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Sentenza 22 novembre 2025
Sentenza 22 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 22/11/2025, n. 1172 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 1172 |
| Data del deposito : | 22 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRANI
Il Giudice, in funzione di Giudice di Appello in composizione monocratica,
dott.ssa Roberta Picardi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2389/2023 del Ruolo Generale
tra
, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Parte_1
DR CI, che lo rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti
-appellante-
e
, in persona del procuratore speciale dp.t. ed elettivamente CP_1
domiciliata in Barletta in Piazza Conteduca n. 25 presso lo studio dell'avv.
Francesco Guerra che la rappresenta e difende come da procura alle liti in atti
-appellata-
Nonché
, nato a [...] il [...] Controparte_2
appellato-contumace-
OGGETTO: “appello avverso sentenza del Giudice di Pace”
CONCLUSIONI: per entrambe le parti precisate nelle memorie depositate ai sensi del novellato art. 352 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 Con l'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado, Parte_1
ha evocato in giudizio, innanzi al Giudice di Pace di Trani, e
[...] CP_1
, al fine di ottenere il risarcimento dei danni da fermo tecnico di Controparte_2
euro 2.472,42, somma pagata per il noleggio di un'auto sostitutiva.
Ha dedotto l'attore: di essere proprietario dell'autovettura BMW 320 GT tg.
FM303CC ed assicurata con di aver subito danni alla stessa Controparte_3
autovettura in conseguenza dell'incidente automobilistico avvenuto il giorno
14.07.2021 a Ruvo di Puglia;
che il sinistro si è verificato per esclusiva responsabilità di la quale, alla guida dell'autovettura Fiat Punto Controparte_4
tg. CZ241ZF ed assicurata con di proprietà del , CP_1 Controparte_2
svoltando repentinamente a destra da via Cotugno in via Papa XII°, ha invaso la corsia occupata dalla BMW attorea, in transito su quest'ultima strada;
di aver richiesto ad il risarcimento dei danni patiti in conseguenza del suddetto CP_1
sinistro, con nota a mezzo pec del 15.10.2021 contenente modulo C.A.I. a firma della;
di non aver potuto utilizzare la suddetta autovettura per i giorni CP_4
necessari alle riparazioni, sostenendo per queste ultime una spesa di euro 5.500,00
e per il noleggio dell'auto sostitutiva una spesa di euro 2.427,42, per la complessiva somma di euro 7.927,42; di aver ottenuto dalla , che allora garantiva l'auto CP_1
del solo il pagamento della fattura di carrozzeria n. 92 del 03.09.202, a CP_2
mezzo assegno n. 3002075393-05, tratto su , nonostante avesse CP_5
prodotto anche fattura e contabile di pagamento del costo di nolo, risultando a tale ultimo titolo creditore della somma di euro 2.427,42; di aver inutilmente tentato di risolvere bonariamente la questione, da ultimo con l'invito a stipulare una convenzione di negoziazione assistita.
Nel giudizio assunto al r.g. n. 776/2022 nessuno si è costituito per i convenuti.
Il GdP istruito il giudizio a mezzo prove documentali, ha pronunciato la sentenza n.
2 19/2023, pubblicata in data 13.01.2023, con la quale ha rigettato la domanda ritenendola sfornita di prova, nulla disponendo per le spese di lite.
Avvero la sentenza, con atto di citazione notificato il 6.6.2023, Parte_1
, ha interposto appello deducendo vizio di motivazione, omessa e errata
[...]
valutazione delle prove in ordine alla verificazione del sinistro, omessa ed errata valutazione delle prove e sul contenuto confessorio del pagamento comprovante la esclusiva responsabilità del nella determinazione del sinistro. CP_2
L'appellante ha quindi concluso chiedendo: in accoglimento dei motivi di gravame ed in riforma della sentenza n.19/2023, previo accertamento dell'esclusiva responsabilità di , quale proprietario dell'autovettura Fiat Punto Controparte_2
tg. CZ241ZF, nella determinazione del sinistro, condannare gli odierni convenuti appellati, in solido tra loro, al pagamento, in favore dell' attore appellante, della somma di euro 2.427,42, a titolo di danno da fermo tecnico, o a quell'altra ritenute di giustizia;
con vittoria delle spese di lite.
si è costituita con comparsa del 7.11.2023 deducendo l'assoluta CP_1
infondatezza dell'appello che ha chiesto rigettarsi con vittoria delle spese di lite.
Nessuno si è invece costituito per di cui è stata dichiarata la Controparte_2
contumacia.
Il giudizio è stato istruito mediante le produzioni documentali agli atti e acquisizione del fascicolo del giudizio di primo grado.
La causa, soggetta al rito di cui al d.lgs 149/2022, è stata rinviata per la rimessione in decisione con termini a ritroso alle parti per il deposito delle memorie previste dall'art. 352 c.p.c. e, sostituita l'udienza con il deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c, da eseguirsi entro il 17.11.2021, alla scadenza del termine, con decreto del 21.11.2021 è stata effettivamente rimessa in decisione.
***
3 In via preliminare si rileva la tempestività dell'appello in esame (sul rilievo officioso della tempestività del gravame, cfr. Cass. civ. Sez. Un. 6983/2005; Cass.
Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 7634 del 09/03/2022) in quanto proposto, il 6.6.2023 nel termine, di sei mesi dal deposito della sentenza di primo grado, avvenuta il
13.6.2023, tenuto conto della sospensione feriale dei termini processuali.
L'appello è infondato e va rigettato.
Il all'esito della fase stragiudiziale condotta con il liquidatore della Parte_1
compagnia che gli ha corrisposto a mezzo assegno n. 3002075393 la somma di €
6.200,00, di cui € 5.500,00 corrispondente alla fattura n. 92 del 3.9.2021 emessa dal carrozziere che ebbe a riparare l'autovettura dell'attore, ha richiesto l'ulteriore somma di € 2.427,42, a titolo di danno da fermo tecnico che la compagnia non ha inteso corrispondergli.
L'attore ritenendo dovuta tale somma a titolo dell'ulteriore danno emergente subito, e sul presupposto che la dinamica del sinistro e la responsabilità dello stesso in capo al conducente del veicolo intestato al fosse documentalmente CP_2
provata dalla lettera del 28.12.2021 di accompagnamento all'assegno offerto in via stragiudiziale, ove vi è un riferimento alla responsabilità dell'assicurato pari al 100%
e dal modulo CAI sottoscritto dalla conducente del veicolo di proprietà del non ha articolato ulteriori richieste istruttorie mentre è CP_2 CP_1
rimasta contumace.
Il primo giudice, del tutto correttamente, ponendosi nel solco della oramai consolidata giurisprudenza di legittimità, ha rigettato la domanda di risarcimento dell'ulteriore danno lamentato dal per essere rimasta indimostrata la Parte_1
dinamica del sinistro e la conseguente totale responsabilità del conducente del veicolo assicurato da CP_1
E in effetti, nella assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante
4 dalla circolazione di veicoli, la comunicazione dell'offerta dell'impresa assicuratrice,
non accettata dal danneggiato, e il pagamento della somma offerta, previsti e disciplinati dall'art. 148 del d.lgs. n. 209 del 2005, non esonerano il danneggiato, che agisca in giudizio per il risarcimento dei danni ulteriori causati dal medesimo sinistro a cose e/o a persone, dagli oneri di allegazione e di prova posti a carico dell'attore
(Cass. Sez. 3, Sentenza n. 24205 del 27/11/2015).
Il codice delle assicurazioni pone l'obbligo all'assicuratore di comunicare l'offerta ovvero di comunicare "specificamente" i motivi per i quali non ritiene di farla.
Quando avanzata, l'offerta è fonte dell'obbligazione di pagare la somma ivi indicata,
ma soltanto allo scopo di pervenire alla liquidazione stragiudiziale del danno.
La norma dell'art. 148, invece, non consente di applicare l'art. 1988 cod. civ. nel giudizio risarcitorio che faccia seguito al fallimento della procedura stragiudiziale di liquidazione.
La mancata accettazione dell'offerta da parte del danneggiato non determina nel processo da questi instaurato per ottenere il risarcimento dei (maggiori) danni alcuna astrazione processuale né alcuna inversione dell'onere della prova.
Il legislatore attribuisce al pagamento della somma offerta, funzione anticipatoria della "liquidazione definitiva del danno", che si avrà in sede processuale.
Ma nel giudizio introdotto dal danneggiato per la liquidazione definitiva del danno, non si dibatte dell'offerta e della sua congruità, bensì esclusivamente dell'evento dannoso e della sua imputabilità all'assicurato, secondo le regole della responsabilità extracontrattuale.
In sede contenziosa, le parti rivestono la posizione, processuale e sostanziale, di attore, il danneggiato, e di convenuto, l'assicuratore, gravando sul primo gli oneri di allegazione e di prova di ogni parte attrice, ivi compreso l'onere di provare l'esistenza e l'entità dei danni risarcibili.
5 Tornando al caso di specie, il giudice di primo grado si è uniformato ai detti principi sia quando ha escluso che l'offerta effettuata ai sensi dell'art. 148 del codice delle assicurazioni potesse avere valore confessorio o di riconoscimento di debito,
sia quando ha fatto gravare sul danneggiato gli oneri di allegazione e di prova di tutte le voci di danno delle quali chiedeva il risarcimento.
Quanto poi all'efficacia probatoria del modulo CAI, sottoscritto da CP_4
conducente del veicolo del che nella prospettazione del
[...] CP_2 [...]
ha valore di presunzione legale fino a prova contraria della veridicità delle Pt_1
dichiarazioni ivi contenute poiché comunicato all'assicuratore in sede stragiudiziale,
l'assunto è disatteso dal pacifico orientamento di legittimità.
L'art. 143 del Codice delle Assicurazioni nella lettura consolidata della giurisprudenza di questa Corte, prevede che nel giudizio promosso dal danneggiato nei confronti dell'assicuratore della responsabilità civile da circolazione stradale, la dichiarazione, avente valore confessorio contenuta nel modulo di constatazione amichevole del sinistro, per essere opponibile all'assicuratore debba essere resa dal responsabile del danno che sia anche proprietario del veicolo assicurato, caso questo di litisconsorzio necessario. Diversamente accade, come nel caso di specie, quando il conducente del veicolo non sia anche proprietario del mezzo in quanto quest'ultimo è solo litisconsorte facoltativo e la sua dichiarazione non fa stato nei confronti dell'assicuratore ma va liberamente apprezzata dal Giudice> (Cass. U. n.
10311/2006; Cass. 3 n. 8214 del 4/4/2013; Cass.
6-3n. 3875 del 19/02/2014).
La sentenza appellata, corretta e immune da censure va quindi confermata a tanto conseguendo il rigetto dell'appello.
Le spese di lite liquidate nella misura indicata in dispositivo, seguono la soccombenza dell'appellante.
Poiché l'appello è rigettato, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-
6 quater, come modif. dalla L. n. 228 del 2012, si dà atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte della parte appellante soccombente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione da proposta,
a norma del medesimo art. 13, comma 1- bis.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trani, in composizione monocratica - in persona del Giudice Roberta
Picardi –pronunciando nella causa civile iscritta al n. 2389/2023 del Ruolo Generale,
ogni contraria o diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
1. rigetta l'appello e per l'effetto, conferma la sentenza n. 19/23 del 13.1.2023
del Giudice di Pace di Trani;
2. condanna parte appellante alla rifusione in favore dell'appellata delle spese di lite che liquida in euro 2.127,00 per compenso di avvocato, oltre ali nella misura del 15%, iva e cpa come per rimborso delle spese gener legge;
3. ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 30 maggio 2002 n. 115, inserito dall'art. 1 comma 17, l. 24 dicembre 2012 n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti dell'obbligo di versamento, a carico della parte appellante,
dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Trani, 22.11.2025
Il Giudice dott.ssa Roberta Picardi
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