Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 17/04/2025, n. 704 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 704 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Seconda Sezione Civile
Riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati
Dott.ssa Anna Maria Rossi Presidente
Dott.ssa Bianca Maria Gaudioso Consigliere
Dott. Giovanni Mazzei Giudice Ausiliario - Relatore
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di Appello iscritta al n. 1034 del ruolo generale dell'anno 2017, trattenuta in decisione all'udienza collegiale del 27.2.2024
PROMOSSA DA con l'Avv. DANIELA BACCHETTA ed elettivamente domiciliata c/o Parte_1
AVV. SILVIA AGNESE - VIALE SILVANI, 3/4 - BOLOGNA
-Appellante-
CONTRO
, con gli Avv.ti ANTONIO ROSSI e CLAUDIA CONTARINI ed elettivamente CP_1 domiciliata in PIAZZA SAN MARTINO, 1 - BOLOGNA
-Appellata-
AVVERSO la Sentenza del Tribunale di Bologna n. 20256/2017, depositata il 07/03/2017
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale di precisazione delle conclusioni
LA CORTE udita la relazione della causa fatta dal relatore G.A. dott. Giovanni Mazzei;
udita la lettura delle conclusioni prese dai procuratori delle parti;
letti ed esaminati gli atti e i documenti del processo, ha così deciso:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
proponeva rituale opposizione, non negando l'esistenza del credito Parte_1 azionato in monitorio, ma eccependo, ex art. 1460 c.c., l'inadempimento grave della fornitrice d'opera, rea di non avere restituito alla committente, nonostante la fine del lungo rapporto, pluriennale, di collaborazione tra le parti, dei disegni, degli stampi e delle fusioni per la produzione del riduttore “doppio asse modello VM110” che l'opponente aveva consegnato alla all'inizio CP_1 del loro rapporto. Su richiesta dell'opponente, che aveva domandato in riconvenzionale danni da liquidarsi in via equitativa in € 20.000 e sollevato eccezione di estinzione per compensazione del credito azionato in monitorio, il Giudice di Pace aveva ordinato la trasmissione degli atti al Tribunale, competente per valore per la decisione della domanda riconvenzionale, trattenendo davanti a sé, siccome funzionalmente competente, il procedimento di opposizione, sospeso sino alla definizione del giudizio sui danni. riassumeva, quindi, la causa davanti al Tribunale competente ratione valoris, Parte_1 insistendo sul grave inadempimento della convenuta, proponendo domanda di risoluzione contrattuale ex art. 1453 c.c., e, per l'ipotesi di mancata restituzione dei beni, definiti come
“prototipi: stampi e fusioni realizzati su disegno del sig. , che affermava essere Persona_1
“indebitamente trattenuti dalla convenuta”, ne chiedeva la condanna al risarcimento del danno da liquidarsi in via equitativa entro la somma massima di € 25.000.
Si costituiva eccependo la nullità della domanda per indeterminatezza CP_1 dell'oggetto, in quanto non aveva nemmeno indicato in cosa consistessero “disegni, Parte_1 stampi e fusioni” di cui chiedeva la restituzione. All'esito dell'istruttoria, sulla base dell'esame degli atti e documenti di causa, il Tribunale rigettava la domanda riconvenzionale, ritenendo che l'attrice non avesse assolto all'onere probatorio su di lei incombente, in quanto non aveva identificato in modo puntuale i prototipi (essendosi limita solo ad affermare che si trattava di stampi e fusioni realizzati su disegno del padre dell'odierno legale rappresentante della società), senza neppure specificare il quantitativo o il materiale con cui sarebbero stati realizzati i prototipi né l'occasione e dunque la data nella quale si sarebbe verificata la consegna e non aveva provato, né si è offerta di provare, l'accordo intercorso fra le parti, né aveva indicato con precisione la data e l'oggetto di quell'affermato accordo, al quale le parti non avevano, evidentemente, mai fatto richiamo nel corso del “lunghissimo” rapporto commerciale.
Avverso tale decisione proponeva appello insistendo per Parte_1 l'accoglimento delle proprie domande. Si costituiva in giudizio , concludendo per il rigetto del gravame e la conferma CP_1 dell'impugnata Sentenza. Con Sentenza non definitiva n. 783/2023, emessa il 28.3.2023 e pubblicata il 7.4.2023, questa Corte così statuiva: “A) In parziale accoglimento dell'appello e, per l'effetto, in riforma dell'impugnata Sentenza, dichiara tenuta e condanna al risarcimento del danno patito CP_1 da nella misura che verrà accertata con la Sentenza definitiva”. Parte_1
Con successiva Ordinanza del 28 marzo 2023, veniva disposta la rimessione della causa sul ruolo, nominando quale CTU l'Ing. e fissando, per il giuramento e l'affidamento Persona_2 dell'incarico, l'udienza collegiale del 23 giugno 2023. All'esito della CTU veniva fissata nuova udienza per la precisazione delle conclusioni e la causa veniva definitivamente trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Premesso che al CTU veniva posto il seguente quesito: «accerti il C.T.U. i costi necessari per la realizzazione degli stampi e delle fusioni indispensabili per la produzione seriale del riduttore montato sulle macchine impastatrici della e precedentemente prodotti Parte_1 dalla nonché i tempi necessari per la realizzazione degli stessi»; che il CTU così CP_1 riassumeva le proprie conclusioni:
“I costi necessari per la realizzazione degli stampi ammontano ad € 32.950,00 + IVA. Quanto ai costi necessari per la realizzazione delle fusioni (getti) il CTU ritiene che non debba rientrare nel computo, perché, se anche a fossero state restituite le attrezzature Parte_1 originali, comunque avrebbe dovuto, con quelle attrezzature, rivolgersi ad una fonderia Parte_1 per ottenere i getti, e il prezzo dei getti in ghisa (materiale più processo) sarebbe più o meno il medesimo, dato che viene valutato a peso e che le uniche possibili differenze di prezzo del getto fra il progetto nuovo ed il progetto originario sarebbero dovute a qualche lieve differenza nelle forme (comunque non verificabile in mancanza del riduttore originario e dei suoi disegni).
I tempi necessari per la realizzazione degli stampi ammontano a circa 180 giorni di calendario (120 giorni lavorativi) dall'ordine, il che presuppone aver già sviluppato preliminarmente i disegni costruttivi del riduttore. Il valore equo e coerente dei disegni è stimato in € 5.400,00 + IVA”. Di conseguenza, fermo quanto disposto nella Sentenza non definitiva n. 783/2023, con la quale è stato integralmente deciso il merito del giudizio, non rimane che procedere alla quantificazione del danno, sulla scorta delle risultanze peritali, a cui questa Corte, nei limiti di cui si
è appena detto, non ha motivo di non aderire, stante il complesso e paziente lavoro di ricostruzione svolto dal Consulente, la correttezza tecnico scientifica delle deduzioni e conclusioni prese, e dello svolgimento di tutte le operazioni nel pieno contraddittorio fra tutte le parti in causa. All'esito delle predette risultanze l'appellante concludeva chiedendo una Parte_1 valutazione/liquidazione del danno nella sua interezza ed, in particolare, quanto al costo per i nuovi stampi/fusioni dei riduttori - qualora lo stesso non fosse ritenuto liquidabile nella somma periziata di € 32.500, oltre interessi di mora ex art. 1284 co.4° c.c. – ne chiedeva la liquidazione nella somma domandata di € 25.000, oltre interessi di mora;
mentre, quanto al costo per i nuovi disegni, previa declaratoria di remissione nei termini per la parte danneggiata, che solo nel corso delle operazioni peritali avrebbe capito di essere stata defraudata anche dei disegni tecnici, ne chiedeva la liquidazione nella somma periziata di euro 5.400 + iva, oltre interessi.
SITI: la società appellata sollevava diverse eccezioni: in primis contestando la richiesta di liquidazione del danno per la realizzazione dei disegni, in quanto la stessa non era oggetto dell'originaria domanda, la quale era limitata alla richiesta di risarcimento per la mancata restituzione di stampi e fusioni;
in secondo luogo contestando il quantum risarcitorio, richiesto nella misura indicata dal CTU, in quanto parte attrice/appellante aveva chiesto che detto risarcimento venisse liquidato in via equitativa, ex art. 1226 c.c., entro il tetto massimo di € 25.000. Secondo l'appellata si tratterebbe di danni mai reclamati prima e, quindi, di domande nuove e come tali inammissibili, rispetto alle quali non accettava l'estensione del contraddittorio. Escluse le parti relative al merito, già deciso con la Sentenza non definitiva, l'ultima eccezione che può essere analizzata è quella relativa alla nullità e/o inutilizzabilità della CTU, poichè la stessa, oltre ad essere meramente esplorativa, avrebbe avuto ad oggetto fatti principali che parte attrice non avrebbe potuto esimersi dall'allegare e provare ai sensi dell'art. 2697 c.c. L'eccezione di nullità della CTU è infondata. Il Consulente d'Ufficio, che pure aveva chiesto a questa Corte l'autorizzazione ad acquisire i disegni del riduttore prodotti in sede di CTU dalla autorizzazione negatagli, stante Parte_1 l'opposizione della convenuta, ha utilizzato solamente i documenti in atti per riuscire “ad individuare un valore equo e coerente” del danno patito dall'attrice/appellante, mentre le difficoltà incontrate dal CTU in sede di quantificazione del danno - in quanto i disegni prodotti da Parte_1 erano rappresentativi e non costruttivi - come scrive lo stesso Ing. nella propria relazione Per_2 conclusiva, “ha reso certamente più difficile per il CTU la determinazione del valore degli stampi, ma non l'ha resa impossibile, tant'è che il CTU è pervenuto ad una determinazione che neppure CP_ contesta concretamente” (CTU pag. 24). Sono, invece, fondate le prime due eccezioni.
Riguardo al danno per la mancata restituzione dei disegni, non è possibile liquidare il costo per il rifacimento degli stessi in quanto non ha mai richiesto prima tale danno. Parte_1 L'appellante si giustifica dicendo che solo in sede di CTU è emerso che quelli restituiti da non erano i disegni esecutivi, chiedendo di essere rimesso in termini per formulare la relativa CP_1 domanda risarcitoria, tuttavia la richiesta non risulta accoglibile, da un lato perché la è Parte_1 la società che ha ideato e brevettato gli stampi oggetto di causa e, quindi, doveva agevolmente capire che tipo di disegni le erano stati restituiti, ovvero, laddove voglia darsi per ammesso che nessuno all'interno dell'azienda era in grado di valutare quei disegni, avrebbe dovuto rivolgersi ad un esperto al fine di assicurarsi di essere in possesso dei disegni corretti (non foss'altro perché gli stessi erano indispensabili per proseguire la produzione); dall'altro perchè, al contrario di stampi e fusioni, di cui è plausibile che esistesse il solo originale consegnato a dei disegni poteva CP_1 agevolmente esserne conservata una copia negli archivi della quindi, il fatto che Parte_1 l'appellante non possegga una copia degli stessi, per averli smarriti o per non aver previsto di conservarne un duplicato, è circostanza che non può certo essere addebitata alla società appellata. Riguardo al quantum risarcitorio non può che rilevarsi che aveva Parte_1 espressamente e specificamente chiesto che detto risarcimento venisse liquidato in via equitativa, ex art. 1226 c.c., entro il tetto massimo di € 25.000. Ciò premesso, vale il principio più volte espresso dalla Suprema Corte, per cui nel giudizio di risarcimento del danno costituisce violazione della regola della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, di cui all'art. 112 c.p.c., il prescindere dalla specifica quantificazione dalla parte formulata in ordine a ciascuna voce di danno oggetto della domanda di ristoro (Cass. Civ, n.
12159/2021).
Tuttavia, se è vero che l'attrice aveva chiesto il risarcimento nei limiti di € 25.000, è altrettanto vero che detta domanda è stata formulata nel febbraio 2015, e che l'obbligazione risarcitoria è di valore, cosicché sulla somma richiesta va calcolata automaticamente, ed a prescindere da specifica domanda, la rivalutazione monetaria, che matura nelle more del procedimento, e spetta per le caratteristiche intrinseche del credito.
Di conseguenza, l'importo massimo liquidabile sarà dato dalla somma indicata dalla nell'atto di citazione di primo grado, maggiorato della rivalutazione monetaria Parte_1 calcolata fino al momento della decisione del gravame (ex multis Cass. Civ., n. 7272/2012).
Viceversa non possono essere liquidati gli interessi, in assenza di specifica domanda.
Le spese legali di entrambe i gradi e le spese di CTU seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei Parte_1 confronti di , avverso la Sentenza del Tribunale di Bologna n. 20256/2017, così dispone: CP_1
A) In parziale accoglimento dell'appello e, per l'effetto, in riforma dell'impugnata Sentenza, dichiara tenuta e condanna al risarcimento del danno patito da CP_1 Parte_1
che determina, in via equitativa, nella somma di € 25.000, oltre rivalutazione
[...] monetaria dal 27.2.2015 alla data di pubblicazione della presente pronuncia.
Su tale somma andranno calcolati gli interessi legali dalla data della presente pronuncia al saldo effettivo.
B) Dichiara tenuta e condanna al pagamento, in favore di CP_1 Parte_1 delle spese di entrambe i gradi del giudizio, che liquida, quanto al primo grado, in € 3.545 e, quanto al presente grado, in € 4.000, il tutto oltre rimborso contributi unificati, marche iscrizione, spese generali, IVA e CPA, come per legge.
C) Pone, definitivamente, a carico di le spese di CTU. CP_1 Così deciso in Bologna il 26.3.2025
Il Giudice Ausiliario - Estensore
Dott. Giovanni Mazzei
Il Presidente
Dott.ssa Anna Maria Rossi