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Sentenza 13 gennaio 2025
Sentenza 13 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 13/01/2025, n. 32 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 32 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 443/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Massimiliano Magliacani ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 443/2023 promossa da:
(C.F.: ), con il patrocinio dell'avv. NOVELLI Parte_1 C.F._1
DAVIDE
ATTORE contro
(C.F.: ), Controparte_1 C.F._2
CONVENUTO CONTUMACE
(C.F.: ), con il patrocinio dell'avv. UCCELLI ELENA CP_2 P.IVA_1
CONVENUTA
Sulle CONCLUSIONI rassegnate all'udienza del 16 ottobre 2024:
per l'attrice : “in Via Principale: previo riconoscimento della responsabilità Parte_1 esclusiva nella causazione dell'incidente del conducente del mezzo di controparte e dopo avere accertato e dichiarato che le lesioni subite dal sig. sono conseguenza diretta del Parte_1
sinistro di cui è data causa, a lui occorso in data 24.11.2021, Voglia, il Tribunale di Livorno, condannare i convenuti in solido tra loro al risarcimento dei danni tutti subiti dal sig. , Parte_1 danni come meglio specificati: A) a titolo di danno fisico, al netto dell'acconto percepito, come ampiamento detto in atto, la somma di €.71.897,00 o comunque nella diversa somma che emergerà in corso di causa, oltre gli interessi e la rivalutazione monetaria, come per legge, dal giorno del sinistro fino all'effettivo saldo;
B) a titolo di refusione delle spese mediche sostenute la somma di € 4.489,00 o pagina 1 di 7 comunque nella diversa somma che emergerà in corso di causa, oltre quelle che lo stesso dovrà sostenere in corso di causa per l'espletanda istruttoria, oltre gli interessi e la rivalutazione monetaria, come per legge, dal giorno del sinistro fino all'effettivo saldo. C) Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa oltre IVA e CPA e spese generali, come per legge”;
per la convenuta : “Respinta ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, voglia il CP_2
Tribunale: - in tesi: respingere la domanda poiché infondata essendo stata liquidata ante causam all'attore ogni voce dovuta;
- in ipotesi: accogliere la domanda nella misura che dovesse ritenersi provata, tenuto conto di quanto corrisposto da in fase stragiudiziale, utilizzando come CP_2 parametro tabellare l'età dell'attore alla data di consolidamento dei postumi permanenti (e non alla data del sinistro) e senza il riconoscimento di alcuna personalizzazione. In ogni caso con vittoria di spese legali, di CTU, di CTP e ulteriori occorrende”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
a) La causa veniva assegnata a questo Magistrato il 1 settembre 2024, quando prendeva servizio al
Tribunale di Livorno.
I. Con atto notificato a a mezzo del servizio postale in data 2 febbraio 2023 e Controparte_1 alla , l'attore citava dinanzi al Tribunale di Livorno i due CP_2 Parte_1
predetti soggetti giuridici per sentirli condannare al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale a seguito del sinistro della strada del 24 novembre 2021, riconducibile unicamente alla condotta di guida del . Controparte_1
II. Con comparsa depositata in data 2 maggio 2023 si costituiva in giudizio la e CP_2
chiedeva il rigetto della domanda attrice.
III. All'udienza del 25 maggio 2023 il convenuto veniva dichiarato contumace. Controparte_1
IV. La causa veniva istruita a mezzo dei documenti prodotti dalle parti e a mezzo di consulenza tecnica medico – legali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Non è contestata la responsabilità del sinistro come riconducibile unicamente alla condotta di guida del convenuto contumace . Controparte_1
La domanda di risarcimento del danno viene accolta in quanto è certo che il quadro compromesso del rachide dorso lombare del , riscontrato con la risonanza magnetica del 9 Parte_1
pagina 2 di 7 dicembre 2021, sia riconducibile al sinistro della strada patito dal predetto il 24 novembre 2021 in
Venturina.
Sebbene lo stesso giorno del sinistro l'attore veniva sottoposto ad RX colonna cervico-dorso lombosacrale, ad RX scheletro costale bilaterale e a RX torace al letto e non venivano rilevate apprezzabili fratture dei segmenti scheletrici, veniva poi eseguita una risonanza magnetica del rachide dorso-lombare il giorno 9 dicembre 2021 con il seguente esito: “deformazione a tronco di cono, ad apice anteriore, del corpo di D8 per affossamento della limitante somatica superiore e riduzione di altezza del muro somatico anteriore, cui si associano fenomeni reattivi nell'osso sottostante la limitante superiore. I reperti depongono per lesione fratturativa somatica, non consolidata. Modesto, segmentare avvallamento della limitante somatica superiore di D4, D5, D9 con stria di edema intraspongioso nel tessuto osseo sottostante come per cedimenti strutturali somatici, non stabilizzati”.
Ed una successiva risonanza magnetica in data 11 febbraio 2022 con il seguente referto: “esiti noti di frattura delle limitanti superiore di D4 e D5 e del corpo di D8, lievemente depresso;
presenza di fenomeni riparativi ossei (apprezzabili anche a livello della spongiosa subcondrale di D9) associati a minimo edema trabecolare residuo”.
Gli esami RM in parola sono stati esaminati in sede di consulenza nel corso del giudizio ed il CTU, come da relazione depositata in data 24 aprile 2024, ha concluso per la riconducibilità dell'edema a livello delle vertebre interessate a delle fratture conseguenti al sinistro della strada.
Venendo, infine, alla liquidazione del danno non patrimoniale, causato dalla lesione sofferta del diritto della persona costituzionalmente garantito (diritto alla salute) e sopra accertata, vengono applicati i principi sanciti dalla sentenza della Corte di Cassazione a S.U. n. 26972 dell'11 novembre 2008, secondo cui il danno non patrimoniale, che viene di seguito liquidato nella sua interezza in base alle peculiarità del caso concreto, ricomprende in sé il danno alla salute, inteso come lesione permanente dell'integrità psicofisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale (“danno biologico”), la sofferenza morale patita (“danno morale soggettivo”), il pregiudizio estetico e il danno alla vita di relazione (cd. “fare a-reddituale”).
Ne consegue che, nel caso di specie e adeguando il risarcimento alle peculiarità del caso concreto, nella liquidazione del danno non patrimoniale, si tiene conto, in base a quanto provato in giudizio, in base alle allegazioni degli elementi di fatto della parte e delle presunzioni Parte_1 semplici ai sensi dell'art. 2729 cc, delle seguenti emergenze probatorie:
pagina 3 di 7 la relazione medico legale individua l'invalidità permanente nella misura del 9%;
l'invalidità temporanea nella misura del 100% per giorni 5;
l'invalidità temporanea nella misura del 75% per giorni 25;
l'invalidità temporanea nella misura del 50% per giorni 30;
l'invalidità temporanea nella misura del 25% per giorni 30;
dell'età della persona offesa al momento dell'infortunio di 38 anni;
della sofferenza morale connessa alla invalidità ed al dolore derivante dalla frattura vertebrale;
del lavoro svolto come commerciante al pubblico.
Il danno non patrimoniale viene liquidato con la valutazione equitativa ai sensi dell'art. 1226 cc e ricorrendo alle Tabelle milanesi edizione 2021 secondo il principio giurisprudenziale sancito dalla sentenza n.12408 del 7 giugno 2011 a mente della quale “nella liquidazione del danno biologico, quando manchino criteri stabiliti dalla legge, l'adozione della regola equitativa di cui all'art. 1226 cod. civ. deve garantire non solo una adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi, essendo intollerabile e non rispondente ad equità che danni identici possano essere liquidati in misura diversa sol perché esaminati da differenti Uffici giudiziari. Garantisce tale uniformità di trattamento il riferimento al criterio di liquidazione predisposto dal Tribunale di Milano, essendo esso già ampiamente diffuso sul territorio nazionale - e al quale la
S.C., in applicazione dell'art. 3 Cost., riconosce la valenza, in linea generale, di parametro di conformità della valutazione equitativa del danno biologico alle disposizioni di cui agli artt. 1226 e
2056 cod. civ. -, salvo che non sussistano in concreto circostanze idonee a giustificarne l'abbandono.
L'applicazione di diverse tabelle, ancorché comportante liquidazione di entità inferiore a quella che sarebbe risultata sulla base dell'applicazione delle tabelle di Milano, può essere fatta valere, in sede di legittimità, come vizio di violazione di legge, solo in quanto la questione sia stata già posta nel giudizio di merito”.
A seguito delle peculiarità del caso concreto, evidenziate nei superiori paragrafi, vengono applicate per la liquidazione del danno non patrimoniale le Tabelle milanesi citate ed il valore del punto di invalidità viene personalizzato, come da insegnamento della giurisprudenza di legittimità espresso, da titolo esemplificativo, dalla sentenza n.15733 del 27 luglio 2015, a mente della quale “in tema di risarcimento del danno alla persona, qualora da un intervento chirurgico di osteosintesi residuino postumi pagina 4 di 7 permanenti (nella specie, una zoppia per l'accorciamento dell'arto di cm. 5) più gravi di quelli che, per le modalità della frattura, sarebbero comunque derivati nel caso di esecuzione di intervento a regola d'arte (cm. 2), accertata la maggiore invalidità differenziale nella misura del 5 per cento, non è adeguata la liquidazione del danno effettuata in quella percentuale mediante ricorso alle tabelle predisposte dal
Tribunale di Milano, ove non si provveda alla personalizzazione del valore del punto di invalidità, che tenga conto delle conseguenze della maggiore zoppia sulla vita della paziente, ed in particolare delle sue difficoltà a deambulare in modo autonomo, dell'impedimento allo svolgimento del lavoro dinamico precedentemente espletato, oltre che dello sport praticato in epoca anteriore al sinistro, nonché del maggiore danno estetico causato dalla avvenuta esecuzione di un secondo intervento sul medesimo punto dell'arto”.
In applicazione delle citate Tabelle milanesi (edizione 5 giugno 2024), il danno da invalidità permanente viene liquidato nella misura di euro 34.145,75 (di cui euro 28.827,00 per invalidità permanente al 9%, euro 575,00 per invalidità temporanea al 100%, euro 2.156,25 per invalidità temporanea al 75%, euro 1.725,00 per invalidità temporanea al 50% ed euro 862,50 euro per invalidità temporanea al 25%).
Viene anche liquidato il danno patrimoniale per le spese mediche indicate dal CTU come congrue e necessarie a pagina 12 della relazione nella misura di euro 4.489,00 (pagina 3 dell'atto di citazione).
Per insegnamento costante della giurisprudenza di legittimità, nella liquidazione del danno da fatto illecito extracontrattuale deve accordarsi anche, ai sensi degli art. 1223 cc e 2056 cc, la rivalutazione monetaria in base agli indici ISTAT, come danno emergente, e gli interessi legali, come danno da lucro cessante.
La determinazione delle due voci di danno viene operata in base a quanto statuito dalle seguenti ordinanze della Corte di Cassazione. Sez. 1 -, Ordinanza n. 8766 del 10/04/2018: “In tema di responsabilità extracontrattuale da fatto illecito, sulla somma riconosciuta al danneggiato a titolo di risarcimento occorre che si consideri, oltre alla svalutazione monetaria(che costituisce un danno emergente), anche il nocumento finanziario subito a causa della mancata tempestiva disponibilità della somma di denaro dovuta a titolo di risarcimento (quale lucro cessante). Qualora tale danno sia liquidato con la tecnica degli interessi, questi non vanno calcolati nè sulla somma originaria, nè sulla rivalutazione al momento della liquidazione, ma debbono computarsi o sulla somma originaria via via rivalutata anno per anno ovvero sulla somma originaria rivalutata in base ad un indice medio, con decorrenza sempre dal giorno in cui si è verificato l'evento dannoso”; Sez. 3, Ordinanza n. 2979 del pagina 5 di 7 01/02/2023: “In tema di responsabilità extracontrattuale da fatto illecito, sulla somma riconosciuta al danneggiato a titolo di risarcimento è necessario considerare, oltre alla svalutazione monetaria (che costituisce un danno emergente), anche il nocumento finanziario subito a causa della mancata tempestiva disponibilità della somma di denaro dovuta a titolo di risarcimento (integrante un lucro cessante). Qualora tale danno sia liquidato con la tecnica degli interessi, questi non vanno calcolati nè sulla somma originaria, nè sulla rivalutazione al momento della liquidazione, ma debbono computarsi o sulla somma originaria via via rivalutata, anno per anno, ovvero sulla somma originaria rivalutata in base ad un indice medio, con decorrenza sempre dal giorno in cui si è verificato l'evento dannoso”.
Anche in caso di danno conseguente ad inadempimento contrattuale, configurandosi un debito di valuta come nell'illecito extracontrattuale, sono dovuti le voci della rivalutazione monetaria e degli interessi compensativi del lucro cessante (Corte di Cassazione Sez. 1 - , Ordinanza n. 37798 del 27/12/2022: “in tema di inadempimento di obbligazioni contrattuali diverse da quelle pecuniarie, al danneggiato spettano la rivalutazione monetaria del credito da danno emergente e gli interessi compensativi del lucro cessante, a decorrere dal giorno della verificazione dell'evento dannoso, poiché l'obbligazione di risarcimento del danno derivante da inadempimento contrattuale costituisce, al pari dell'obbligazione risarcitoria da responsabilità extracontrattuale, un debito non di valuta, ma di valore, che tiene luogo della materiale utilità che il creditore avrebbe conseguito se avesse ricevuto la prestazione dovutagli”).
Procedendo, quindi, all'aggiornamento della liquidazione del danno dalla data delle Tabelle milanesi del giorno 5 giugno 2024 alla data della sentenza, la somma di euro 38.634,75 viene rivalutata all'attualità in base agli indici ISTAT fino ad euro 43.889,08 e vengono aggiunti gli interessi legali dal fatto del 24 novembre 2021 sulla somma rivalutata di anno in anno nella misura di euro 735,44 e ai sensi dell'art. 1284 IV comma cc dalla notifica della citazione del 2 febbraio 2023 alla sentenza nella misura di euro 10.026,88 fino alla liquidazione finale di euro 54.651,40.
Dalla somma di euro 54.651,40 viene detratto l'acconto versato dalla di euro 2.2760,00 CP_2
per un risultato di euro 51.891,40.
Segue la condanna al pagamento degli interessi ai sensi dell'art. 1284 IV comma cc dalla sentenza al saldo effettivo.
, soccombente, viene condannato ai sensi dell'art. 92 cpc alla refusione delle spese di CP_2
lite a favore di , spese che vengono liquidate nella misura di euro 759,00 per Parte_1
spese anticipate ed euro 9.887,00 per onorari di avvocato, oltre al rimborso delle spese generali, IVA e
CPA come per legge. pagina 6 di 7 Sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite tra ed il convenuto Parte_1
contumace , che non si è costituito in giudizio e non ha resistito alla domanda. Controparte_1
Le spese di CTU, liquidate con decreto del 28 luglio 2024, vengono definitivamente poste a carico della . CP_2
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da contro Parte_1
e , ogni diversa domanda, deduzione ed eccezione disattesa e CP_2 Controparte_1
respinta, così provvede:
condanna e a pagare, in solido tra loro, a Controparte_1 CP_2 Parte_1
a titolo di risarcimento del danno la somma di euro 51.891,40, oltre agli interessi ai sensi
[...] dell'art. 1284 IV comma cc dalla sentenza al saldo effettivo;
condanna a pagare a titolo di rimborso delle spese processuali a CP_2 Parte_1
la somma di euro 759,00 per spese anticipate ed euro 9.887,00 per onorari di avvocato,
[...]
oltre al rimborso delle spese generali, IVA e CPA come per legge;
compensa le spese di lite tra ed il convenuto contumace Parte_1 CP_1 [...]
; CP_1
pone le spese di CTU a carico di . CP_2
Livorno, 11 gennaio 2025
Il Giudice
dott. Massimiliano Magliacani
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Massimiliano Magliacani ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 443/2023 promossa da:
(C.F.: ), con il patrocinio dell'avv. NOVELLI Parte_1 C.F._1
DAVIDE
ATTORE contro
(C.F.: ), Controparte_1 C.F._2
CONVENUTO CONTUMACE
(C.F.: ), con il patrocinio dell'avv. UCCELLI ELENA CP_2 P.IVA_1
CONVENUTA
Sulle CONCLUSIONI rassegnate all'udienza del 16 ottobre 2024:
per l'attrice : “in Via Principale: previo riconoscimento della responsabilità Parte_1 esclusiva nella causazione dell'incidente del conducente del mezzo di controparte e dopo avere accertato e dichiarato che le lesioni subite dal sig. sono conseguenza diretta del Parte_1
sinistro di cui è data causa, a lui occorso in data 24.11.2021, Voglia, il Tribunale di Livorno, condannare i convenuti in solido tra loro al risarcimento dei danni tutti subiti dal sig. , Parte_1 danni come meglio specificati: A) a titolo di danno fisico, al netto dell'acconto percepito, come ampiamento detto in atto, la somma di €.71.897,00 o comunque nella diversa somma che emergerà in corso di causa, oltre gli interessi e la rivalutazione monetaria, come per legge, dal giorno del sinistro fino all'effettivo saldo;
B) a titolo di refusione delle spese mediche sostenute la somma di € 4.489,00 o pagina 1 di 7 comunque nella diversa somma che emergerà in corso di causa, oltre quelle che lo stesso dovrà sostenere in corso di causa per l'espletanda istruttoria, oltre gli interessi e la rivalutazione monetaria, come per legge, dal giorno del sinistro fino all'effettivo saldo. C) Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa oltre IVA e CPA e spese generali, come per legge”;
per la convenuta : “Respinta ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, voglia il CP_2
Tribunale: - in tesi: respingere la domanda poiché infondata essendo stata liquidata ante causam all'attore ogni voce dovuta;
- in ipotesi: accogliere la domanda nella misura che dovesse ritenersi provata, tenuto conto di quanto corrisposto da in fase stragiudiziale, utilizzando come CP_2 parametro tabellare l'età dell'attore alla data di consolidamento dei postumi permanenti (e non alla data del sinistro) e senza il riconoscimento di alcuna personalizzazione. In ogni caso con vittoria di spese legali, di CTU, di CTP e ulteriori occorrende”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
a) La causa veniva assegnata a questo Magistrato il 1 settembre 2024, quando prendeva servizio al
Tribunale di Livorno.
I. Con atto notificato a a mezzo del servizio postale in data 2 febbraio 2023 e Controparte_1 alla , l'attore citava dinanzi al Tribunale di Livorno i due CP_2 Parte_1
predetti soggetti giuridici per sentirli condannare al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale a seguito del sinistro della strada del 24 novembre 2021, riconducibile unicamente alla condotta di guida del . Controparte_1
II. Con comparsa depositata in data 2 maggio 2023 si costituiva in giudizio la e CP_2
chiedeva il rigetto della domanda attrice.
III. All'udienza del 25 maggio 2023 il convenuto veniva dichiarato contumace. Controparte_1
IV. La causa veniva istruita a mezzo dei documenti prodotti dalle parti e a mezzo di consulenza tecnica medico – legali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Non è contestata la responsabilità del sinistro come riconducibile unicamente alla condotta di guida del convenuto contumace . Controparte_1
La domanda di risarcimento del danno viene accolta in quanto è certo che il quadro compromesso del rachide dorso lombare del , riscontrato con la risonanza magnetica del 9 Parte_1
pagina 2 di 7 dicembre 2021, sia riconducibile al sinistro della strada patito dal predetto il 24 novembre 2021 in
Venturina.
Sebbene lo stesso giorno del sinistro l'attore veniva sottoposto ad RX colonna cervico-dorso lombosacrale, ad RX scheletro costale bilaterale e a RX torace al letto e non venivano rilevate apprezzabili fratture dei segmenti scheletrici, veniva poi eseguita una risonanza magnetica del rachide dorso-lombare il giorno 9 dicembre 2021 con il seguente esito: “deformazione a tronco di cono, ad apice anteriore, del corpo di D8 per affossamento della limitante somatica superiore e riduzione di altezza del muro somatico anteriore, cui si associano fenomeni reattivi nell'osso sottostante la limitante superiore. I reperti depongono per lesione fratturativa somatica, non consolidata. Modesto, segmentare avvallamento della limitante somatica superiore di D4, D5, D9 con stria di edema intraspongioso nel tessuto osseo sottostante come per cedimenti strutturali somatici, non stabilizzati”.
Ed una successiva risonanza magnetica in data 11 febbraio 2022 con il seguente referto: “esiti noti di frattura delle limitanti superiore di D4 e D5 e del corpo di D8, lievemente depresso;
presenza di fenomeni riparativi ossei (apprezzabili anche a livello della spongiosa subcondrale di D9) associati a minimo edema trabecolare residuo”.
Gli esami RM in parola sono stati esaminati in sede di consulenza nel corso del giudizio ed il CTU, come da relazione depositata in data 24 aprile 2024, ha concluso per la riconducibilità dell'edema a livello delle vertebre interessate a delle fratture conseguenti al sinistro della strada.
Venendo, infine, alla liquidazione del danno non patrimoniale, causato dalla lesione sofferta del diritto della persona costituzionalmente garantito (diritto alla salute) e sopra accertata, vengono applicati i principi sanciti dalla sentenza della Corte di Cassazione a S.U. n. 26972 dell'11 novembre 2008, secondo cui il danno non patrimoniale, che viene di seguito liquidato nella sua interezza in base alle peculiarità del caso concreto, ricomprende in sé il danno alla salute, inteso come lesione permanente dell'integrità psicofisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale (“danno biologico”), la sofferenza morale patita (“danno morale soggettivo”), il pregiudizio estetico e il danno alla vita di relazione (cd. “fare a-reddituale”).
Ne consegue che, nel caso di specie e adeguando il risarcimento alle peculiarità del caso concreto, nella liquidazione del danno non patrimoniale, si tiene conto, in base a quanto provato in giudizio, in base alle allegazioni degli elementi di fatto della parte e delle presunzioni Parte_1 semplici ai sensi dell'art. 2729 cc, delle seguenti emergenze probatorie:
pagina 3 di 7 la relazione medico legale individua l'invalidità permanente nella misura del 9%;
l'invalidità temporanea nella misura del 100% per giorni 5;
l'invalidità temporanea nella misura del 75% per giorni 25;
l'invalidità temporanea nella misura del 50% per giorni 30;
l'invalidità temporanea nella misura del 25% per giorni 30;
dell'età della persona offesa al momento dell'infortunio di 38 anni;
della sofferenza morale connessa alla invalidità ed al dolore derivante dalla frattura vertebrale;
del lavoro svolto come commerciante al pubblico.
Il danno non patrimoniale viene liquidato con la valutazione equitativa ai sensi dell'art. 1226 cc e ricorrendo alle Tabelle milanesi edizione 2021 secondo il principio giurisprudenziale sancito dalla sentenza n.12408 del 7 giugno 2011 a mente della quale “nella liquidazione del danno biologico, quando manchino criteri stabiliti dalla legge, l'adozione della regola equitativa di cui all'art. 1226 cod. civ. deve garantire non solo una adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi, essendo intollerabile e non rispondente ad equità che danni identici possano essere liquidati in misura diversa sol perché esaminati da differenti Uffici giudiziari. Garantisce tale uniformità di trattamento il riferimento al criterio di liquidazione predisposto dal Tribunale di Milano, essendo esso già ampiamente diffuso sul territorio nazionale - e al quale la
S.C., in applicazione dell'art. 3 Cost., riconosce la valenza, in linea generale, di parametro di conformità della valutazione equitativa del danno biologico alle disposizioni di cui agli artt. 1226 e
2056 cod. civ. -, salvo che non sussistano in concreto circostanze idonee a giustificarne l'abbandono.
L'applicazione di diverse tabelle, ancorché comportante liquidazione di entità inferiore a quella che sarebbe risultata sulla base dell'applicazione delle tabelle di Milano, può essere fatta valere, in sede di legittimità, come vizio di violazione di legge, solo in quanto la questione sia stata già posta nel giudizio di merito”.
A seguito delle peculiarità del caso concreto, evidenziate nei superiori paragrafi, vengono applicate per la liquidazione del danno non patrimoniale le Tabelle milanesi citate ed il valore del punto di invalidità viene personalizzato, come da insegnamento della giurisprudenza di legittimità espresso, da titolo esemplificativo, dalla sentenza n.15733 del 27 luglio 2015, a mente della quale “in tema di risarcimento del danno alla persona, qualora da un intervento chirurgico di osteosintesi residuino postumi pagina 4 di 7 permanenti (nella specie, una zoppia per l'accorciamento dell'arto di cm. 5) più gravi di quelli che, per le modalità della frattura, sarebbero comunque derivati nel caso di esecuzione di intervento a regola d'arte (cm. 2), accertata la maggiore invalidità differenziale nella misura del 5 per cento, non è adeguata la liquidazione del danno effettuata in quella percentuale mediante ricorso alle tabelle predisposte dal
Tribunale di Milano, ove non si provveda alla personalizzazione del valore del punto di invalidità, che tenga conto delle conseguenze della maggiore zoppia sulla vita della paziente, ed in particolare delle sue difficoltà a deambulare in modo autonomo, dell'impedimento allo svolgimento del lavoro dinamico precedentemente espletato, oltre che dello sport praticato in epoca anteriore al sinistro, nonché del maggiore danno estetico causato dalla avvenuta esecuzione di un secondo intervento sul medesimo punto dell'arto”.
In applicazione delle citate Tabelle milanesi (edizione 5 giugno 2024), il danno da invalidità permanente viene liquidato nella misura di euro 34.145,75 (di cui euro 28.827,00 per invalidità permanente al 9%, euro 575,00 per invalidità temporanea al 100%, euro 2.156,25 per invalidità temporanea al 75%, euro 1.725,00 per invalidità temporanea al 50% ed euro 862,50 euro per invalidità temporanea al 25%).
Viene anche liquidato il danno patrimoniale per le spese mediche indicate dal CTU come congrue e necessarie a pagina 12 della relazione nella misura di euro 4.489,00 (pagina 3 dell'atto di citazione).
Per insegnamento costante della giurisprudenza di legittimità, nella liquidazione del danno da fatto illecito extracontrattuale deve accordarsi anche, ai sensi degli art. 1223 cc e 2056 cc, la rivalutazione monetaria in base agli indici ISTAT, come danno emergente, e gli interessi legali, come danno da lucro cessante.
La determinazione delle due voci di danno viene operata in base a quanto statuito dalle seguenti ordinanze della Corte di Cassazione. Sez. 1 -, Ordinanza n. 8766 del 10/04/2018: “In tema di responsabilità extracontrattuale da fatto illecito, sulla somma riconosciuta al danneggiato a titolo di risarcimento occorre che si consideri, oltre alla svalutazione monetaria(che costituisce un danno emergente), anche il nocumento finanziario subito a causa della mancata tempestiva disponibilità della somma di denaro dovuta a titolo di risarcimento (quale lucro cessante). Qualora tale danno sia liquidato con la tecnica degli interessi, questi non vanno calcolati nè sulla somma originaria, nè sulla rivalutazione al momento della liquidazione, ma debbono computarsi o sulla somma originaria via via rivalutata anno per anno ovvero sulla somma originaria rivalutata in base ad un indice medio, con decorrenza sempre dal giorno in cui si è verificato l'evento dannoso”; Sez. 3, Ordinanza n. 2979 del pagina 5 di 7 01/02/2023: “In tema di responsabilità extracontrattuale da fatto illecito, sulla somma riconosciuta al danneggiato a titolo di risarcimento è necessario considerare, oltre alla svalutazione monetaria (che costituisce un danno emergente), anche il nocumento finanziario subito a causa della mancata tempestiva disponibilità della somma di denaro dovuta a titolo di risarcimento (integrante un lucro cessante). Qualora tale danno sia liquidato con la tecnica degli interessi, questi non vanno calcolati nè sulla somma originaria, nè sulla rivalutazione al momento della liquidazione, ma debbono computarsi o sulla somma originaria via via rivalutata, anno per anno, ovvero sulla somma originaria rivalutata in base ad un indice medio, con decorrenza sempre dal giorno in cui si è verificato l'evento dannoso”.
Anche in caso di danno conseguente ad inadempimento contrattuale, configurandosi un debito di valuta come nell'illecito extracontrattuale, sono dovuti le voci della rivalutazione monetaria e degli interessi compensativi del lucro cessante (Corte di Cassazione Sez. 1 - , Ordinanza n. 37798 del 27/12/2022: “in tema di inadempimento di obbligazioni contrattuali diverse da quelle pecuniarie, al danneggiato spettano la rivalutazione monetaria del credito da danno emergente e gli interessi compensativi del lucro cessante, a decorrere dal giorno della verificazione dell'evento dannoso, poiché l'obbligazione di risarcimento del danno derivante da inadempimento contrattuale costituisce, al pari dell'obbligazione risarcitoria da responsabilità extracontrattuale, un debito non di valuta, ma di valore, che tiene luogo della materiale utilità che il creditore avrebbe conseguito se avesse ricevuto la prestazione dovutagli”).
Procedendo, quindi, all'aggiornamento della liquidazione del danno dalla data delle Tabelle milanesi del giorno 5 giugno 2024 alla data della sentenza, la somma di euro 38.634,75 viene rivalutata all'attualità in base agli indici ISTAT fino ad euro 43.889,08 e vengono aggiunti gli interessi legali dal fatto del 24 novembre 2021 sulla somma rivalutata di anno in anno nella misura di euro 735,44 e ai sensi dell'art. 1284 IV comma cc dalla notifica della citazione del 2 febbraio 2023 alla sentenza nella misura di euro 10.026,88 fino alla liquidazione finale di euro 54.651,40.
Dalla somma di euro 54.651,40 viene detratto l'acconto versato dalla di euro 2.2760,00 CP_2
per un risultato di euro 51.891,40.
Segue la condanna al pagamento degli interessi ai sensi dell'art. 1284 IV comma cc dalla sentenza al saldo effettivo.
, soccombente, viene condannato ai sensi dell'art. 92 cpc alla refusione delle spese di CP_2
lite a favore di , spese che vengono liquidate nella misura di euro 759,00 per Parte_1
spese anticipate ed euro 9.887,00 per onorari di avvocato, oltre al rimborso delle spese generali, IVA e
CPA come per legge. pagina 6 di 7 Sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite tra ed il convenuto Parte_1
contumace , che non si è costituito in giudizio e non ha resistito alla domanda. Controparte_1
Le spese di CTU, liquidate con decreto del 28 luglio 2024, vengono definitivamente poste a carico della . CP_2
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da contro Parte_1
e , ogni diversa domanda, deduzione ed eccezione disattesa e CP_2 Controparte_1
respinta, così provvede:
condanna e a pagare, in solido tra loro, a Controparte_1 CP_2 Parte_1
a titolo di risarcimento del danno la somma di euro 51.891,40, oltre agli interessi ai sensi
[...] dell'art. 1284 IV comma cc dalla sentenza al saldo effettivo;
condanna a pagare a titolo di rimborso delle spese processuali a CP_2 Parte_1
la somma di euro 759,00 per spese anticipate ed euro 9.887,00 per onorari di avvocato,
[...]
oltre al rimborso delle spese generali, IVA e CPA come per legge;
compensa le spese di lite tra ed il convenuto contumace Parte_1 CP_1 [...]
; CP_1
pone le spese di CTU a carico di . CP_2
Livorno, 11 gennaio 2025
Il Giudice
dott. Massimiliano Magliacani
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