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Sentenza 10 settembre 2025
Sentenza 10 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 10/09/2025, n. 6780 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 6780 |
| Data del deposito : | 10 settembre 2025 |
Testo completo
Repubblica italiana In nome del Popolo italiano Il Tribunale Ordinario di Milano
Sezione VII civile
in persona del giudice monocratico dott. Mauro Pacifico, ai sensi del terzo comma dell'art. 281 sexies c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento R.G.A.C. n. 9536/2025 avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo – appalto – incompetenza territoriale
TRA
( ), rappresentata e difesa dagli avv.ti Parte_1 C.F._1
Katia Scala e Rita Fatigati del Foro di Lodi
ATTRICE OPPONENTE
E
( , in persona del suo l.r.p.t., rappresentata e difesa Controparte_1 P.IVA_1 dagli avv.ti Andrea Carboni ed Elisabetta Portoghesi del Foro di Milano
CONVENUTA OPPOSTA
Conclusioni: come da verbale dell'odierna udienza di discussione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Su ricorso della il Tribunale emetteva, nei confronti di Controparte_1 Pt_1
decreto ingiuntivo di pagamento della somma di € 13.830,52, oltre
[...] interessi e spese, a titolo di corrispettivo per opere eseguite in appalto in un immobile della committente sito in Cavenago D'Adda.
proponeva rituale opposizione al decreto ingiuntivo emesso nei Parte_1 suoi confronti mentre la si costituiva nel presente giudizio d'opposizione CP_1 instando per il rigetto dell'avversa opposizione.
Nel decreto ex art. 171 bis c.p.c. emesso il 20.5.2025 questo Giudice rilevava d'ufficio l'incompetenza territoriale del Tribunale adito in ragione dell'applicabilità alla fattispecie del cd. foro del consumatore e della residenza in Lodi dell'ingiunta.
All'odierna udienza, nel rendere le definitive conclusioni, l'attrice opponente ha fatto proprio il rilievo ufficioso di incompetenza territoriale mentre la convenuta opposta ha dichiarato di aderire all'indicazione del Tribunale di Lodi quale Giudice territorialmente competente.
1 Tutto ciò premesso, preliminarmente, ed in rito, deve rilevarsi che, ancorché – come appena riportato – la convenuta opposta abbia dichiarato di aderire all'indicazione del Tribunale di Lodi quale Giudice territorialmente competente, la questione di competenza non può essere risolta mediante l'emissione di un provvedimento (di natura meramente ordinatoria) ex art. 38, secondo comma, c.p.c., atteso che tale tipo di provvedimento - a mezzo del quale il Giudice si limita sostanzialmente a prendere atto di un accordo sulla competenza territoriale intervenuto tra le parti sia pure in giudizio attraverso la proposizione dell'eccezione di incompetenza territoriale e l'adesione della controparte a tale eccezione - è possibile nei soli casi di competenza per territorio derogabile mentre la competenza del cd. foro del consumatore (pur non potendo essere fatta valere dal professionista e pur essendo rinunciabile da parte del consumatore in caso di rilievo ufficioso) sostanzia un'ipotesi di competenza territoriale inderogabile.
Ciò posto, nondimeno la cennata adesione della al rilievo ufficioso di CP_1 incompetenza territoriale fa sì che, nella specie, debba ritenersi incontestata la sussistenza dei presupposti per l'applicabilità alla fattispecie del cd. foro del consumatore ossia il fatto che la ha agito per scopi estranei a qualsivoglia Pt_1 attività professionale od imprenditoriale.
Pertanto, stante la residenza della in Lodi, deve, in definitiva, dichiararsi Pt_1 l'incompetenza territoriale del Tribunale adito per essere territorialmente competente il Tribunale di Lodi, con conseguente declaratoria di nullità del decreto ingiuntivo opposto poiché emesso, appunto, da Giudice territorialmente incompetente.
La circostanza che l'incompetenza territoriale sia stata rilevata d'ufficio in una alla pronta ed inequivoca adesione della convenuta opposta a tale rilievo (con conseguente non determinarsi di un'effettiva situazione contenziosa sul punto) costituiscono eccezionali ragioni idonee a fondare l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis reiectis, così provvede:
1) dichiara l'incompetenza territoriale del Tribunale adito sussistendo la competenza territoriale del Tribunale di Lodi;
2) per l'effetto, dichiara la nullità del decreto ingiuntivo opposto n. 532/2025;
3) assegna alle parti il termine di mesi tre dalla comunicazione della presente sentenza per la riassunzione del giudizio innanzi al Giudice competente;
4) compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Milano, lì 10.9.2025.
Il Giudice monocratico
Mauro Pacifico
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