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Sentenza 7 marzo 2025
Sentenza 7 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lodi, sentenza 07/03/2025, n. 124 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lodi |
| Numero : | 124 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Lodi
SEZIONE PRIMA
1378 /2024
Il Tribunale in persona del Giudice Valeria Perini ha pronunciato ed art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1378/ 2024 promossa da:
Parte_1
CON AVVOCATO Parte_1
CONTRO
Controparte_1
CONTUMACE
CONCLUSIONI PER L'ATTRICE INTIMANTE Parte_1
dichiararsi la risoluzione del contratto con condanna della convenuta al rilascio e al pagamento dei canoni e delle spese;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
citava avanti l'intestato tribunale esponendo che tra le parti era Parte_1 Controparte_1
in corso un contratto di locazione avente ad oggetto un immobile sito in Valera Fratta, via Sandro Pertini 3, che la conduttrice non aveva corrisposto il canone né rimborsato le spese per utenze per un totale di euro
19.508,50 al mese di aprile 2024, concludeva chiedendo convalidarsi sfratto per morosità e ingiungersi il pagamento dei canoni scaduti.
All'udienza fissata per la convalida il Giudice, constatato che la notifica dell'atto di intimazione era stata eseguita ai sensi dell'art. 143 c.p.c., disponeva il passaggio alla cognizione piena con assegnazione di termine all'intimante per la notifica alla convenuta del provvedimento di conversione del rito e ad entrambe le parti per il deposito di memorie e documenti. L'intimante provvedeva al tempestivo deposito di memoria e documenti;
la convenuta, cui il provvedimento di conversione era stato notificato ex art. 143 c.p.c., stante l'irreperibilità sia presso l'immobile locato che all'ultimo indirizzo risultante dal certificato anagrafico, veniva dichiarata contumace.
La causa veniva rinviata per la discussione all'udienza del 7/3/2025 con il deposito della sentenza.
MOTIVI
L'attrice produce contratto di locazione ad uso abitativo relativo a porzione di un immobile sito in Valera
Fratta via Sandro Pertini 3, per il periodo 1/3/2023 -1/3/2027, oltre rinnovi di legge. Le parti convenivano un canone annuo di Euro 12.000,00 ripartito in rate mensili anticipate oltre ai consumi di luce e gas interamente a carico del conduttore mentre quelli relativi all'acqua nella misura del cinquanta per cento.
Lamenta che la conduttrice non ha mai corrisposto alcunché per canoni e spese a far tempo da marzo 2023 accumulando una morosità che quantifica in Euro 27.068,78 di cui Euro 20.000,00 per canoni maturati al mese di ottobre 2024, ed il rimanente per utenze. Insiste per la risoluzione del contratto e la condanna della convenuta al rilascio e al pagamento degli insoluti.
La domanda dell'attrice è fondata e deve essere accolta.
Si rammenta che con la sentenza 13533 del 30/10/2001 pronunciata a sezioni unite la Suprema Corte ha precisato che nei contratti a prestazioni corrispettive il creditore che agisce per la risoluzione o l'inadempimento deve solo provare la fonte dell'obbligazione e ad allegare l'inadempimento, mentre l'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa grava sul debitore.
L'attrice ha documentato l'esistenza di un contratto di locazione ad uso abitativo allegando la morosità della conduttrice, mentre difetta la prova contraria dell'adempimento o dell'estinzione dell'obbligazione posta a carico della convenuta contumace.
Trattandosi di locazione ad uso abitativo trova applicazione l'art. 5 Legge 392/78 che introduce un criterio legale che sottrae al Giudice la valutazione della gravità dell'inadempimento, stabilendo che il mancato pagamento del canone decorsi venti giorni dalla scadenza costituisce motivo di risoluzione ai sensi dell'art. 1455 c.c.
La morosità della conduttrice protrattasi per oltre un anno comporta quindi la dichiarazione di risoluzione del contratto tra le parti con condanna della convenuta al rilascio.
Quanto alla richiesta di pagamento delle spese si osserva che nel contratto è stabilito che le utenze di luce e gas sono poste per intero a carico della conduttrice mentre per i consumi dell'acqua è dovuto un contributo nella misura del cinquanta per cento.
L'attrice ha documentato bollette riferibili al periodo coincidente con la locazione per totali Euro 3.280,67 per fornitura luce, 2.955,12 per gas ed Euro 279,00 per l'acqua, di cui 139,50 a carico della conduttrice. Non possono prendersi in considerazione i documenti tardivamente depositati oltre il termine assegnato per la memoria integrativa. Conseguentemente la condanna va limitata al rimborso delle spese nella misura sopra indicata oltre ai canoni maturati pari a venti mensilità da marzo 2023 a ottobre 2024, oltre a quelli successivi sino al rilascio, il tutto per totali Euro 26.375,29 di cui 20.000,00 per canoni e il rimanente per utenze.
Le spese di lite vanno poste a carico della soccombente.
PQM
Il Tribunale di Lodi, in composizione monocratica, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
DICHIARA risolto per grave inadempimento della convenuta intimata il contratto di locazione di cui è causa;
CONDANNA la convenuta al rilascio dell'immobile sito in Valera Fratta via Pertini 3 in Controparte_1 favore di parte attrice intimante;
VISTO l'art. 56 L. 392/78 fissa per il rilascio la data del 7/4/2025;
CONDANNA la convenuta al pagamento a favore dell'attrice della somma di Euro Parte_1
26.375,29 per spese e canoni scaduti, oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo, oltre ai canoni che verranno a scadere fino alla data del rilascio;
CONDANNA la convenuta al pagamento a favore dell'attrice delle spese di lite che liquida in Euro 2.500,00 per compenso, Euro 354,00 per anticipazioni, oltre Iva e Cpa come per legge e rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% del compenso ex art. 2 del D.M. 55/2014 come modificato dal D.M. 147/22.
Lodi, 07/03/2025
Il Giudice Onorario di Pace
Valeria Perini