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Sentenza 5 novembre 2025
Sentenza 5 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 05/11/2025, n. 11210 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 11210 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI ROMA SEZIONE IV LAVORO REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice, dott. Cesare Russo, lette le note di discussione scritta depositate ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 15578/2025 R.G. controversie lavoro promossa da
, rappresentato e difeso dall'avv. Daniele Checchi Parte_1 per procura allegata al ricorso,
- ricorrente -
contro
in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e CP_1 difeso dal funzionario incaricato dott.ssa Giulia Cauteruccio,
- resistente -
OGGETTO: indennità di accompagnamento, ex art.1 legge n. 18/1980. CONCLUSIONI: per le parti, come negli atti difensivi e nelle note scritte di udienza.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in forma telematica in data 28 aprile 2025 il ricorrente in epigrafe ha convenuto in giudizio l' in persona del legale CP_1 rappresentante pro-tempore, e premesso di essere titolare di indennità di accompagnamento, riconosciuta con sentenza del Tribunale di Roma n. 4401 del 15 aprile 2024 e che gli emolumenti dovuti sono stati liquidati dall' CP_1 con provvedimento TE08 del 17 ottobre 2024, ha contestato la legittimità della sospensione della provvidenza economica, disposta a decorrere da dicembre 2024 e comunicata con nota del 15 gennaio 2025, con la quale l' ha CP_2 rappresentato che “per effetto della sua assenza alla visita di revisione prevista per il giorno 18.11.2024 la prestazione di invalidità civile n. 044- 701207557638 è stata sospesa con decorrenza dal mese di dicembre 2024. E' stata dunque avviata la procedura di revoca e la prestazione sarà eliminata”. Premesso, tuttavia, di non avere ricevuto alcuna convocazione per la visita di revisione indicata dall' , la ricorrente ha eccepito l'illegittimità CP_2 della sospensione e ha chiesto la condanna dell'ente previdenziale al ripristino dell'indennità di accompagnamento di cui all'art. 1 della legge n. 18/1980 e al pagamento dei relativi ratei della prestazione assistenziale, maturati da dicembre 2024, oltre accessori, come per legge, e con il favore delle spese di lite, da distrarsi. Ritualmente instaurato il contraddittorio, si è costituito in giudizio l' assumendo che la materia del contendere sarebbe cessata, per essere CP_1 stata la prestazione liquidata con TE08 del 17 ottobre 2024. La causa è stata istruita mediante l'acquisizione della documentazione prodotta dalle parti. Assegnato termine per il deposito di note difensive e disposta contestualmente la sostituzione dell'udienza di discussione con lo scambio di note scritte, ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c., sulle conclusioni formulate dalle parti negli atti introduttivi e nelle note sostitutive di udienza la controversia è stata decisa.
2. Il ricorso è fondato e va accolto. Emerge dagli atti di causa che con sentenza n. 4401 del 15 aprile 2024 il Tribunale ha riconosciuto in favore del ricorrente il diritto all'indennità di accompagnamento, ex art. 1 della legge n. 18/1980, con decorrenza dalla domanda amministrativa del 27 luglio 2022, e ha condannato l' al CP_1 pagamento dei relativi ratei a decorrere dal mese di agosto 2022 (cfr. doc. n. 2 del ricorso). Con TE08 del 17 ottobre 2024 l' , per come attestato nello stesso CP_2 ricorso, ha provveduto a liquidare la prestazione e i ratei arretrati (cfr. doc. n.
3 del ricorso). Tuttavia, contrariamente a quanto ritenuto dall' nel presente CP_1 giudizio non è cessata la materia del contendere, perché l'oggetto dell'accertamento introdotto dal ricorrente non concerne l'effettiva esecuzione della sentenza resa tra le parti, ma la successiva sospensione adottata sul presupposto dell'assenza a visita di revisione (cfr. doc. n. 4 del ricorso). A fronte della specifica contestazione sviluppata in ricorso in merito alla mancata convocazione per la supposta visita di revisione del 18 novembre 2024, nulla ha allegato e, conseguentemente, provato l' , sicché la CP_2 procedura di sospensione, adottata senza nemmeno convocare la parte per verificare la permanenza del requisito sanitario, si presenta radicalmente illegittima, secondo il combinato disposto dell'articolo 37 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e dell'articolo 20, comma 2, del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, che rinvia all'articolo 5, comma 5, del regolamento di cui al d.P.R. 21 settembre 1994, n. 698.
2 Di conseguenza, l' va condannato al ripristino della prestazione CP_1 assistenziale con decorrenza dall'1 dicembre 2024, data della sospensione. Alla prestazione principale vanno aggiunti gli interessi legali, da portare in detrazione sul danno da svalutazione monetaria soltanto laddove la rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat sul costo della vita risulti superiore al tasso annuo d'interesse, a norma dell'art. 16, comma 6, della legge n. 412 del 1991, che, com'è noto, ha escluso il cumulo degli accessori del credito, circostanza nemmeno allegata in ricorso. In sostanza, a parte ricorrente spettano i soli interessi legali, potendosi aggiungere, nella misura eccedente all'importo annuo degli interessi, il danno da svalutazione soltanto ove la rivalutazione monetaria risulti superiore al tasso annuo degli stessi interessi legali.
3. Le spese di lite, da distrarre in favore del procuratore della parte ricorrente, dichiaratosi antistatario ai sensi e per gli effetti dell'art. 93 c.p.c., vanno liquidate come in dispositivo alla luce della regola generale sulla soccombenza, in ossequio ai parametri minimi indicati nelle tabelle allegate al d.m. n. 147/2022, con riguardo allo scaglione di valore della causa, in ragione della pressoché totale assenza di questioni giuridiche e della serialità della controversia, nonché dell'assenza di attività istruttoria. Secondo l'insegnamento del Supremo Collegio, in particolare, in tema di liquidazione delle spese processuali in base al d.m. n. 55 del 2014, l'effettuazione di singoli atti istruttori e, segnatamente, la produzione di documenti, in altre fasi processuali (come quella introduttiva e/o quella decisionale) non equivale allo svolgimento della fase istruttoria e/o di trattazione, sicché non va liquidata la fase istruttoria o di trattazione quando non si svolga un'attività di tipo istruttorio diversa dalla mera valutazione dei documenti prodotti (cfr., da ultimo, Cass., sez. lav., n. 11343 del 30 aprile 2025, la quale richiama in senso adesivo Cass., sez. 3, n. 10206 del 16 aprile 2021). Quanto allo scaglione di valore, poi, è pacifico che “Le prestazioni di assistenza sociale hanno natura alimentare, in quanto fondate esclusivamente sullo stato di bisogno del beneficiario, a differenza delle prestazioni previdenziali, che presuppongono un rapporto assicurativo e hanno più ampia funzione di tutela. Pertanto, nelle controversie relative a prestazioni assistenziali, il valore della causa ai fini della liquidazione delle spese di giudizio si stabilisce con il criterio previsto dall'art. 13, primo comma, cod. proc. civ. per le cause relative alle prestazioni alimentari, sicché, se il titolo è controverso, il valore si determina in base all'ammontare delle somme dovute per due anni” (cfr. Cass., sez. Un., n. 10454 del 21 maggio 2015 e Cass., sez. lav., n. 19020 del 17 luglio 2018). Sicché, tenuto conto dell'importo mensile della provvidenza economica oggetto del giudizio, lo scaglione di valore di riferimento è quello per le
3 controversie tra € 5.200 e € 26.000.
P.Q.M.
Lette le note di discussione scritta ex art. 127 ter c.p.c., definitivamente pronunciando, condanna l' in persona del legale rappresentante pro- CP_1 tempore, a corrispondere alla ricorrente i ratei dell'indennità di accompagnamento, ex art. 1 legge n. 18/1980, con decorrenza dall'1 dicembre 2024, oltre interessi legali, come per legge. Condanna l' alla refusione delle spese di lite, che liquida in CP_1 complessivi € 1.865, oltre rimborso forfettario spese generali, i.v.a. e c.p.a., come per legge, disponendone il pagamento in favore del procuratore antistatario. Roma, 5 novembre 2025 Il giudice Cesare Russo
4
Il giudice, dott. Cesare Russo, lette le note di discussione scritta depositate ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 15578/2025 R.G. controversie lavoro promossa da
, rappresentato e difeso dall'avv. Daniele Checchi Parte_1 per procura allegata al ricorso,
- ricorrente -
contro
in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e CP_1 difeso dal funzionario incaricato dott.ssa Giulia Cauteruccio,
- resistente -
OGGETTO: indennità di accompagnamento, ex art.1 legge n. 18/1980. CONCLUSIONI: per le parti, come negli atti difensivi e nelle note scritte di udienza.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in forma telematica in data 28 aprile 2025 il ricorrente in epigrafe ha convenuto in giudizio l' in persona del legale CP_1 rappresentante pro-tempore, e premesso di essere titolare di indennità di accompagnamento, riconosciuta con sentenza del Tribunale di Roma n. 4401 del 15 aprile 2024 e che gli emolumenti dovuti sono stati liquidati dall' CP_1 con provvedimento TE08 del 17 ottobre 2024, ha contestato la legittimità della sospensione della provvidenza economica, disposta a decorrere da dicembre 2024 e comunicata con nota del 15 gennaio 2025, con la quale l' ha CP_2 rappresentato che “per effetto della sua assenza alla visita di revisione prevista per il giorno 18.11.2024 la prestazione di invalidità civile n. 044- 701207557638 è stata sospesa con decorrenza dal mese di dicembre 2024. E' stata dunque avviata la procedura di revoca e la prestazione sarà eliminata”. Premesso, tuttavia, di non avere ricevuto alcuna convocazione per la visita di revisione indicata dall' , la ricorrente ha eccepito l'illegittimità CP_2 della sospensione e ha chiesto la condanna dell'ente previdenziale al ripristino dell'indennità di accompagnamento di cui all'art. 1 della legge n. 18/1980 e al pagamento dei relativi ratei della prestazione assistenziale, maturati da dicembre 2024, oltre accessori, come per legge, e con il favore delle spese di lite, da distrarsi. Ritualmente instaurato il contraddittorio, si è costituito in giudizio l' assumendo che la materia del contendere sarebbe cessata, per essere CP_1 stata la prestazione liquidata con TE08 del 17 ottobre 2024. La causa è stata istruita mediante l'acquisizione della documentazione prodotta dalle parti. Assegnato termine per il deposito di note difensive e disposta contestualmente la sostituzione dell'udienza di discussione con lo scambio di note scritte, ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c., sulle conclusioni formulate dalle parti negli atti introduttivi e nelle note sostitutive di udienza la controversia è stata decisa.
2. Il ricorso è fondato e va accolto. Emerge dagli atti di causa che con sentenza n. 4401 del 15 aprile 2024 il Tribunale ha riconosciuto in favore del ricorrente il diritto all'indennità di accompagnamento, ex art. 1 della legge n. 18/1980, con decorrenza dalla domanda amministrativa del 27 luglio 2022, e ha condannato l' al CP_1 pagamento dei relativi ratei a decorrere dal mese di agosto 2022 (cfr. doc. n. 2 del ricorso). Con TE08 del 17 ottobre 2024 l' , per come attestato nello stesso CP_2 ricorso, ha provveduto a liquidare la prestazione e i ratei arretrati (cfr. doc. n.
3 del ricorso). Tuttavia, contrariamente a quanto ritenuto dall' nel presente CP_1 giudizio non è cessata la materia del contendere, perché l'oggetto dell'accertamento introdotto dal ricorrente non concerne l'effettiva esecuzione della sentenza resa tra le parti, ma la successiva sospensione adottata sul presupposto dell'assenza a visita di revisione (cfr. doc. n. 4 del ricorso). A fronte della specifica contestazione sviluppata in ricorso in merito alla mancata convocazione per la supposta visita di revisione del 18 novembre 2024, nulla ha allegato e, conseguentemente, provato l' , sicché la CP_2 procedura di sospensione, adottata senza nemmeno convocare la parte per verificare la permanenza del requisito sanitario, si presenta radicalmente illegittima, secondo il combinato disposto dell'articolo 37 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e dell'articolo 20, comma 2, del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, che rinvia all'articolo 5, comma 5, del regolamento di cui al d.P.R. 21 settembre 1994, n. 698.
2 Di conseguenza, l' va condannato al ripristino della prestazione CP_1 assistenziale con decorrenza dall'1 dicembre 2024, data della sospensione. Alla prestazione principale vanno aggiunti gli interessi legali, da portare in detrazione sul danno da svalutazione monetaria soltanto laddove la rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat sul costo della vita risulti superiore al tasso annuo d'interesse, a norma dell'art. 16, comma 6, della legge n. 412 del 1991, che, com'è noto, ha escluso il cumulo degli accessori del credito, circostanza nemmeno allegata in ricorso. In sostanza, a parte ricorrente spettano i soli interessi legali, potendosi aggiungere, nella misura eccedente all'importo annuo degli interessi, il danno da svalutazione soltanto ove la rivalutazione monetaria risulti superiore al tasso annuo degli stessi interessi legali.
3. Le spese di lite, da distrarre in favore del procuratore della parte ricorrente, dichiaratosi antistatario ai sensi e per gli effetti dell'art. 93 c.p.c., vanno liquidate come in dispositivo alla luce della regola generale sulla soccombenza, in ossequio ai parametri minimi indicati nelle tabelle allegate al d.m. n. 147/2022, con riguardo allo scaglione di valore della causa, in ragione della pressoché totale assenza di questioni giuridiche e della serialità della controversia, nonché dell'assenza di attività istruttoria. Secondo l'insegnamento del Supremo Collegio, in particolare, in tema di liquidazione delle spese processuali in base al d.m. n. 55 del 2014, l'effettuazione di singoli atti istruttori e, segnatamente, la produzione di documenti, in altre fasi processuali (come quella introduttiva e/o quella decisionale) non equivale allo svolgimento della fase istruttoria e/o di trattazione, sicché non va liquidata la fase istruttoria o di trattazione quando non si svolga un'attività di tipo istruttorio diversa dalla mera valutazione dei documenti prodotti (cfr., da ultimo, Cass., sez. lav., n. 11343 del 30 aprile 2025, la quale richiama in senso adesivo Cass., sez. 3, n. 10206 del 16 aprile 2021). Quanto allo scaglione di valore, poi, è pacifico che “Le prestazioni di assistenza sociale hanno natura alimentare, in quanto fondate esclusivamente sullo stato di bisogno del beneficiario, a differenza delle prestazioni previdenziali, che presuppongono un rapporto assicurativo e hanno più ampia funzione di tutela. Pertanto, nelle controversie relative a prestazioni assistenziali, il valore della causa ai fini della liquidazione delle spese di giudizio si stabilisce con il criterio previsto dall'art. 13, primo comma, cod. proc. civ. per le cause relative alle prestazioni alimentari, sicché, se il titolo è controverso, il valore si determina in base all'ammontare delle somme dovute per due anni” (cfr. Cass., sez. Un., n. 10454 del 21 maggio 2015 e Cass., sez. lav., n. 19020 del 17 luglio 2018). Sicché, tenuto conto dell'importo mensile della provvidenza economica oggetto del giudizio, lo scaglione di valore di riferimento è quello per le
3 controversie tra € 5.200 e € 26.000.
P.Q.M.
Lette le note di discussione scritta ex art. 127 ter c.p.c., definitivamente pronunciando, condanna l' in persona del legale rappresentante pro- CP_1 tempore, a corrispondere alla ricorrente i ratei dell'indennità di accompagnamento, ex art. 1 legge n. 18/1980, con decorrenza dall'1 dicembre 2024, oltre interessi legali, come per legge. Condanna l' alla refusione delle spese di lite, che liquida in CP_1 complessivi € 1.865, oltre rimborso forfettario spese generali, i.v.a. e c.p.a., come per legge, disponendone il pagamento in favore del procuratore antistatario. Roma, 5 novembre 2025 Il giudice Cesare Russo
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