TRIB
Sentenza 7 luglio 2025
Sentenza 7 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ascoli Piceno, sentenza 07/07/2025, n. 332 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ascoli Piceno |
| Numero : | 332 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1647/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di ASCOLI PICENO
SEZIONE CIVILE
Oggi 7 luglio 2025 ad ore 12,30 innanzi al dott.ssa Paola Mariani sono comparsi:
L'avv. COSTANTINI LUCA per l'attrice il quale precisa le conclusioni riportandosi ai propri scritti difensivi.
Alle ore 12,35 il Giudice accantona la trattazione della causa onde proseguire nella udienza in presenza ed autorizza il difensore ad allontanarsi dall'aula.
Alle ore 16,01 riprende la trattazione della causa in assenza del difensore e visti gli atti, pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura e con deposito contestuale al presente verbale alle ore
17,20.
Il Giudice dott.ssa Paola Mariani
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ASCOLI PICENO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Paola Mariani ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1647/2024 promossa da:
nato ad [...] il [...] c.f.( ) e Parte_1 C.F._1 residente in [...],,elettivamente domiciliato in Folignano (AP), Via Alessandria n. 17 presso e nello studiodell'Avv. Luca Costantini (cf: – fax C.F._2
0736-491591 – pec: , Email_1
-Attore
CONTRO
: con socio unico P.VA , con sede in Roma, Via Circonvallazione Controparte_1 P.VA_1
Ostiense n 212, in persona del legale rappresentante pro-tempore,
pagina 1 di 5 Convenuta contumace
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza del 22.09.2014.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione, regolarmente notificato alla convenuta, il sig. citava in Parte_1 giudizio la con socio unico con sede in Roma, Via Circonvallazione Ostiense n 212, per far CP_1 dichiarare la risoluzione del contratto di vendita della vettura Bmw X3 targata GH656ZP (già targa
FG961KZ), poiché difforme rispetto a quella presentata e pubblicizzata allo stesso attore da parte del venditore e, conseguentemente, per inadempimento della convenuta, chiedeva la condanna della società alla restituzione del prezzo di acquisto pari ad € 15.800,00, oltre interessi e rivalutazione Controparte_1 dalla data del pagamento a quella della restituzione, oltre al risarcimento del danno cagionato all'attore, in ragione di almeno € 5.000,00, ovvero del maggiore o minore importo, quantificato anche in via equitativa.
Il Giudice assegnatario della causa, la Dott.ssa. Paola Mariani, esaminati gli atti, in sede di verifiche preliminari ex art. 171 bis c.p.c., essendo scaduto il termine di cui all'art. 166 c.p.c., verificava che il convenuto non si era costituito, e pertanto con provvedimento del 20-01-2025, ne dichiarava la contumacia, differendo la prima udienza al 31.3.2025, con concessione dei termini di cui all'art 171 ter c.p.c per il deposito delle relative memorie, con decorrenza, a ritroso, dall'udienza indicata in citazione del 27.3.2025; la difesa dell'attore depositava in data 26-02-2025, memoria ex art 171 ter n 2 con le richieste istruttorie;
in data 31-03-2025, il Giudice ammetteva la prova orale per interrogatorio formale e per testi richiesta dalla parte attrice, sui capitoli di prova articolati nella seconda memoria, limitatamente ai numeri 2,3,4,5 e con i testi indicati;
Fissava per l'interrogatorio formale del legale rappresentante della società convenuta già contumace, nonché per l'audizione di tutti i testi, l'udienza del 12.5.2025 ore 10,00 con termine fino al 15.4.2025 per la notifica del verbale al legale rappresentante della società convenuta;
All'udienza del 12-05-2025, verificata la regolare notifica della richiesta di interrogatorio formale al legale rappresentate della convenuta, e constatata la mancata risposta, dava inizio alla prova testi precedentemente ammessa ed all'esito il Giudice dava atto della mancata comparizione a rendere interrogatorio formale del legale rappresentante della società convenuta nonostante la CP_1 regolarità della notifica, e fissava per al precisazione delle conclusioni e discussione l'udienza del 7-7-
2025 con termine fino al 3-7-2025 per il deposito di note conclusionali.
Ritiene il Giudice che la domanda attorea sia fondata e meritevole di accoglimento per avere la parte dimostrato, a mezzo produzone documentale e deposizioni testimoniali, i fatti così come occorsi e dunque la responsabilità della convenuta per avere venduto un mezzo viziato ed il conseguente diritto al risarcimento di tutti i danni patiti.
Peraltro la mancata costituzione in giudizio della concessionaria convenuta e la mancata comparizione a rendere interrogatorio formale del legale rappresentante, rappresenta una piena conferma di quanto assunto da parte attrice e la fondatezza della domanda, che merita dunque integrale accoglimento.
Dalla narrazione delle suesposte circostanze di fatto risulta evidente l'inadempimento contrattuale e la responsabilità della convenuta;
il sig. ha pienamente diritto ai rimedi concessi al consumatore Parte_1 in forza dell'art. 130, D. Lgs. n. 206/2005, secondo cui “in caso di difetto di conformità, il consumatore ha diritto al ripristino, senza spese, della conformità del bene mediante riparazione o sostituzione, […] ovvero ad una riduzione adeguata del prezzo o alla risoluzione del contratto […]”. Quanto alla garanzia di conformita' nel d.lgs. 206/2005, si osserva che il sig. attore Parte_1 nell'odierno procedimento, rientra a pieno titolo nella nozione di “consumatore” in quanto egli ha pagina 2 di 5 acquistato il veicolo per scopi estranei alla propria attività imprenditoriale, così rientrando nell'ambito di applicazione della predetta normativa.
Peraltro il bene di consumo oggetto di vendita è conforme al contratto ai sensi dell'art. 129 D. Lgs. 206/2005, solo se è idoneo all'uso cui serve quel tipo di beni, conforme alla descrizione e caratterizzato da qualità e prestazioni che è lecito aspettarsi da un bene di tale natura e per effetto della introduzione della nuova disciplina in parola, non è più necessario individuare esattamente la figura sotto la quale catalogare la difformità, dovendo solo il compratore dimostrare la difformità del bene rispetto al contratto e la pubblicità, attraverso cui è presentato il bene, acquista rilevanza non solo orientando le scelte del consumatore, ma anche dal punto di vista della disciplina del rapporto negoziale tra venditore e acquirente consumatore, “così da far sorgere in capo al contraen te l'obbligo di adempiere in modo conforme”.
Stessa rilevanza è rivestita dalle dichiarazioni del venditore sulle caratteristiche specifiche del bene. Da ultimo, si consideri che il terzo comma dell'art. 129 D. Lgs. 206/2005 presume conforme il bene se, al momento della conclusione del contratto, il consumatore è a conoscenza del difetto e non poteva ignorarlo. Venendo all'analisi della fattispecie che ci occupa, si consideri innanzi tutto che non ha alcuna rilevanza che il bene compravenduto sia nuovo oppure usato e certamente lo stesso è stato presentato come difforme rispetto a come era in realtà e come inopinatamente ha scoperto l'attore all'esito delle verifiche .
La deposizione dei testimoni ha consentito di ricostruire con chiarezza i fatti per così come occorsi e si riportano qui di seguito le deposizioni testimoniali.
Il teste il quale interrogato sui capitoli di prova attorei, confermava i fatti dedotti Testimone_1 dall'attore; in particolare lo stesso sentito sul capitolo relativo alle problematiche dell'auto fin dall'acquisto, lo stesso dichiarava: “E' vera la circostanza e tanto posso dire perché ero presente in quanto avevo accompagnato , con la mia macchina presso il concessionario di Sora Parte_1
SP RENT ed ho assistito alle operazioni di compravendita e sia pure non ho parlato ero presente;
Poi quando siamo ripartiti io ero nella mia macchina e nella nuova e ci siamo diretti uno avanti e Pt_1 uno dietro verso casa , ma dopo circa 5/6 chilometri mi ha chiamato al telefono dicendomi Pt_1 che la macchina faceva dei rumori e che pertanto avrebbe accostato;
anche io mi accostavo, fermandoci su una piazzola di sosta lungo la strada e anche io, salito in macchina ho sentito i rumori e poi ognuno con la sua macchina ritornammo presso la;
Sentito poi sul Cap.3 lo stesso CP_1 così rispondeva: “E' vera la circostanza anche io ho accompagnato l' la seconda volta Tes_1 Parte_1
a riprendere la macchina e confermo che all'altezza dell'Aquila la macchina si è proprio fermata, quindi mentre la prima volta faceva solo un rumore, la seconda volta è proprio andata in panne, si è proprio fermata tanto che abbiamo dovuto chiamare un carro-attrezzi che ancora una volta l'ha riportata al concessionario;
Lo stesso teste poi sul Cap.n.4 così rispondeva: “E' vera la CP_1 circostanza e lo ricordo bene perché dovevano io e partire per la vacanza con la sua Parte_1 auto insieme alle nostre famiglie e io sempre andavo dietro con la mia macchina, per sicurezza e sia pure avevamo tanto paura prima, per fortuna siamo tornati e ricordo bene che già in autunno Pt_1 aveva riscontrato quei difetti di cui al capitolo, ed era proprio disperato e so che ad oggi non Pt_1 ha la macchina perché quella comprata è proprio rotta”. • Veniva poi escusso il teste sig TE
, il quale sentito Sui capitoli di prova ammessi, confermava le circostanze poiché raccontati dal
[...]
Sig poiché lo stesso è un cliente della sua Auto-officina, confermava inoltre di aver Parte_1 visionato la macchina BMW X3; Sentito poi sul cap. n.4 lo stesso affermava che circostanza la conosceva direttamente perché l'attore portò l'autovettura nella sua officina per sostituire la valvola
EGR che non funzionava, sul punto lo stesso testualmente affermava;
“si bloccava e si accendeva la spia del motore e io stesso ho provveduto a sostituirla ed ho lasciato la macchina in moto perché la procedura è questa, trattandosi di una tecnica elettronica e meccanica e sono andato in ufficio per sistemare altre incombenze e la macchina si era spenta;
ho provato a riaccenderla ma il motore era pagina 3 di 5 bloccato, non girava, ho effettuato svariati tentativi, ma il motore non girava, non si accendeva, era bloccato ed infatti dopo ho verificato che non si accendeva il motore perché si era stuccata la catena di distribuzione e questo tipo di rottura dipendente, sempre dal chilometraggio e per questo, subito, mi è venuto il dubbio che il chilometraggio non fosse quello riportato e infatti la verifica dava circa 230/240 mila chilometri mentre nella macchina ne indicata 100 mila di meno;
Sul capitolo 5: E' vera la circostanza io stesso personalmente dal mio pc ho effettuato la verifica sul portale dell'automobilista. e nel portale è possibile controllare se il veicolo sia stato ritargato e quindi la targa precedente ed infatti l'ultima revisione che riportava era stata fatta con la targa nuova, ma le due precedenti con la targa vecchia e per questo , dal confronto dalla targa vecchia e della targa nuova, abbiamo capito la truffa e ricordo di avere io stesso mandato la foto della visura del portale a ”. Pt_1
Per cui i testi escussi hanno confermato perfettamente la ricostruzione dei fatti così come esposta dall'attore, che peraltro ha dimostrato documentalmente, altresì la difformità tra quanto presentato al compratore, ed il bene in effetti venduto allo stesso, come risulta dai documenti ministeriali di revisione, e dalla stessa garanzia attivata, consegnati dal venditore al sig. nei quali risulta Parte_1 chiaramente indicato che il chilometraggio della vettura in parola, era pari a 145.243, soffermandosi appunto sulla peculiarità e rilevanza del medesimo dato pubblicizzato per la vendita.
Appare dunque di tutta evidenza e incontestabile che il bene venduto dalla concessionaria CP_1 al sig. è difforme da quello acquistato dallo stesso consumatore.
[...] Parte_1
Sulla rilevabilità della difformità da parte del compratore, ai sensi del terzo comma dell'articolo 129 D.
Lgs. 206/2005, il sig. non avrebbe mai potuto pensare autonomamente ad una manomissione Parte_1 dei chilometri della vettura acquistata, dato anche che l'autovettura in parola, riportava, allegato al libretto di circolazione, il foglio dell'ultima revisione, effettuata proprio dalla stessa concessionaria convenuta, prima della consegna, e la stessa indicazione del dato sulla garanzia di legge attivata.
Sui rimedi concessi al compratore il secondo comma dell'art. 130, D. Lgs. 206/2005, dispone che “in caso di difetto di conformità, il consumatore ha diritto al ripristino, senza spese, della conformità del bene mediante riparazione o sostituzione […] ovvero ad una riduzione adeguata del prezzo o alla risoluzione del contratto [...]”. E' escluso che il venditore possa riportare il veicolo in questione ad una corrispondenza chilometrica identica a quella promessa del veicolo venduto, anche mediante riparazione dello stesso o sostituzione.
Nel caso di specie il veicolo, ad oggi non è più marciante per via della rottura della catena di distribuzione, confermata dal teste , con possibili danni meccanici da accertare per cui è Testimone_2 evidente l'interesse del compratore a richiedere ed ottenere il prezzo versato.
Parimenti fondata la domanda di risarcimento danni stante la vicenda e la rottura del mezzo subito dopo la vendita e tenuto conto di tutto il tempo in cui l'auto non è stata disponibile a vantaggio dell'attore e della di lui famiglia e sul punto si ritiene congrua la somma richiesta di euro 5000,00. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo potendole a carico della convenuta contumace.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
Accoglie la domanda dell'attore e accertata la difformità della vettura Bmw X3 targata GH656ZP (già targa FG961KZ) da lui acquistata dalla rispetto a quella presentata e pubblicizzata Controparte_1 allo stesso da parte del venditore, dichiara definitivamente la risoluzione del contratto di vendita tra le parti per inadempimento della convenuta e conseguentemente, condanna la società alla Controparte_1 restituzione del prezzo di € 15.800,00 pure conseguito dalla compravendita, oltre interessi e rivalutazione dalla data del pagamento a quella della restituzione della somma, oltre al risarcimento del danno cagionato all'attore e da lui patito per la pressocchè contestuale rottura dell'autoveicolo e per il mancato utilizzo, che liquida in euro 5.000,00 complessiva.
pagina 4 di 5 Condanna la convenuta alla refusione delle spese sostenute dall'attore che liquida in euro 4800,00 per compensi professionali, oltre rimb. forf. iva e cpa come per legge ed euro 264,00 per spese vive.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.
Ascoli Piceno, 7 luglio 2025
Il Giudice
Dott.ssa Paola Mariani
pagina 5 di 5
TRIBUNALE ORDINARIO di ASCOLI PICENO
SEZIONE CIVILE
Oggi 7 luglio 2025 ad ore 12,30 innanzi al dott.ssa Paola Mariani sono comparsi:
L'avv. COSTANTINI LUCA per l'attrice il quale precisa le conclusioni riportandosi ai propri scritti difensivi.
Alle ore 12,35 il Giudice accantona la trattazione della causa onde proseguire nella udienza in presenza ed autorizza il difensore ad allontanarsi dall'aula.
Alle ore 16,01 riprende la trattazione della causa in assenza del difensore e visti gli atti, pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura e con deposito contestuale al presente verbale alle ore
17,20.
Il Giudice dott.ssa Paola Mariani
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ASCOLI PICENO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Paola Mariani ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1647/2024 promossa da:
nato ad [...] il [...] c.f.( ) e Parte_1 C.F._1 residente in [...],,elettivamente domiciliato in Folignano (AP), Via Alessandria n. 17 presso e nello studiodell'Avv. Luca Costantini (cf: – fax C.F._2
0736-491591 – pec: , Email_1
-Attore
CONTRO
: con socio unico P.VA , con sede in Roma, Via Circonvallazione Controparte_1 P.VA_1
Ostiense n 212, in persona del legale rappresentante pro-tempore,
pagina 1 di 5 Convenuta contumace
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza del 22.09.2014.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione, regolarmente notificato alla convenuta, il sig. citava in Parte_1 giudizio la con socio unico con sede in Roma, Via Circonvallazione Ostiense n 212, per far CP_1 dichiarare la risoluzione del contratto di vendita della vettura Bmw X3 targata GH656ZP (già targa
FG961KZ), poiché difforme rispetto a quella presentata e pubblicizzata allo stesso attore da parte del venditore e, conseguentemente, per inadempimento della convenuta, chiedeva la condanna della società alla restituzione del prezzo di acquisto pari ad € 15.800,00, oltre interessi e rivalutazione Controparte_1 dalla data del pagamento a quella della restituzione, oltre al risarcimento del danno cagionato all'attore, in ragione di almeno € 5.000,00, ovvero del maggiore o minore importo, quantificato anche in via equitativa.
Il Giudice assegnatario della causa, la Dott.ssa. Paola Mariani, esaminati gli atti, in sede di verifiche preliminari ex art. 171 bis c.p.c., essendo scaduto il termine di cui all'art. 166 c.p.c., verificava che il convenuto non si era costituito, e pertanto con provvedimento del 20-01-2025, ne dichiarava la contumacia, differendo la prima udienza al 31.3.2025, con concessione dei termini di cui all'art 171 ter c.p.c per il deposito delle relative memorie, con decorrenza, a ritroso, dall'udienza indicata in citazione del 27.3.2025; la difesa dell'attore depositava in data 26-02-2025, memoria ex art 171 ter n 2 con le richieste istruttorie;
in data 31-03-2025, il Giudice ammetteva la prova orale per interrogatorio formale e per testi richiesta dalla parte attrice, sui capitoli di prova articolati nella seconda memoria, limitatamente ai numeri 2,3,4,5 e con i testi indicati;
Fissava per l'interrogatorio formale del legale rappresentante della società convenuta già contumace, nonché per l'audizione di tutti i testi, l'udienza del 12.5.2025 ore 10,00 con termine fino al 15.4.2025 per la notifica del verbale al legale rappresentante della società convenuta;
All'udienza del 12-05-2025, verificata la regolare notifica della richiesta di interrogatorio formale al legale rappresentate della convenuta, e constatata la mancata risposta, dava inizio alla prova testi precedentemente ammessa ed all'esito il Giudice dava atto della mancata comparizione a rendere interrogatorio formale del legale rappresentante della società convenuta nonostante la CP_1 regolarità della notifica, e fissava per al precisazione delle conclusioni e discussione l'udienza del 7-7-
2025 con termine fino al 3-7-2025 per il deposito di note conclusionali.
Ritiene il Giudice che la domanda attorea sia fondata e meritevole di accoglimento per avere la parte dimostrato, a mezzo produzone documentale e deposizioni testimoniali, i fatti così come occorsi e dunque la responsabilità della convenuta per avere venduto un mezzo viziato ed il conseguente diritto al risarcimento di tutti i danni patiti.
Peraltro la mancata costituzione in giudizio della concessionaria convenuta e la mancata comparizione a rendere interrogatorio formale del legale rappresentante, rappresenta una piena conferma di quanto assunto da parte attrice e la fondatezza della domanda, che merita dunque integrale accoglimento.
Dalla narrazione delle suesposte circostanze di fatto risulta evidente l'inadempimento contrattuale e la responsabilità della convenuta;
il sig. ha pienamente diritto ai rimedi concessi al consumatore Parte_1 in forza dell'art. 130, D. Lgs. n. 206/2005, secondo cui “in caso di difetto di conformità, il consumatore ha diritto al ripristino, senza spese, della conformità del bene mediante riparazione o sostituzione, […] ovvero ad una riduzione adeguata del prezzo o alla risoluzione del contratto […]”. Quanto alla garanzia di conformita' nel d.lgs. 206/2005, si osserva che il sig. attore Parte_1 nell'odierno procedimento, rientra a pieno titolo nella nozione di “consumatore” in quanto egli ha pagina 2 di 5 acquistato il veicolo per scopi estranei alla propria attività imprenditoriale, così rientrando nell'ambito di applicazione della predetta normativa.
Peraltro il bene di consumo oggetto di vendita è conforme al contratto ai sensi dell'art. 129 D. Lgs. 206/2005, solo se è idoneo all'uso cui serve quel tipo di beni, conforme alla descrizione e caratterizzato da qualità e prestazioni che è lecito aspettarsi da un bene di tale natura e per effetto della introduzione della nuova disciplina in parola, non è più necessario individuare esattamente la figura sotto la quale catalogare la difformità, dovendo solo il compratore dimostrare la difformità del bene rispetto al contratto e la pubblicità, attraverso cui è presentato il bene, acquista rilevanza non solo orientando le scelte del consumatore, ma anche dal punto di vista della disciplina del rapporto negoziale tra venditore e acquirente consumatore, “così da far sorgere in capo al contraen te l'obbligo di adempiere in modo conforme”.
Stessa rilevanza è rivestita dalle dichiarazioni del venditore sulle caratteristiche specifiche del bene. Da ultimo, si consideri che il terzo comma dell'art. 129 D. Lgs. 206/2005 presume conforme il bene se, al momento della conclusione del contratto, il consumatore è a conoscenza del difetto e non poteva ignorarlo. Venendo all'analisi della fattispecie che ci occupa, si consideri innanzi tutto che non ha alcuna rilevanza che il bene compravenduto sia nuovo oppure usato e certamente lo stesso è stato presentato come difforme rispetto a come era in realtà e come inopinatamente ha scoperto l'attore all'esito delle verifiche .
La deposizione dei testimoni ha consentito di ricostruire con chiarezza i fatti per così come occorsi e si riportano qui di seguito le deposizioni testimoniali.
Il teste il quale interrogato sui capitoli di prova attorei, confermava i fatti dedotti Testimone_1 dall'attore; in particolare lo stesso sentito sul capitolo relativo alle problematiche dell'auto fin dall'acquisto, lo stesso dichiarava: “E' vera la circostanza e tanto posso dire perché ero presente in quanto avevo accompagnato , con la mia macchina presso il concessionario di Sora Parte_1
SP RENT ed ho assistito alle operazioni di compravendita e sia pure non ho parlato ero presente;
Poi quando siamo ripartiti io ero nella mia macchina e nella nuova e ci siamo diretti uno avanti e Pt_1 uno dietro verso casa , ma dopo circa 5/6 chilometri mi ha chiamato al telefono dicendomi Pt_1 che la macchina faceva dei rumori e che pertanto avrebbe accostato;
anche io mi accostavo, fermandoci su una piazzola di sosta lungo la strada e anche io, salito in macchina ho sentito i rumori e poi ognuno con la sua macchina ritornammo presso la;
Sentito poi sul Cap.3 lo stesso CP_1 così rispondeva: “E' vera la circostanza anche io ho accompagnato l' la seconda volta Tes_1 Parte_1
a riprendere la macchina e confermo che all'altezza dell'Aquila la macchina si è proprio fermata, quindi mentre la prima volta faceva solo un rumore, la seconda volta è proprio andata in panne, si è proprio fermata tanto che abbiamo dovuto chiamare un carro-attrezzi che ancora una volta l'ha riportata al concessionario;
Lo stesso teste poi sul Cap.n.4 così rispondeva: “E' vera la CP_1 circostanza e lo ricordo bene perché dovevano io e partire per la vacanza con la sua Parte_1 auto insieme alle nostre famiglie e io sempre andavo dietro con la mia macchina, per sicurezza e sia pure avevamo tanto paura prima, per fortuna siamo tornati e ricordo bene che già in autunno Pt_1 aveva riscontrato quei difetti di cui al capitolo, ed era proprio disperato e so che ad oggi non Pt_1 ha la macchina perché quella comprata è proprio rotta”. • Veniva poi escusso il teste sig TE
, il quale sentito Sui capitoli di prova ammessi, confermava le circostanze poiché raccontati dal
[...]
Sig poiché lo stesso è un cliente della sua Auto-officina, confermava inoltre di aver Parte_1 visionato la macchina BMW X3; Sentito poi sul cap. n.4 lo stesso affermava che circostanza la conosceva direttamente perché l'attore portò l'autovettura nella sua officina per sostituire la valvola
EGR che non funzionava, sul punto lo stesso testualmente affermava;
“si bloccava e si accendeva la spia del motore e io stesso ho provveduto a sostituirla ed ho lasciato la macchina in moto perché la procedura è questa, trattandosi di una tecnica elettronica e meccanica e sono andato in ufficio per sistemare altre incombenze e la macchina si era spenta;
ho provato a riaccenderla ma il motore era pagina 3 di 5 bloccato, non girava, ho effettuato svariati tentativi, ma il motore non girava, non si accendeva, era bloccato ed infatti dopo ho verificato che non si accendeva il motore perché si era stuccata la catena di distribuzione e questo tipo di rottura dipendente, sempre dal chilometraggio e per questo, subito, mi è venuto il dubbio che il chilometraggio non fosse quello riportato e infatti la verifica dava circa 230/240 mila chilometri mentre nella macchina ne indicata 100 mila di meno;
Sul capitolo 5: E' vera la circostanza io stesso personalmente dal mio pc ho effettuato la verifica sul portale dell'automobilista. e nel portale è possibile controllare se il veicolo sia stato ritargato e quindi la targa precedente ed infatti l'ultima revisione che riportava era stata fatta con la targa nuova, ma le due precedenti con la targa vecchia e per questo , dal confronto dalla targa vecchia e della targa nuova, abbiamo capito la truffa e ricordo di avere io stesso mandato la foto della visura del portale a ”. Pt_1
Per cui i testi escussi hanno confermato perfettamente la ricostruzione dei fatti così come esposta dall'attore, che peraltro ha dimostrato documentalmente, altresì la difformità tra quanto presentato al compratore, ed il bene in effetti venduto allo stesso, come risulta dai documenti ministeriali di revisione, e dalla stessa garanzia attivata, consegnati dal venditore al sig. nei quali risulta Parte_1 chiaramente indicato che il chilometraggio della vettura in parola, era pari a 145.243, soffermandosi appunto sulla peculiarità e rilevanza del medesimo dato pubblicizzato per la vendita.
Appare dunque di tutta evidenza e incontestabile che il bene venduto dalla concessionaria CP_1 al sig. è difforme da quello acquistato dallo stesso consumatore.
[...] Parte_1
Sulla rilevabilità della difformità da parte del compratore, ai sensi del terzo comma dell'articolo 129 D.
Lgs. 206/2005, il sig. non avrebbe mai potuto pensare autonomamente ad una manomissione Parte_1 dei chilometri della vettura acquistata, dato anche che l'autovettura in parola, riportava, allegato al libretto di circolazione, il foglio dell'ultima revisione, effettuata proprio dalla stessa concessionaria convenuta, prima della consegna, e la stessa indicazione del dato sulla garanzia di legge attivata.
Sui rimedi concessi al compratore il secondo comma dell'art. 130, D. Lgs. 206/2005, dispone che “in caso di difetto di conformità, il consumatore ha diritto al ripristino, senza spese, della conformità del bene mediante riparazione o sostituzione […] ovvero ad una riduzione adeguata del prezzo o alla risoluzione del contratto [...]”. E' escluso che il venditore possa riportare il veicolo in questione ad una corrispondenza chilometrica identica a quella promessa del veicolo venduto, anche mediante riparazione dello stesso o sostituzione.
Nel caso di specie il veicolo, ad oggi non è più marciante per via della rottura della catena di distribuzione, confermata dal teste , con possibili danni meccanici da accertare per cui è Testimone_2 evidente l'interesse del compratore a richiedere ed ottenere il prezzo versato.
Parimenti fondata la domanda di risarcimento danni stante la vicenda e la rottura del mezzo subito dopo la vendita e tenuto conto di tutto il tempo in cui l'auto non è stata disponibile a vantaggio dell'attore e della di lui famiglia e sul punto si ritiene congrua la somma richiesta di euro 5000,00. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo potendole a carico della convenuta contumace.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
Accoglie la domanda dell'attore e accertata la difformità della vettura Bmw X3 targata GH656ZP (già targa FG961KZ) da lui acquistata dalla rispetto a quella presentata e pubblicizzata Controparte_1 allo stesso da parte del venditore, dichiara definitivamente la risoluzione del contratto di vendita tra le parti per inadempimento della convenuta e conseguentemente, condanna la società alla Controparte_1 restituzione del prezzo di € 15.800,00 pure conseguito dalla compravendita, oltre interessi e rivalutazione dalla data del pagamento a quella della restituzione della somma, oltre al risarcimento del danno cagionato all'attore e da lui patito per la pressocchè contestuale rottura dell'autoveicolo e per il mancato utilizzo, che liquida in euro 5.000,00 complessiva.
pagina 4 di 5 Condanna la convenuta alla refusione delle spese sostenute dall'attore che liquida in euro 4800,00 per compensi professionali, oltre rimb. forf. iva e cpa come per legge ed euro 264,00 per spese vive.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.
Ascoli Piceno, 7 luglio 2025
Il Giudice
Dott.ssa Paola Mariani
pagina 5 di 5