TAR
Sentenza breve 9 dicembre 2025
Sentenza breve 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Brescia, sez. I, sentenza breve 09/12/2025, n. 1138 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Brescia |
| Numero : | 1138 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00496/2025 REG.RIC.
Pubblicato il 09/12/2025
N. 01138 /2025 REG.PROV.COLL. N. 00496/2025 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 74 cod. proc. amm., nel giudizio introdotto con il ricorso numero di registro generale 496 del 2025, proposto da TU AV, rappresentato e difeso dall'avvocato
LA SI, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro il Ministero dell'interno, in persona del ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale Stato, domiciliataria ex lege in Brescia, via S. Caterina,
6;
per l'accertamento
dell'illegittimità del silenzio serbato dal Ministero dell'Interno sull'istanza di conversione del permesso di soggiorno per protezione speciale n. I19548536 rilasciato dalla Questura di Mantova al ricorrente in data 24.10.2023, e scadente in data N. 00496/2025 REG.RIC.
13.09.2025, in permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato inviata con kit postale in data 25.03.2024 (assicurata n. 05598779292-2) e di ogni altro atto successivo, prodromico, conseguente, consequenziale, connesso o presupposto, anche non conosciuto, con richiesta di adozione di un provvedimento espresso su detta istanza di conversione.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 3 dicembre 2025 il pres. cons. Angelo
GA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
MOTIVAZIONI
Ritenuto e considerato: che, in data 25 marzo 2024 il ricorrente da TU AV ha presentato domanda di conversione del permesso per protezione speciale n. I19548536 rilasciato dalla
Questura di Mantova in data 24 ottobre 2023, e scadente in data 13 settembre 2025, in permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato; che, non pervenendo risposta alla sua richiesta, lo straniero ha proposto il ricorso ex artt. 31 e 117 c.p.a. qui in esame; che, in pendenza di giudizio, il procedimento di conversione si è concluso, e la
Questura di Mantova ha rilasciato allo straniero in data 9 ottobre 2025 permesso di soggiorno per lavoro subordinato, con scadenza 23 maggio 2026; che il ricorso va dunque dichiarato improcedibile; che le spese di giudizio, liquidate nel dispositivo, vanno comunque poste a carico dell'Amministrazione, non essendo comunque giustificato l'intervallo – eccedente i N. 00496/2025 REG.RIC.
centottanta giorni - trascorso senza fornire risposta – positiva o negativa che fosse - all'interessato;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia
(Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza d'interesse.
Condanna l'Amministrazione resistente alla rifusione delle spese di giudizio in favore del ricorrente, che liquida in € 1.600,00 oltre spese generali e accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio addì 3 dicembre 2025 con l'intervento dei signori magistrati:
Angelo GA, Presidente, Estensore
Alessandro Fede, Referendario
Francesca Siccardi, Referendario
IL PRESIDENTE, ESTENSORE N. 00496/2025 REG.RIC.
IL SEGRETARIO
Pubblicato il 09/12/2025
N. 01138 /2025 REG.PROV.COLL. N. 00496/2025 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 74 cod. proc. amm., nel giudizio introdotto con il ricorso numero di registro generale 496 del 2025, proposto da TU AV, rappresentato e difeso dall'avvocato
LA SI, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro il Ministero dell'interno, in persona del ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale Stato, domiciliataria ex lege in Brescia, via S. Caterina,
6;
per l'accertamento
dell'illegittimità del silenzio serbato dal Ministero dell'Interno sull'istanza di conversione del permesso di soggiorno per protezione speciale n. I19548536 rilasciato dalla Questura di Mantova al ricorrente in data 24.10.2023, e scadente in data N. 00496/2025 REG.RIC.
13.09.2025, in permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato inviata con kit postale in data 25.03.2024 (assicurata n. 05598779292-2) e di ogni altro atto successivo, prodromico, conseguente, consequenziale, connesso o presupposto, anche non conosciuto, con richiesta di adozione di un provvedimento espresso su detta istanza di conversione.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 3 dicembre 2025 il pres. cons. Angelo
GA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
MOTIVAZIONI
Ritenuto e considerato: che, in data 25 marzo 2024 il ricorrente da TU AV ha presentato domanda di conversione del permesso per protezione speciale n. I19548536 rilasciato dalla
Questura di Mantova in data 24 ottobre 2023, e scadente in data 13 settembre 2025, in permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato; che, non pervenendo risposta alla sua richiesta, lo straniero ha proposto il ricorso ex artt. 31 e 117 c.p.a. qui in esame; che, in pendenza di giudizio, il procedimento di conversione si è concluso, e la
Questura di Mantova ha rilasciato allo straniero in data 9 ottobre 2025 permesso di soggiorno per lavoro subordinato, con scadenza 23 maggio 2026; che il ricorso va dunque dichiarato improcedibile; che le spese di giudizio, liquidate nel dispositivo, vanno comunque poste a carico dell'Amministrazione, non essendo comunque giustificato l'intervallo – eccedente i N. 00496/2025 REG.RIC.
centottanta giorni - trascorso senza fornire risposta – positiva o negativa che fosse - all'interessato;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia
(Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza d'interesse.
Condanna l'Amministrazione resistente alla rifusione delle spese di giudizio in favore del ricorrente, che liquida in € 1.600,00 oltre spese generali e accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio addì 3 dicembre 2025 con l'intervento dei signori magistrati:
Angelo GA, Presidente, Estensore
Alessandro Fede, Referendario
Francesca Siccardi, Referendario
IL PRESIDENTE, ESTENSORE N. 00496/2025 REG.RIC.
IL SEGRETARIO