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Sentenza 8 febbraio 2025
Sentenza 8 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 08/02/2025, n. 226 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 226 |
| Data del deposito : | 8 febbraio 2025 |
Testo completo
N.2630/2022 R.Gen.
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Seconda Sezione Civile - Settore Lavoro e Previdenza
Il G.L., letto l'art.127 ter c.p.c.; richiamato il proprio decreto di sostituzione dell'udienza del 7.2.2025; letti gli atti di causa e le note conclusive delle parti costituite ove tempestivamente depositate;
pronuncia il seguente provvedimento
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Reggio Calabria – Seconda Sezione Civile - Settore Lavoro e Previdenza, in persona del G.L. dott. Antonio Salvati, ha emesso la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 2630 del R.G. dell'anno 2022, riservato in decisione ex art. 127 ter c.p.c. e vertente tra (8.9.1975 - c.f.: Parte_1 CodiceFiscale_1
domiciliata come in atti;
rappresentata e difesa per procura in calce al ricorso dall'avv.
Francesco Giampaolo), l in persona del l.r.p.t. (domiciliata Controparte_1
come in atti;
rappresentata e difesa per procura in calce dall'avv. Maria Rosa Versaci) e l in persona del l.r.p.t. (domiciliato Controparte_2
come in atti;
rappresentato e difeso per mandato generale alle liti parimenti in atti dai procuratori meglio specificati nella memoria difensiva).
1. Il ricorso proposto da - da ritenersi correttamente incardinato ex Parte_1
art.615 c.p.c. e non quale opposizione agli atti esecutivi ex art.617 c.p.c. non contestandosi la mera regolarità formale degli atti di cui si discute - è parzialmente fondato e va pertanto accolto per quanto di ragione, nei limiti e per i motivi di seguito esposti.
1 A mezzo dello stesso, la predetta ricorrente ha chiesto dichiararsi non più dovuto il pagamento del carico contributivo portato dall'intimazione di pagamento contrassegnata dal n.
09420229002818540/000, notificatale in data 17.5.2022, con riferimento al carico contributivo ex Modello DM 10 per come risultante dagli avvisi di addebito nn. 39420112000050449000
(notificato il 10.6.2011 e recante un ammontare pari ad € 1.001,73); 39420112000186919000
(notificato il 22.9.2011 e recante un ammontare pari ad € 2.752,50); 39420112000609156000
(notificato il 3.11.2011 e recante un ammontare pari ad € 1.080,21); 39420120000124046000
(notificato il 23.3.2012 e recante un ammontare pari ad € 2.657,08); 39420120000184702000
(notificato il 23.3.2012 e recante un ammontare pari ad € 695,45); 39420120001781466000
(notificato il 19.6.2012 e recante un ammontare pari ad € 1.301,97); 39420120003036259000
(notificato il 29.11.2012 e recante un ammontare pari ad € 366,61); 39420120003727901000
(notificato il 15.1.2013 e recante un ammontare pari ad € 1.629,04); 39420130001125391000
(notificato il 17.4.2013 e recante un ammontare pari ad € 1.875,55); 39420130003288352000
(notificato il 3.2.2014 e recante un ammontare pari ad € 1.780,44); 39420130003340314000
(notificato il 3.2.2014 e recante un ammontare pari ad € 987,97); 39420140004590234000
(notificato il 17.2.2015 e recante un ammontare pari ad € 4.458,76); 39420150000097509000
(notificato il 15.7.2015 e recante un ammontare pari ad € 1.994,61); 39420150000103064000
(notificato il 15.7.2015 e recante un ammontare pari ad € 516,89); 39420150003086950000
(notificato il 5.1.2016 e recante un ammontare pari ad € 1.448,79); 39420160001871764000
(notificato il 7.7.2016 e recante un ammontare pari ad € 914,96).
Costituendosi in giudizio, l' ha contestato l'avversa pretesa, chiedendo la reiezione del CP_2
ricorso in quanto infondato nel merito.
L' nel costituirsi, ha rassegnato analoghe conclusioni. Controparte_1
La causa è stata decisa sulla base della sola documentazione in atti, senza necessità di attività istruttoria.
2. Tanto sinteticamente premesso, e considerato come qui di seguito espressamente richiamato sempre per sinteticità il contenuto degli atti processuali di parte, osserva preliminarmente il
Tribunale che non può ritenersi sussistente la legittimazione passiva dell' Controparte_1
dopo la pronuncia delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (Cass., Sez. Un.,
[...]
7514/2022) quanto all'insussistenza, in fattispecie come quella in esame, di un litisconsorzio necessario tra ente titolare del carico contributivo e soggetto deputato ex lege alla relativa riscossione.
2 Evidenzia infatti il giudicante che, per come è formulata la domanda, il ricorrente non richiede anche l'annullamento di atti di competenza proprio dell' , in Controparte_1
tal modo escludendo che quest'ultima possa considerarsi legittimata passiva sul punto.
Il ricorso va quindi respinto nei confronti della stessa con compensazione integrale CP_1
delle spese di lite attesa la controvertibilità in punto di diritto della questione relativa alla legittimazione passiva dell' richiedente per l'appunto Controparte_1
l'intervento delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione.
3. Quanto al merito della controversia, va preliminarmente dichiarata la parziale cessazione della materia del contendere stante l'intervenuto sgravio in corso di causa, documentalmente provato da parte dell' , del carico contributivo riferibile agli avvisi di Controparte_1
addebito nn. 39420112000050449000, 39420112000186919000, 39420112000609156000,
39420120000124046000, 39420120000184702000, 39420120001781466000,
39420120003036259000, 39420120003727901000, 39420130001125391000,
39420130003340314000, 39420150000097509000, 39420150000103064000
39420150003086950000;
3.1. Per quel che concerne invece gli avvisi di addebito nn. 39420130003288352000,
39420160001871764000, 39420140004590234000 - rispettivamente notificati in data 3.2.2019,
7.7.2021 e 17.2.2015 - per i quali non è intervenuto sgravio, ritiene il Tribunale che le somme ivi riportate debbano considerarsi ancora dovute dalla ricorrente stante il mancato maturarsi della relativa prescrizione ex L.335/1995.
La notifica in data 26.6.2018 dell'intimazione di pagamento n. 09420189003290787000 vale infatti come valido atto interruttivo al riguardo.
Il ricorso va quindi respinto in parte qua.
4. Va disposta l'integrale compensazione delle spese di lite, stante la parziale soccombenza reciproca determinata da un lato dalla concessione dello sgravio solo in corso di causa e, dall'altro, dalla declaratoria di infondatezza del ricorso.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei Parte_1
confronti dell' in persona del l.r.p.t. e Controparte_2 dell' in persona del l.r.p.t., ogni altra istanza ed eccezione Controparte_1
disattesa, così provvede:
3 - rigetta il ricorso nei confronti dell' , con compensazione Controparte_1
integrale delle spese di lite stanti le ragioni espresse in parte motiva;
- dichiara cessata la materia del contendere con riferimento agli avvisi di addebito contrassegnati dai nn. 39420112000050449000, 39420112000186919000,
39420112000609156000, 39420120000124046000, 39420120000184702000,
39420120001781466000, 39420120003036259000, 39420120003727901000,
39420130001125391000, 39420130003340314000, 39420150000097509000,
39420150000103064000 39420150003086950000;
- rigetta nel residuo il ricorso;
- compensa integralmente le spese di lite stanti le ragioni esposte in parte motiva.
Manda alla Cancelleria per la comunicazione telematica in forma integrale alle parti costituite
Così deciso in Reggio Calabria, in data 7.2.2025
Il Giudice del Lavoro dott. Antonio Salvati
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