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Sentenza 12 settembre 2025
Sentenza 12 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 12/09/2025, n. 1915 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 1915 |
| Data del deposito : | 12 settembre 2025 |
Testo completo
R.G. 8143/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI VERONA Sezione 1^ civile
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei magistrati:
Dott. Massimo Vaccari PRESIDENTE E REL
Dott.ssa E. Tommasi di Vignano GIUDICE
Dott.ssa Claudia Dal Martello GIUDICE ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel ricorso avente ad oggetto: Separazione giudiziale e divorzio (Cessazione
effetti civili) promossa da:
nata a [...] il [...] con avv. FASOLI Parte_1
ELEONORA come da mandato difensivo in atti;
RICORRENTE
E
pagina 1 di 8 CONTRO
nata a [...] il [...] C.F. Controparte_1
con avv. GHIRLANDA MIRCO come da mandato C.F._1
difensivo in atti;
RESISTENTE
con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in persona del Procuratore
della Repubblica.
Con nota di trattazione scritta del 23.07.2025, che si riportano di seguito le parti hanno precisato le seguenti concordi conclusioni:
1) In via principale:
a) disporsi lo scioglimento del matrimonio contratto in Lavagno (VR), celebrato in data 28.06.03, trascritto presso i registri dello Stato Civile del Comune di
Lavagno (Vr), Anno 2003, Parte II, Serie A, n. 22;
b) assegnare la casa coniugale alla signora , la quale continuerà ad Parte_1
abitarvi con le figlie fino alla loro indipendenza economica;
c) disporsi il pagamento della rata mensile del mutuo gravante sulla casa famigliare a carico, in egual misura, dei signori e Parte_1 CP_1
, con riconoscimento del diritto, in caso di inadempimento, in capo al
[...]
coniuge che avrà
pagina 2 di 8 provveduto al pagamento integrale, al rimborso del 50% delle rate pagate successivamente alla separazione dei coniugi e, poi, allo scioglimento del matrimonio;
d) disporre l'affidamento condiviso delle figlie minori, e , ad Per_1 Per_2
entrambi i genitori, con collocamento prevalente delle stesse presso la madre, in modo da consentire l'esercizio congiunto della responsabilità genitoriale.
Entrambi i genitori provvederanno all'educazione ed istruzione delle figlie avendo cura di condividere tra di loro tutte le decisioni di particolare rilevanza ed interesse per le stesse;
e) il signor avrà il diritto/dovere di vedere e tenere con sé le figlie CP_1
minori due volte alla settimana, il martedì e giovedì, salvo diversi accordi tra genitori, dalle ore 17,00 al mattino del giorno dopo, quando il padre accompagnerà le figlie alla fermata dell'autobus per andare a scuola e un week end, alternato con la madre, dal venerdì pomeriggio, dalle ore 18,00, al lunedì
mattina, quando il padre accompagnerà le bambine alla fermata dell'autobus per andare a scuola. Sono sempre fatti salvi i diversi accordi che i genitori potranno raggiungere in considerazione delle reciproche esigenze di lavoro e degli impegni delle minori. Quanto alla figlia maggiorenne, la stessa si accorderà
direttamente con il padre;
pagina 3 di 8 f) le vacanze natalizie sono da intendersi suddivise in due periodi: il primo dall'inizio delle vacanze scolastiche sino alla sera del 30 dicembre, il secondo dalla sera del 30 dicembre sino alla ripresa della scuola;
le figlie trascorreranno ad anni alterni il primo periodo (comprendente il Natale) con uno dei genitori ed il secondo periodo (comprendente il Capodanno) con l'altro, salvo diverso accordo tra i genitori;
g) durante le vacanze pasquali le figlie trascorreranno, ad anni alterni, il giorno di Pasqua con uno dei genitori e quello di Pasquetta con l'altro; i giorni di festività nazionale saranno alternati tra i genitori, fatti salvi i diversi accordi che gli stessi potranno sempre raggiungere;
h) per quanto riguarda le vacanze estive le figlie passeranno 15 giorni anche non consecutivi con il padre in periodo da concordarsi con la madre di anno in anno entro la fine del mese di aprile di ciascun anno;
i) il sig. verserà alla sig.ra , per il mantenimento Controparte_1 Pt_1
delle figlie, la somma pari ad € 250,00 mensili per ciascuna (allo stato € 750,00
complessivi), da corrispondersi entro il giorno 10 di ciascun mese, con rivalutazione annuale della somma per effetto dell'applicazione dell'indice annuale ISTAT decorrente dall'anno e mese successivo alla pronuncia giudiziale di separazione pagina 4 di 8 personale;
j) le parti provvederanno nella misura del 50% ciascuna al pagamento di tutte le spese straordinarie e accessorie relative alle figlie minori così come previste nel
Protocollo Famiglia del Tribunale di Verona del 17.09.2020, che qui si intende integralmente richiamato e che le parti dichiarano di conoscere;
k) l'assegno Unico Universale o eventuali sussidi statali di pari natura verranno richiesti e riscossi in misura pari al 50% da ciascun genitore con versamento diretto da parte dell'autorità statale sui conti bancari di ciascun genitore per la sua quota;
l) le detrazioni per le spese dei figli verranno ripartite al 50% per ciascun genitore;
m) i coniugi si danno atto di essere economicamente autosufficienti e che,
pertanto, tra gli stessi non sussiste alcun obbligo reciproco di mantenimento;
n) Spese di lite integralmente compensate
Conclusioni del PM: “nulla si oppone”
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE EX ART 132 CPC
Con sentenza n. 2947/2024, Il Tribunale di Verona, in composizione collegiale,
con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero, pronunciava la separazione tra pagina 5 di 8 i coniugi, rimetteva la causa sul ruolo, con separata ordinanza, per la prosecuzione e decisione sulla domanda connessa a quella di separazione, di cessazione degli effetti civili del matrimonio così diversamente qualificata la domanda di scioglimento del matrimonio avanzata concordemente dalle parti.
Con nota di trattazione scritta in sostituzione d'udienza le parti esplicitavano le condizioni di divorzio in epigrafe indicate, rassegnando le medesime conclusioni congiunti
Osserva il Collegio che sussistono i presupposti di cui all'art. 3 della legge n. 898/70 per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato tra le parti il 28/06/2003 e regolarmente trascritto nel registro degli Atti di Matrimonio del Comune di LAVAGNO (VR) come risulta dagli atti di causa, la sentenza di separazione è passata in giudicato, ed è decorso il termine di cui all'art. 473 bis 49 c.p.c., le parti vivono separate, senza che tale condizione si sia mai interrotta ed alla luce del comportamento processuale delle parti, nessun dubbio sussiste sull'intervenuta cessazione, da tempo, della comunione materiale e spirituale tra i coniugi.
Ricorre quindi l'ipotesi prevista dall'art. 3, n. 2, lett. b), della L. 898/1970 e successive modifiche
Ritenuto che la comune determinazione delle parti può essere condivisa, sulla pagina 6 di 8 base della documentata situazione economica di ciascun genitore e tenuto conto che le condizioni relative alla prole minore appaiono legittime, eque e conformi all'interesse della prole medesima;
osservato che, a fronte della concorde soluzione della controversia, va dichiarata l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite, così come espressamente richiesto dalle parti stesse;
osservato che trattandosi di matrimonio concordatario si deve pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio e non lo scioglimento come richiesto dalle parti
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita così dispone
1) Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti il 28/06/2003 nel Comune di LAVAGNO (VR) e trascritto registro degli atti di stato civile di tale alle condizioni integralmente Per_3
riportate in epigrafe e da intendersi qui trascritte e recepite;
2) dispone la trasmissione a cura della Cancelleria di copia autentica della presente sentenza, una volta passata in giudicato, cui le parti hanno pagina 7 di 8 prestato acquiescenza all'ufficiale dello stato civile del Comune di
LAVAGNO (VR) (Registri n.22, Parte II, Serie A, Anno 2003) perché
proceda alle annotazioni ed alle ulteriori incombenze di cui al DPR n.
396/00;
3) compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Verona il 11.09.2025
Il Presidente Rel
Dott. Massimo Vaccari
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