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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 27/11/2025, n. 5139 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 5139 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
Tribunale di Palermo
Sezione Lavoro N° ____________________
Reg. Sent. Lav.
Cron. ______________
N° __________ Reg. Gen. Lav.
F.A. _________________
REPUBBLICA ITALIANA Addì _____________
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Rilasciata spedizione in Il Tribunale di Palermo in funzione di Giudice del Lavoro e in persona del forma esecutiva all'Avv.
Giudice Onorario TA AP, nella causa iscritta al N. 1631/2025 R.G.L.
______________________ promossa
D A
rappresentato e difeso
Parte_1 Per ___________________ dall'avv.to PASTA MARIANO ed elettivamente domiciliato in Via Libertà n.
171 Palermo.
- ricorrente -
C O N T R O
in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, domiciliato CP_1
legalmente in Roma ed elettivamente in Palermo, Ufficio Legale Distrettuale
, Via Laurana n. 59, con l'Avv. Rosaria Ciancimino che lo rappresenta e
CP_1 ere difende per mandato generale alle liti rogato in Roma dal Notaio Per_1
[...]
[...]
- convenuto –
All'esito dell'udienza del 18/11/2025, trattata in forma scritta ai sensi dell'art. 127 ter cpc, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Con ricorso depositato il 3.2.2025 il ricorrente indicato in epigrafe, contestando le risultanze dell'accertamento tecnico preventivo espletato ai sensi dell'art. 445-bis c.p.c., convenne in giudizio l' per sentir accertare il CP_1 possesso dei requisiti sanitari previsti dalla legge per il riconoscimento dell'invalidità civile non inferiore al 74%, con decorrenza dalla data di presentazione della domanda amministrativa.
Resistette in giudizio l' , contestando la fondatezza del ricorso di cui CP_1 chiese il rigetto.
1 La causa, istruita mediante consulenza tecnica d'ufficio e disposta la trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter cpc, è stata decisa all'odierna udienza.
Il ricorso va respinto.
Ed invero il consulente tecnico d'ufficio, sulla base degli accertamenti clinici e degli esami complementari effettuati, ha ritenuto che “Considerando le patologie relative al Signor ed accertate nel Parte_1 corso della presente consulenza tecnica, si conclude affermando che le stesse hanno determinato nei confronti del periziato una riduzione della capacità lavorativa in misura percentuale invalidante del 66% (sessantasei per cento).”
(cfr. relazione in atti).
Le conclusioni cui è pervenuto il CTU vanno certamente condivise, sol che si abbia riguardo alla assenza di vizi logici ed alla coerenza con gli accertamenti eseguiti, riferiti con la relazione in atti.
Il ricorso va, quindi, respinto.
Alla soccombenza non segue la condanna al pagamento delle spese di lite, avendo parte ricorrente fornito la dichiarazione sostitutiva richiesta dall'art.152 disp. att. c.p.c., come novellato dal D.L.269 del 30.9.2003.
Stante l'ammissione del ricorrente al gratuito patrocinio, le spese relative alla sua difesa vanno poste a carico dello Stato e liquidate con separato decreto.
Rimangono, definitivamente, a carico dell' le spese per la consulenza CP_1 tecnica già liquidate.
P.Q.M.
Respinge il ricorso e dichiara che il ricorrente non è tenuto alla rifusione delle spese di lite.
Pone a carico dello Stato le spese di lite sostenute dal ricorrente, ammesso al gratuito patrocinio e liquidate con separato decreto.
Pone definitivamente a carico dell' le spese liquidate per la CP_1 consulenza tecnica.
Così deciso in Palermo il 27/11/2025
IL GIUDICE O.
TA AP
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Sezione Lavoro N° ____________________
Reg. Sent. Lav.
Cron. ______________
N° __________ Reg. Gen. Lav.
F.A. _________________
REPUBBLICA ITALIANA Addì _____________
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Rilasciata spedizione in Il Tribunale di Palermo in funzione di Giudice del Lavoro e in persona del forma esecutiva all'Avv.
Giudice Onorario TA AP, nella causa iscritta al N. 1631/2025 R.G.L.
______________________ promossa
D A
rappresentato e difeso
Parte_1 Per ___________________ dall'avv.to PASTA MARIANO ed elettivamente domiciliato in Via Libertà n.
171 Palermo.
- ricorrente -
C O N T R O
in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, domiciliato CP_1
legalmente in Roma ed elettivamente in Palermo, Ufficio Legale Distrettuale
, Via Laurana n. 59, con l'Avv. Rosaria Ciancimino che lo rappresenta e
CP_1 ere difende per mandato generale alle liti rogato in Roma dal Notaio Per_1
[...]
[...]
- convenuto –
All'esito dell'udienza del 18/11/2025, trattata in forma scritta ai sensi dell'art. 127 ter cpc, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Con ricorso depositato il 3.2.2025 il ricorrente indicato in epigrafe, contestando le risultanze dell'accertamento tecnico preventivo espletato ai sensi dell'art. 445-bis c.p.c., convenne in giudizio l' per sentir accertare il CP_1 possesso dei requisiti sanitari previsti dalla legge per il riconoscimento dell'invalidità civile non inferiore al 74%, con decorrenza dalla data di presentazione della domanda amministrativa.
Resistette in giudizio l' , contestando la fondatezza del ricorso di cui CP_1 chiese il rigetto.
1 La causa, istruita mediante consulenza tecnica d'ufficio e disposta la trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter cpc, è stata decisa all'odierna udienza.
Il ricorso va respinto.
Ed invero il consulente tecnico d'ufficio, sulla base degli accertamenti clinici e degli esami complementari effettuati, ha ritenuto che “Considerando le patologie relative al Signor ed accertate nel Parte_1 corso della presente consulenza tecnica, si conclude affermando che le stesse hanno determinato nei confronti del periziato una riduzione della capacità lavorativa in misura percentuale invalidante del 66% (sessantasei per cento).”
(cfr. relazione in atti).
Le conclusioni cui è pervenuto il CTU vanno certamente condivise, sol che si abbia riguardo alla assenza di vizi logici ed alla coerenza con gli accertamenti eseguiti, riferiti con la relazione in atti.
Il ricorso va, quindi, respinto.
Alla soccombenza non segue la condanna al pagamento delle spese di lite, avendo parte ricorrente fornito la dichiarazione sostitutiva richiesta dall'art.152 disp. att. c.p.c., come novellato dal D.L.269 del 30.9.2003.
Stante l'ammissione del ricorrente al gratuito patrocinio, le spese relative alla sua difesa vanno poste a carico dello Stato e liquidate con separato decreto.
Rimangono, definitivamente, a carico dell' le spese per la consulenza CP_1 tecnica già liquidate.
P.Q.M.
Respinge il ricorso e dichiara che il ricorrente non è tenuto alla rifusione delle spese di lite.
Pone a carico dello Stato le spese di lite sostenute dal ricorrente, ammesso al gratuito patrocinio e liquidate con separato decreto.
Pone definitivamente a carico dell' le spese liquidate per la CP_1 consulenza tecnica.
Così deciso in Palermo il 27/11/2025
IL GIUDICE O.
TA AP
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