascritta a cura del Cancelliere del Tribunale di Bologna ai sensi dell'art. 314 c.c. Nulla sulle spese. Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della prima sezione civile, in data 12 novembre 2025.
La Giudice est. dr.ssa Silvia Migliori Il Presidente
dr. Bruno Perla
pagina 3 di 3