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Sentenza 30 settembre 2025
Sentenza 30 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 30/09/2025, n. 2968 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2968 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI ROMA
II SEZIONE LAVORO
composta dai seguenti magistrati dott. Alberto CELESTE Presidente relatore dott.ssa Maria Pia DI STEFANO Consigliere dott. Roberto BONANNI Consigliere
a seguito di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza collegiale del 30/9/2025 riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE
nella causa civile in grado d'appello iscritta al R.G. n. 719/2022 vertente
TRA
Parte_1
(avv.to Panfili)
PARTE APPELLANTE
E
Controparte_1
(avv. Romano Carrattelli)
PARTE APPELLATA
NONCHE'
Controparte_2
(avv. Morelli)
PARTE APPELLATA - APPELLANTE INCIDENTALE
E
Controparte_3
(avv. Moretti)
PARTE APPELLATA
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 9229 del 18/11/2021
CONCLUSIONI: come da scritti difensivi in atti. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con la sentenza impugnata - per quel che qui ancora rileva - in accoglimento dell'opposizione, CP_ CP_ proposta da nei confronti dell , dell e dell , si Controparte_1 Controparte_4 annullava l'intimazione di pagamento n. 097 2019 90620602 000, notificata il 20/1/2020, per l'importo complessivo di € 128.248,62, ritenendo prescritti tutti i crediti contributivi portati dalle sottese 5 cartelle di CP_ CP_ pagamento (una per crediti e le restanti quattro per crediti nonché dai sottesi 8 avvisi di CP_ pagamento (per crediti ), compensando le spese di lite.
L interponeva gravame, chiedendone la parziale riforma. Pt_1 CP_ CP_ Resistevano la l' e l . CP_1
Quest'ultimo spiegava appello incidentale. CP_2
Disposta la trattazione scritta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., la causa è stata decisa come segue con dispositivo e motivazione contestuale.
Preliminarmente, va rilevato che, ai sensi del novellato art. 342 c.p.c., l' ha dichiarato di non Pt_1 impugnare sia il capo della sentenza che ha dichiarato la prescrizione dei crediti incorporati negli 8 avvisi di CP_ addebito dell' (v. anche infra), sia il capo della sentenza che ha dichiarato la prescrizione dei crediti incorporati nella cartella di pagamento n. 097 2009 0174269555 000, in quanto la stessa è stata fatta oggetto di annullamento ex lege ai sensi del decreto-legge n. 41/2021, convertito in legge n. 69/2021.
L'oggetto del contendere in questa sede è circoscritto alla contestazione della declaratoria, da parte del Tribunale capitolino, di prescrizione dei crediti incorporati nelle restanti 4 cartelle di pagamento - segnatamente, n. 097 2015 0138889316 000, n. 097 2016 0015448371 000, n. 097 2016 0148407441 000 e n. 097 2017 0122350541 000 - sul fondante assunto della ritenuta mancata dimostrazione della regolarità della loro notificazione.
In particolare, il primo giudice non ha ritenuto sufficiente che l' avesse prodotto, in Pt_1 accompagno con la documentazione concernente le notificazioni, un “analitico estratto ruolo”: invero,
“sarebbe assai discutibile ritenere sufficiente la produzione di un mero estratto di ruolo, senza consentire al contribuente di poter esaminare, almeno in copia, la cartella asseritamente notificata, la quale deve rispondere ad una serie di requisiti sostanziali e formali che, in mancanza di sua produzione, il contribuente stesso non può in alcun modo valutare, né formulare le eventuali eccezioni del caso”.
In buona sostanza, la gravata sentenza ha dichiarato la nullità della notifica delle cartelle de quibus -
e, quindi, la prescrizione dei relativi crediti contributivi - in forza dell'omesso deposito della copia integrale delle stesse cartelle, non avendo ritenuto sufficiente, ai fini probatori, il deposito, da parte dell'odierna appellante, degli estratti di ruolo e dei referti di notifica delle cartelle.
Tale assunto non merita di essere condiviso.
Invero - come ripetutamente affermato dalla magistratura di vertice - l'estratto di ruolo costituisce la fedele riproduzione della parte del ruolo relativa alle pretese creditorie azionate verso il debitore con la cartella esattoriale, contenente tutti gli elementi essenziali per identificare la persona del debitore, la causa e l'ammontare della pretesa creditoria, sicchè esso costituisce idonea prova dell'entità e della natura del credito portato dalla cartella esattoriale ivi indicata, contenendo, altresì, l'indicazione dei dati essenziali per scriminare la ragione causale del credito da riscuotere. Nello specifico, in forza di quanto prescritto dall'art. 25 del d.P.R. 29/9/1973, n. 602, nonché dagli artt.
1 e 6 del d.m. 3/9/1999, n. 321, il suddetto estratto - che non è un mero atto interno, né una sintesi del ruolo operata a sua discrezione dallo stesso soggetto che l'ha formato - deve riportare gli elementi occorrenti ad identificare in modo inequivoco il soggetto contribuente (nominativo, codice fiscale, data di nascita e domicilio fiscale) e ad individuare la natura e l'entità delle pretese iscritte a ruolo (numero della cartella, importo dovuto, importo già riscosso, importo residuo ed aggio), nonché la descrizione del tributo, il codice e l'anno di riferimento del tributo, l'anno di iscrizione a ruolo, la data di esecutività del ruolo, gli estremi della notifica della cartella di pagamento e l'Ente creditore.
In quest'ordine di concetti, ha errato il primo giudice a non prendere in esame l'estratto di ruolo prodotto, e a non valutare la regolarità della notificazione delle cartelle di pagamento, in base alle copie delle rispettive relazioni di notificazione e/o degli avvisi di ricevimento, non essendo necessaria la produzione in giudizio dell'originale o della copia autentica delle stesse cartelle.
Nello specifico, le 4 cartelle oggetto dell'originaria opposizione risultano tutte validamente notificate: in particolare, la cartella n. 097 2015 0138889316 000 è stata validamente notificata il 22/4/2016, ai sensi dell'art. 26 del d.P.R. n. 602/1973, mediante deposito presso la casa comunale previa constatazione da parte del messo notificatore della precaria assenza della destinataria presso la propria residenza ed invio della successiva raccomandata informativa n. 689266448272 del 12/4/2016, non ritirata dalla destinataria e spedita al mittente per compiuta giacenza, e parimenti risulta validamente perfezionato il medesimo iter notificatorio in relazione alle restanti 3 cartelle (v., in particolare, la cartella n. 097 2016 0015448371 000 notificata il 27/6/2016, con invio della successiva raccomandata informativa n. 689276523252 del 16/6/2016; la cartella n. 097 2016 0148407441 000 notificata il 13/2/2017 ed invio della successiva raccomandata informativa n. 68935409118 del 2/2/2017; e la cartella n. 097 2017 0122350541 000 notificata il 27/11/2017
e invio della successiva raccomandata informativa n. 57306563344-1 del 13/11/2017).
Ne consegue che, stante l'accertata validità delle notificazioni delle 4 cartelle di cui sopra - effettuate, rispettivamente, in data 22/4/2016, 27/6/2016, 13/2/2017 e 27/11/2017 - il termine di prescrizione quinquennale applicabile alla fattispecie, alla data di notificazione dell'intimazione di pagamento impugnata avvenuta il 20/1/2020, non risulta decorso.
Pertanto, l'appello principale proposto dall merita accoglimento, con consequenziale riforma Pt_1 parziale dell'impugnata sentenza (ferma nel resto). CP_ Va, invece, rigettato l'appello incidentale spiegato dall , il quale invoca la parziale riforma della gravata sentenza nella parte in cui ha ritenuto prescritti i crediti portati nei sottesi 8 avvisi di addebito, e segnatamente n. 397 2014 0033156614 000, n. 397 2015 0000389558 000, n. 397 2015 0001654560 000,
n. 397 2015 0001890502 000, n. 397 2015 0018716626 000, n. 397 2016 0009610588 000, n. 397 2018
0018697159 000 e n. 39720180019101511000.
Invero, correttamente il primo giudice ha concluso in tal senso, a causa della mancata dimostrazione CP_ in giudizio della regolarità della loro notificazione da parte dell' , Ente titolare del credito ed autore della notificazione degli atti, ma contumace nel giudizio di primo grado;
né tale lacuna probatoria può colmarsi in questa sede - come pretende l - con i poteri istruttori esercitabili d'ufficio ai sensi del combinato CP_2 disposto degli artt. 210, 213, 421 e 437 c.p.c. Atteso l'esito complessivo della lite - che registra il parziale accoglimento delle originarie domande della parte opponente - si ritiene che sussistano giusti motivi per compensare le spese di entrambi i gradi di giudizio tra tutte le parti. CP_ Sussistono, in capo all , stante il rigetto dell'appello incidentale, le condizioni oggettive, richieste dall'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, per il raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.
a - accoglie l'appello principale proposto dall' e, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, Pt_1 ferma nel resto, rigetta l'opposizione all'intimazione di pagamento opposta limitatamente ai crediti portati nelle sottese cartelle di pagamento n. 097 2015 0138889316 000, n. 097 2016 0015448371 000, n. 097
2016 0148407441 000 e n. 097 2017 0122350541 000; CP_ b - rigetta l'appello incidentale spiegato dall;
c - compensa tra tutte le parti le spese di entrambi i gradi di giudizio;
CP_ d - dà atto che sussistono, in capo all , le condizioni oggettive, richieste dall'art. 13, comma 1- quater, del d.P.R. n. 115/2002, per il versamento dell'ulteriore importo del contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso.
Roma, 30/9/2025
IL PRESIDENTE ESTENSORE
(Alberto Celeste)