Sentenza breve 17 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. I, sentenza breve 17/03/2026, n. 1286 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 1286 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01286/2026 REG.PROV.COLL.
N. 04922/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 74 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 4922 del 2025, proposto da S&S Sistemi e Soluzioni S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Gianluca Prete, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Azienda Regionale per l'Innovazione e gli Acquisti - AR S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Salvatore Gallo, Giuseppina Squillace e Alice Castrogiovanni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Engineering Ingegneria Informatica S.p.A., non costituita in giudizio;
per l'accertamento ex art. 116 c.p.a.
del diritto della S&S Sistemi e Soluzioni S.r.l. ad ottenere l'esibizione in versione integrale della documentazione richiesta dalla società ricorrente ad AR S.p.a.,
e per la conseguente condanna
della resistente all'ostensione dei documenti anche, ove necessario, attraverso la nomina di un Commissario ad acta , per la visione ed estrazione di copia dei documenti richiesti:
I) in data 10.10.2025 a mezzo pec, con la quale la ricorrente ha chiesto di prendere visione ed estrarre copia:
1) di tutti i verbali delle riunioni e di tutta la corrispondenza che, per quanto appreso dal testo dell'atto, è intercorsa in vista dell'illegittima risoluzione operata;
2) di tutti i provvedimenti di AR spa facenti parte del presumibile iter procedimentale a monte della conciliazione, ivi inclusa l'eventuale determina a contrarre;
3) di tutti gli atti protocollati da Eng o BC nei quali si sono addotte le difficoltà esecutive, ai limiti dell'impossibilità, di cui si parla nell'atto;
4) copia del conto finale nonché delle fatture menzionate nell'atto ed in quelle da emettersi ex art. 4 dello stesso;
5) copia dei movimenti bancari attestanti i pagamenti previsti nella scrittura de qua ;
II) in data 23.10.2025 a mezzo pec, con la quale la ricorrente ha richiesto ad AR s.p.a. di prendere visione ed estrarre copia di:
1) Pec di Engineering contenente la proposta conciliativa;
2) copia informatica della transazione sottoscritta da AR che renda possibile la verifica della firma digitale;
3) atto a firma di soggetto munito di poteri di rappresentanza esterna che attesti quanto riferito con pec del 6.10.2025 e quindi che non vi siano contratti già sottoscritti o procedimenti in corso volti ad affidare ad Eng e/o a BC, i servizi previsti nel contratto n. 320/2022 e quindi a titolo non esaustivo (realizzazione Sireal 2 - manutenzione Sireal 1 e Costellazione).
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Azienda Regionale per l'Innovazione e gli Acquisti - AR S.p.A.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 febbraio 2026 la dott.ssa RI Di OL e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
1. Con ricorso notificato il 29 novembre 2025, S&S Sistemi e Soluzioni s.r.l. (d’ora in poi solo S&S) ha impugnato, ai sensi dell’art. 116 c.p.a., il diniego parziale di accesso agli atti di cui alle relative istanze formulate dalla società ricorrente il 10 e 23 ottobre 2025.
2. La società ricorrente espone in fatto:
- di aver partecipato, in qualità di mandante del costituendo R.T.I. con mandataria Engineering s.p.a., alla procedura ristretta ai sensi dell’art. 61 del D. Lgs. n. 50/2016 indetta da RI S.p.a. per la realizzazione e gestione dei sistemi informativi per i servizi abitativi di Regione Lombardia;
- che, aggiudicatosi l’appalto, il citato R.T.I. ha stipulato con la stazione appaltante il relativo contratto d’appalto n. 320/2022;
- a seguito di divergenze tecniche-economiche la S&S veniva estromessa dall’esecuzione contrattuale;
- nel corso del giudizio incardinato dalla mandataria Engineering s.p.a. innanzi al Tribunale di Roma -Sezione Specializzata Imprese – recante n.r.g. 33964/2024, dalla memoria prodotta dalla mandataria in data 28.2.2025 (doc. 9), ha appreso che erano “… in corso trattative in stato avanzato per la risoluzione consensuale del contratto tra l’RTI ed RI. Dell’avvenuta risoluzione si darà dimostrazione non appena verrà formalizzata ”;
- successivamente, S&S, appreso come l’atto conciliativo si fosse – nelle more - perfezionato con la sottoscrizione delle parti coinvolte, in data 6 agosto 2025, ha inviato ad AR s.p.a. istanza di accesso ex L. n. 241/90 (doc.10) chiedendo di acquisire copia dell’accordo conciliativo e del nuovo contratto;
- l’istanza è rimasta priva di riscontro tanto da costringerla a notificare in data 1° ottobre 2025 ricorso ex art. 116 c.p.a. (doc.11), solo a seguito del quale, RI resistente trasmetteva a mezzo pec del 6 ottobre 2025 (doc.12) copia per immagini dell’atto transattivo, ex art 208 T.U. contratti pubblici, sottoscritto dal proprio D.G. in accettazione della proposta conciliativa pervenuta da Engineering s.p.a.;
- con istanze del 10 ottobre 2025 (doc. 3 a-b), la ricorrente ha chiesto di accedere ad una serie di atti, richiamati nella transazione;
- in data 23 ottobre 2025 la ricorrente ha inoltrato un’ulteriore istanza di accesso (doc.13) strettamente legata - e conseguenziale - a quella del 6 ottobre 2025 con la quale ha richiesto:
a) copia della pec con la proposta conciliativa;
b) la copia informatica della transazione sottoscritta da RI;
c) atto a firma di soggetto munito di poteri di rappresentanza esterna attestante che non fossero intervenuti contratti già sottoscritti, o procedimenti in corso, volti ad affidare ad Eng e/o a BC, i servizi previsti nel contratto n. 320/2022;
- con pec del 31 ottobre 2025, RI ha riscontrato solo in parte le istanze di accesso;
- con pec del 4 novembre 2025, riscontrato quanto trasmesso da RI, la ricorrente ha richiesto i seguenti atti:
1) pec Engineering contenente offerta transattiva e atto firmato dalla mandataria, in quanto non leggibile;
2) tutta la documentazione (corrispondenza e verbali riunione) intervenuta tra il SAL di Dicembre 2024 e l’invio della proposta;
3) copia conforme del verbale firmato n. 5 del 28 aprile 2025;
4) copia conforme dell’all. 15 firmato dal Dott. Cardani;
5) copia di tutta la documentazione ed in particolare di tutta la corrispondenza di EN e BC con AR s.p.a. intervenuta tra il SAL di Dicembre 2024 e l’invio della proposta;
6) copia del conto finale nonché delle fatture emesse da EN e BC sulla scorta dello stesso;
7) copia della fattura di AR s.p.a. nonché dei movimenti bancari afferenti i pagamenti di RI s.p.a. delle fatture di cui al punto 4) della transazione e di quelle emesse dopo il conto finale.
3. Il ricorso è affidato ad un unico motivo di illegittimità, articolato in più censure, con il quale la società ricorrente deduce la “ Violazione art. 22 e art.24, L.n. 241/1990. Violazione artt. 24 e 97 Cost. Eccesso di potere per travisamento dei presupposti di fatto. Difetto di istruttoria ”.
4. In sintesi, la società ricorrente, dopo aver rappresentato il proprio interesse diretto, concreto ed attuale all’ostensione di quanto oggetto di apposite istanze, in considerazione delle proprie esigenze difensive ai sensi dell’art. 24, comma 7, L. 241/90 nel procedimento incardinato presso il Tribunale di Roma -Sezione Specializzata Imprese, ha indicato gli atti ai quali sarebbe stato negato, in tutto o in parte, l’accesso:
“ 1 - tutti i verbali delle riunioni e di tutta la corrispondenza che, per quanto appreso dal testo dell’atto, è intercorsa in vista dell’illegittima risoluzione operata;
2 - Rispetto alla richiesta di tutti i provvedimenti di AR spa facenti parte del presumibile iter procedimentale a monte della conciliazione, ivi inclusa l’eventuale determina a contrarre: La documentazione fornita non è in copia conforme ed essendo costituita da bozza non firmata (tanto l’estratto del verbale del 28.4.2025 - quanto la relazione del RUP) non permettono di ricostruire con i dovuti crismi di certezza né il contenuto, né la legittimità di quanto ax adverso oscurato;
3 - conto finale;
4 - fatture emesse da EN e BC sulla scorta del conto finale;
5 - copia dei movimenti bancari attestanti i pagamenti previsti nella scrittura de qua, tanto quelli dei pagamenti effettuati da RI a EN e BC, tanto di quelli effettuati da Engineering alla p.a.;
6 - pec con cui RI ha trasmesso alla proponente (EN) l’accettazione della proposta e quindi l’atto sottoscritto;
7 - risposta sulla sussistenza o meno di contratti eventualmente sottoscritti, ovvero degli atti procedimentali volti, ad affidare ad Eng e/o a BC, i servizi previsti nel contratto n. 320/2022 e quindi a titolo non esaustivo (realizzazione Sireal 2 - manutenzione Sireal 1 e Costellazione)”.
5. Si è costituita in giudizio la stazione appaltante RI s.p.a. per resistere al ricorso, depositando documenti e memoria di replica.
6. In prossimità della camera di consiglio la ricorrente ha depositato memoria.
7. Con atto del 18 febbraio 2026, la società ricorrente ha formulato istanza di rinvio e con memoria depositata il 24 febbraio 2026 ha eccepito la tardività della memoria di replica della resistente.
8. Alla camera di consiglio del 25 febbraio 2026, dopo la discussione delle parti, la causa è passata in decisione.
9. In via preliminare, va respinta l'istanza di rinvio formulata dalla società ricorrente.
Il Collegio non ritiene che ricorrano le condizioni per differire l’udienza a un’altra data.
Nell'ordinamento processuale vigente non esiste norma giuridica o principio ordinamentale che attribuisca alle parti in causa il diritto al rinvio della discussione del ricorso, al di fuori dei casi tassativi di diritto a rinvio per usufruire dei termini a difesa previsti dalla legge.
Al di fuori di tali ipotesi, le parti hanno solo la facoltà di illustrare le ragioni che potrebbero giustificare un eventuale differimento dell'udienza. Ciò in quanto alle parti spetta la disponibilità delle proprie pretese sostanziali e, in funzione di esse, del diritto di difesa in giudizio, ma le parti stesse non hanno anche la disponibilità dell’organizzazione e dei tempi del processo, che compete al giudice, al fine di conciliare e coordinare l’esercizio del diritto di difesa di tutti coloro che si rivolgono al giudice.
In linea di principio appaiono infatti evidenti i riflessi negativi di un rinvio della causa sulla fluidità e speditezza della azione giurisdizionale amministrativa. In ogni caso, la decisione finale sui tempi della decisione della controversia spetta al giudice, e la domanda di rinvio deve fondarsi su “ situazioni eccezionali” (come recita il comma 1- bis dell’art. 73 c.p.a.: “Il rinvio della trattazione della causa è disposto solo per casi eccezionali, che sono riportati nel verbale di udienza (…)” ). Tali situazioni eccezionali possono essere integrate solo da gravi ragioni idonee a incidere, se non tenute in considerazione, sulle fondamentali esigenze di tutela del diritto di difesa costituzionalmente garantite, atteso che, pur non potendo dubitarsi che anche il processo amministrativo è regolato dal principio dispositivo, in esso non vengono in rilievo esclusivamente interessi privati, ma trovano composizione e soddisfazione anche gli interessi pubblici che vi sono coinvolti.
Nella specie, la motivazione indicata nella istanza di rinvio non rientra tra quelle che potrebbero giustificare un eventuale differimento.
Nella fattispecie non si ravvisano dunque i casi eccezionali che, ai sensi dell'art. 73, comma 1- bis , del c.p.a., consentono di disporre il rinvio della trattazione della causa (sul carattere eccezionale delle ragioni che consentono di disporre il rinvio della udienza si rinvia, comunque, alle sentenze Cons. Stato, V, n. 59/2024, IV, 9271/2023; CGARS, n. 153/2022; T.A.R. Sardegna, Cagliari, sez. I, nn. 658, 323 e 82 del 2024 e 394 del 2023; T.A.R. Molise, Campobasso, sez. I, 13 maggio 2024, n. 151).
10. Sempre in via preliminare, deve esaminarsi la questione in rito sollevata dalla società ricorrente, la quale ha revocato in dubbio la tempestività della «memoria di replica» di RI del 13 febbraio 2026 poiché si tratterebbe di atto non qualificabile quale «memoria di replica», dunque depositato oltre il termine di legge.
10.1. L’eccezione è fondata.
10.2. L’art. 73, comma 1, c.p.a, per il quale « le parti possono […] presentare repliche, ai nuovi documenti e alle nuove memorie depositate in vista dell'udienza, fino a venti giorni liberi », ammette chiaramente la replica soltanto alle memorie depositate dalle controparti per l’udienza di discussione.
La previsione è dirimente e consente di trarre il corollario che l’oggetto della replica debba restare contenuto nei limiti della funzione di contrasto alle difese svolte nella memoria conclusionale avversaria, onde evitare che il deposito della memoria di replica si traduca in un mezzo per eludere il termine di legge per il deposito delle memorie conclusionali (Consiglio di Stato, sez. II, n. 6534 del 2019).
Ancora, si è osservato che «[l] a giurisprudenza del giudice amministrativo ha chiarito che ai sensi dell'art. 73, comma 1, c.p.a., […] le repliche sono ammissibili solo ove conseguenti ad atti della controparte ulteriori rispetto a quelli di risposta alle iniziative processuali della parte stessa (ricorso, motivi aggiunti, memorie, documenti, ecc.), atteso che la ratio legis si individua nell'impedire la proliferazione degli atti difensivi, nel garantire la par condicio delle parti, nell'evitare elusioni dei termini per la presentazione delle memorie e, soprattutto, nel contrastare l'espediente processuale della concentrazione delle difese nelle memorie di replica con la conseguente impossibilità per l'avversario di controdedurre per iscritto (Cons. St., sez. IV, 4 dicembre 2017, n. 5676). Né la memoria di replica può essere considerata prima memoria se depositata, come nel caso all'esame del Collegio, oltre il termine di trenta giorni previsto dall'art. 73 c.p.a. (Cons. St., sez. III, 28 gennaio 2015, n. 390; 4 giugno 2014, n. 2861) » (Consiglio di Stato, sez. III, 2 maggio 2019, n. 2855).
Ciò, naturalmente, fatta salva la possibilità di replicare alla produzione di nuovi documenti, come parimenti previsto dall’art. 73, comma 1.
10.3. È del tutto evidente che nel caso di specie l’impiego della (come qualificata dalla parte pubblica) memoria di replica per introdurre, per la prima volta, l’esistenza di un fatto storico ritenuto dalla parte rilevante è avvenuto in modo irrituale, integrando una condotta processuale non sincronizzabile con la logica, la ratio e la complessiva disciplina dei termini dettata dagli artt. 73, comma 1, 87, comma 3, c.p.a. (dimidiazione dei termini processuali nei giudizi in materia di accesso).
10.4. Detta memoria va, dunque, espunta dal giudizio.
11. Nel merito, il ricorso è infondato e va respinto per le seguenti ragioni.
12. Innanzitutto va rammentato che, per costante giurisprudenza, il giudizio in materia di accesso, pur seguendo lo schema impugnatorio, non ha sostanzialmente natura impugnatoria, ma è rivolto all'accertamento della sussistenza o meno del diritto dell'istante all'accesso medesimo e, in tal senso, si atteggia quale "giudizio sul rapporto", come del resto si evince dall'art. 116, comma 4, del d. lgs. n. 104 del 2010, secondo cui il giudice, sussistendone i presupposti, " ordina l'esibizione dei documenti richiesti " (T.A.R. Lombardia, Milano, sez. I, 15 dicembre 2025, n. 4142; 13 febbraio 2023, n. 119).
12.1. Come noto, l'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato con le sentenze "gemelle" nn. 19, 20 e 21 del 2020 ha sottolineato che:
- per il legittimo esercizio del diritto di accesso è necessaria la sussistenza: di un interesse qualificato, specificamente inerente alla situazione da tutelare, che sia immediatamente riferibile al soggetto che pretende di conoscere i documenti; di un collegamento attuale tra situazione giuridica da tutelare e la documentazione di cui si richiede l'accesso, che sia tale da implicare l'incidenza, anche potenziale, dell'atto sull'interesse di cui il soggetto istante è portatore;
- va accolta una nozione ampia di "strumentalità" del diritto di accesso, nel senso della finalizzazione della domanda ostensiva alla cura di un interesse diretto, concreto, attuale e non meramente emulativo o potenziale, connesso alla disponibilità dell'atto o del documento del quale si richiede l'accesso, non imponendosi che l'accesso al documento sia unicamente e necessariamente strumentale all'esercizio del diritto di difesa in giudizio, ma ammettendo che la richiamata "strumentalità" va intesa in senso ampio in termini di utilità per la difesa di un interesse giuridicamente rilevante;
- il legame tra la finalità dichiarata e il documento richiesto è rimessa alla valutazione dell'ente, in sede di amministrazione attiva, e del giudice amministrativo, in sede di giurisdizione esclusiva, valutazione che va effettuata in astratto, senza apprezzamenti diretti (e indebiti) sulla documentazione richiesta;
12.2. È stato anche affermato che:
- la sussistenza di una strumentalità fra accessibilità dei documenti amministrativi e esigenze di tutela si traduce in un onere aggravato sul piano probatorio, nel senso che grava sulla parte interessata l'onere di dimostrare che il documento al quale intende accedere è necessario (o, addirittura, strettamente indispensabile se concerne dati sensibili o giudiziari) per la cura o la difesa dei propri interessi (Consiglio di Stato, Ad. plen., n. 19/2020);
- in materia di accesso difensivo ai sensi dell'art. 24, comma 7, della L. n. 241 del 1990 si deve escludere che sia sufficiente nell'istanza di accesso un generico riferimento a non meglio precisate esigenze probatorie e difensive, siano esse riferite a un processo già pendente oppure ancora instaurando, poiché l'ostensione del documento richiesto passa attraverso un rigoroso, motivato, vaglio sul nesso di strumentalità necessaria tra la documentazione richiesta e la situazione finale che l'istante intende curare o tutelare (Consiglio di Stato, Ad. Plen., n. 4/2021). E si è altresì precisato che è preclusa sia all'amministrazione detentrice del documento, sia al giudice adito ai sensi dell'art. 116 del D. Lgs. n. 104/2010, qualunque valutazione ex ante sull'ammissibilità, sull'influenza o sulla decisività del documento richiesto nell'eventuale giudizio instaurato, salva l'evidente e assoluta mancanza di collegamento tra il documento e le esigenze difensive e, quindi, in ipotesi di esercizio pretestuoso o temerario dell'accesso difensivo stesso per la radicale assenza dei presupposti legittimanti previsti dalla L. n. 241/1990 (Consiglio di Stato Sez. II, 3 novembre 2022, n. 9603).
12.3. A ciò deve aggiungersi che " l'accesso, ovvero l'ordine di esibizione, può riguardare solo i documenti già esistenti e non anche quelli non più esistenti o mai formati, spettando all'Amministrazione destinataria dell'accesso indicare, sotto la propria responsabilità, quali sono gli atti inesistenti che non è in grado di esibire. L'accesso deve avere ad oggetto documentazione specifica in possesso dell'Amministrazione, non potendo riguardare dati ed informazioni che per essere forniti richiedono un'attività di indagine e di elaborazione da parte della stessa " (Tar Lazio, sez. III, 04 agosto 2023, n. 13094; v. anche TAR Lombardia – Milano, I, n. 1214/2026, p. 4. e, ivi, richiami giurisprudenziali ulteriori); l'onere della prova anche dell'esistenza dei documenti, rispetto ai quali si esercita il diritto di accesso, incombe sulla parte che agisce in giudizio, “ non potendo imporsi all'Amministrazione la prova del fatto negativo della non detenzione dei documenti " (Consiglio di Stato, sez. V, 28 febbraio 2020, n. 1464).
12.4. Secondo la consolidata giurisprudenza, deve, inoltre, essere negata l'ammissibilità di "accessi esplorativi" quasi alla stregua di una "ispezione" volta alla verifica della legittimità e dell'efficienza dell'azione dell'organo coinvolto; infatti, l'accesso agli atti, anche se strumentale all'esercizio del diritto di difesa, deve essere pur sempre sorretto da un interesse conoscitivo personale, attuale e concreto: il suo esercizio non può perseguire finalità emulative, né avere puro, generico carattere perlustrativo (T.A.R. Lazio, Roma , sez. V, 17 maggio 2024, n. 9921; T.A.R. Lazio, Roma, sez. II, 10 aprile 2025, n. 7062; Consiglio di Stato sez. V, 7 ottobre 2025, n. 7813).
13. Nella fattispecie, risulta dalla documentazione versata in atti da RI S.p.a. in data 3 febbraio 2026 che quest’ultima ha riscontrato le istanze di accesso del 4 agosto 2025 e quelle del 10 e 20 ottobre 2025, con pec del 31 ottobre 2025, con la quale:
“ Nello specifico, con riguardo all’istanza del 10.10.2025:
1) tutti i verbali delle riunioni e di tutta la corrispondenza che, per quanto appreso dal testo dell’atto, è intercorsa in vista dell’illegittima risoluzione operata:
- si trasmette PEC contenente la proposta di Engineering;
2) tutti i provvedimenti di AR spa facenti parte del presumibile iter procedimentale a monte della conciliazione, ivi inclusa l’eventuale determina a contrarre:
- si trasmette copia della delibera del CdA di RI con relativi allegati;
3) tutti gli atti protocollati da Eng o BC nei quali si sono addotte le difficoltà esecutive, ai limiti dell’impossibilità, di cui si parla nell’atto:
- si trasmette copia dei verbali di SAL di ottobre, novembre e dicembre 2024, con pec di notifica delle penali irrogate;
4) copia del conto finale nonché delle fatture menzionate nell’atto ed in quelle da emettersi ex art. 4 dello stesso:
- si trasmette file excel con rendiconto finale dei buoni d’ordine;
5) copia dei movimenti bancari attestanti i pagamenti previsti nella scrittura de qua:
- si trasmette la fattura emessa ad Engineering per l’importo di euro 2.779.287,38 più interessi, ancora non pagata;
con riguardo all’istanza del 20.10.2025:
2) copia informatica della transazione sottoscritta da AR che renda possibile la verifica della firma digitale:
- si trasmette: copia informatica dell’accordo transattivo firmata da RI” .
13.1. Successivamente, RI ha riscontrato, con pec del 12 novembre 2025, l’ulteriore istanza del 4 novembre 2025, con la quale “ in riscontro alla Sua ultima del 04.11.2025, si trasmette la documentazione richiesta e di cui è in possesso RI. In particolare, con riferimento all’istanza del 10.10.2025:
a) si ritrasmette in altro formato il file denominato “Proposta atto transattivo EN”; si ritrasmette SAL di Dicembre 2024, ultimo verbale a disposizione della S.A.;
b) copia conforme del verbale n. 5.2025 con evidenza del punto 12 e relativi allegati, nell’unico formato esistente;
c) non esiste alcuna corrispondenza formale tra EN, BC ed RI;
d) copia del conto finale, nell’unica versione in possesso della S.A.; fatture emesse da EN e BC;
e) fattura di RI.
Con riferimento all’istanza del 23.10.2025:
a) accordo transattivo firmata da RI ”.
13.2. In data 10 novembre 2025 la ricorrente, dopo aver lamentato l’incompletezza della documentazione prodotta da RI, ha presentato ulteriore istanza di accesso a numerosi documenti (copia degli interventi del Fornitore approvati nel 2024; sub appalti successivi al giugno 2025 nonché quelli relativi alla soc. Code Architects e Jakala s.p.a.; tutti i verbali di collaudo dei documenti di analisi; tutti i verbali di SAL del 2025; feedback negativi delle Aler del 2024; i verbali riferiti al 16 giugno 2024 di presentazione nuovo piano esecutivo; verbale di approvazione piano di progetto 4.6; verbale comitato operativo del 20 dicembre 2024) documenti trasmessi da RI il 18 dicembre 2025 (doc. 14), non oggetto dell’odierno contenzioso.
13.3. RI ha infine prodotto l’ultima istanza di accesso presentata dalla società ricorrente il 13 gennaio 2026, con la quale S&S, il riscontro alla documentazione trasmessa il 18 dicembre 2025, lamenta la mancanza di numerosi documenti di cui avrebbe richiesto l’accesso.
14. Il Collegio rileva che, contrariamente a quanto affermato dalla società ricorrente, dalla documentazione versata in giudizio da RI, le istanze di accesso del 10 e 23 ottobre 2025 risultano soddisfatte secondo i parametri normativi e conformemente agli orientamenti giurisprudenziali richiamati, sicché il ricorso va respinto.
14.1. Nel dettaglio, per quanto riguarda l’accesso a “ tutti i verbali delle riunioni e di tutta la corrispondenza che, per quanto appreso dal testo dell’atto è intercorsa in vista dell’illegittima risoluzione ” (doc. 3 - n.1 dell’istanza di accesso del 10 ottobre 2025), la stazione appaltante ha chiaramente affermato, sotto la propria responsabilità, che “ non esiste alcuna corrispondenza formale tra EN, BC ed RI ” (doc. 9), sicché, sarebbe stato onere della società ricorrente provare l'esistenza di tali verbali e della corrispondenza intercorsa tra le parti, onere che non è stato evidentemente assolto. Si osserva, inoltre, che il “ testo dell’atto ” ( rectius accordo transattivo) non fa riferimento né a verbali di riunioni né a corrispondenza intercorsa tra le parti, ma esso dà semplicemente atto del fatto che il fornitore aveva “ manifestato ad RI le oggettive difficoltà, ai limiti della impossibilità, a realizzare le previsioni del Contratto ” (pag. 4 dell’accordo transattivo).
14.2. Per quanto riguarda inoltre la trasmissione di “ 1) copia conforme del verbale firmato n. 5 del 28.4.2025; 2) copia conforme dell’all. 15 firmato dal Dott.Cardani;….. copia del conto finale nonché delle fatture emesse da EN e BC sulla scorta dello stesso;….copia della fattura di AR s.p.a. nonché dei movimenti bancari afferenti i pagamenti di RI s.p.a. delle fatture di cui al punto 4) della transazione e di quelle emesse dopo il conto finale ” (doc. 8 - istanza di accesso del 4 novembre 2025), RI ha affermato e dimostrato di aver trasmesso: a) copia conforme del verbale e relativi allegati “ nell’unico formato esistente ”; b) copia del conto finale “ nell’unica versione in possesso della S.A. ”; c) le fatture emesse da EN e BC; fattura RI; d) l’accordo transattivo firmato da RI.
14.3. Quanto, infine, alla richiesta formulata dalla società ricorrente di ottenere “ copia di eventuale atto a firma di soggetto munito di poteri di rappresentanza esterna che attesti che non vi siano contratti già sottoscritti o procedimenti in corso volti ad affidare ad Eng e/o a BC, i servizi previsti nel contratto n. 320/2022 ”, essa non si può qualificare come istanza di accesso agli atti, dal momento che tale richiesta non è riferita ad un documento già esistente e detenuto dall’Amministrazione, ma essa si risolve in una richiesta di informazioni, che richiede un’inammissibile attività di elaborazione e di creazione di un nuovo documento da parte della stessa stazione appaltante.
14.4. Il Collegio non può fare a meno di rilevare, infine, l’inarrestabile flusso di istanze di accesso inoltrate dalla società ricorrente a valle di ogni produzione documentale di RI, istanze in relazione alle quali non è stata dimostrata la stretta indispensabilità e strumentalità della documentazione rispetto alle specifiche esigenze difensive e che appaiono meramente esplorative e come tali inammissibili.
15. Concludendo, il ricorso è infondato e va respinto.
16. Le spese, che seguono il principio della soccombenza, si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna la parte ricorrente alla refusione delle spese di lite a favore dell’Azienda Regionale per l'Innovazione e gli Acquisti - AR S.p.A., che liquida in € 1.000,00 (mille/00) oltre accessori, se dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 25 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
Marco IC, Presidente
Alberto Di Mario, Consigliere
RI Di OL, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RI Di OL | Marco IC |
IL SEGRETARIO