Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 27/03/2025, n. 1361 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1361 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
Proc. n. 8737/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Seconda Sezione Civile – Lavoro
Il giudice del lavoro, dott. Marco A. Pennisi, sostituita l'udienza del 27.3.2025 con il deposito di note nel termine assegnato ex art. 127 ter c.p.c., alla luce delle conclusioni come in atti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 8737/2024 R.G.,
PROMOSSA DA
, c.f. parte rappresentata e difesa, per procura in atti, Parte_1 C.F._1
dall'avv. MOSCHETTO LETIZIA;
Ricorrente
CONTRO CP_
c.f. rappresentato e difeso dall'avv. GAEZZA LIVIA per procura in atti;
Resistente P.IVA_1
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 19.9.2024, la parte ricorrente in epigrafe indicata ha adito il Tribunale di
Catania, in funzione di giudice del lavoro, impugnando tre comunicazioni notificate l'11.7.2023 CP_ dall' di Caltagirone, con le quali sono state avanzate richieste di restituzione delle somme di €
2.041,59, di € 1.415,53 e di € 940,66, percepite in maniera asseritamente indebita su prestazione di disoccupazione agricola da parte di per i periodi 01/01/2010-31/12/2010, Parte_2
01/01/2011-31/12/2011, 01/01/2012-31/12/2012.
Parte ricorrente, eccependo l'irripetibilità dell'indebito assistenziale, la propria carenza della qualità di erede e l'intervenuta prescrizione, ha formulato le seguenti conclusioni: “dichiarare l'illegittimità dei provvedimenti impugnati e conseguenzialmente disporre l'annullamento, nullità e/o inefficacia
e/o illegittimità dei medesimi per carenza di titolarità delle passività dell'eredità del sig. Pt_2
non essendo erede. In via subordinata qualora accertata la qualifica di erede ritenere e
[...]
CP_ dichiarare l'irripetibilità dell'indebito e condannare l' alla restituzione di tutto quanto eventualmente trattenuto a tale titolo oltre interessi e/o rivalutazione monetaria come per legge
1
CP_ Parte ricorrente ha insistito in atti, chiedendo la condanna dell' alle spese processuali.
Sostituita l'udienza del 27.3.2025 dal deposito di note ex art. 127 ter c.p.c., alla luce delle conclusioni come in atti, la causa viene definita come segue.
Dalla documentazione in atti risulta che, prima della notifica alla ricorrente degli accertamenti di indebito in esame, con sentenza del 30.6.1989, era stata pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra e , con la conseguenza che in capo a quest'ultima Parte_2 Parte_1
non sussiste la qualità di erede del primo.
La Suprema Corte, nel ritenere manifestamente infondata, in riferimento all'art. 3 Cost., la q.l.c. dell'art. 583 c.c. nella parte in cui non prevede che, in assenza di altri successibili, l'eredità si devolva al coniuge divorziato, ha affermato che “l'art. 42 ultimo comma della Costituzione ha rimesso alla valutazione discrezionale del legislatore la determinazione delle categorie di eredi - da individuare sulla base di rapporti giuridici certi ed incontestabili (così Corte Cost. 1989 n. 310) - e che d'altro canto la scelta legislativa di non includere tra gli eredi l'ex coniuge, anche in mancanza di successibili per diritto di coniugio o di parentela, e di accordargli in relazione all'eredità la limitata tutela di cui all'art. 9 bis della legge sul divorzio non si pone palesemente in contrasto con il principio di ragionevolezza” (Cass. sez. I, 25/02/2004, n.3747).
Pertanto, le richieste di ripetizione di somme indebitamente erogate a a titolo di Parte_2
CP_ disoccupazione agricola, avanzata dall' di Caltagirone nei confronti dell'ex coniuge del defunto sono illegittime e vanno annullate, non essendo la ricorrente erede di quest'ultimo. Parte_2
Con riguardo alle spese di lite, tenuto conto del pronto riconoscimento delle ragioni di parte ricorrente, del fatto che non vi è prova che la ricorrente abbia prima del giudizio proposto ricorso CP_ amministrativo, nonché dell'imputabilità ad un terzo (Comune di Paternò) del fatto che l' ha rivolto alla D'Ignoti le richieste di ripetizione di indebito, ritenendola coniuge del defunto Pt_2
sulla base di documentazione anagrafica non aggiornata trasmessa dal Comune di Paternò, le spese
2 processuali sono compensate in ragione della metà; la restante parte segue la soccombenza e va posta a carico di parte resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, dichiara l'illegittimità e, per l'effetto, annulla gli accertamenti di somme indebitamente percepite notificati alla ricorrente in data 11.7.2023; CP_ condanna l' a pagare alla parte ricorrente la metà delle spese processuali, che si liquidano, nell'intero, in complessivi € 886,00 per compensi, oltre contributo unificato se dovuto e versato, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali al 15%; compensa tra le parti, per la restante metà del suddetto importo, le spese di lite.
Dispone, ai sensi dell'art. 93 c.p.c., la distrazione delle spese processuali liquidate.
Catania, 27/03/2025.
Il giudice del lavoro
dott. Marco A. Pennisi
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