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Sentenza 19 febbraio 2025
Sentenza 19 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. L'Aquila, sentenza 19/02/2025, n. 32 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. L'Aquila |
| Numero : | 32 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. V.G. n. 44/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI L'AQUILA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa ELVIRA BUZZELLI Presidente Relatore dott. GIOVANNI SPAGNOLI Giudice dott.ssa MAURA MANZI Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. v.g. 44/2025 promossa da:
, c.f. , nata a [...] il [...] ed ivi residente Parte_1 C.F._1
Via Castagneto F. Del Latte e , c. f. , nato a [...] Controparte_1 C.F._2
il 19/09/1983 ed ivi residente in [...], entrambi elettivamente domiciliati a Paganica
(AQ), alla Via Sant'Emidio 48, presso lo studio dall'Avv. Egidio Rosati, che li rappresenta e difende giusta procura allegata all'atto introduttivo
RICORRENTI
PM
INTERVENIENTE EX LEGE
CONCLUSIONI
Le parti chiedono che vengano disciplinati i rapporti tra le stesse ed i figli minori, alle condizioni di cui al ricorso introduttivo
FATTO E DIRITTO
1. Con atto depositato in data 14.01.2025, e esponevano di Parte_1 Controparte_1
aver intrapreso una stabile relazione more uxorio e che dalla loro unione erano nati due figli, tutt'ora minorenni: in data 15/08/2020 e in data 23.12.2023. Persona_1 Persona_2
2. Nel corso del tempo il rapporto affettivo si era progressivamente deteriorato tanto da decidersi ad interrompere definitivamente la convivenza;
1. I ricorrenti, essendo addivenuti ad una complessiva intesa sulle condizioni relative all'affidamento ed al mantenimento dei figli, adivano congiuntamente l'intestato Tribunale al fine sentir disciplinare i rapporti tra gli stessi ed il figlio minorenne nelle modalità di cui al ricorso introduttivo, ai sensi dell'art. 337-ter c.c.
2. La domanda va accolta. Le condizioni proposte dalle parti, sussistendone i presupposti, possono essere accolte, in quanto rispettose dell'interesse dei figli minori.
P.Q.M.
Il Tribunale di L'Aquila, definitivamente pronunciando sulla domanda di cui sopra, così decide:
OMOLOGA le modalità di esercizio della responsabilità genitoriale dei due istanti, alle condizioni del ricorso introduttivo;
1. SULL'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI VISITA.
A) le figlie coabiteranno con la madre nata il [...] in [...], c.f. Parte_1
presso l'abitazione sita in Via Castagneto F. Del Latte Comune TERAMO C.F._1
(TE) e - seppur conviventi con la madre - risulteranno affidate in modo condiviso ad entrambe i genitori;
B) Il padre potrà vedere le ragazze quando lo riterrà opportuno, previo accordo con la madre che non si opporrà agli incontri tra padre e figlie;
C) Il padre, in base agli impegni straordinari di lavoro che dovessero insorgere informerà con cadenza mensile la madre riguardo ai giorni di visita con le figlie. Ciò al fine di avere, nell'interesse delle minori, una stabilità e certezza dei giorni ed orari, tenendo conto che dovranno essere garantiti un numero minimo settimanale (comprensivo del fine settimana) di 3 giorni e 1 notte con il padre, sempre compatibilmente con gli impegni lavorativi. Se le figlie manifesteranno il desiderio di trascorrere più giorni con l'uno o l'altro genitore, prevarrà sempre la volontà delle minori;
D) Il fine settimana (sabato e domenica), compatibilmente con gli impegni di lavoro del padre, le ragazze lo trascorreranno - alternativamente - con il padre e con la madre.
E) Nel periodo non scolastico il sig. potrà prendere le figlie sin dal mattino, Controparte_1
sempre compatibilmente con gli impegni lavorativi e previo avviso alla madre.
In occasioni particolari, quali fine settimana più lunghi per coincidenza della festività al sabato o al lunedì o ponti con feste nazionali (25/04, 1/05, ecc.), la madre ed il padre alternativamente potranno prendere le figlie a partire dal venerdì e/o fino al lunedì, sempre compatibilmente con gli orari lavorativi.
F) Il padre provvederà a riaccompagnare sempre le figlie presso il luogo in cui la madre ha il domicilio. I genitori, al momento in cui accompagneranno o riprenderanno le figlie presso l'abitazione dell'altro si impegnano reciprocamente, a tutela della privacy, ad attendere le figlie sotto casa, salvo accordi diversi tra i genitori stessi. G) I genitori si accordano nell'impegnarsi a far sì che le minori non restino mai da sole presso l'abitazione ma venga garantita sempre la presenza di un adulto/familiare in casa.
H) Il giorno del compleanno delle figlie i genitori si impegnano a far sì che tale ricorrenza possa essere festeggiata alla presenza di entrambi i genitori adottando modalità (pranzo/cena/un brindisi pomeridiano etc. etc.) che siano tali da non pregiudicare la volontà delle figlie di festeggiare il loro compleanno anche con amici etc etc. facendo sempre salvi eventuali impedimenti di lavoro, di salute o altro, comunque, tali da giustificare effettivamente l'assenza dell'uno o dell'altro genitore.
I) Durante il periodo estivo le minori trascorreranno 15 giorni continuativamente con il padre, periodo da concordare con l'altro genitore e in considerazione delle esigenze delle figlie.
Per il periodo restante valgono le regole fissate per il diritto di visita di cui ai numeri 3 e 4.
L) Durante le vacanze Natalizie le figlie staranno con il padre o con la madre alternativamente la vigilia (24 dicembre) o il Natale (25 dicembre) e verrà gestito il periodo natalizio trascorrendo ad anni alterni dal 26 al 31 dicembre con un genitore e dal 1 dicembre al 6 gennaio ( in modo da essere
6 e 6) con l'altro genitore compatibilmente con gli impegni lavorativi del padre a cui verrà data priorità di scelta in base agli impegni di lavoro avendo riguardo al 24 e 25 dicembre.
M) Durante le vacanze Pasquali le minori staranno la domenica di Pasqua o il lunedì di Pasqua alternativamente con il padre o con la madre ciò compatibilmente con gli impegni lavorativi del padre che avrà la scelta prioritaria relativamente a Pasqua o Pasquetta.
N) Se un genitore vorrà trascorrere qualche giorno fuori dalla città di residenza, durante le festività
Pasquali, l'altro genitore non si oppone potendo fruire del medesimo periodo durante la Pasqua dell'anno successivo.
O) In ordine alle festività ed ai "ponti" vale il principio dell'alternanza da un anno ad un altro.
Nell'ipotesi in cui per motivi di lavoro un genitore non possa usufruire di una festività ad egli spettante l'altro genitore si impegna a fargli recuperare quella giornata nella prima occasione utile. La giornata potrà essere recuperata anche utilizzando giornate infrasettimanali.
2. SULLE CONDIZIONI ECONOMICHE.
Il Sig. verserà a mezzo bonifico bancario sul conto corrente della Sig.ra Controparte_1
ed in favore delle figlie a titolo di mantenimento la somma mensile di € Parte_1
600,00=(seicento/00), da rivalutare secondo gli indici ISTAT, da versarsi entro il giorno 8 di ogni mese (a decorrere dal Dicembre 2024); nel contempo dell'assegno unico universale beneficerà la sola madre. Esclusivamente per quanto attiene le spese straordinarie, i genitori decidono di fare riferimento ed attenersi alla tabella adotta dal Tribunale di MILANO 2022 che si allega alla presente concordando che per dette spese, parteciperanno in egual misura, dunque, al 50% ciascuno. Per le spese che non richiedono il preventivo accordo, il genitore che le sosterrà avrà diritto di rimborso al
50% entro il termine di giorni sette dalla comunicazione dell'avvenuta esecuzione della stessa spesa, comunicazione che potrà avvenire anche a mezzo messaggio telefonico o WhatsApp. Per le spese che richiedono invece il preventivo accordo tra i genitori, qualora possibile e sempre che non vi siano ragioni di massima urgenza che impongono l'immediata esecuzione della spesa, la relativa provvista di danaro verrà fornita anticipatamente da entrambi i genitori. In caso diverso, il genitore che sosterrà la spesa avrà diritto di rimborso al 50% entro il termine di giorni sette dalla comunicazione dell'avvenuta esecuzione della stessa spesa, comunicazione che potrà avvenire anche a mezzo messaggio telefonico o WhatsApp. I bonifici bancari sopra menzionati verranno eseguiti dalle parti utilizzando gli estremi bancari/Iban indicati nel ricorso.
3. ALTRE CONDIZIONI.
A) I genitori, ognuno per le proprie convinzioni, concordano nel porre un limite all'utilizzo dei dispositivi informatici (cellulare, tablet, smartphone e playstation) nel rispetto dei suggerimenti forniti dalla psicoterapeuta.
B) In caso di trasferimento prolungato o momentaneo in altra città o regione di un genitore per motivi di lavoro, si dovranno garantire, al rientro, adeguati periodi di frequentazione per "recuperare" in modo proficuo il rapporto genitore/figlio dando valore prevalente alla richiesta in tal senso del figlio.
C) I genitori prestano il consenso a trasferimenti transitori all'estero - per vacanza o studio - del figlio con indicazione del consenso all'espatrio sulla carta di identità del minore.
D) Nell'ipotesi in cui il minore subisca un infortunio l'altro genitore deve essere immediatamente informato indipendentemente dalla gravità del problema.
Spese compensate.
Così deciso in L'Aquila, 13.2.2024
IL PRESIDENTE rel. est.
Dott.ssa Elvira Buzzelli
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI L'AQUILA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa ELVIRA BUZZELLI Presidente Relatore dott. GIOVANNI SPAGNOLI Giudice dott.ssa MAURA MANZI Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. v.g. 44/2025 promossa da:
, c.f. , nata a [...] il [...] ed ivi residente Parte_1 C.F._1
Via Castagneto F. Del Latte e , c. f. , nato a [...] Controparte_1 C.F._2
il 19/09/1983 ed ivi residente in [...], entrambi elettivamente domiciliati a Paganica
(AQ), alla Via Sant'Emidio 48, presso lo studio dall'Avv. Egidio Rosati, che li rappresenta e difende giusta procura allegata all'atto introduttivo
RICORRENTI
PM
INTERVENIENTE EX LEGE
CONCLUSIONI
Le parti chiedono che vengano disciplinati i rapporti tra le stesse ed i figli minori, alle condizioni di cui al ricorso introduttivo
FATTO E DIRITTO
1. Con atto depositato in data 14.01.2025, e esponevano di Parte_1 Controparte_1
aver intrapreso una stabile relazione more uxorio e che dalla loro unione erano nati due figli, tutt'ora minorenni: in data 15/08/2020 e in data 23.12.2023. Persona_1 Persona_2
2. Nel corso del tempo il rapporto affettivo si era progressivamente deteriorato tanto da decidersi ad interrompere definitivamente la convivenza;
1. I ricorrenti, essendo addivenuti ad una complessiva intesa sulle condizioni relative all'affidamento ed al mantenimento dei figli, adivano congiuntamente l'intestato Tribunale al fine sentir disciplinare i rapporti tra gli stessi ed il figlio minorenne nelle modalità di cui al ricorso introduttivo, ai sensi dell'art. 337-ter c.c.
2. La domanda va accolta. Le condizioni proposte dalle parti, sussistendone i presupposti, possono essere accolte, in quanto rispettose dell'interesse dei figli minori.
P.Q.M.
Il Tribunale di L'Aquila, definitivamente pronunciando sulla domanda di cui sopra, così decide:
OMOLOGA le modalità di esercizio della responsabilità genitoriale dei due istanti, alle condizioni del ricorso introduttivo;
1. SULL'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI VISITA.
A) le figlie coabiteranno con la madre nata il [...] in [...], c.f. Parte_1
presso l'abitazione sita in Via Castagneto F. Del Latte Comune TERAMO C.F._1
(TE) e - seppur conviventi con la madre - risulteranno affidate in modo condiviso ad entrambe i genitori;
B) Il padre potrà vedere le ragazze quando lo riterrà opportuno, previo accordo con la madre che non si opporrà agli incontri tra padre e figlie;
C) Il padre, in base agli impegni straordinari di lavoro che dovessero insorgere informerà con cadenza mensile la madre riguardo ai giorni di visita con le figlie. Ciò al fine di avere, nell'interesse delle minori, una stabilità e certezza dei giorni ed orari, tenendo conto che dovranno essere garantiti un numero minimo settimanale (comprensivo del fine settimana) di 3 giorni e 1 notte con il padre, sempre compatibilmente con gli impegni lavorativi. Se le figlie manifesteranno il desiderio di trascorrere più giorni con l'uno o l'altro genitore, prevarrà sempre la volontà delle minori;
D) Il fine settimana (sabato e domenica), compatibilmente con gli impegni di lavoro del padre, le ragazze lo trascorreranno - alternativamente - con il padre e con la madre.
E) Nel periodo non scolastico il sig. potrà prendere le figlie sin dal mattino, Controparte_1
sempre compatibilmente con gli impegni lavorativi e previo avviso alla madre.
In occasioni particolari, quali fine settimana più lunghi per coincidenza della festività al sabato o al lunedì o ponti con feste nazionali (25/04, 1/05, ecc.), la madre ed il padre alternativamente potranno prendere le figlie a partire dal venerdì e/o fino al lunedì, sempre compatibilmente con gli orari lavorativi.
F) Il padre provvederà a riaccompagnare sempre le figlie presso il luogo in cui la madre ha il domicilio. I genitori, al momento in cui accompagneranno o riprenderanno le figlie presso l'abitazione dell'altro si impegnano reciprocamente, a tutela della privacy, ad attendere le figlie sotto casa, salvo accordi diversi tra i genitori stessi. G) I genitori si accordano nell'impegnarsi a far sì che le minori non restino mai da sole presso l'abitazione ma venga garantita sempre la presenza di un adulto/familiare in casa.
H) Il giorno del compleanno delle figlie i genitori si impegnano a far sì che tale ricorrenza possa essere festeggiata alla presenza di entrambi i genitori adottando modalità (pranzo/cena/un brindisi pomeridiano etc. etc.) che siano tali da non pregiudicare la volontà delle figlie di festeggiare il loro compleanno anche con amici etc etc. facendo sempre salvi eventuali impedimenti di lavoro, di salute o altro, comunque, tali da giustificare effettivamente l'assenza dell'uno o dell'altro genitore.
I) Durante il periodo estivo le minori trascorreranno 15 giorni continuativamente con il padre, periodo da concordare con l'altro genitore e in considerazione delle esigenze delle figlie.
Per il periodo restante valgono le regole fissate per il diritto di visita di cui ai numeri 3 e 4.
L) Durante le vacanze Natalizie le figlie staranno con il padre o con la madre alternativamente la vigilia (24 dicembre) o il Natale (25 dicembre) e verrà gestito il periodo natalizio trascorrendo ad anni alterni dal 26 al 31 dicembre con un genitore e dal 1 dicembre al 6 gennaio ( in modo da essere
6 e 6) con l'altro genitore compatibilmente con gli impegni lavorativi del padre a cui verrà data priorità di scelta in base agli impegni di lavoro avendo riguardo al 24 e 25 dicembre.
M) Durante le vacanze Pasquali le minori staranno la domenica di Pasqua o il lunedì di Pasqua alternativamente con il padre o con la madre ciò compatibilmente con gli impegni lavorativi del padre che avrà la scelta prioritaria relativamente a Pasqua o Pasquetta.
N) Se un genitore vorrà trascorrere qualche giorno fuori dalla città di residenza, durante le festività
Pasquali, l'altro genitore non si oppone potendo fruire del medesimo periodo durante la Pasqua dell'anno successivo.
O) In ordine alle festività ed ai "ponti" vale il principio dell'alternanza da un anno ad un altro.
Nell'ipotesi in cui per motivi di lavoro un genitore non possa usufruire di una festività ad egli spettante l'altro genitore si impegna a fargli recuperare quella giornata nella prima occasione utile. La giornata potrà essere recuperata anche utilizzando giornate infrasettimanali.
2. SULLE CONDIZIONI ECONOMICHE.
Il Sig. verserà a mezzo bonifico bancario sul conto corrente della Sig.ra Controparte_1
ed in favore delle figlie a titolo di mantenimento la somma mensile di € Parte_1
600,00=(seicento/00), da rivalutare secondo gli indici ISTAT, da versarsi entro il giorno 8 di ogni mese (a decorrere dal Dicembre 2024); nel contempo dell'assegno unico universale beneficerà la sola madre. Esclusivamente per quanto attiene le spese straordinarie, i genitori decidono di fare riferimento ed attenersi alla tabella adotta dal Tribunale di MILANO 2022 che si allega alla presente concordando che per dette spese, parteciperanno in egual misura, dunque, al 50% ciascuno. Per le spese che non richiedono il preventivo accordo, il genitore che le sosterrà avrà diritto di rimborso al
50% entro il termine di giorni sette dalla comunicazione dell'avvenuta esecuzione della stessa spesa, comunicazione che potrà avvenire anche a mezzo messaggio telefonico o WhatsApp. Per le spese che richiedono invece il preventivo accordo tra i genitori, qualora possibile e sempre che non vi siano ragioni di massima urgenza che impongono l'immediata esecuzione della spesa, la relativa provvista di danaro verrà fornita anticipatamente da entrambi i genitori. In caso diverso, il genitore che sosterrà la spesa avrà diritto di rimborso al 50% entro il termine di giorni sette dalla comunicazione dell'avvenuta esecuzione della stessa spesa, comunicazione che potrà avvenire anche a mezzo messaggio telefonico o WhatsApp. I bonifici bancari sopra menzionati verranno eseguiti dalle parti utilizzando gli estremi bancari/Iban indicati nel ricorso.
3. ALTRE CONDIZIONI.
A) I genitori, ognuno per le proprie convinzioni, concordano nel porre un limite all'utilizzo dei dispositivi informatici (cellulare, tablet, smartphone e playstation) nel rispetto dei suggerimenti forniti dalla psicoterapeuta.
B) In caso di trasferimento prolungato o momentaneo in altra città o regione di un genitore per motivi di lavoro, si dovranno garantire, al rientro, adeguati periodi di frequentazione per "recuperare" in modo proficuo il rapporto genitore/figlio dando valore prevalente alla richiesta in tal senso del figlio.
C) I genitori prestano il consenso a trasferimenti transitori all'estero - per vacanza o studio - del figlio con indicazione del consenso all'espatrio sulla carta di identità del minore.
D) Nell'ipotesi in cui il minore subisca un infortunio l'altro genitore deve essere immediatamente informato indipendentemente dalla gravità del problema.
Spese compensate.
Così deciso in L'Aquila, 13.2.2024
IL PRESIDENTE rel. est.
Dott.ssa Elvira Buzzelli