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Sentenza 5 settembre 2025
Sentenza 5 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovigo, sentenza 05/09/2025, n. 306 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovigo |
| Numero : | 306 |
| Data del deposito : | 5 settembre 2025 |
Testo completo
2085/2025 R.V.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il TRIBUNALE di ROVIGO
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott.ssa Paola Di Francesco -presidente relatore- dott.ssa Federica Abiuso -giudice- dott. Nicola Del Vecchio -giudice-
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa n. 2085/2025 R.V.G. promossa da
(c.f. ) rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv. Fulvia Fois ed elettivamente domiciliato presso lo studio della stessa, giusta procura allegata al ricorso, e (c.f. ) Parte_2 C.F._2 rappresentata e difesa dall'avv. Cristina Sarto ed elettivamente domiciliata presso lo studio della stessa, giusta procura allegata al ricorso;
con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili
CONCLUSIONI Per i ricorrenti 1) Dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 22.10.2005 a Porto Viro (RO) tra i sig.ri (C.F.: Parte_1
), nato ad [...] il [...], di cittadina italiana, C.F._1 residente a [...], Rione San Giacomo n. 879, e (C.F.: Parte_2
), nata a [...] il [...], di cittadinanza italiana, C.F._2 residente a [...] in Borgo Mimose n. 60, trascritto agli atti del Comune di Porto Viro al n. 38, p. 2, serie A, anno 2005, ordinando all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Porto Viro, a mezzo di rituale comunicazione da parte della cancelleria, di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio, con ulteriore annotazione nei Comuni di rispettiva residenza. 2) La ex casa coniugale, sita a Porto Viro (RO), Borgo Mimose n. 60, è assegnata alla dott. . Parte_2
1 3) Il figlio minorenne è affidato in via condivisa ad entrambi i genitori, Per_1 con collocamento prevalente presso la residenza materna;
il sig. Parte_1 potrà vedere e stare con il figlio secondo il seguente calendario visite padre-figlio, salvo migliori accordi che potranno sempre intervenire tra i genitori o tra padre e figlio:
- due pomeriggi infrasettimanali, uno dall'uscita di scuola sino alla mattina seguente, con riaccompagno a scuola, e l'altro dalle ore 18.30 alle ore 21.30;
- a fine settimana alternati dal venerdì all'uscita di scuola sino alla domenica alle ore 21.30, con riaccompagno presso la residenza materna;
- sette giorni durante le vacanze natalizie, alternando di anno in anno ciascun genitore il giorno di Natale e quello di Capodanno;
- tre giorni durante le vacanze pasquali alternando di anno in anno ciascun genitore il giorno di Pasqua e il Lunedì dell'Angelo;
- due settimane, anche non consecutive, durante le vacanze estive. Anche la dott.
godrà di due settimane anche non consecutive con il figlio, durante le quali Pt_2 il diritto di visita paterno sarà sospeso;
- il giorno del compleanno di verrà trascorso dallo stesso insieme a un Per_1 genitore ad anni alternati, indipendentemente dal calendario delle visite;
- i giorni del compleanno della dott. e della festa della mamma verranno Pt_2 trascorsi dal minore con la madre, quelli del compleanno del sig. della Parte_1 festa del papà con il padre, a prescindere dal calendario di visita;
- i giorni festivi infrasettimanali durante il periodo scolastico verranno trascorsi alternativamente con ciascun genitore, a prescindere dal calendario di visita. 4) Il sig. contribuirà al mantenimento del figlio minorenne Parte_1 mediante il versamento alla dott. , a mezzo bonifico bancario, Per_1 Parte_2 entro il giorno 10 di ogni mese, della somma di € 706,70 mensili, somma da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo del Tribunale di Rovigo:
“Spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) ticket sanitari;
spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) farmaci particolari;
spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
f) mensa;
spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola;
2 spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) viaggi e vacanze, campi estivi sportivi o per l'apprendimento delle lingue straniere. Il genitore che viene interpellato, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, deve manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo entro 10 giorni); in difetto, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa straordinaria per la prole. Qualora uno dei genitori decidesse di sostenere spese straordinarie senza il preventivo accordo dell'altro genitore, la spesa verrà addebitata interamente a chi ha preso la decisione.”
5) Nulla a tiolo di assegno divorzile per i coniugi, essendo entrambi economicamente indipendenti e autosufficienti.
6) Le parti danno atto che le questioni economiche sono state risolte e che, pertanto, le medesime nulla hanno a pretendere reciprocamente per alcuna ragione o causa.
7) Spese legali integralmente compensate, con rinuncia dei rispettivi difensori al vincolo della solidarietà professionale.
Ragioni della decisione In fatto – Con ricorso congiunto depositato il 24-6-2025 avanti il Tribunale di Rovigo,
[...]
chiedevano ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c. la pronuncia Parte_1 Parte_2 di cessazione degli effetti civili del matrimonio da loro contratto il 22-10-2005 a Porto Viro (RO), trascritto nel registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Porto Viro (RO) al n. 38, Parte II, Serie A, anno 2005, e deducevano che:
- dall'unione era nato il figlio il 25-4-2008; Per_1
- con la sentenza n. 351/2013, depositata il 14-10-2013 il Tribunale di Rovigo aveva pronunciato la separazione personale dei coniugi, comparsi innanzi al Presidente del Tribunale all'udienza del 17-4-2013;
- sin dall'udienza presidenziale i coniugi avevano vissuto separati, senza che fosse ripresa la loro convivenza e, dunque, sussistevano le condizioni di cui all'art. 3, n. 2, lett. b), L. n. 898/1970 per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- imprenditore, aveva percepito nell'anno d'imposta 2023 un Parte_1 reddito pari a 25.857,00 euro netti, mentre , Dirigente amministrativa Parte_2 presso la società Sarto S.r.l., aveva percepito nell'anno d'imposta 2023 un reddito pari a 18.739,00 euro netti.
I ricorrenti allegavano di aver raggiunto un accordo sulle condizioni del divorzio, di cui domandavano che il tribunale prendesse atto, ai sensi dell'art. 447-bis.51 quarto comma c.p.c., e chiedevano la sostituzione dell'udienza di comparizione innanzi al giudice relatore con il deposito di note, ai sensi del secondo comma della medesima disposizione, dichiarando di non volersi riconciliare.
3 Il presidente designava sé stessa giudice relatore, assegnava alle parti termine sino al 4-9-2025 per il deposito di note in sostituzione dell'udienza e disponeva la trasmissione telematica degli atti al Pubblico Ministero.
Decorso il termine sopra indicato, il presidente relatore rimetteva la causa al collegio in decisione.
In diritto – Sulla scorta dei documenti prodotti in giudizio dalle parti, nonché tenuto conto della comune volontà dei coniugi di giungere all'odierna pronuncia, ritiene il collegio che sussistano i presupposti di cui agli artt. 1 e 3 n. 2) lett. b) L. n. 898/1970 per la declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio, atteso che la separazione personale dei coniugi, comparsi all'udienza presidenziale del 17-4-2013, è stata pronunciata con la sentenza n. 351/2013 (cfr. doc. 5), sicché, non essendo la convivenza mai ripresa, la comunione materiale e spirituale tra gli stessi deve ritenersi definitivamente cessata.
Il collegio reputa che gli accordi raggiunti dalle parti, analiticamente indicati nel ricorso e nelle conclusioni in epigrafe, siano conformi alla legge e rispondano all'interesse del figlio maggiorenne ma economicamente non Per_1 autosufficiente.
Le spese di lite si dichiarano interamente compensate.
p.q.m.
definitivamente decidendo nella causa n. 2085/ 2025 R.G. promossa da
[...]
e da , con il parere del Pubblico Ministero, Parte_1 Parte_2
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto
[...]
in data 22-10-2005 a Porto Viro (RO), trascritto nel Parte_1 Parte_2 registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Porto Viro (RO) al n. 38, Parte II, Serie A, anno 2005;
- manda alla cancelleria per gli adempimenti conseguenti;
- prende atto degli accordi raggiunti dalle parti e riportati nelle conclusioni in epigrafe, da intendersi qui trascritte;
- dichiara interamente compensate le spese di lite.
Così deciso a Rovigo, il 4 settembre 2025
il Presidente estensore
Paola Di Francesco
4
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il TRIBUNALE di ROVIGO
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott.ssa Paola Di Francesco -presidente relatore- dott.ssa Federica Abiuso -giudice- dott. Nicola Del Vecchio -giudice-
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa n. 2085/2025 R.V.G. promossa da
(c.f. ) rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv. Fulvia Fois ed elettivamente domiciliato presso lo studio della stessa, giusta procura allegata al ricorso, e (c.f. ) Parte_2 C.F._2 rappresentata e difesa dall'avv. Cristina Sarto ed elettivamente domiciliata presso lo studio della stessa, giusta procura allegata al ricorso;
con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili
CONCLUSIONI Per i ricorrenti 1) Dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 22.10.2005 a Porto Viro (RO) tra i sig.ri (C.F.: Parte_1
), nato ad [...] il [...], di cittadina italiana, C.F._1 residente a [...], Rione San Giacomo n. 879, e (C.F.: Parte_2
), nata a [...] il [...], di cittadinanza italiana, C.F._2 residente a [...] in Borgo Mimose n. 60, trascritto agli atti del Comune di Porto Viro al n. 38, p. 2, serie A, anno 2005, ordinando all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Porto Viro, a mezzo di rituale comunicazione da parte della cancelleria, di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio, con ulteriore annotazione nei Comuni di rispettiva residenza. 2) La ex casa coniugale, sita a Porto Viro (RO), Borgo Mimose n. 60, è assegnata alla dott. . Parte_2
1 3) Il figlio minorenne è affidato in via condivisa ad entrambi i genitori, Per_1 con collocamento prevalente presso la residenza materna;
il sig. Parte_1 potrà vedere e stare con il figlio secondo il seguente calendario visite padre-figlio, salvo migliori accordi che potranno sempre intervenire tra i genitori o tra padre e figlio:
- due pomeriggi infrasettimanali, uno dall'uscita di scuola sino alla mattina seguente, con riaccompagno a scuola, e l'altro dalle ore 18.30 alle ore 21.30;
- a fine settimana alternati dal venerdì all'uscita di scuola sino alla domenica alle ore 21.30, con riaccompagno presso la residenza materna;
- sette giorni durante le vacanze natalizie, alternando di anno in anno ciascun genitore il giorno di Natale e quello di Capodanno;
- tre giorni durante le vacanze pasquali alternando di anno in anno ciascun genitore il giorno di Pasqua e il Lunedì dell'Angelo;
- due settimane, anche non consecutive, durante le vacanze estive. Anche la dott.
godrà di due settimane anche non consecutive con il figlio, durante le quali Pt_2 il diritto di visita paterno sarà sospeso;
- il giorno del compleanno di verrà trascorso dallo stesso insieme a un Per_1 genitore ad anni alternati, indipendentemente dal calendario delle visite;
- i giorni del compleanno della dott. e della festa della mamma verranno Pt_2 trascorsi dal minore con la madre, quelli del compleanno del sig. della Parte_1 festa del papà con il padre, a prescindere dal calendario di visita;
- i giorni festivi infrasettimanali durante il periodo scolastico verranno trascorsi alternativamente con ciascun genitore, a prescindere dal calendario di visita. 4) Il sig. contribuirà al mantenimento del figlio minorenne Parte_1 mediante il versamento alla dott. , a mezzo bonifico bancario, Per_1 Parte_2 entro il giorno 10 di ogni mese, della somma di € 706,70 mensili, somma da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo del Tribunale di Rovigo:
“Spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) ticket sanitari;
spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) farmaci particolari;
spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
f) mensa;
spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola;
2 spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) viaggi e vacanze, campi estivi sportivi o per l'apprendimento delle lingue straniere. Il genitore che viene interpellato, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, deve manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo entro 10 giorni); in difetto, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa straordinaria per la prole. Qualora uno dei genitori decidesse di sostenere spese straordinarie senza il preventivo accordo dell'altro genitore, la spesa verrà addebitata interamente a chi ha preso la decisione.”
5) Nulla a tiolo di assegno divorzile per i coniugi, essendo entrambi economicamente indipendenti e autosufficienti.
6) Le parti danno atto che le questioni economiche sono state risolte e che, pertanto, le medesime nulla hanno a pretendere reciprocamente per alcuna ragione o causa.
7) Spese legali integralmente compensate, con rinuncia dei rispettivi difensori al vincolo della solidarietà professionale.
Ragioni della decisione In fatto – Con ricorso congiunto depositato il 24-6-2025 avanti il Tribunale di Rovigo,
[...]
chiedevano ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c. la pronuncia Parte_1 Parte_2 di cessazione degli effetti civili del matrimonio da loro contratto il 22-10-2005 a Porto Viro (RO), trascritto nel registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Porto Viro (RO) al n. 38, Parte II, Serie A, anno 2005, e deducevano che:
- dall'unione era nato il figlio il 25-4-2008; Per_1
- con la sentenza n. 351/2013, depositata il 14-10-2013 il Tribunale di Rovigo aveva pronunciato la separazione personale dei coniugi, comparsi innanzi al Presidente del Tribunale all'udienza del 17-4-2013;
- sin dall'udienza presidenziale i coniugi avevano vissuto separati, senza che fosse ripresa la loro convivenza e, dunque, sussistevano le condizioni di cui all'art. 3, n. 2, lett. b), L. n. 898/1970 per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- imprenditore, aveva percepito nell'anno d'imposta 2023 un Parte_1 reddito pari a 25.857,00 euro netti, mentre , Dirigente amministrativa Parte_2 presso la società Sarto S.r.l., aveva percepito nell'anno d'imposta 2023 un reddito pari a 18.739,00 euro netti.
I ricorrenti allegavano di aver raggiunto un accordo sulle condizioni del divorzio, di cui domandavano che il tribunale prendesse atto, ai sensi dell'art. 447-bis.51 quarto comma c.p.c., e chiedevano la sostituzione dell'udienza di comparizione innanzi al giudice relatore con il deposito di note, ai sensi del secondo comma della medesima disposizione, dichiarando di non volersi riconciliare.
3 Il presidente designava sé stessa giudice relatore, assegnava alle parti termine sino al 4-9-2025 per il deposito di note in sostituzione dell'udienza e disponeva la trasmissione telematica degli atti al Pubblico Ministero.
Decorso il termine sopra indicato, il presidente relatore rimetteva la causa al collegio in decisione.
In diritto – Sulla scorta dei documenti prodotti in giudizio dalle parti, nonché tenuto conto della comune volontà dei coniugi di giungere all'odierna pronuncia, ritiene il collegio che sussistano i presupposti di cui agli artt. 1 e 3 n. 2) lett. b) L. n. 898/1970 per la declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio, atteso che la separazione personale dei coniugi, comparsi all'udienza presidenziale del 17-4-2013, è stata pronunciata con la sentenza n. 351/2013 (cfr. doc. 5), sicché, non essendo la convivenza mai ripresa, la comunione materiale e spirituale tra gli stessi deve ritenersi definitivamente cessata.
Il collegio reputa che gli accordi raggiunti dalle parti, analiticamente indicati nel ricorso e nelle conclusioni in epigrafe, siano conformi alla legge e rispondano all'interesse del figlio maggiorenne ma economicamente non Per_1 autosufficiente.
Le spese di lite si dichiarano interamente compensate.
p.q.m.
definitivamente decidendo nella causa n. 2085/ 2025 R.G. promossa da
[...]
e da , con il parere del Pubblico Ministero, Parte_1 Parte_2
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto
[...]
in data 22-10-2005 a Porto Viro (RO), trascritto nel Parte_1 Parte_2 registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Porto Viro (RO) al n. 38, Parte II, Serie A, anno 2005;
- manda alla cancelleria per gli adempimenti conseguenti;
- prende atto degli accordi raggiunti dalle parti e riportati nelle conclusioni in epigrafe, da intendersi qui trascritte;
- dichiara interamente compensate le spese di lite.
Così deciso a Rovigo, il 4 settembre 2025
il Presidente estensore
Paola Di Francesco
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