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Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Gela, sentenza 01/04/2025, n. 166 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Gela |
| Numero : | 166 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 750/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GELA
SEZIONE CIVILE
Il giudice Vincenzo Accardo, in funzione di Giudice Unico, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 750/2020 R.G., avente ad oggetto “sinistro stradale e risarcimento del danno patrimoniale”
PROMOSSA DA
, nato a [...] il [...] (C.F.: ), Parte_1 C.F._1
, nata a [...] il [...] (C.F.: ), Parte_2 C.F._2
, nato a [...] il [...] (C.F.: Parte_3
, , nato a [...] il [...] C.F._3 Parte_4
(C.F.: ), , nato a [...] il 7 settembre C.F._4 Parte_5
1984 (C.F.: ), n.q. di eredi di , tutti elettivamente C.F._5 Persona_1 domiciliati in Gela, corso S. Aldisio nr. 138, presso lo studio dell'avv. Alessandra
Campailla, che li rappresenta e difende;
- Attore -
CONTRO
, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in CP_1
Catania in via Del bosco n. 298, presso lo studio dell'avv. Maria Antonietta Laura
Mazzola, che lo rappresenta e difende;
- Convenuto -
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Premessa.
Con atto di citazione regolarmente notificato, ha convenuto in Persona_1
giudizio il esponendo che alle le ore 23:00 circa del 10 giugno 2018, CP_1
1 mentre era alla guida di una biciletta a noleggio, giunto in via Paolo Borsellino, a causa di una buca formatasi in prossimità di un grata di scolo delle acque, non segnalata né transennata, è rovinato a terra;
che, a causa di tale caduta, ha riportato lesioni fisiche, dalle quali le è derivato un danno biologico temporaneo e permanente, nonché danni morali e materiali, complessivamente quantificabili in € 125.062,34.
Pertanto, ha domandato, ai sensi dell'art. 2051 c.c. o, in subordine, ex art. 2043 c.c., che l'ente convenuta sia condannato al pagamento della predetta somma, ovvero quella minore o maggiore eventualmente accertata nel corso del giudizio.
Costituitosi tempestivamente, il in primo luogo negato l'esistenza CP_1
della buca, inoltre, ha dedotto che, anche se fosse provata al circostanza della presenza dell'insidia stradale, l'evento dannoso si è verificato per negligenza dell'attore, il quale, avrebbe dovuto, con l'ordinaria diligenza, avvedersi della stessa, stante l'illuminazione pubblica presente e delle dimensioni della caditoia (abbastanza estesa da richiedere ai veicoli di rallentare), sicché il nesso causale dovrebbe ritenersi interrotto dalla condotta di controparte.
A seguito del decesso dell'attore e della disposta interruzione del processo, si sono costituiti con ricorso in riassunzione del 7 febbraio 2023, gli eredi.
La causa è stata istruita mediante acquisizione di prove documentali, di prove orali e la disposizione della CTU.
L'udienza del 16 ottobre 2024 è stata sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. Quindi, a seguito del deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica di cui all'art. 190 c.p.c., la causa viene decisa con la presente sentenza.
2. Merito.
2.1 Responsabilità del ex art. 2051 c.c. CP_1
Deve affermarsi, anzitutto, che le parti attrici hanno provato che: il predetto giorno,
stava percorrendo, a bordo di una bici a noleggio, la strada in questione Persona_1
verso le ore 23:00, insieme a e , conoscenti che, anche loro, Parte_6 Controparte_2
avevano preso a noleggio delle bici;
ebbe a cadere mentre passava sul tratto dissestato, mancante di segnaletica, in quanto la ruota anteriore della bici si è incastrata nella feritoia posta al margine destro della grata di scolo;
che la bici gli è caduta addosso e con il proprio corpo ha attutito l'impatto della stessa sull'asfalto; che subito dopo è stato trasportato presso il P.S. dell'Ospedale di Gela (cfr. testimonianza di , escusso all'udienza Parte_6
del 24 gennaio 2024).
2 Ebbene, ciò premesso in punto di fatto, in linea sistematica, va osservato come l'art. 2051 c.c. sanziona l'omessa custodia della cosa da parte di colui che, a qualsiasi titolo, ha un effettivo e non occasionale potere fisico sul bene e può impedire che si verifichino danni a terzi.
In proposito, seppur è vero che, in relazione ad eventi del tipo di quelli per cui è causa, la giurisprudenza tradizionale ha per molto tempo escluso l'applicabilità della responsabilità di cui all'art. 2051 c.c., ritiene il decidente di dovere aderire al più recente contrario orientamento della S.C., dovendosi evitare la conservazione di una sorta di privilegio in favore della P.A. ed un'ingiustificata disparità di trattamento tra la stessa – esonerata dalla gravosa forma di responsabilità di cui alla citata norma – ed i privati proprietari di beni, chiamati a rispondere a titolo di custodi e soggetti all'inversione dell'onere della prova.
Invero, il riferimento, utilizzato sino a qualche tempo fa, ai concetti di “insidia” e
“trabocchetto” continuerebbe a penalizzare le vittime, sminuendo le conseguenze delle violazioni di obblighi aventi ad oggetto l'eliminazione della fonte di pericolo su una pubblica via o la predisposizione di adeguate protezioni, sino a pervenire ad un vero e proprio condizionamento del sorgere dei predetti obblighi.
Tali essendo le linee guida da seguire nell'interpretazione della norma di cui all'art. 2051 c.c. secondo le sue finalità, ben si comprende il mutamento di rotta della S.C., la quale ha affermato la configurabilità della responsabilità della P.A. in applicazione della suindicata norma ogni qualvolta il danno cagionato al privato sia in rapporto di causalità con l'omessa o negligente custodia di beni demaniali, e ciò in quanto la discrezionalità della P.A. nell'esercizio del suo potere dovere di vigilanza e controllo sui detti beni è delimitata dall'obbligo di rispetto del principio del neminem ledere; conseguentemente, la colpa viene presunta e trova un limite soltanto se si tratti di beni sui quali sia esercitato un uso ordinario generale e diretto da parte dei cittadini e quando l'estensione e la configurazione del bene stesso rendano praticamente impossibile l'esercizio di un controllo che valga ad impedire l'insorgenza di cause di pericolo per i terzi (Cass. SS.UU.
n.9502/1997).
Successivamente, seguendo l'opinione della maggioranza della dottrina più recente, la S.C. ha inquadrato la responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. nell'ambito della responsabilità oggettiva, talché per la sua rilevabilità concreta deve ritenersi sufficiente la sussistenza del nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno arrecato, senza necessità di un comportamento colpevole del custode;
funzione della norma è quella di imputare la
3 responsabilità a chi si trova nelle condizioni di controllare i rischi inerenti alla cosa, dovendo considerarsi custode chi di fatto ne controlli le modalità d'uso o di conservazione e non necessariamente il proprietario.
Tale interpretazione, condivisa pienamente dal decidente, ha trovato conferma nelle ampie motivazioni di una non recente sentenza della S.C. (n.15383/2006), nella quale si è ribadito che il profilo del comportamento del responsabile è estraneo alla struttura della norma, posto che il solo limite alla responsabilità è costituito dal caso fortuito, che non si identifica con l'assenza di colpa, talché sarebbe più corretto parlare presunzione di responsabilità e non di presunzione di colpa.
Da ciò deriva che il caso fortuito che esclude la responsabilità non va individuato ricercando l'assenza di colpa del custode (poiché altrimenti si reintrodurrebbe in modo surrettizio un elemento di soggettività della responsabilità ex art.2051 c.c.), bensì va ritenuto sussistente tutte le volte in cui il custode dimostri l'oggettiva impossibilità di esercizio del potere di controllo sulla cosa, che è il necessario presupposto per la modifica della situazione di pericolo.
La prova liberatoria può essere fornita mediante la dimostrazione dell'esistenza di un fattore esterno – che potrà anche essere il fatto del terzo o dello stesso danneggiato – che presenti i caratteri dell'imprevedibilità e dell'eccezionalità; tale prova può essere fornita anche in modo indiretto, ovverosia dimostrando l'oggettiva impossibilità di esercitare un effettivo potere di controllo sulla res custodita, tale da poter escludere efficacemente la propagazione dalla cosa stessa di processi generatori di eventi lesivi.
Si è sottolineata, sul punto, la necessità di un diverso apprezzamento delle situazioni di pericolo immanentemente connesse alla struttura o alle pertinenze del bene demaniale o patrimoniale di cui trattasi rispetto a quelle situazioni che possano trarre origine da comportamenti riferibili agli utenti ovvero ad una repentina od imprevedibile alterazione dello stato della cosa (per esempio, dovrà ritenersi l'interruzione del nesso causale e la sussistenza del caso fortuito quando l'evento si sia verificato prima che l'ente proprietario o gestore, nonostante l'attività di controllo e la diligenza impiegata al fine di garantire un intervento tempestivo, potesse rimuovere o adeguatamente segnalare la situazione di pericolo determinatasi per difetto del tempo strettamente necessario a provvedere).
In relazione a situazioni del primo tipo, la prova liberatoria dovrà dimostrare l'espletamento da parte dell'ente di tutta la normale attività di vigilanza e manutenzione esigibile con riguardo alla specificità della cosa, sì da giustificare la conclusione che la
4 situazione pericolosa si sia originata in modo assolutamente imprevedibile ed inevitabile attraverso il corretto e compiuto assolvimento della custodia;
in relazione a situazioni del secondo tipo, l'assolvimento della prova liberatoria postula la verifica della esigibilità o della inesigibilità di un intervento dell'ente, nell'espletamento della custodia, volto a rimuovere la situazione pericolosa o a segnalarla agli utenti nel lasso di tempo fra il verificarsi della situazione pericolosa e l'evento dannoso, sì da poter fondatamente ritenersi che quest'ultimo sia dipeso dal caso fortuito, nel senso che il bene sia stato solo occasione e non concausa dell'evento, posto che esso ha contribuito a determinarlo senza assumere rilievo, in dipendenza dell'indicato fattore temporale, in quanto bene soggetto a relazione di custodia (cfr. Cass. n.19653/2004 e, più di recente, Cass. n. 26524/2020).
In ordine, altresì, alla possibilità che l'interruzione del nesso di causalità possa essere l'effetto del comportamento sopravvenuto dello stesso danneggiato, l'ente dovrà dimostrare che il fatto di quest'ultimo si ponga come unica ed esclusiva causa dell'evento dannoso, sì da privare dell'efficienza causale il precedente comportamento dell'autore dell'illecito (v. Cass. nn.15383/2006, 6640/1998 e 2737/1988).
In quest'ottica la diligenza del comportamento dell'utente del bene demaniale va valutata anche in relazione all'affidamento che è ragionevole porre nell'utilizzo ordinario di quello specifico bene demaniale, con riguardo alle specifiche condizioni di luogo e di tempo;
diversa sarà la diligenza richiesta a seconda che si tratti, ad esempio, di strada di campagna o di via cittadina, pur facendo capo entrambe al demanio stradale dello stesso comune, proprio perché il danneggiato fa affidamento, in base a criteri oggettivi, su una diversa attività di controllo e custodia – che quindi ritiene esigibile – in relazione alla diversa tipologia di strada.
In buona sostanza, l'utente di un bene demaniale deve legittimamente ritenere che l'ente custode lo mantenga in conformità alle sua caratteristiche necessarie per l'uso cui è destinato e non può esigersi dallo stesso utente un comportamento teso alla continua ricerca di eventuali possibili e visibili difetti della cosa;
in caso contrario, dando ragione alle vecchie tesi della giurisprudenza in materia di prevedibilità del pericolo derivante dal bene demaniale, l'ente custode solo in rari casi risponderebbe per i danni causati ai terzi, così venendo meno, peraltro, anche uno degli stimoli maggiori ad un corretto ed efficace esercizio dell'attività di gestione al servizio dei cittadini.
Con particolare riguardo ai beni del demanio stradale, poi, la possibilità in concreto della custodia, nei predetti termini, va esaminata non solo in relazione all'estensione delle strade ed all'uso generale e diretto da parte degli utenti, ma anche alle loro caratteristiche,
5 alla posizione, alle dotazioni, ai sistemi di assistenza che li connotano, agli strumenti che il progresso tecnologico appresta e che, in larga misura, condizionano anche le aspettative della generalità degli utenti (cfr. Cass. n.15383/2006, già citata).
Va rilevato che dalla proprietà in capo al delle strade poste all'interno CP_1 dell'abitato deriva sia l'obbligo della manutenzione (art. 5 R.D. 2065/1923) che quello di custodia, con conseguente operatività della presunzione di responsabilità di cui all'art. 2051 c.c.; tale obbligo trova ulteriore riscontro normativo nella disciplina riguardante la circolazione stradale, la quale (v. art.14 cod. stradale ed art.175 del relativo regolamento) impone agli enti proprietari delle strade proprio l'obbligo di manutenzione, gestione, pulizia e di controllo tecnico dell'efficienza delle stesse, nonché quello di segnalare gli ostacoli, le anomalie ed i punti critici.
Inoltre, va osservato che la più recente interpretazione della S.C. ha posto in rilievo la circostanza dell'ubicazione del bene (ed, in particolare, delle strade) all'interno del perimetro urbano – dotato di una serie di altre opere di urbanizzazione e, più in generale, di servizi pubblici che direttamente o indirettamente sono sottoposti ad attività di sorveglianza costante da parte del – come figura sintomatica della possibilità CP_1 dell'effettivo controllo delle strade appartenenti al demanio comunale;
infatti, tale localizzazione consente al meglio l'effettivo controllo e vigilanza della zona, sicché sarebbe arduo ritenere che tale attività risulti oggettivamente impossibile in relazione al bene stradale (cfr. Cass. n.15383/2006).
Applicando alla fattispecie i principi in precedenza descritti, appare evidente che CP_ l' convenuto non ha provato in alcun modo che l'evento dannoso occorso a Per_1
sia riconducibile al caso fortuito, stante la scarsa possibilità di vedere la presenza
[...]
della feritoia posta a lato della grata di scolo. Inoltre, che l'attore originario stese percorrendo tale tratto di carreggiata è giustificato dalla necessità di lasciare lo spazio necessario alle autovetture che potevano sopraggiungere.
In ragione delle superiori argomentazioni, deve dichiararsi la responsabilità dell'ente convenuto ai sensi dell'art. 2051 c.c. e devono essere risarciti tutti i danni subìti dall'attrice, nei limiti appresso specificati.
2.2 Danno biologico.
Ciò acclarato, nel caso in esame, l'attrice ha chiesto, in maniera specifica, il risarcimento del danno biologico subìto, delle spese mediche affrontate e degli “ulteriori danni morali da liquidarsi anche in via equitativa”.
6 Al fine di accertarne la consistenza, è stato conferito apposito incarico peritale, con la formulazione del seguente quesito: “valuti il CTU la sussistenza o meno delle lesioni indicate in citazione, la riconducibilità eziologica o meno delle stesse al sinistro ivi descritto, i periodi di inabilità temporanea, totale e/o parziale, determinati dal sinistro, il grado di riduzione permanente dell'integrità psico-fisica di verificatosi in Persona_1
conseguenza del sinistro, sulla base della documentazione in atti, stante il decesso dello stesso”.
Ebbene, il CTU nominato ha concluso che, a causa dell'evento dannoso sopra descritto, le lesioni al volto, nonché al ginocchio destro e a quello sinistro, hanno comportato un'inabilità temporanea totale al 100% di giorni 12, parziale al 75% di giorni
30, al 50% di giorni 60, nonché al 25% nella misura per altri 30 giorni e una invalidità permanente in misura del 4%.
Le conclusioni cui è pervenuto il CTU, , non possono che essere condivise, perché immuni da vizi logici e coerenti con gli accertamenti effettuati e di cui alla relazione in atti
(che deve intendersi, in questa sede, integralmente richiamata e trascritta e che costituisce parte integrante della motivazione del presente provvedimento), tenuto conto della documentazione sanitaria e delle convincenti risposte offerte alle osservazioni delle parti attrici.
Pertanto, gli eredi di hanno diritto iure hereditatis al risarcimento Persona_1 del danno biologico, consistente nella menomazione dell'integrità psicofisica (intesa come bene a sé stante), la quale è sempre presente in caso di accertata invalidità e prescinde dal danno correlato alla capacità di produrre reddito.
Alla luce delle precedenti considerazioni, si ritiene di poter utilizzare gli importi previsti, per il risarcimento del danno biologico, dalle c.d. tabelle di Milano, siccome ad oggi aggiornate, secondo il parametro dell'età del danneggiato all'epoca dell'evento.
Sulla base delle suddette tabelle, il danno biologico conseguente all'invalidità temporanea, utilizzando gli importi ivi previsti, va quantificato in: € 1.380,00 per l'inabilità totale temporanea;
€ 2.587,50 per l'inabilità parziale al 75%; € 3.450,00 per l'inabilità parziale al 50%, ed € 862,50 per l'inabilità parziale al 25%. Per un complessivo importo di
€ 8.280,00.
Mentre, va quantificata in € 5.658,00 l'invalidità permanente in misura del 4 %.
La valutazione del danno non patrimoniale elaborata è comprensiva del danno biologico, del danno morale e del danno dinamico relazionale, atteso il carattere tendenzialmente omnicomprensivo delle Tabelle in uso presso il Tribunale di Milano, a
7 garanzia dell'adozione di criteri uniformi nella liquidazione del danno non patrimoniale derivante da lesione dell'integrità psico-fisica (art. 1226 c.c.). Il danno non patrimoniale derivante da lesione dell'integrità psicofisica, infatti, deve liquidarsi unitariamente ed è comprensivo di ogni pregiudizio che vada a incidere sulla vita quotidiana del soggetto e sulle sue attività dinamico relazionali. Le tabelle elaborate dal Tribunale di Milano, così come applicate, tengono conto del danno non patrimoniale conseguente a lesione permanente dell'integrità psicofisica della persona non solo nei suoi risvolti, anatomo- funzionali, ma anche in quelli relazionali e in termini di sofferenza soggettiva. Laddove, poi, il danneggiato ritenga che il suo caso concreto presenti, sotto uno di tali profili, delle peculiarità che richiedono una personalizzazione del risarcimento, sarà suo onere allegare e provare tali peculiarità, anche in via presuntiva, al fine di ottenere una maggiorazione percentuale della somma liquidata. Nel caso di specie, avente a oggetto la liquidazione dei danni non patrimoniali subiti a seguito dell'infortunio, il danneggiato, prima ancora che sul piano probatorio, già su quello allegatorio, non ha indicato alcune elemento giustificativo della personalizzazione in parola, non trovando spazio dunque l'aumento percentuale di liquidazione richiesto.
Tutte le predette somme, costituenti debito di valore ed ammontanti a complessivi non vanno rivalutate, perché determinate all'attuale, ma sulle stesse, devono essere corrisposti gli interessi compensativi al tasso legale, da calcolarsi sulle somme annualmente rivalutate secondo i noti indici ISTAT, a decorrere dalla stessa data del 10 giugno 2018 sino a oggi.
Alle parti attrici vanno, altresì, rimborsate le spese mediche nella misura di €
1.587,67, come incontestato dalle parti convenute e vanno corrisposti, trattandosi di debito di valuta, gli interessi legali dal 25 maggio 2020 (data di notifica dell'atto di citazione, primo atto di messa in mora sul punto) sino a oggi.
Non essendo stato indicata la tipologia di successione a seguito della morte dell'originario attore (legittima o testamentaria), né le quote di rispettiva spettanza, la condanna al pagamento deve effettuarsi in maniera solidale, con onere delle parti alla suddivisione della parte di risarcimento spettante.
3. Spese.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo tenuto conto del valore della controversia in relazione al decisum, alla materia oggetto del contendere, alle fasi svolte e alla complessità delle questioni affrontate.
P.Q.M.
8 Il Tribunale di Gela, in funzione di Giudice Unico, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce: condanna il in persona del Sindaco pro tempore, al pagamento, in CP_1 favore delle parti attrici, per le causali di cui in motivazione, della complessiva somma di €
13.938,00, oltre agli interessi compensativi al tasso legale, come sempre in motivazione specificato, nonché della somma di € 1.587,67, oltre agli interessi al tasso legale dal 25 maggio 2020 a oggi;
rigetta ogni altra domanda;
CP_ pone interamente a carico dell' convenuto le somme liquidate al C.T.U., con separato decreto;
condanna il al pagamento, in favore di delle spese CP_1 Parte_7 di lite, che liquida in € 5.077,00, per compensi, oltre al rimborso spese generali, I.V.A. e
C.P.A., come per legge, oltre al rimborso di € 786,00, per spese vive.
Gela, 1 aprile 2025
Il giudice
Vincenzo Accardo
9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GELA
SEZIONE CIVILE
Il giudice Vincenzo Accardo, in funzione di Giudice Unico, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 750/2020 R.G., avente ad oggetto “sinistro stradale e risarcimento del danno patrimoniale”
PROMOSSA DA
, nato a [...] il [...] (C.F.: ), Parte_1 C.F._1
, nata a [...] il [...] (C.F.: ), Parte_2 C.F._2
, nato a [...] il [...] (C.F.: Parte_3
, , nato a [...] il [...] C.F._3 Parte_4
(C.F.: ), , nato a [...] il 7 settembre C.F._4 Parte_5
1984 (C.F.: ), n.q. di eredi di , tutti elettivamente C.F._5 Persona_1 domiciliati in Gela, corso S. Aldisio nr. 138, presso lo studio dell'avv. Alessandra
Campailla, che li rappresenta e difende;
- Attore -
CONTRO
, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in CP_1
Catania in via Del bosco n. 298, presso lo studio dell'avv. Maria Antonietta Laura
Mazzola, che lo rappresenta e difende;
- Convenuto -
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Premessa.
Con atto di citazione regolarmente notificato, ha convenuto in Persona_1
giudizio il esponendo che alle le ore 23:00 circa del 10 giugno 2018, CP_1
1 mentre era alla guida di una biciletta a noleggio, giunto in via Paolo Borsellino, a causa di una buca formatasi in prossimità di un grata di scolo delle acque, non segnalata né transennata, è rovinato a terra;
che, a causa di tale caduta, ha riportato lesioni fisiche, dalle quali le è derivato un danno biologico temporaneo e permanente, nonché danni morali e materiali, complessivamente quantificabili in € 125.062,34.
Pertanto, ha domandato, ai sensi dell'art. 2051 c.c. o, in subordine, ex art. 2043 c.c., che l'ente convenuta sia condannato al pagamento della predetta somma, ovvero quella minore o maggiore eventualmente accertata nel corso del giudizio.
Costituitosi tempestivamente, il in primo luogo negato l'esistenza CP_1
della buca, inoltre, ha dedotto che, anche se fosse provata al circostanza della presenza dell'insidia stradale, l'evento dannoso si è verificato per negligenza dell'attore, il quale, avrebbe dovuto, con l'ordinaria diligenza, avvedersi della stessa, stante l'illuminazione pubblica presente e delle dimensioni della caditoia (abbastanza estesa da richiedere ai veicoli di rallentare), sicché il nesso causale dovrebbe ritenersi interrotto dalla condotta di controparte.
A seguito del decesso dell'attore e della disposta interruzione del processo, si sono costituiti con ricorso in riassunzione del 7 febbraio 2023, gli eredi.
La causa è stata istruita mediante acquisizione di prove documentali, di prove orali e la disposizione della CTU.
L'udienza del 16 ottobre 2024 è stata sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. Quindi, a seguito del deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica di cui all'art. 190 c.p.c., la causa viene decisa con la presente sentenza.
2. Merito.
2.1 Responsabilità del ex art. 2051 c.c. CP_1
Deve affermarsi, anzitutto, che le parti attrici hanno provato che: il predetto giorno,
stava percorrendo, a bordo di una bici a noleggio, la strada in questione Persona_1
verso le ore 23:00, insieme a e , conoscenti che, anche loro, Parte_6 Controparte_2
avevano preso a noleggio delle bici;
ebbe a cadere mentre passava sul tratto dissestato, mancante di segnaletica, in quanto la ruota anteriore della bici si è incastrata nella feritoia posta al margine destro della grata di scolo;
che la bici gli è caduta addosso e con il proprio corpo ha attutito l'impatto della stessa sull'asfalto; che subito dopo è stato trasportato presso il P.S. dell'Ospedale di Gela (cfr. testimonianza di , escusso all'udienza Parte_6
del 24 gennaio 2024).
2 Ebbene, ciò premesso in punto di fatto, in linea sistematica, va osservato come l'art. 2051 c.c. sanziona l'omessa custodia della cosa da parte di colui che, a qualsiasi titolo, ha un effettivo e non occasionale potere fisico sul bene e può impedire che si verifichino danni a terzi.
In proposito, seppur è vero che, in relazione ad eventi del tipo di quelli per cui è causa, la giurisprudenza tradizionale ha per molto tempo escluso l'applicabilità della responsabilità di cui all'art. 2051 c.c., ritiene il decidente di dovere aderire al più recente contrario orientamento della S.C., dovendosi evitare la conservazione di una sorta di privilegio in favore della P.A. ed un'ingiustificata disparità di trattamento tra la stessa – esonerata dalla gravosa forma di responsabilità di cui alla citata norma – ed i privati proprietari di beni, chiamati a rispondere a titolo di custodi e soggetti all'inversione dell'onere della prova.
Invero, il riferimento, utilizzato sino a qualche tempo fa, ai concetti di “insidia” e
“trabocchetto” continuerebbe a penalizzare le vittime, sminuendo le conseguenze delle violazioni di obblighi aventi ad oggetto l'eliminazione della fonte di pericolo su una pubblica via o la predisposizione di adeguate protezioni, sino a pervenire ad un vero e proprio condizionamento del sorgere dei predetti obblighi.
Tali essendo le linee guida da seguire nell'interpretazione della norma di cui all'art. 2051 c.c. secondo le sue finalità, ben si comprende il mutamento di rotta della S.C., la quale ha affermato la configurabilità della responsabilità della P.A. in applicazione della suindicata norma ogni qualvolta il danno cagionato al privato sia in rapporto di causalità con l'omessa o negligente custodia di beni demaniali, e ciò in quanto la discrezionalità della P.A. nell'esercizio del suo potere dovere di vigilanza e controllo sui detti beni è delimitata dall'obbligo di rispetto del principio del neminem ledere; conseguentemente, la colpa viene presunta e trova un limite soltanto se si tratti di beni sui quali sia esercitato un uso ordinario generale e diretto da parte dei cittadini e quando l'estensione e la configurazione del bene stesso rendano praticamente impossibile l'esercizio di un controllo che valga ad impedire l'insorgenza di cause di pericolo per i terzi (Cass. SS.UU.
n.9502/1997).
Successivamente, seguendo l'opinione della maggioranza della dottrina più recente, la S.C. ha inquadrato la responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. nell'ambito della responsabilità oggettiva, talché per la sua rilevabilità concreta deve ritenersi sufficiente la sussistenza del nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno arrecato, senza necessità di un comportamento colpevole del custode;
funzione della norma è quella di imputare la
3 responsabilità a chi si trova nelle condizioni di controllare i rischi inerenti alla cosa, dovendo considerarsi custode chi di fatto ne controlli le modalità d'uso o di conservazione e non necessariamente il proprietario.
Tale interpretazione, condivisa pienamente dal decidente, ha trovato conferma nelle ampie motivazioni di una non recente sentenza della S.C. (n.15383/2006), nella quale si è ribadito che il profilo del comportamento del responsabile è estraneo alla struttura della norma, posto che il solo limite alla responsabilità è costituito dal caso fortuito, che non si identifica con l'assenza di colpa, talché sarebbe più corretto parlare presunzione di responsabilità e non di presunzione di colpa.
Da ciò deriva che il caso fortuito che esclude la responsabilità non va individuato ricercando l'assenza di colpa del custode (poiché altrimenti si reintrodurrebbe in modo surrettizio un elemento di soggettività della responsabilità ex art.2051 c.c.), bensì va ritenuto sussistente tutte le volte in cui il custode dimostri l'oggettiva impossibilità di esercizio del potere di controllo sulla cosa, che è il necessario presupposto per la modifica della situazione di pericolo.
La prova liberatoria può essere fornita mediante la dimostrazione dell'esistenza di un fattore esterno – che potrà anche essere il fatto del terzo o dello stesso danneggiato – che presenti i caratteri dell'imprevedibilità e dell'eccezionalità; tale prova può essere fornita anche in modo indiretto, ovverosia dimostrando l'oggettiva impossibilità di esercitare un effettivo potere di controllo sulla res custodita, tale da poter escludere efficacemente la propagazione dalla cosa stessa di processi generatori di eventi lesivi.
Si è sottolineata, sul punto, la necessità di un diverso apprezzamento delle situazioni di pericolo immanentemente connesse alla struttura o alle pertinenze del bene demaniale o patrimoniale di cui trattasi rispetto a quelle situazioni che possano trarre origine da comportamenti riferibili agli utenti ovvero ad una repentina od imprevedibile alterazione dello stato della cosa (per esempio, dovrà ritenersi l'interruzione del nesso causale e la sussistenza del caso fortuito quando l'evento si sia verificato prima che l'ente proprietario o gestore, nonostante l'attività di controllo e la diligenza impiegata al fine di garantire un intervento tempestivo, potesse rimuovere o adeguatamente segnalare la situazione di pericolo determinatasi per difetto del tempo strettamente necessario a provvedere).
In relazione a situazioni del primo tipo, la prova liberatoria dovrà dimostrare l'espletamento da parte dell'ente di tutta la normale attività di vigilanza e manutenzione esigibile con riguardo alla specificità della cosa, sì da giustificare la conclusione che la
4 situazione pericolosa si sia originata in modo assolutamente imprevedibile ed inevitabile attraverso il corretto e compiuto assolvimento della custodia;
in relazione a situazioni del secondo tipo, l'assolvimento della prova liberatoria postula la verifica della esigibilità o della inesigibilità di un intervento dell'ente, nell'espletamento della custodia, volto a rimuovere la situazione pericolosa o a segnalarla agli utenti nel lasso di tempo fra il verificarsi della situazione pericolosa e l'evento dannoso, sì da poter fondatamente ritenersi che quest'ultimo sia dipeso dal caso fortuito, nel senso che il bene sia stato solo occasione e non concausa dell'evento, posto che esso ha contribuito a determinarlo senza assumere rilievo, in dipendenza dell'indicato fattore temporale, in quanto bene soggetto a relazione di custodia (cfr. Cass. n.19653/2004 e, più di recente, Cass. n. 26524/2020).
In ordine, altresì, alla possibilità che l'interruzione del nesso di causalità possa essere l'effetto del comportamento sopravvenuto dello stesso danneggiato, l'ente dovrà dimostrare che il fatto di quest'ultimo si ponga come unica ed esclusiva causa dell'evento dannoso, sì da privare dell'efficienza causale il precedente comportamento dell'autore dell'illecito (v. Cass. nn.15383/2006, 6640/1998 e 2737/1988).
In quest'ottica la diligenza del comportamento dell'utente del bene demaniale va valutata anche in relazione all'affidamento che è ragionevole porre nell'utilizzo ordinario di quello specifico bene demaniale, con riguardo alle specifiche condizioni di luogo e di tempo;
diversa sarà la diligenza richiesta a seconda che si tratti, ad esempio, di strada di campagna o di via cittadina, pur facendo capo entrambe al demanio stradale dello stesso comune, proprio perché il danneggiato fa affidamento, in base a criteri oggettivi, su una diversa attività di controllo e custodia – che quindi ritiene esigibile – in relazione alla diversa tipologia di strada.
In buona sostanza, l'utente di un bene demaniale deve legittimamente ritenere che l'ente custode lo mantenga in conformità alle sua caratteristiche necessarie per l'uso cui è destinato e non può esigersi dallo stesso utente un comportamento teso alla continua ricerca di eventuali possibili e visibili difetti della cosa;
in caso contrario, dando ragione alle vecchie tesi della giurisprudenza in materia di prevedibilità del pericolo derivante dal bene demaniale, l'ente custode solo in rari casi risponderebbe per i danni causati ai terzi, così venendo meno, peraltro, anche uno degli stimoli maggiori ad un corretto ed efficace esercizio dell'attività di gestione al servizio dei cittadini.
Con particolare riguardo ai beni del demanio stradale, poi, la possibilità in concreto della custodia, nei predetti termini, va esaminata non solo in relazione all'estensione delle strade ed all'uso generale e diretto da parte degli utenti, ma anche alle loro caratteristiche,
5 alla posizione, alle dotazioni, ai sistemi di assistenza che li connotano, agli strumenti che il progresso tecnologico appresta e che, in larga misura, condizionano anche le aspettative della generalità degli utenti (cfr. Cass. n.15383/2006, già citata).
Va rilevato che dalla proprietà in capo al delle strade poste all'interno CP_1 dell'abitato deriva sia l'obbligo della manutenzione (art. 5 R.D. 2065/1923) che quello di custodia, con conseguente operatività della presunzione di responsabilità di cui all'art. 2051 c.c.; tale obbligo trova ulteriore riscontro normativo nella disciplina riguardante la circolazione stradale, la quale (v. art.14 cod. stradale ed art.175 del relativo regolamento) impone agli enti proprietari delle strade proprio l'obbligo di manutenzione, gestione, pulizia e di controllo tecnico dell'efficienza delle stesse, nonché quello di segnalare gli ostacoli, le anomalie ed i punti critici.
Inoltre, va osservato che la più recente interpretazione della S.C. ha posto in rilievo la circostanza dell'ubicazione del bene (ed, in particolare, delle strade) all'interno del perimetro urbano – dotato di una serie di altre opere di urbanizzazione e, più in generale, di servizi pubblici che direttamente o indirettamente sono sottoposti ad attività di sorveglianza costante da parte del – come figura sintomatica della possibilità CP_1 dell'effettivo controllo delle strade appartenenti al demanio comunale;
infatti, tale localizzazione consente al meglio l'effettivo controllo e vigilanza della zona, sicché sarebbe arduo ritenere che tale attività risulti oggettivamente impossibile in relazione al bene stradale (cfr. Cass. n.15383/2006).
Applicando alla fattispecie i principi in precedenza descritti, appare evidente che CP_ l' convenuto non ha provato in alcun modo che l'evento dannoso occorso a Per_1
sia riconducibile al caso fortuito, stante la scarsa possibilità di vedere la presenza
[...]
della feritoia posta a lato della grata di scolo. Inoltre, che l'attore originario stese percorrendo tale tratto di carreggiata è giustificato dalla necessità di lasciare lo spazio necessario alle autovetture che potevano sopraggiungere.
In ragione delle superiori argomentazioni, deve dichiararsi la responsabilità dell'ente convenuto ai sensi dell'art. 2051 c.c. e devono essere risarciti tutti i danni subìti dall'attrice, nei limiti appresso specificati.
2.2 Danno biologico.
Ciò acclarato, nel caso in esame, l'attrice ha chiesto, in maniera specifica, il risarcimento del danno biologico subìto, delle spese mediche affrontate e degli “ulteriori danni morali da liquidarsi anche in via equitativa”.
6 Al fine di accertarne la consistenza, è stato conferito apposito incarico peritale, con la formulazione del seguente quesito: “valuti il CTU la sussistenza o meno delle lesioni indicate in citazione, la riconducibilità eziologica o meno delle stesse al sinistro ivi descritto, i periodi di inabilità temporanea, totale e/o parziale, determinati dal sinistro, il grado di riduzione permanente dell'integrità psico-fisica di verificatosi in Persona_1
conseguenza del sinistro, sulla base della documentazione in atti, stante il decesso dello stesso”.
Ebbene, il CTU nominato ha concluso che, a causa dell'evento dannoso sopra descritto, le lesioni al volto, nonché al ginocchio destro e a quello sinistro, hanno comportato un'inabilità temporanea totale al 100% di giorni 12, parziale al 75% di giorni
30, al 50% di giorni 60, nonché al 25% nella misura per altri 30 giorni e una invalidità permanente in misura del 4%.
Le conclusioni cui è pervenuto il CTU, , non possono che essere condivise, perché immuni da vizi logici e coerenti con gli accertamenti effettuati e di cui alla relazione in atti
(che deve intendersi, in questa sede, integralmente richiamata e trascritta e che costituisce parte integrante della motivazione del presente provvedimento), tenuto conto della documentazione sanitaria e delle convincenti risposte offerte alle osservazioni delle parti attrici.
Pertanto, gli eredi di hanno diritto iure hereditatis al risarcimento Persona_1 del danno biologico, consistente nella menomazione dell'integrità psicofisica (intesa come bene a sé stante), la quale è sempre presente in caso di accertata invalidità e prescinde dal danno correlato alla capacità di produrre reddito.
Alla luce delle precedenti considerazioni, si ritiene di poter utilizzare gli importi previsti, per il risarcimento del danno biologico, dalle c.d. tabelle di Milano, siccome ad oggi aggiornate, secondo il parametro dell'età del danneggiato all'epoca dell'evento.
Sulla base delle suddette tabelle, il danno biologico conseguente all'invalidità temporanea, utilizzando gli importi ivi previsti, va quantificato in: € 1.380,00 per l'inabilità totale temporanea;
€ 2.587,50 per l'inabilità parziale al 75%; € 3.450,00 per l'inabilità parziale al 50%, ed € 862,50 per l'inabilità parziale al 25%. Per un complessivo importo di
€ 8.280,00.
Mentre, va quantificata in € 5.658,00 l'invalidità permanente in misura del 4 %.
La valutazione del danno non patrimoniale elaborata è comprensiva del danno biologico, del danno morale e del danno dinamico relazionale, atteso il carattere tendenzialmente omnicomprensivo delle Tabelle in uso presso il Tribunale di Milano, a
7 garanzia dell'adozione di criteri uniformi nella liquidazione del danno non patrimoniale derivante da lesione dell'integrità psico-fisica (art. 1226 c.c.). Il danno non patrimoniale derivante da lesione dell'integrità psicofisica, infatti, deve liquidarsi unitariamente ed è comprensivo di ogni pregiudizio che vada a incidere sulla vita quotidiana del soggetto e sulle sue attività dinamico relazionali. Le tabelle elaborate dal Tribunale di Milano, così come applicate, tengono conto del danno non patrimoniale conseguente a lesione permanente dell'integrità psicofisica della persona non solo nei suoi risvolti, anatomo- funzionali, ma anche in quelli relazionali e in termini di sofferenza soggettiva. Laddove, poi, il danneggiato ritenga che il suo caso concreto presenti, sotto uno di tali profili, delle peculiarità che richiedono una personalizzazione del risarcimento, sarà suo onere allegare e provare tali peculiarità, anche in via presuntiva, al fine di ottenere una maggiorazione percentuale della somma liquidata. Nel caso di specie, avente a oggetto la liquidazione dei danni non patrimoniali subiti a seguito dell'infortunio, il danneggiato, prima ancora che sul piano probatorio, già su quello allegatorio, non ha indicato alcune elemento giustificativo della personalizzazione in parola, non trovando spazio dunque l'aumento percentuale di liquidazione richiesto.
Tutte le predette somme, costituenti debito di valore ed ammontanti a complessivi non vanno rivalutate, perché determinate all'attuale, ma sulle stesse, devono essere corrisposti gli interessi compensativi al tasso legale, da calcolarsi sulle somme annualmente rivalutate secondo i noti indici ISTAT, a decorrere dalla stessa data del 10 giugno 2018 sino a oggi.
Alle parti attrici vanno, altresì, rimborsate le spese mediche nella misura di €
1.587,67, come incontestato dalle parti convenute e vanno corrisposti, trattandosi di debito di valuta, gli interessi legali dal 25 maggio 2020 (data di notifica dell'atto di citazione, primo atto di messa in mora sul punto) sino a oggi.
Non essendo stato indicata la tipologia di successione a seguito della morte dell'originario attore (legittima o testamentaria), né le quote di rispettiva spettanza, la condanna al pagamento deve effettuarsi in maniera solidale, con onere delle parti alla suddivisione della parte di risarcimento spettante.
3. Spese.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo tenuto conto del valore della controversia in relazione al decisum, alla materia oggetto del contendere, alle fasi svolte e alla complessità delle questioni affrontate.
P.Q.M.
8 Il Tribunale di Gela, in funzione di Giudice Unico, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce: condanna il in persona del Sindaco pro tempore, al pagamento, in CP_1 favore delle parti attrici, per le causali di cui in motivazione, della complessiva somma di €
13.938,00, oltre agli interessi compensativi al tasso legale, come sempre in motivazione specificato, nonché della somma di € 1.587,67, oltre agli interessi al tasso legale dal 25 maggio 2020 a oggi;
rigetta ogni altra domanda;
CP_ pone interamente a carico dell' convenuto le somme liquidate al C.T.U., con separato decreto;
condanna il al pagamento, in favore di delle spese CP_1 Parte_7 di lite, che liquida in € 5.077,00, per compensi, oltre al rimborso spese generali, I.V.A. e
C.P.A., come per legge, oltre al rimborso di € 786,00, per spese vive.
Gela, 1 aprile 2025
Il giudice
Vincenzo Accardo
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