TRIB
Sentenza 29 maggio 2025
Sentenza 29 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 29/05/2025, n. 1537 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1537 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, in composizione monocratica, in persona del dott. Amato Carbone, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 127 ter cpc, la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 11938/2024 RG fissata all'udienza del 27/05/2025 (data di scadenza del termine per il deposito delle note) promossa da:
-D' , rappresentato e difeso, con mandato in atti, dall' avv. ZINGARELLO Parte_1
MARIA CRISTINA
Ricorrente
C O N T R O
rappresentato e difeso dall'avv. PETRUCCI MARIA TERESA CP_1
Resistente
FATTO E DIRITTO
In premessa si rappresenta che la presente decisione viene assunta a seguito di scambio di note ex art. 127 ter cpc ai sensi del quale … Il giudice provvede entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note.
Parte ricorrente ha adito questo Tribunale chiedendo di:
1) Dichiarare illegittimo ed annullare l'imputato provvedimento di recupero di presunto indebito da parte dell' per tutti i motivi suesposti. CP_1
2) Per l'effetto, dichiarare irripetibili le somme richieste pari ad € 10.540,18. […]
In punto di fatto ha rappresentato che: CP_
- L' con raccomandata n. 66495534487-2 del 12.05.2024, intimava al la Pt_2 restituzione della somma di € 10.540,18 che, a dire dell'ente, sarebbe stata percepita indebitamente per il periodo 10.11.2018- 13.01.2021, sulla prestazione indennità di disoccupazione NASPI n.
1 952693/2018 con la seguente motivazione: “ E' stata corrisposta indennità di disoccupazione
NASPI parzialmente non spettante per rioccupazione al di fuori dei casi previsti dalla legge”.
Ha eccepito:
a) Violazione al diritto di difesa per omessa indicazione di causa o motivazione;
b) Errore imputabile all' CP_1
c) Assenza di dolo e Buona fede del percipiens.
nel costituirsi, ha fatto presente che: CP_1
In data 17.10.18, il sig. presentava domanda al fine di ottenere il riconoscimento del diritto Pt_2 all'indennità di disoccupazione, in seguito alla cessazione del rapporto di lavoro con la “IMBRIANI
TOURS DI GAETANI BARBARA” (verificatasi il 14.10.18).
L' accoglieva la suddetta istanza, riconoscendo il numero di 431 giorni indennizzabili, dal 22.10.18 CP_2 al 3.1.20.
In data 10.11.18, poi, l'odierno ricorrente stipulava un nuovo contratto di lavoro subordinato di tipo intermittente con la ditta ZI CO avente durata superiore a sei mesi – dal 10.11.18 al 30.6.19.
[…] Nella fattispecie in esame, pertanto, trattandosi di rapporto di lavoro subordinato di durata superiore a sei mesi, l'unica possibilità prevista dalla normativa per continuare a percepire l'indennità di disoccupazione era soltanto quella del cumulo con i redditi da nuovo rapporto di lavoro, purché comunicati entro il termine perentorio di 30 giorni dall'inizio attività e purché non superiori al reddito minimo escluso da imposizione.
Tali redditi, tuttavia, non sono mai stati dichiarati dall'odierno ricorrente nel termine previsto dal dettato normativo.
Tutte le comunicazioni naspi-com citate da controparte nel ricorso introduttivo del presente giudizio, infatti, si riferiscono ai numerosi rapporti di lavoro subordinato instaurati con la “MI s.p.a.” (e non con la ditta ZI CO) successivamente alla data di inizio decorrenza della prestazione, che hanno comportato l'inserimento in procedura di brevi periodi di sospensione.
Soltanto in data 24.12.18, e quindi ben oltre il termine di 30 giorni, veniva inviata copia di una comunicazione obbligatoria (peraltro non corretta, che si allega alla presente unitamente alla
Comunicazione Unilav trasmessa dal datore di lavoro) relativa al contratto stipulato con la ditta
ZI CO. Tale documentazione, oltre ad essere tardiva, non conteneva alcuna dichiarazione
2 relativa ai redditi presunti derivanti dal nuovo rapporto di lavoro, ma soltanto l'indicazione della durata dello stesso.
L'Istituto, pertanto, rilevata la presenza del rapporto di lavoro intermittente instaurato dal sig. Pt_2
a seguito delle consuete periodiche verifiche, provvedeva correttamente a porre in decadenza la domanda n. 952693/2018 a far data dal 10.11.18.
Al momento della riliquidazione dell'istanza, tuttavia, l'odierno ricorrente aveva già percepito delle somme a titolo di indennità di disoccupazione per il periodo successivo al 10.11.18 e fino al 13.1.21.
Per tale motivo, con provvedimento n. 18620598 del 12.5.24, l' comunicava la presenza di CP_2 un indebito pari ad euro 10.540,18 al netto delle trattenute di legge (l'importo lordo è di euro
11.276,08), chiedendone la restituzione.
Alla luce di quanto fin qui esposto, pertanto, non è chi non veda che assolutamente legittimo è il provvedimento di indebito impugnato dal sig. così come corretto e legittimo è l'operato posto in Pt_2 essere dall' . CP_2
Per quanto attiene, poi, all'Assegno Ordinario di Invalidità riconosciuto all'odierno ricorrente a partire da settembre 2019, si evidenzia che la normativa vigente in materia prevede che lo stesso sia incompatibile con l'indennità di disoccupazione.
In caso di mancata decadenza per nuovo rapporto intermittente, pertanto, la pratica di NASpI
n. 952693/2018 verrebbe in ogni caso essere posta in decadenza a far data dall'1/9/20 per incompatibilità con l'assegno ordinario di invalidità, benché lo stesso sia stato concretamente corrisposto a partire dal 7.7.22 (comprensivo di tutti gli arretrati).
In sede di note di trattazione scritta, parte ricorrente ha argomentato: CP_ Orbene: nessun importo è stato indebitamente percepito da parte dell'odierno ricorrente in quanto l' nella erogazione del beneficio ha provveduto a detrarre i giorni di lavoro svolti dal totale dei 365 giorni all'anno riconoscendo al soggetto beneficiario esclusivamente i giorni spettanti di naspi in relazione al periodo di disoccupazione così come risultanti dalle comunicazioni fornite dallo stesso assistito. A prova di ciò, le certificazioni uniche in allegato riportano il numero di giorni liquidati con i relativi importi corrispondenti alla effettiva indennità spettante per i soli giorni non lavorati. Pertanto, l'indennità percepita risulta calcolata correttamente e corrispondente al periodo di effettiva disoccupazione senza sovrapposizioni con eventuali periodi lavorativi.
3 CP_ Le comunicazioni effettuate dal ricorrente, anche se alcune tardive, risultano regolarmente pervenute all' che, avrebbe potuto/dovuto attivarsi tempestivamente per la sospensione del trattamento e/o procedere alla rettifica limitata esclusivamente ai mesi interessati dal cumulo, ove ci fosse stato.
Pertanto, qualora vi fosse un indebito derivante dalla Naspi questo dovrebbe essere ricalcolato in modo proporzionato considerando esclusivamente i periodi per i quali vi sia stata effettiva sovrapposizione tra l'attività lavorativa e l'indennità percepita nel rispetto del principio di correttezza e trasparenza, decurtando, ancora, l'importo delle trattenute Irpef e delle addizionali regionali all'Irpef che, negli anni sono state regolarmente pagate dal ricorrente in sede di dichiarazione dei redditi sulla base degli importi percepiti.
Tutto ciò premesso, in riferimento agli importi liquidati a titolo di Naspi, fa presumere che l'errore sia CP_ stato commesso dall' in sede di liquidazione arretrati I.O. a seguito di provvedimento del
07.07.2022 da cui si evince che l'Ente abbia erogato arretrati relativi all'anno 2020-2021 ossia anni di riferimento Naspi.
***
1) Sotto il profilo del vizio di motivazione, va fatto presente che non assume rilievo la motivazione del provvedimento di indebito perché si tratta di giudizio sul rapporto (sotto forma di accertamento negativo dell'obbligo restitutorio, SSUU n. 18046 del 2010) e non sull'atto (nega la rilevanza della motivazione del provvedimento in materia previdenziale/assistenziale anche Cass.26231/18 - pronunciatasi a seguito di ordinanza interlocutoria 6375/18 della sez. VI-L e alla quale va quindi riferito particolare rilievo nomofilattico).
2) Nel caso di specie, si tratta di indebito su NASPI. Tale tipologia di indebito (arg. ex. C. cost. 8/2023) è regolata dall'art. 2033 cc.
Ai sensi dell'art. 118 d. att. cpc, si fa presente come i rapporti tra i principi sanciti dalla Corte costituzionale e l'art. 2033 cc siano stati ribaditi, proprio in relazione alla NASPI;
dalla recente Cass. 11659/2024.
Si rileva quindi come l'assenza di dolo e buona fede del percipiente non rilevino e ciò ancor prima del loro riscontro. Infatti, l'art. 2033 cc valorizza tali elementi in relazione alla disciplina degli accessori del credito ma – come detto – non viene in rilievo alcuna questione del genere. Ed inoltre ha già correttamente provveduto a nettizzare il dovuto e quindi CP_1 non si pone alcun problema anche sotto questo profilo.
4 3) Come ricavabile da principi affermati da Cass. 8422/2025 e Cass. 846/2024, la mancata comunicazione rende attivabile l'avvenuta decadenza. Infatti, la omessa comunicazione – come si evince dalla documentazione – riguarda la ditta NZ e non la ditta MI. CP_1
Pertanto, appare provata la violazione dei 30 gg di legge (art. 11 lett. b d.lgs 22/2015).
Ulteriormente, va fatto presente come – a tacere della tardività di motivi nuovi fatti valere con le note di trattazione da parte del ricorrente – la decadenza operi integralmente e non siano possibili recuperi per i soli periodi di sovrapposizione con il contratto intermittente.
4) Inoltre, la questione del recupero parziale del credito - si richiama la giurisprudenza costituzionale menzionata in Cass. 8422/2025 – può trovare margini di positivo apprezzamento nel caso in cui vi siano circostanze sopravvenute che incidano sulla ragionevolezza del recupero integrale. Nel caso di specie, la fonte della decadenza è un'omessa comunicazione del ricorrente. Non vi è quindi spazio per un recupero solo proporzionale della somma.
5) Già affermata la richiesta di pagamento al netto, va rilevato altresì come non rilevi la questione della incompatibilità tra prestazione IO e Naspi, indicata dalla resistente nelle note di trattazione. Infatti, l'argomentazione spesa da in memoria era posta in via CP_1 subordinata. In ogni caso, non rileverebbe un errore di sul punto in quanto la materia CP_1 dell'incompatibilità tra prestazioni resta nondimeno disciplinata dall'art. 2033 cc.
6) Circa le spese le stesse si compensano, stante la novità della questione (attestata dal richiamo a recente giurisprudenza di legittimità).
P.Q.M.
Il Giudice, ai sensi dell'art. 127 ter cpc, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 11938/2024, così provvede: rigetta il ricorso;
spese compensate.
Lecce, 28/05/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott. Amato Carbone
5